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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/10/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 02.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1755 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo R. Filareti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cariati, al Vico Campanile n. 9, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Colomba e
IN AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Modena, alla Via
pagina 1 di 14 Ferruccio Lamborghini n. 81, in virtù di procura notarile allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
NONCHÉ
P.I. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Namio ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale in virtù di procura Email_1 alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 353/2023 del 08.06.2023 (R.G. n. 1257/2023), emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di dell'importo di € Controparte_1
41.102,74, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù dell'esposizione debitoria relativa ai contratti di finanziamento n. 20220596516349 e di credito revolving n. 2022042205109, stipulati con Controparte_2
I crediti derivanti dai citati contratti per effetto delle intervenute cessioni ex art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1998 (TUB) sono giunti in capo alla ricorrente.
L'opponente, in particolare, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire dell'opposta e la nullità delle notifiche;
l'annullabilità dei contratti per vizi del consenso;
l'illegittima pattuizione di tassi ultralegali;
la mancata indicazione dell'esatto ammontare del debito;
l'inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta a dar prova della sussistenza della pretesa creditoria;
la prescrizione del credito;
l'improcedibilità della domanda per omesso rituale esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Pertanto, conveniva in giudizio e al fine di Controparte_1 Controparte_2 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 14 2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Controparte_1 qualificandosi come cessionaria dei crediti portati dai detti contratti di finanziamento e contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Si costituiva in giudizio che chiedeva di dichiarare l'irritualità CP_2 CP_2 della propria chiamata in causa e l'inammissibilità dell'opposizione.
4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 02.10.2025 veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa di CP_2
in quanto l'opponente ha chiamato direttamente in causa detto terzo, senza
[...] richiedere l'autorizzazione del Giudice.
Inoltre, la costituzione di non idonea a sanare la nullità della Controparte_2 chiamata per il principio del raggiungimento dello scopo.
Invero, a tal proposito condivisibilmente la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante” (Cass. Civ., sez. III, ord. n.
6503/2024).
6. Ciò premesso, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n.
14486/2019).
pagina 3 di 14 A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Ciò detto, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
pagina 4 di 14 Inoltre, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
7. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che ha provato la fonte Controparte_1 del proprio diritto - attraverso la produzione dei contratti di cessione del credito, dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale con cui venivano comunicate le cessioni ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 385/1993
(TUB), dell'atto notarile con cui è attestato che il credito per cui è causa era incluso nelle operazioni di cessione in parola, dei contratti di finanziamento, degli estratti conto relativi ai detti contratti e costituendo circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c. l'erogazione del credito - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
8. Parte opponente non ha negato l'inadempimento, ma ha contestato la pretesa creditorie per le ragioni viste in premessa, che risultano del tutto infondate.
9. In primo luogo, in merito all'eccezione di difetto di legittimazione ad agire, sollevata da parte opponente, si segnala che la legittimazione ad agire è la posizione in cui taluno può chiedere in nome proprio al giudice (legittimazione attiva) o nei confronti di taluno può essere chiesto
(legittimazione passiva) di pronunciare in merito su una determinata controversia;
per riconoscere la legittimazione a un soggetto non è necessario che egli sia effettivamente titolare del diritto controverso, essendo sufficiente che egli si affermi tale;
l'effettiva titolarità del diritto è, invece, una questione attinente al merito del giudizio.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il difetto di legittimazione ad causam - risolvendosi questa nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituendo, quindi, un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (cfr. tra le molte in tal senso: cass. n. 2435 del 1985; cass.n. 6998 del 1986; cass. n. 1321 del 1995; cass. n. 5912 del 2004) - preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 16878/2005).
Pertanto, la legittimazione attiva e passiva viene riconosciuta, rispettivamente, in capo all'attore che si affermi titolare del diritto e in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il pagina 5 di 14 soggetto chiamato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie in concreto, considera destinatario passivo della pretesa.
Per la sussistenza di tale condizione è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. n. 6894/1999 e Cass. civ., sez. III, sent. n. 10673/2002).
In altre parole, la carenza di legittimazione, che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice, si configura nel caso in cui l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur deducendo che il diritto appartiene ad un soggetto terzo ovvero l'estraneità del convenuto rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso.
Attiene, invece, al merito della causa, diversamente dalla titolarità del diritto ad agire, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e che il convenuto ha l'onere di contestare, attraverso un'eccezione, che, non essendo un'eccezione in senso stretto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo ha prospettato di essere titolare del diritto di credito nei confronti dell'opponente.
Pertanto, la stessa risulta dotata di legittimazione attiva e le deduzioni di parte opponente attengono al merito della causa.
10. Ciò detto, per quanto riguarda le intervenute cessioni del credito si rileva che non sussiste alcuna irregolarità delle stesse per omessa notificata al debitore ceduto, in quanto la cessione del credito è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente e il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari
(art. 1265 c.c.).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia pagina 6 di 14 liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. Civ., sez. II, sent. n. 23257/2021).
Inoltre, l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), prevede che la banca cessionaria può informare dell'avvenuta cessione anche tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, come avvenuto nel caso di specie.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. Civ., sez.
VI, sent. n. 20495/2020).
Inoltre, la cessione del credito può essere comunicata anche con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha affermato che “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 1770/2014).
Non risulta meritevole di accoglimento la tesi dell'opponente per cui, nel caso di specie, il credito ingiunto deriverebbe da un'operazione di cessione del contratto, la quale necessiterebbe dell'accettazione del ceduto, tenuto conto che, dall'interpretazione dei contratti di cessione in atti, si evince che l'operazione di cessione ha riguardato le sole ragioni di credito e le poste attive vantate dalle cedenti, ai sensi del citato art. 58 TUB, e non avendo le parti originarie creditrici del credito inteso cedere l'intera posizione contrattuale.
pagina 7 di 14 11. Ciò premesso, in merito alla predetta eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta (rectius di difetto di titolarità della posizione creditoria), la stessa va rigettata, poiché in atti, come visto, sono presenti i contratti di cessione, nonché l'estratto della Gazzetta Ufficiale, che individua i crediti ceduti, e l'attestazione del notaio Dott. , con cui viene attestato Per_1 che i crediti per cui è causa sono stati oggetto delle cessioni di cui ai predetti contratti.
In particolare, nell'estratto della Gazzetta Ufficiale in parola emerge che ha Controparte_1 acquistato i crediti vantati da da e da Controparte_2 Controparte_3 [...] che integravano i seguenti criteri: “(i) derivano da prestiti personali, carte di credito, CP_4 prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da ai sensi di CP_2 contratti di credito ai consumatori;
(ii) sono sorti tra il 2007 e il 2022 con riferimento ai crediti ceduti ad da sono sorti tra il 2015 e il 2020 con riferimento ai CP_1 Controparte_2 crediti ceduti ad da e sono sorti tra il 2014 e il 2021 con CP_1 Controparte_3 riferimento ai crediti ceduti a d (iii) i debitori relativi ai Crediti sono CP_1 Controparte_5 decaduti dal beneficio del termine ai sensi dei relativi contratti di finanziamento;
(iv) i debitori relativi ai Crediti hanno dichiarato, alla data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento originario, di essere residenti o di avere sede legale in Italia;
(v) sono individuati dagli NDG delle liste depositate in data 21 settembre 2022 presso il Notaio Dott. nei suoi uffici in Per_1
Cuneo, Corso Nizza, 13”.
Ebbene, i crediti per cui è causa soddisfano tutti i predetti criteri e, pertanto, si ritiene raggiunta la prova dell'effettiva cessione dei detti crediti in favore dell'odierna, atteso che la Gazzetta Ufficiale individuava agevolmente i crediti ceduti.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 17944/2023).
pagina 8 di 14 Inoltre, l'inclusione del credito nelle operazioni di cessione si evince, altresì, dalla disponibilità da parte dell'odierna opposta dei contratti di finanziamento e degli estratti conti certificati rilasciati da (cfr. Corte di Appello di Milano n. 220/2024; Corte di Appello di Controparte_2
Perugia, n. 386/2024; Tribunale di Terni, n. 812/2024; Tribunale di S.Maria Capua V., n.
1233/2025), nonché dalla dichiarazione della cessione dei crediti per cui è causa effettuata dal detto cedente.
A tal proposito, si segnala che si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez.
