Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5489 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 26389/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 26389/2020
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Domenico Previte (C.F. ) C.F._2
OPPONENTE
E
(C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Siena n. ), in CP_1 P.IVA_1
persona del procuratore speciale p.t., in qualità di procuratrice di (C.F., P. Controparte_2
IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma n. ), rappresentata e P.IVA_2
difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Filippo Di
Maio (C.F. ), Giovanna Di Maio (C.F. e Stefania CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
Scoleri (C.F. ) CodiceFiscale_5
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6234/2020 emesso e pubblicato dal Tribunale di
Napoli in data 16.10.2020
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta rese dalle parti per l'udienza cartolare del 04.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato in data 1.10.2020, la nella spiegata qualità di CP_1
procuratrice di cessionaria dei crediti vantati da Controparte_2 NT
(società incorporante la ,
[...] Controparte_4
, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, i contratti di locazione
[...]
finanziaria n. 2060006, 2068628, 2089700, 2089702 e 2089703, aventi ad oggetto la locazione finanziaria di diverse macchine operatrici funzionali all'esercizio dell'attività di impresa svolta dall'utilizzatore; - a seguito della morosità maturata dalla ditta individuale RA RI, la concedente aveva risolto i dedotti contratti per inadempimento dell'utilizzatrice, ingiunto a quest'ultima la restituzione delle cose locate e diffidato la stessa al pagamento dei canoni scaduti.
Tanto esposto e lamentando che la morosità maturata dalla ditta era pari alla Parte_1
somma di € 38.194,05 (di cui € 1.885,88 quale esposizione debitoria relativa al contratto di leasing n. 2060006, € 5.508,75 quale esposizione debitoria relativa al contratto di leasing n.
2068268, € 28.744,01 quale esposizione debitoria relativa al contratto di leasing n. 2089700, €
936,32 quale esposizione debitoria relativa al contratto di leasing n. 2089702, € 1.119,09 quale esposizione debitoria relativa al contratto di leasing n. 2089703), la ricorrente CP_1
chiedeva ingiungersi il pagamento di detto importo a , nella qualità di titolare Parte_1
della omonima ditta utilizzatrice.
In accoglimento totale della domanda monitoria, in data 16 ottobre 2020 il Tribunale di Napoli emetteva il decreto ingiuntivo n. 6234/2020 per la complessiva somma di € 38.194,05, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto al soddisfo e spese del procedimento di ingiunzione.
Avverso il suddetto provvedimento monitorio si opponeva l'ingiunto, il quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di
Messina e l'improcedibilità della domanda, per omesso espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito, contestava la carenza di titolarità del credito in capo all'opposta e l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, difettandone la prova scritta e l'esigibilità del credito. Lamentava, infine, l'errata determinazione nel quantum del credito azionato.
Su tali assunti, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'opposta, deducendo l'infondatezza degli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Trattata la causa, dichiarata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., con provvedimento reso dell'esito dell'udienza cartolare del 4 marzo
2025, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, con decorrenza dal successivo 10 marzo.
Si osserva in diritto.
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, in ragione della deroga pattizia contrattualmente convenuta tra le parti a favore del Foro di Napoli, le cui relative clausole sono state oggetto di specifica doppia sottoscrizione da parte dell'odierno opponente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342
c.c. (cfr artt. 19/20 delle condizioni generali di contratto).
La competenza territoriale deve pertanto ritenersi correttamente radicata presso il Tribunale di
Napoli adito.
1.2. Sempre in via preliminare, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice (cfr istanza di mediazione e verbale negativo, depositati il 25 giugno 2021), procedimento conclusosi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente.
2. Passando al merito, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di titolarità del credito in capo all'opposta.
Ed invero, la ricorrente opposta, sin dalla fase monitoria, ha dato adeguata prova della propria legittimazione sostanziale e processuale e di aver regolarmente comunicato all'opponente l'avvenuta cessione del credito, producendo copia dell'atto di fusione di Controparte_4
in (doc. 4 fascicolo monitorio e produzione
[...] NT
opposta), nonché del contratto di cessione dei crediti intervenuto tra la
[...]
