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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MO ANDREA, Presidente e Relatore DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1373/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249018188321000 TASSA AUTOMOBIL 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249018188321000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249018188321000 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1993/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 24.5.2025 impugnava l'intimazione di pagamento, notificata il 27.3.2025, per €. 96.810,20, sulla base di n. 3 cartelle di pagamento, recanti iscrizioni a ruolo per IVA 2012, ritenute IRPEF 2013, sanzioni e interessi, tassa auto 2012, cartelle asseritamente notificate il 17.12.2016, il 20.7.2017 e il 28.3.2019. Censurava l'atto impugnato per 1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) decadenza/prescrizione dei crediti intimati per mancata tempestiva iscrizione a ruolo e comunque prescrizione per mancanza di atti interruttivi nel quinquennio, quanto meno in relazione a interessi e sanzioni;
3) infondatezza dei crediti intimati per mancata prova degli stessi da parte degli enti impositori. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparse, rispettivamente del 23.7.2025 e del 12.8.2025, si costituivano agenzia delle entrate e agenzia delle entrate riscossione deducendo al ricorso, per quanto di rispettiva competenza, e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Agenzia delle entrate riscossione ha provato la notifica in data 13.1.2024 di altra intimazione avente ad oggetto gli stessi crediti di quella oggi impugnata. Avverso detta intimazione non è stata proposta opposizione sicchè i crediti ivi intimati sono divenuti definitivi e non più contestabili. Peraltro, detta intimazione ha interrotto i termini di prescrizione decorrenti dalla notifica delle n. 3 cartelle di pagamento presupposte, anche in considerazione del periodo di sospensione del termine di prescrizione disposto dalla legislazione per l'emergenza COVID. I crediti tributari iscritti a ruolo si riferiscono a imposte dichiarate e non versate e pertanto non possono essere contestati nel merito. Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente costituita. Lecce, 17 novembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MO ANDREA, Presidente e Relatore DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1373/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249018188321000 TASSA AUTOMOBIL 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249018188321000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249018188321000 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1993/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 24.5.2025 impugnava l'intimazione di pagamento, notificata il 27.3.2025, per €. 96.810,20, sulla base di n. 3 cartelle di pagamento, recanti iscrizioni a ruolo per IVA 2012, ritenute IRPEF 2013, sanzioni e interessi, tassa auto 2012, cartelle asseritamente notificate il 17.12.2016, il 20.7.2017 e il 28.3.2019. Censurava l'atto impugnato per 1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) decadenza/prescrizione dei crediti intimati per mancata tempestiva iscrizione a ruolo e comunque prescrizione per mancanza di atti interruttivi nel quinquennio, quanto meno in relazione a interessi e sanzioni;
3) infondatezza dei crediti intimati per mancata prova degli stessi da parte degli enti impositori. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparse, rispettivamente del 23.7.2025 e del 12.8.2025, si costituivano agenzia delle entrate e agenzia delle entrate riscossione deducendo al ricorso, per quanto di rispettiva competenza, e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Agenzia delle entrate riscossione ha provato la notifica in data 13.1.2024 di altra intimazione avente ad oggetto gli stessi crediti di quella oggi impugnata. Avverso detta intimazione non è stata proposta opposizione sicchè i crediti ivi intimati sono divenuti definitivi e non più contestabili. Peraltro, detta intimazione ha interrotto i termini di prescrizione decorrenti dalla notifica delle n. 3 cartelle di pagamento presupposte, anche in considerazione del periodo di sospensione del termine di prescrizione disposto dalla legislazione per l'emergenza COVID. I crediti tributari iscritti a ruolo si riferiscono a imposte dichiarate e non versate e pertanto non possono essere contestati nel merito. Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente costituita. Lecce, 17 novembre 2025 Il Presidente e relatore