U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 10200/2021).
12. Del tutto infondata è la richiesta di parte opponente di annullamento del contratto per vizio del consenso, per aver, a giudizio della detta debitrice, agito con dolo e Controparte_2 violato il principio di buona fede e correttezza, non avendo comunicato il costo totale dell'operazione ed esaminato la condizione economica della controparte.
Invero, detta allegazione è del tutto generica, non avendo l'opponente indicato il costo totale realmente sostenuto e non avendo specificato in che modo avrebbe Controparte_2 agito con dolo nella conclusione del contratto, tenuto conto, altresì, che parte opponente nei contratti per cui è causa ha espressamente dichiarato che erano state messe a disposizione le Guide sull'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sul Credito ai Consumatori e sulla Centrale dei Rischi, di aver ricevuto copia completa della richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte, e il documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, di aver preso visione del documento con i Tassi Effettivi Globali Medi, di ben conoscere le "Condizioni Generali" dei
Contratti, che accettava integralmente senza riserva alcuna.
13. Del tutto generica è, altresì, l'allegazione circa la pattuizione di interessi ultralegali e usurari, non avendo l'opponente indicato il tasso concordato, il tasso effettivamente praticato, i criteri d determinazione dello stesso, il tasso soglia e le somme che si assumono illegittimamente percepite dall'opposta.
pagina 9 di 14 14. Infondata è l'eccezione relativa all'asserita mancata indicazione dell'esatto ammontare del credito dovuto, atteso che parte opposta ha prodotto gli estratti conto di cui all'art. 50 TUB, che, in assenza di specifiche contestazioni dell'opponente (come nel caso di specie), costituisce prova del credito vantato anche nel giudizio di opposizione.
Invero, a tal proposito questo Giudice intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 12818/2024).
15. Relativamente all'inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta a dar prova della fondatezza del credito ingiunto, si segnala che la contestazione risulta generica, in quanto l'opponente non ha rappresentato in modo specifico i documenti contestati e in quali parti e in che modo le copie sarebbero state divergenti dagli originali.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che “2.1. rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale,
l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del
2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del
2019; Cass. n. 14279 del 2021);
pagina 10 di 14 in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata); ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operato dall'opponente in primo grado fosse privo dei requisiti necessari e - secondo questa Corte - tale
"valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità" (così Cass. n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022);” (Cass. Civ., sez. VI, ord. n.
37290/2022; conf. Cass. Civ., sez. trib., sent. n. 3227/2021; conf. Tribunale Catanzaro, sez. II,
04/05/2023, n. 717).
Per completezza, si rileva che, nel caso in cui l'opponente avesse voluto contestare l'esistenza stessa del documento originale (c.d. “diniego di originale”) avrebbe dovuto proporre querela di falso, non proposta nel caso di specie.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.” (Cass. Civ., sez. trib., ord. n.
134/2025; conf. Cass. Civ., sez. trib., ord. n. 24029/2024).
Per quanto riguarda il disconoscimento della sottoscrizione, si rileva che lo stesso risulta del tutto generico, non avendo indicato in modo specifico le sottoscrizioni che intendeva disconoscere e i documenti sui quali le stesse erano apposte.
Per tale ragione, detto disconoscimento costituisce una mera formula di stile e, pertanto, i contratti prodotti in atti formano piena prova del diritto dell'opposta.
Invero, a tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere pagina 11 di 14 specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. Civ., sez. V, ord. n. 17313/2021).
Inoltre, si rileva che nel caso di specie risulta circostanza pacifica che parte opponente ha dato esecuzione parziale al contratto per cui è causa e, pertanto, il disconoscimento in parola risulta inefficace.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “Il giudice territoriale ha fatto buongoverno dei principi affermati, in subiecta materia, da questa corte regolatrice (Cass.
18748/2004), a mente dei quali la parte che abbia, anche tacitamente (oltre che, nella specie, reiteratamente e diacronicamente), riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione” (Cass. civ., sez. III, sent. n.10849/2012).
Per quanto riguarda l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dall'opposta per omessa attestazione di conformità, si rileva che la predetta attestazione è richiesta, ai sensi degli artt. 196 octies e ss. disp. att. c.p.c., solo nel caso di deposito di atti processuali di parte e di provvedimenti del giudice e non per ogni deposito documentale (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 26200/2024).
Per tale ragione, si ritiene che la documentazione prodotta dall'opposto a sostegno della pretesa creditoria non necessitava dell'attestazione di conformità.
16. L'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, è del tutto generica, essendo stata esplicitata solo nelle conclusioni e non avendo la debitrice indicato il termine di maturazione, il giorno di decorrenza e il giorno di maturazione della stessa.
17. Infine, in merito all'improcedibilità della domanda per omesso corretto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, sollevata da parte opponente, per aver l'opposta trasmesso l'invito alla mediazione al procuratore costituito e non alla parte personalmente, si rileva che la stessa risulta infondata, in quanto questo Giudice, pur avendo contezza dell'esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, ritiene condivisibile l'orientamento secondo cui la notifica dell'invito alla mediazione può essere trasmesso sia alla parte personalmente che al procuratore costituito in giudizio (cfr. Tribunale di Cosenza, Sent. n. 1385/2023; Corte di Appello di
Catanzaro, Sent. n. 668/2025; Corte di Appello di Catanzaro, Sent. n. 378/2024; Tribunale di
Roma, Sent. n. 12453/2025; Corte d'Appello di Napoli, Sent. n. 586/2024).
pagina 12 di 14 Invero, l'art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 dispone che la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, senza alcun obbligo di comunicazione diretta, e tenuto conto che la comunicazione al difensore (la cui procura speciale, nel caso di specie, include la possibilità di transigere) deve ritenersi atto idoneo al raggiungimento dello scopo (informare la parte) ed è rispettosa del principio espresso dall'art. 170,
c. I, c.p.c.
18. Per tali motivi, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
− dichiara l'inammissibilità della chiamata in causa di Controparte_2
− rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 353/2023 del
08.06.2023 (R.G. n. 1257/2023), emesso dall'intestato Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
− condanna alla refusione, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano in € 5.100,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.600,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
− condanna alla refusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite che si liquidano in € 5.100,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.600,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 06.10.2025
pagina 13 di 14 Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 02.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1755 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo R. Filareti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cariati, al Vico Campanile n. 9, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Colomba e
IN AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Modena, alla Via
pagina 1 di 14 Ferruccio Lamborghini n. 81, in virtù di procura notarile allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
NONCHÉ
P.I. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Namio ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale in virtù di procura Email_1 alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 353/2023 del 08.06.2023 (R.G. n. 1257/2023), emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di dell'importo di € Controparte_1
41.102,74, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù dell'esposizione debitoria relativa ai contratti di finanziamento n. 20220596516349 e di credito revolving n. 2022042205109, stipulati con Controparte_2
I crediti derivanti dai citati contratti per effetto delle intervenute cessioni ex art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1998 (TUB) sono giunti in capo alla ricorrente.
L'opponente, in particolare, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire dell'opposta e la nullità delle notifiche;
l'annullabilità dei contratti per vizi del consenso;
l'illegittima pattuizione di tassi ultralegali;
la mancata indicazione dell'esatto ammontare del debito;
l'inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta a dar prova della sussistenza della pretesa creditoria;
la prescrizione del credito;
l'improcedibilità della domanda per omesso rituale esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Pertanto, conveniva in giudizio e al fine di Controparte_1 Controparte_2 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 14 2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Controparte_1 qualificandosi come cessionaria dei crediti portati dai detti contratti di finanziamento e contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Si costituiva in giudizio che chiedeva di dichiarare l'irritualità CP_2 CP_2 della propria chiamata in causa e l'inammissibilità dell'opposizione.
4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 02.10.2025 veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa di CP_2
in quanto l'opponente ha chiamato direttamente in causa detto terzo, senza
[...] richiedere l'autorizzazione del Giudice.
Inoltre, la costituzione di non idonea a sanare la nullità della Controparte_2 chiamata per il principio del raggiungimento dello scopo.
Invero, a tal proposito condivisibilmente la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante” (Cass. Civ., sez. III, ord. n.
6503/2024).
6. Ciò premesso, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n.
14486/2019).
pagina 3 di 14 A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Ciò detto, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
pagina 4 di 14 Inoltre, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
7. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che ha provato la fonte Controparte_1 del proprio diritto - attraverso la produzione dei contratti di cessione del credito, dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale con cui venivano comunicate le cessioni ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 385/1993
(TUB), dell'atto notarile con cui è attestato che il credito per cui è causa era incluso nelle operazioni di cessione in parola, dei contratti di finanziamento, degli estratti conto relativi ai detti contratti e costituendo circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c. l'erogazione del credito - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
8. Parte opponente non ha negato l'inadempimento, ma ha contestato la pretesa creditorie per le ragioni viste in premessa, che risultano del tutto infondate.
9. In primo luogo, in merito all'eccezione di difetto di legittimazione ad agire, sollevata da parte opponente, si segnala che la legittimazione ad agire è la posizione in cui taluno può chiedere in nome proprio al giudice (legittimazione attiva) o nei confronti di taluno può essere chiesto
(legittimazione passiva) di pronunciare in merito su una determinata controversia;
per riconoscere la legittimazione a un soggetto non è necessario che egli sia effettivamente titolare del diritto controverso, essendo sufficiente che egli si affermi tale;
l'effettiva titolarità del diritto è, invece, una questione attinente al merito del giudizio.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il difetto di legittimazione ad causam - risolvendosi questa nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituendo, quindi, un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (cfr. tra le molte in tal senso: cass. n. 2435 del 1985; cass.n. 6998 del 1986; cass. n. 1321 del 1995; cass. n. 5912 del 2004) - preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 16878/2005).
Pertanto, la legittimazione attiva e passiva viene riconosciuta, rispettivamente, in capo all'attore che si affermi titolare del diritto e in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il pagina 5 di 14 soggetto chiamato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie in concreto, considera destinatario passivo della pretesa.
Per la sussistenza di tale condizione è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. n. 6894/1999 e Cass. civ., sez. III, sent. n. 10673/2002).
In altre parole, la carenza di legittimazione, che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice, si configura nel caso in cui l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur deducendo che il diritto appartiene ad un soggetto terzo ovvero l'estraneità del convenuto rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso.
Attiene, invece, al merito della causa, diversamente dalla titolarità del diritto ad agire, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e che il convenuto ha l'onere di contestare, attraverso un'eccezione, che, non essendo un'eccezione in senso stretto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo ha prospettato di essere titolare del diritto di credito nei confronti dell'opponente.
Pertanto, la stessa risulta dotata di legittimazione attiva e le deduzioni di parte opponente attengono al merito della causa.
10. Ciò detto, per quanto riguarda le intervenute cessioni del credito si rileva che non sussiste alcuna irregolarità delle stesse per omessa notificata al debitore ceduto, in quanto la cessione del credito è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente e il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari
(art. 1265 c.c.).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia pagina 6 di 14 liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. Civ., sez. II, sent. n. 23257/2021).
Inoltre, l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), prevede che la banca cessionaria può informare dell'avvenuta cessione anche tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, come avvenuto nel caso di specie.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. Civ., sez.
VI, sent. n. 20495/2020).
Inoltre, la cessione del credito può essere comunicata anche con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha affermato che “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 1770/2014).
Non risulta meritevole di accoglimento la tesi dell'opponente per cui, nel caso di specie, il credito ingiunto deriverebbe da un'operazione di cessione del contratto, la quale necessiterebbe dell'accettazione del ceduto, tenuto conto che, dall'interpretazione dei contratti di cessione in atti, si evince che l'operazione di cessione ha riguardato le sole ragioni di credito e le poste attive vantate dalle cedenti, ai sensi del citato art. 58 TUB, e non avendo le parti originarie creditrici del credito inteso cedere l'intera posizione contrattuale.
pagina 7 di 14 11. Ciò premesso, in merito alla predetta eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta (rectius di difetto di titolarità della posizione creditoria), la stessa va rigettata, poiché in atti, come visto, sono presenti i contratti di cessione, nonché l'estratto della Gazzetta Ufficiale, che individua i crediti ceduti, e l'attestazione del notaio Dott. , con cui viene attestato Per_1 che i crediti per cui è causa sono stati oggetto delle cessioni di cui ai predetti contratti.
In particolare, nell'estratto della Gazzetta Ufficiale in parola emerge che ha Controparte_1 acquistato i crediti vantati da da e da Controparte_2 Controparte_3 [...] che integravano i seguenti criteri: “(i) derivano da prestiti personali, carte di credito, CP_4 prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da ai sensi di CP_2 contratti di credito ai consumatori;
(ii) sono sorti tra il 2007 e il 2022 con riferimento ai crediti ceduti ad da sono sorti tra il 2015 e il 2020 con riferimento ai CP_1 Controparte_2 crediti ceduti ad da e sono sorti tra il 2014 e il 2021 con CP_1 Controparte_3 riferimento ai crediti ceduti a d (iii) i debitori relativi ai Crediti sono CP_1 Controparte_5 decaduti dal beneficio del termine ai sensi dei relativi contratti di finanziamento;
(iv) i debitori relativi ai Crediti hanno dichiarato, alla data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento originario, di essere residenti o di avere sede legale in Italia;
(v) sono individuati dagli NDG delle liste depositate in data 21 settembre 2022 presso il Notaio Dott. nei suoi uffici in Per_1
Cuneo, Corso Nizza, 13”.
Ebbene, i crediti per cui è causa soddisfano tutti i predetti criteri e, pertanto, si ritiene raggiunta la prova dell'effettiva cessione dei detti crediti in favore dell'odierna, atteso che la Gazzetta Ufficiale individuava agevolmente i crediti ceduti.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 17944/2023).
pagina 8 di 14 Inoltre, l'inclusione del credito nelle operazioni di cessione si evince, altresì, dalla disponibilità da parte dell'odierna opposta dei contratti di finanziamento e degli estratti conti certificati rilasciati da (cfr. Corte di Appello di Milano n. 220/2024; Corte di Appello di Controparte_2
Perugia, n. 386/2024; Tribunale di Terni, n. 812/2024; Tribunale di S.Maria Capua V., n.
1233/2025), nonché dalla dichiarazione della cessione dei crediti per cui è causa effettuata dal detto cedente.
A tal proposito, si segnala che si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez.
U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 10200/2021).
12. Del tutto infondata è la richiesta di parte opponente di annullamento del contratto per vizio del consenso, per aver, a giudizio della detta debitrice, agito con dolo e Controparte_2 violato il principio di buona fede e correttezza, non avendo comunicato il costo totale dell'operazione ed esaminato la condizione economica della controparte.
Invero, detta allegazione è del tutto generica, non avendo l'opponente indicato il costo totale realmente sostenuto e non avendo specificato in che modo avrebbe Controparte_2 agito con dolo nella conclusione del contratto, tenuto conto, altresì, che parte opponente nei contratti per cui è causa ha espressamente dichiarato che erano state messe a disposizione le Guide sull'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sul Credito ai Consumatori e sulla Centrale dei Rischi, di aver ricevuto copia completa della richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte, e il documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, di aver preso visione del documento con i Tassi Effettivi Globali Medi, di ben conoscere le "Condizioni Generali" dei
Contratti, che accettava integralmente senza riserva alcuna.
13. Del tutto generica è, altresì, l'allegazione circa la pattuizione di interessi ultralegali e usurari, non avendo l'opponente indicato il tasso concordato, il tasso effettivamente praticato, i criteri d determinazione dello stesso, il tasso soglia e le somme che si assumono illegittimamente percepite dall'opposta.
pagina 9 di 14 14. Infondata è l'eccezione relativa all'asserita mancata indicazione dell'esatto ammontare del credito dovuto, atteso che parte opposta ha prodotto gli estratti conto di cui all'art. 50 TUB, che, in assenza di specifiche contestazioni dell'opponente (come nel caso di specie), costituisce prova del credito vantato anche nel giudizio di opposizione.
Invero, a tal proposito questo Giudice intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 12818/2024).
15. Relativamente all'inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta a dar prova della fondatezza del credito ingiunto, si segnala che la contestazione risulta generica, in quanto l'opponente non ha rappresentato in modo specifico i documenti contestati e in quali parti e in che modo le copie sarebbero state divergenti dagli originali.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che “2.1. rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale,
l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del
2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del
2019; Cass. n. 14279 del 2021);
pagina 10 di 14 in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata); ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operato dall'opponente in primo grado fosse privo dei requisiti necessari e - secondo questa Corte - tale
"valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità" (così Cass. n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022);” (Cass. Civ., sez. VI, ord. n.
37290/2022; conf. Cass. Civ., sez. trib., sent. n. 3227/2021; conf. Tribunale Catanzaro, sez. II,
04/05/2023, n. 717).
Per completezza, si rileva che, nel caso in cui l'opponente avesse voluto contestare l'esistenza stessa del documento originale (c.d. “diniego di originale”) avrebbe dovuto proporre querela di falso, non proposta nel caso di specie.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.” (Cass. Civ., sez. trib., ord. n.
134/2025; conf. Cass. Civ., sez. trib., ord. n. 24029/2024).
Per quanto riguarda il disconoscimento della sottoscrizione, si rileva che lo stesso risulta del tutto generico, non avendo indicato in modo specifico le sottoscrizioni che intendeva disconoscere e i documenti sui quali le stesse erano apposte.
Per tale ragione, detto disconoscimento costituisce una mera formula di stile e, pertanto, i contratti prodotti in atti formano piena prova del diritto dell'opposta.
Invero, a tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere pagina 11 di 14 specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. Civ., sez. V, ord. n. 17313/2021).
Inoltre, si rileva che nel caso di specie risulta circostanza pacifica che parte opponente ha dato esecuzione parziale al contratto per cui è causa e, pertanto, il disconoscimento in parola risulta inefficace.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “Il giudice territoriale ha fatto buongoverno dei principi affermati, in subiecta materia, da questa corte regolatrice (Cass.
18748/2004), a mente dei quali la parte che abbia, anche tacitamente (oltre che, nella specie, reiteratamente e diacronicamente), riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione” (Cass. civ., sez. III, sent. n.10849/2012).
Per quanto riguarda l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dall'opposta per omessa attestazione di conformità, si rileva che la predetta attestazione è richiesta, ai sensi degli artt. 196 octies e ss. disp. att. c.p.c., solo nel caso di deposito di atti processuali di parte e di provvedimenti del giudice e non per ogni deposito documentale (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 26200/2024).
Per tale ragione, si ritiene che la documentazione prodotta dall'opposto a sostegno della pretesa creditoria non necessitava dell'attestazione di conformità.
16. L'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, è del tutto generica, essendo stata esplicitata solo nelle conclusioni e non avendo la debitrice indicato il termine di maturazione, il giorno di decorrenza e il giorno di maturazione della stessa.
17. Infine, in merito all'improcedibilità della domanda per omesso corretto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, sollevata da parte opponente, per aver l'opposta trasmesso l'invito alla mediazione al procuratore costituito e non alla parte personalmente, si rileva che la stessa risulta infondata, in quanto questo Giudice, pur avendo contezza dell'esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, ritiene condivisibile l'orientamento secondo cui la notifica dell'invito alla mediazione può essere trasmesso sia alla parte personalmente che al procuratore costituito in giudizio (cfr. Tribunale di Cosenza, Sent. n. 1385/2023; Corte di Appello di
Catanzaro, Sent. n. 668/2025; Corte di Appello di Catanzaro, Sent. n. 378/2024; Tribunale di
Roma, Sent. n. 12453/2025; Corte d'Appello di Napoli, Sent. n. 586/2024).
pagina 12 di 14 Invero, l'art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 dispone che la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, senza alcun obbligo di comunicazione diretta, e tenuto conto che la comunicazione al difensore (la cui procura speciale, nel caso di specie, include la possibilità di transigere) deve ritenersi atto idoneo al raggiungimento dello scopo (informare la parte) ed è rispettosa del principio espresso dall'art. 170,
c. I, c.p.c.
18. Per tali motivi, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
− dichiara l'inammissibilità della chiamata in causa di Controparte_2
− rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 353/2023 del
08.06.2023 (R.G. n. 1257/2023), emesso dall'intestato Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
− condanna alla refusione, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano in € 5.100,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.600,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
− condanna alla refusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite che si liquidano in € 5.100,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.600,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 06.10.2025
pagina 13 di 14 Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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