(società incorporante e la NT Controparte_4 CP_2
unitamente all'allegato (G) relativo ai contratti oggetto di cessione (all. alla memoria 183,
[...]
II term., cpc, opposta), oltre che l'estratto della Gazzetta Ufficiale (n. 74 del 24.10.2017) con cui fu data notizia della intervenuta cessione tra la e NT
(doc. 3 fascicolo monitorio e produzione opposta), in ottemperanza ai dettami Controparte_2
dell'art. 58 t.u.b. applicabile alla fattispecie, avente a oggetto, secondo i criteri espressamente e inequivocamente indicati nell'avviso di cessione, anche i crediti vantati nei confronti dell'odierno opponente. È poi agli atti la procura rilasciata dalla cessionaria a che ha CP_2 CP_1
provveduto, altresì, a notiziare il debitore del mandato ricevuto e costituito in mora lo stesso a mezzo pec del primo luglio 2020, la cui ricezione non è oggetto di contestazione da parte del destinatario (all. 8 produzione dell'opposta).
2.1. Tanto chiarito, va rammentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex multis, Cass. 2421/2006) sicchè, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Ebbene, nella specie, la società opposta ha adempiuto all'onere probatorio di cui era gravata mediante il deposito dei contratti di locazione finanziaria nn. 2060006, 2068628, 2089700,
2089702, 2089703 posti a fondamento della pretesa monitoria (debitamente sottoscritti dall'utilizzatore e da questi mai disconosciuti), le fatture di acquisto e i verbali di consegna dei beni, gli estratti conto attestanti l'esposizione debitoria dell'ingiunto, i piani di ammortamento
(cfr documentazione in fascicolo monitorio), nonché la lettera di costituzione in mora inviate dall'opponente, da quest'ultimo pacificamente ricevute (pec del 01.07.2020, doc. 8 in produzione opposta).
La suddetta documentazione prodotta dall'opposta, si badi, non è mai stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, il quale non ha neppure mai negato l'esistenza dei contratti di locazione finanziaria per cui è causa.
Ciò posto, a fronte della indicata documentazione l'opponente, sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, consistente, appunto, nel pagamento dei canoni di locazione dei quali la locatrice ha dedotto l'omesso versamento.
Ed invero, egli si è limitato ad eccepire l'inesigibilità del credito per non essere stata la domanda monitoria preceduta dall'invio di una costituzione in mora. Al riguardo, in disparte ogni altra valutazione, appare assorbente la considerazione per cui è provato per tabulas che la domanda giudiziale è stata preceduta da formale atto di costituzione in mora, come risulta dalla missiva inviata a mezzo pec dalla creditrice in dara 1 luglio 2020
(doc. 8 in produzione di parte opposta).
Del tutto generiche, già in punto di allegazione, e per questo inammissibili, sono le contestazioni mosse dall'opponente in ordine al quantum ingiunto: e infatti, eccependo l'inesatta quantificazione del credito ad opera dell'opposta, l'istante necessariamente ha assunto l'onere di dimostrare se e in che misura le somme ingiunte non siano dovute.
Ne consegue che nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
Quanto, infine, alla richiesta di sospensione ex art. 20 l. 44/1999, appare assorbente la considerazione per cui il non ha in alcun modo dato prova della sussistenza dei requisiti Pt_1
richiesti dalla norma invocata, omettendo ogni produzione al riguardo.
3. In definitiva, l'opposizione proposta avverso il D.I. n. 6234/2020 emesso e pubblicato dal
Tribunale di Napoli in data 16.10.2020 va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato esecutivo.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 6234/2020, iscritta al N.R.G. 32643/2019, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 6234/2020 emesso e pubblicato dal Tribunale di Napoli in data 16.10.2020;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano o in complessivi € 7.646,00 (di cui € 7.616,00 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 3 giugno 2025.
Il Giudice Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi