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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1034 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025, (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta autorizzate) con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da DA (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Catanzaro, Via A. de Gasperi n. 30 presso lo studio dell'avv. Fausto Allegrini che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via Controparte_1 P.IVA_2
Miceli n. 12, presso lo studio dell'Avv. Marcello Rubino che la rappresenta congiuntamente all'Avv. Vittorio Ceratti giusta procura in atti,
APPELLATA elettivamente domiciliata nel giudizio di primo Controparte_2 grado in Lamezia Terme Via Anile n. 3 presso lo studio dell'Avv. Antonio Romano APPELLATTA CONTUMACE
OGGETTO: appello – avverso la sentenza n. 730/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 21.4.2016 e pubblicata il 29.4.2016. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22 gennaio 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme, l' e GDF al fine Controparte_3 Controparte_4 di ottenere il risarcimento danni contrattuali, extracontrattuali e non patrimoniali nella misura di € Part 4.000,00 nei confronti di di € 1.000,00 di GDF Energia Suez. A sostegno della domanda deduceva che nel mese di novembre 2010 aveva ricevuto la fattura n. 100/MM/341730 di € 96,75, per la fornitura di gas per uso domestico dalla società Controparte_5 Part
per cui, recatasi presso l'agenzia veniva a conoscenza della
[...] Controparte_3 sussistenza di un contratto stipulato oralmente con la suddetta società dalla quale chiedeva l'immediato recesso con rientro ad che, tuttavia, non poteva avvenire prima di sei mesi;
che Parte_1 provvedeva a saldare tutte le fatture emesse da poi Controparte_5 Controparte_6 ma constatava che la fattura n. 100/MM/889782 del 01.06.2011, già saldata per lo stesso periodo gennaio-marzo 2011, era stata ricalcolata sulla base del consumo attuale dato dalla lettura del contatore, pari a 1670 mc, a suo avviso errato;
che dall'1.4.2011 subentrava Controparte_3 [...] che il 28.7.2011 emetteva la fattura n. 1105879317 con lettura stimata di 1779 mc sulla base CP_3 dei consumi comunicati da mentre sul contatore era indicata la misurazione di Controparte_4
1453,41 mc.; che il 14.10.2011 interrompeva il servizio di fornitura a cui seguiva denuncia Parte_1 presso il Comando della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, nonché missiva del 10.11.2011 con al quale rilevava l'incongruenza nelle letture impegnandosi al ripristino della fornitura del Parte_1 gas il 24.1.2012 previa rimozione del sigillo di chiusura erroneamente apposto da . In ragione CP_2 di quanto esposto chiedeva l'accertamento e la liquidazione del danno per interruzione della fornitura del gas da settembre 2011 a gennaio 2012 con liquidazione delle spese di lite. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del Parte_1
6 ottobre 2014 al fine di eccepire, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva in quanto unico responsabile della sospensione della somministrazione del gas era quale distributore CP_2 territoriale di cui si chiedeva la chiamata in giudizio, mentre la rimaneva Controparte_4 contumace. All'udienza del 23 aprile 2015, si costituiva altresì l' per eccepire il difetto di CP_2 legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda. Espletata l'attività istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n. 730/2016, estrometteva dal Giudizio la GDF Suez Energia ed accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando ex art 1218 c.c. la al pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni oltre alla liquidazione delle spese legali in solido con . CP_2
Avverso la sentenza citata, proponeva appello, lamentando che il Giudice di Pace di Parte_1
Lamezia Terme aveva errato nell'interpretazione delle normative relative alla separazione tra la società di distribuzione e quelle di vendita del gas, in particolare il d.lgs. 164/2000 ed aveva erroneamente condannato l'appellante per un errore commesso da chiedeva, pertanto la CP_2 riforma della sentenza con restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. Si costituiva con comparsa di costituzione per chiedere il rigetto dell'appello Controparte_1 perché infondato in fatto ed in diritto con condanna alle spese di lite;
rimaneva contumace CP_2 ritualmente citata in giudizio.
[...]
Nel corso del procedimento di secondo grado non aveva luogo attività istruttoria e, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, dopo una serie di rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025, con la concessione dei termini agli artt. 190 e 352 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della società che, regolarmente CP_2 citata in giudizio, non si è costituita. Questo Tribunale ritiene che il gravame sia meritevole di parziale accoglimento, per i motivi di seguito illustrati. Il fatto per cui è causa è incontestato perché la sospensione della fornitura di gas è stata eseguita da per effetto di un “disguido in quanto il Ns Addetto ( ) nello svolgimento dell'attività di CP_2 CP_2 giorno 27.9.2011…ha interpretato erroneamente sul palmare l'attività come chiusura per morosità” (doc. n. 2 del fascicolo di primo grado di parte resistente). Occorre pertanto verificare se la responsabilità dell'interruzione del servizio dal 14 ottobre 2011 al 23 gennaio 2012 può essere attribuita ad che, secondo quanto affermato dall'utente, avrebbe Parte_1 dovuto svolgere un'attività di vigilanza, oppure accogliere la tesi avversaria ed attribuirla a CP_2 per effetto di un errore nel quale è incorso un suo addetto che, male interpretando l'attività da
[...] svolgere, invece di procedere alla lettura del contatore, interrompeva la fornitura di gas. La tesi difensiva dell'odierna appellante si incentra, invero, sull'assunto che, svolgendo attività di mera compravendita di gas, la responsabilità della gestione della rete dovesse essere ascritta alla società di distribuzione e che non avrebbe potuto essere chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., dei danni derivati a carico dell'utente. Al pari della somministrazione di energia elettrica, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, dei danni derivati, a carico dell'utente finale, dalla mancata erogazione dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell'energia elettrica non può esser chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., poichè i soggetti su cui ricade la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c.. Possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su incarico di quest'ultimo ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione (cfr. Cass. Civ. sent. n. 2533 del 2024 n. 1581/2018 e n. 17705 del 29/07/2010). E' escluso che le società che limitano la propria attività sul mercato elettrico alla mera compravendita dell'energia siano dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e il relativo trasporto (cfr. Ordinanza n. 17705 del 29/07/2010; Ordinanza n. 28488 del 22/12/2011, Ordinanza n. 822 del 20/01/2012; Sentenza n. 2964 del 13/02/2015). Aderendo a tale consolidato orientamento, deve quindi negarsi che l'odierna società appellante (pacificamente chiamata in giudizio quale mero fornitore dell'energia) possa esser chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., della relativa mancata erogazione per un fatto imputabile al distributore. Tuttavia, una volta accertato che il distacco della fornitura di gas subito dall'odierna controricorrente era esclusivamente imputabile al distributore , occorre verificare se vi sia stata una CP_2 responsabilità di che non ha vigilato né si è attivata tempestivamente affinché venisse Pt_1 ripristinata la fornitura. Il contratto di somministrazione, in ordine alla sospensione della prestazione, prevede che il somministrante non possa sospendere l'esecuzione senza dare un congruo preavviso (art. 1565 c.c.). Stante la particolarità del distacco, per errore e non per morosità, è indubbio che prima del Parte_1 distacco della fornitura, non abbia inviato all'utente la diffida ad adempiere con contestuale messa in mora. Verificato l'errore, avrebbe dovuto attivarsi affinché venisse immediatamente riallacciata Parte_1
l'utenza e non far attendere per oltre tre mesi per il ripristino dei servizi. Controparte_1
invero, non ha fornito la prova di essersi prontamente attivata per porre rimedio alla Parte_1 interruzione della erogazione di gas, limitandosi a demandare la responsabilità al distributore. La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 6518 dell'11.3.2025, ha precisato che “In caso di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas, la responsabilità dell'inadempimento contrattuale è imputabile alla società fornitrice, e non al gestore della rete, quando la sospensione è disposta illegittimamente dalla fornitrice senza una preventiva messa in mora dell'utente e il ripristino del servizio non avviene prontamente”. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'odierno giudicante ritiene di distribuire le responsabilità di 2/3 a e di 1/3 alla e di liquidare i danni secondo i parametri correttamente Controparte_7 Parte_1 stabiliti dal giudice di prime cure per cui deve essere condannata al pagamento della CP_2 somma di € 1333,33 in favore di ed di € 666,66. Controparte_1 Parte_1
Da ultimo occorre esaminare il profilo delle spese processuali. Quanto al giudizio di primo grado, va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass., sez. lav., n. 12413/2003; Cass. n. 10405/2003). Detto ciò, stante il parziale accoglimento del gravame, questo Tribunale ritiene equo riconfermare le statuizioni relative alla condanna in solido delle spese già liquidate in primo grado Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate stante il parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: Parte_1
- accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza n. 730/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 21.4.2016 e depositata in data 29.04.2016:
- accoglie la domanda proposta da e condanna al pagamento della Controparte_1 Controparte_7 somma di € 1333,33 a titolo di risarcimento danni oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda;
- condanna altresì al pagamento, in favore di degli ulteriori danni nella Parte_1 Controparte_1 misura di € 666,66, oltre interessi e valutazione monetaria dalla domanda;
- condanna alla restituzione delle somme eventualmente incamerate in eccesso da Parte_2
Parte_1
-condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo Parte_1 CP_2 grado in favore di pari ad € 1235,00 oltre IVA e C.p.a con distrazione;
Controparte_1
- compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite del presente giudizio di impugnazione. Lamezia Terme, 27 giugno 2025 Il Giudice Teresa Valeria Grieco