Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati
Dott. Piergiorgio Morosini Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
Dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 281/2024 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Palermo, Via Lombardia, n. 16, presso lo studio dell'avv. PE Bruno che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo, Via Leonardo Da Vinci, n. 84, presso lo studio dell'avv. Luigi Licari che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/01/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 04/02/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art.1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi ogni eventuale variazione anagrafica nell'interesse dei figli minori e PE. Inoltre le parti si Per_1 impegnano a comunicarsi reciprocamente il numero di telefonia mobile per consentire lo scambio di informazioni nell'interesse della prole. L'abitazione ex residenza coniugale di Palermo via Aloi n. 31/C piano primo, di proprietà della madre del sig. concessa in comodato d'uso orale ai coniugi, in occasione del matrimonio, Parte_1 rimarrà assegnata alla sig.ra unitamente all'uso dei beni mobili che la corredano. CP_1
Il sig. fisserà, a breve, la sua nuova residenza impegnandosi a darne comunicazione alla Parte_1 sig.ra ai sensi del comma 1 del presente articolo. CP_1
Art.2
I figli minori, e PE, resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui medesimi per le decisioni di maggior interesse mentre per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione ciascun genitore, durante il periodo di permanenza con sè dei minori, potrà decidere per gli stessi sostenendo le spese che si renderanno necessarie. Riguardo i tempi di permanenza dei figli presso i genitori si concorda in favore della madre la quotidianità del rapporto ed in favore del padre tempi di visita certi. Segnatamente, la quotidianità del rapporto in favore della madre determinerà la fissazione di un domicilio stabile di e PE nella di lei residenza di Palermo via Aloi n. 31/C primo Per_1 piano. Riguardo i rapporti con il padre, i figli rimarranno con quest'ultimo per un pomeriggio settimanale, individuato nella giornata del giovedì, dalle ore 16,00 fino alle ore 21.00 o in altro giorno e orario da concordarsi tra le parti, tenendo conto delle esigenze dei minori, con relativo riaccompagnamento dei figli al domicilio della madre. A fine settimana alterni, e PE saranno prelevati dal padre dal domicilio materno alle Per_1 ore 15,00 del sabato, pernottando con il padre, trascorrendo con questi la domenica, per poi essere accompagnati sempre dal padre a scuola la mattina del lunedì successivo. In occasione delle festività natalizie e di fine anno il padre potrà tenere continuativamente con sè i figli per il 24-25 dicembre il primo anno e dal 31 dicembre al 1 gennaio il secondo anno e così a rotazione. Analogamente potrà procedersi in occasione dell'Epifania, delle festività Pasquali e di quelle infrannali. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli quindici giorni consecutivi, potendo il genitore condurre con sè i minori anche fuori dalla città di residenza garantendo alla madre la possibilità di sentire quotidianamente i figli, sia telefonicamente sia con le modalità oggi garantite dalla moderna tecnologia. A tal proposito i coniugi concorderanno il predetto periodo ovvero la modifica dello stesso, in tempo utile per la migliore gestione delle vacanze dei minori con ciascuno dei genitori.
Art.3 I coniugi, concordemente, prenderanno le principali decisioni ed adotteranno le scelte riguardanti i figli quali: l'educazione, le attività sportive, di partecipazione a gite o viaggi scolastici o dell'organizzazione di eventuali vacanze in assenza dei genitori (ad es. Colonie estive). Resta convenuto che nei casi in cui un genitore dovesse essere impedito nell'assolvimento del proprio compito ben potrà avvalersi dell'ausilio di persone di sua fiducia (genitori, baby-sitter, etc.).
Art 4
Il sig. è, attualmente, disoccupato, a seguito di licenziamento, avendo svolto mansioni Parte_1 impiegatizie presso il supermercato della famiglia di origine, e ha percepito, nell'ultimo triennio, un reddito lordo per l'anno 2020 pari ad €18.072,82, per il 2021 pari a € 18.314,82 e per il 2022 pari a € 18.667,24, e attualmente percepisce l'indennità di disoccupazione NASPI. La sig.ra non svolge alcuna attività lavorativa in quanto ha sempre provveduto alla gestione CP_1 dell'abitazione familiare e alla cura della prole e non ha prodotto alcun reddito personale nell'ultimo triennio.
Art. 5
Il figlio minore , quasi diciassettenne, frequenta regolarmente un Istituto di istruzione Per_1 secondaria superiore mentre PE frequenta regolarmente la scuola primaria. A tal proposito, mentre la sig.ra non avanza alcuna richiesta economica nei riguardi del CP_1 marito, il sig. si impegna a versare alla moglie, a titolo di assegno perequativo, Parte_1 nell'interesse di e PE, un contributo mensile pari ad € 600,00 (€300,00 cadauno). Per_1
I pagamenti dovranno essere eseguiti entro il giorno cinque di ogni mese in forme da concordare tra le parti e l'importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. Gli assegni unici riguardanti i figli verranno suddivisi al 50% tra i coniugi i quali percepiranno l'importo di competenza direttamente dall'INPS atteso che sul portale, in sede di richiesta, verranno indicate le coordinate bancarie di entrambi i genitori. Riguardo l'obbligo di entrambi i ricorrenti di provvedere al pagamento delle spese straordinarie le parti, sul punto, convergono per l'applicazione del Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli redatto dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del distretto di Palermo – Sottogruppo Famiglia- sottoscritto in data 2 luglio 2019 dal Presidente del Tribunale, dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e dai rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative nella materia della famiglia operanti sul territorio di Palermo, e che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto, stabilendo concordemente che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto, stabilendo concordemente che dette spese graveranno per il 60% sul sig. e il 40% sulla sig.ra Parte_1 CP_1
Art. 5
Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio ovvero per il rinnovo dei rispettivi passaporti intestati ad essi ovvero ai figli minori e la presente dichiarazione varrà a tal fine quale nulla osta”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/01/2024, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 09/07/2005- atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Cefalù al n. 39 - P.II – Serie A - Anno 2005).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 26/02/2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini