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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2308/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.g. 2308/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROCACCIO PIERANGELO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via lecce n. 7 Foggia presso il difensore avv. PROCACCIO
PIERANGELO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONELLA ROSA, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI 16 SAN NICANDRO G.CO presso il difensore avv. CARBONELLA ROSA
APPELLATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con atto di citazione in appello notificato il 31 marzo 2015 all'indirizzo pec del procuratore costituito dell'odierno appellato, , e, successivamente, a mezzo posta in data Controparte_3
08.04.2015, l'Avv. P. Procaccio ha proposto gravame ex art. 342 c.p.c. avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., n. 12/2014 Mod. 10, Cron. 1857, Rep. 94/14, emessa il 31 luglio 2014 e depositata il successivo 10 settembre, all'esito del procedimento n. 718/2012 R.G., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del gravame Tribunale di Foggia, in riforma della ordinanza impugnata (all. 1), per i motivi tutti innanzi indicati, reiectis ogni contraria istanza eccezione e difesa che tutte sin da ora si impugnano:
“accogliere preliminarmente l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata”
nel merito “affermare e dichiarare la nullità del Giudizio recante il numero 718/2012 RG svoltosi dinnanzi al Giudice di Pace di San Severo nonchè la nullità del provvedimento/ordinanza emessa dal
Giudice di Pace di San Severo recante il n. 12/2014 MOd 10 – cron 1857 Rep 94/2014 nel Giudizio recante il numero di RG 718/2012 e notificata all'appellante in data 12/03/2015 conclusivo dello stesso Giudizio (all. 1) per violazione degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp att. C.p.c. e, per l'effetto, rimettere le parti dinnanzi al Giudice di Pace di San Severo concedendo i termini di rito per la predetta riassunzione”.
Con vittoria delle spese, competenze e onorari del presente Giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto: In via preliminare, dichiarare la tardività Controparte_1 dell'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., recante il n. 12/2014 MOd 10 – cron. 1857 Rep. 94/2014, emessa il 31 luglio 2014 dall'Avv. Antonio Capraro all'esito del Giudizio, recante il N. 718/2012 R.G., e depositata il 10 settembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 327, co.
1, c.p.c.; Nella denegata ipotesi, pronunciare una decisione nel merito, previa rinnovazione degli atti compiuti nel procedimento di primo grado ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
354, u.c. e 356 c.p.c.; Condannare la parte appellante alle spese e alle competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
*****
La questione preliminare della nullità del giudizio di primo grado è fondata e idonea a definire il giudizio.
L'atto di riassunzione va notificato, a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., presso il procuratore della parte già costituita (salvo che la legge disponga diversamente, ovvero alle parti personalmente se non costituite.
Quando la notifica deve farsi presso il procuratore costituito è irrilevante ai fini della validità della notificazione che detto procuratore sia o non domiciliatario, posto che il difensore è destinatario di tutti gli atti processuali recettivi per il solo fatto della nomina, senza necessità di elezione di domicilio presso di lui.
La notificazione alla parte personalmente anziché al procuratore costituito, inficiando la regolarità del contraddittorio, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale nella fase di riassunzione e determina, conseguentemente, la nullità di tutto il giudizio ivi svoltosi e della sentenza che lo definisce,
a meno che la parte destinataria della notificazione non si sia ciò nonostante costituita sanando in tal mod pagina 2 di 3 o la nullità originaria in ragione del raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Nel caso di specie l'atto di riassunzione della causa dinanzi al Giudice di Pace di San Severo, a seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice di pace di Lucera- sezione distaccata di Apricena, è stato notificato alla parte personalmente che nel detto giudizio riassunto è rimasta contumace.
La detta circostanza processuale è ostativa alla produzione dell'effetto della decadenza dall'impugnazione, così come disposto dall'art. 327 ultimo comma, nella versione ratione temporis applicabile.
La rilevata nullità della notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado determina la nullità della pronuncia impugnata e comporta pertanto la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accerta e dichiara la nullità della decisione impugnata;
• Rimette la causa dinanzi al primo giudice;
• Condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano in € 174,00 per spese ed € 457,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Foggia, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.g. 2308/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROCACCIO PIERANGELO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via lecce n. 7 Foggia presso il difensore avv. PROCACCIO
PIERANGELO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONELLA ROSA, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI 16 SAN NICANDRO G.CO presso il difensore avv. CARBONELLA ROSA
APPELLATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con atto di citazione in appello notificato il 31 marzo 2015 all'indirizzo pec del procuratore costituito dell'odierno appellato, , e, successivamente, a mezzo posta in data Controparte_3
08.04.2015, l'Avv. P. Procaccio ha proposto gravame ex art. 342 c.p.c. avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., n. 12/2014 Mod. 10, Cron. 1857, Rep. 94/14, emessa il 31 luglio 2014 e depositata il successivo 10 settembre, all'esito del procedimento n. 718/2012 R.G., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del gravame Tribunale di Foggia, in riforma della ordinanza impugnata (all. 1), per i motivi tutti innanzi indicati, reiectis ogni contraria istanza eccezione e difesa che tutte sin da ora si impugnano:
“accogliere preliminarmente l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata”
nel merito “affermare e dichiarare la nullità del Giudizio recante il numero 718/2012 RG svoltosi dinnanzi al Giudice di Pace di San Severo nonchè la nullità del provvedimento/ordinanza emessa dal
Giudice di Pace di San Severo recante il n. 12/2014 MOd 10 – cron 1857 Rep 94/2014 nel Giudizio recante il numero di RG 718/2012 e notificata all'appellante in data 12/03/2015 conclusivo dello stesso Giudizio (all. 1) per violazione degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp att. C.p.c. e, per l'effetto, rimettere le parti dinnanzi al Giudice di Pace di San Severo concedendo i termini di rito per la predetta riassunzione”.
Con vittoria delle spese, competenze e onorari del presente Giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto: In via preliminare, dichiarare la tardività Controparte_1 dell'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., recante il n. 12/2014 MOd 10 – cron. 1857 Rep. 94/2014, emessa il 31 luglio 2014 dall'Avv. Antonio Capraro all'esito del Giudizio, recante il N. 718/2012 R.G., e depositata il 10 settembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 327, co.
1, c.p.c.; Nella denegata ipotesi, pronunciare una decisione nel merito, previa rinnovazione degli atti compiuti nel procedimento di primo grado ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
354, u.c. e 356 c.p.c.; Condannare la parte appellante alle spese e alle competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
*****
La questione preliminare della nullità del giudizio di primo grado è fondata e idonea a definire il giudizio.
L'atto di riassunzione va notificato, a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., presso il procuratore della parte già costituita (salvo che la legge disponga diversamente, ovvero alle parti personalmente se non costituite.
Quando la notifica deve farsi presso il procuratore costituito è irrilevante ai fini della validità della notificazione che detto procuratore sia o non domiciliatario, posto che il difensore è destinatario di tutti gli atti processuali recettivi per il solo fatto della nomina, senza necessità di elezione di domicilio presso di lui.
La notificazione alla parte personalmente anziché al procuratore costituito, inficiando la regolarità del contraddittorio, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale nella fase di riassunzione e determina, conseguentemente, la nullità di tutto il giudizio ivi svoltosi e della sentenza che lo definisce,
a meno che la parte destinataria della notificazione non si sia ciò nonostante costituita sanando in tal mod pagina 2 di 3 o la nullità originaria in ragione del raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Nel caso di specie l'atto di riassunzione della causa dinanzi al Giudice di Pace di San Severo, a seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice di pace di Lucera- sezione distaccata di Apricena, è stato notificato alla parte personalmente che nel detto giudizio riassunto è rimasta contumace.
La detta circostanza processuale è ostativa alla produzione dell'effetto della decadenza dall'impugnazione, così come disposto dall'art. 327 ultimo comma, nella versione ratione temporis applicabile.
La rilevata nullità della notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado determina la nullità della pronuncia impugnata e comporta pertanto la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accerta e dichiara la nullità della decisione impugnata;
• Rimette la causa dinanzi al primo giudice;
• Condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano in € 174,00 per spese ed € 457,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Foggia, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 3 di 3