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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/11/2024, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3162/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3162/2023 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 Cava
e da
(c.f. nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Viviana Croce del foro di Lodi.
Dal matrimonio non sono nati figli.
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2023, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione e di scioglimento del matrimonio civile, una volta decorsi i termini di legge.
Con sentenza n. 142/2024 del 12.02.2024, pubblicata in data 13.02.2024, il Tribunale di Lodi ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo al fine di esaminare la domanda di scioglimento del matrimonio, una volta decorso il termine di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), l. n. 898/1970.
Con note scritte depositate il 24.01.2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno domandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano in data 28.07.2014 (atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 1133-1-r. 1, anno 2014).
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, non essendo stata eccepita l'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che non è ripresa la convivenza né una comunione di vita. Attesa l'assenza di prole da tutelare e in assenza di ulteriori domande, nessun'altra statuizione deve essere pronunciata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Controparte_1 Parte_1 in Milano in data 28.07.2014 (atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Milano
[...] 3-1-r. 1, anno 2014);
2) Compensa le spese di procedura tra le parti;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25.10.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3162/2023 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 Cava
e da
(c.f. nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Viviana Croce del foro di Lodi.
Dal matrimonio non sono nati figli.
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2023, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione e di scioglimento del matrimonio civile, una volta decorsi i termini di legge.
Con sentenza n. 142/2024 del 12.02.2024, pubblicata in data 13.02.2024, il Tribunale di Lodi ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo al fine di esaminare la domanda di scioglimento del matrimonio, una volta decorso il termine di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), l. n. 898/1970.
Con note scritte depositate il 24.01.2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno domandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in Milano in data 28.07.2014 (atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 1133-1-r. 1, anno 2014).
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, non essendo stata eccepita l'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che non è ripresa la convivenza né una comunione di vita. Attesa l'assenza di prole da tutelare e in assenza di ulteriori domande, nessun'altra statuizione deve essere pronunciata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Controparte_1 Parte_1 in Milano in data 28.07.2014 (atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Milano
[...] 3-1-r. 1, anno 2014);
2) Compensa le spese di procedura tra le parti;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25.10.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello