CA
Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/10/2024, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai GG.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 744/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
16/10/2024
d a
OGGETTO:
, e Parte_1 Parte_2 [...]
d'opera Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. MASSARI ROBERTO e dall'avv. Pt_4 intellettuale MASSARI CARLO ( ) VIA LUIGI EINAUDI N. 26 C.F._1
2512 BRESCIA;
elettivamente domiciliati in VIA LUIGI EINAUDI N. 26
25121 BRESCIA presso il difensore avv. MASSARI ROBERTO, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
pagina 1 di 11 c o n t r o
in qualità di cessionaria del credito dell'arch. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. HI Mauro Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Malta, 7, Brescia presso il difensore
TERZA INTERVENUTA
e contro rappresentato e difeso dall'avv. MAROCCHI Controparte_2
MAURO elettivamente domiciliato in via Malta, 7/C 25100 BRESCIA presso il difensore avv. MAROCCHI MAURO, come da procura a in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1351/2023
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“In via principale nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza n.
1351/2023 del Tribunale di Brescia, dichiararsi che nulla è dovuto, ad
eccezione della somma di € 8.751,16, per i motivi di cui in narrativa, dai pagina 2 di 11 GG.ri , e in ordine ai Parte_5 Parte_2 Parte_1
compensi ed onorari richiesti dall'Arch. per le prestazioni Controparte_2
professionali dallo stesso effettuate per i titoli dedotti in narrativa nell'atto di
citazione d'appello e che qui si intendono interamente richiamati;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che questa Ecc.Ma
Corte d'Appello ritenesse dovute, anche solo parzialmente, da parte dei
TE somme ulteriori rispetto al riconosciuto importo di € 8.751,16, Pt_1
condannare, per i motivi esposti in narrativa nell'atto di citazione d'appello,
la società a tenere manlevati gli stessi TE Controparte_3 Pt_1
In ogni caso: con vittoria si spese e compensi di lite di entrambi i gradi di
giudizio”
Dell'appellato
“ Respingere l'appello, in via subordinata si rassegnano le conclusioni
formulate nel giudizio di primo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1351/23 il Tribunale di Brescia condannava i convenuti
RT, e a pagare in favore dell'architetto Pt_2 Parte_5 [...]
a titolo di compenso professionale, la somma di euro74.913,03 per CP_2
l'elaborazione di un progetto di divisione di beni in comproprietà e di euro
65.555,62 per l'espletamento delle pratiche necessarie al rilascio del permesso di costruire e la predisposizione di un progetto esecutivo di un terreno pagina 3 di 11 edificabile, oltre interessi legali dalla messa in mora. Le spese di lite e di ctu venivano poste a carico dei convenuti.
In relazione alla predisposizione del progetto divisionale, il tribunale argomentava che tale attività era provata dalla convenzione di divisione,
sottoscritta dai tre TE, nella quale era richiamata tutta l'attività svolta dal professionista, dalla bozza di divisione redatta dal Notaio e trasmessa Per_1
all'arch. HI il 13.09.2007 e dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio, analizzata e confermata dal Ctu.
In relazione al secondo incarico, argomentava che, a fronte dell'allegazione dell'attore di aver svolto tutta l'attività necessaria a valorizzare il terreno e ad incrementarne il valore ai fini della vendita, i convenuti non avevano negato tale circostanza essendosi limitati ad invocare un preteso effetto liberatorio conseguente alla conclusione di un contratto preliminare di vendita con
[...]
nel quale l'obbligazione del pagamento del compenso al Controparte_3
professionista era stata trasferita sulla promissaria acquirente.
Tale assunto veniva, tuttavia, ritenuto non condivisibile in quanto nel citato contratto preliminare i TE avevano promesso il fatto del terzo, ma Pt_1
tale promessa era rimasta inadempiuta in quanto al preliminare non aveva fatto seguito il definitivo e a causa di ciò ( chiamata in causa dai Controparte_3
convenuti e rimasta contumace) non aveva versato il corrispettivo promesso,
fatta eccezione per un acconto di euro 20.000, versato, verosimilmente,
pagina 4 di 11 quando le parti ancora confidavano nella stipula del definitivo.
La sentenza è stata gravata dai TE che hanno insistito per il Pt_1
rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio assumendo di essere divenuta Controparte_1
cessionaria del credito vantato dall'arch. HI nei confronti dei TE
originato dalla sentenza gravata. Pt_1
Si costituiva altresì che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_2
è rimasta contumace anche in questo grado di giudizio. Controparte_3
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, all'udienza del 16 ottobre 2024 la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la legittimazione di a Controparte_1
resistere all'impugnazione.
Al riguardo viene richiamato l'indirizzo della Suprema Corte espresso, tra le altre, da Cass., sez. un., 22 aprile 2013, n. 9692, secondo il quale, essendo legittimati all'impugnazione soltanto i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio e che in esso siano rimasti soccombenti, qualora un soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, intenda proporre impugnazione avverso la decisione adottata all'esito di esso, deve, in primo pagina 5 di 11 luogo, esplicitamente dedurre di avere acquistato la legittimazione in ragione di una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla e, in secondo luogo, deve fornire la prova della situazione stessa;
pertanto, il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, prima ancora che provare, allegare la propria
legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, la mancanza delle quali,
attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio.
Nel caso di specie, ha allegato e provato di essere Controparte_1
divenuta cessionaria del credito vantato dall'arch. originato Controparte_2
dalla sentenza gravata ( cfr. docc. 3 e 4).
Nel merito, le censure, non articolate in motivi, possono essere così
individuate:
-errata valutazione delle clausole contrattuali del disciplinare d'incarico dell'8.8.2007, della scrittura liberatoria del 14.4.2008 e del contratto preliminare sottoscritto il 18 aprile 2008.
Assumono gli appellanti che l'incarico conferito all'arch. HI aveva avuto ad oggetto, unicamente, la redazione di un progetto architettonico di pagina 6 di 11 fattibilità e non anche la redazione di un progetto esecutivo.
A conferma di ciò invocano l'effetto liberatorio della scrittura privata del 14
aprile 2008, nella quale l'arch. HI li “aveva liberati” dagli oneri economici connessi alla redazione del progetto esecutivo, e il tenore del contratto preliminare stipulato il 18 aprile 2008 con in Controparte_3
forza del quale quest'ultima aveva incaricato della progettazione completa e della direzione dei lavori l'arch. HI.
Ad ulteriore conferma del fatto che l'incarico non aveva avuto ad oggetto tale attività richiamano la relazione peritale laddove il Ctu aveva precisato che le opere di cui alla cd. seconda fase, relative alla progettazione esecutiva,
indagine geognostica, calcoli e tavole cementi armati, progetto impianti e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, erano riferibili a rapporti condivisi solo tra l'arch. HI e Controparte_3
-non “imputabilità” dell'attività svolta dall'arch. HI in epoca successiva alla scadenza del termine pattuito per la fine dei lavori nel contratto di conferimento dell'incarico;
- erroneità della decisione laddove si era dato atto dell'omessa contestazione del fatto che il contratto definitivo di compravendita immobiliare non era stato concluso con per fatto a loro imputabile. CP_4
Fanno rilevare, al riguardo, che nella comparsa conclusionale si era precisato che la mancata stipula era dipesa da sopravvenuta indisponibilità di CP_3
pagina 7 di 11 . CP_3
-contestazione relativa all'attività svolta per la redazione del progetto divisionale, contenuta nella comparsa conclusionale, ed irrilevanza delle attività preordinate alla divisione del compendio immobiliare svolte dopo la scadenza del termine pattuito per la fine dei lavori nel contratto con cui era stato conferito l'incarico.
L'appello è infondato.
Il principio di non contestazione è disciplinato dall'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
A partire dalla pronuncia n. 1540/2007 la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio.
Nel caso di specie, i convenuti- attuali appellanti – nella loro prima difesa non contestavano due specifiche circostanze allegate dall'attore ossia lo svolgimento delle attività necessarie al rilascio del permesso di costruire e alla predisposizione di un progetto esecutivo di un terreno edificabile in vista della successiva vendita e la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare con per fatto imputabile ai CP_3
pagina 8 di 11 promittenti venditori ( TE . Pt_1
Della mancata contestazione di tali circostanze il primo giudice dava atto nella motivazione della sentenza gravata nella quale veniva altresì precisato che i fatti non contestati non erano smentiti dalle prove acquisite.
Da ciò discende l'infondatezza delle censure, genericamente, sollevate con riguardo a contestazioni fatte nella comparsa conclusionale ossia non nel primo, ma nell'ultimo atto difensivo, relative sia alla contestazione delle attività svolte che alla mancata stipula del contratto definitivo con CP_3
per fatto imputabile agli appellanti.
[...]
Del tutto correttamente il primo giudice riteneva, pertanto, provate le suddette circostanze e, di conseguenza, il venir meno dell'invocato effetto liberatorio per effetto di quanto disposto nella scrittura privata del 14 aprile 2008 in cui si era previsto che: “ l'arch. HI libera da ogni gravame i TE
, e RT in merito ai costi da sostenere per Parte_5 Pt_2
l'istruttoria della pratica di permesso di costruire convenzionato presentato a
loro nome di cui in premessa, a patto che i germani non facciano Pt_1
decadere i patti e le condizioni poste nel contratto preliminare di vendita di
cui si allega una copia sottoscritta dalle parti”.
Inammissibile è, invece, la circostanza nuova, allegata del tutto genericamente per la prima volta in questo grado di giudizio, afferente la natura essenziale del termine pattuito nel conferimento d'incarico per l'ultimazione dei lavori da pagina 9 di 11 cui discenderebbe – da quel che è dato capire – l'eccezione di mancanza di interesse a ricevere prestazioni eseguite dopo tale termine.
Per la loro soccombenza gli appellanti vanno condannati a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 9.991 (
di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
La colpa grave che ha connotato la condotta degli appellanti, che hanno intrapreso un'iniziativa giudiziaria del tutto pretestuosa, contraria alla giurisprudenza consolidata e fondata su censure palesemente inconsistenti e infondate, giustifica la loro condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento di una somma in favore della controparte pari a euro 2.000.
Ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c. gli appellanti vanno altresì
condannati a pagare in favore della una somma di Controparte_5
denaro pari a euro 1000.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 10 di 11 respinge l'appello;
condanna gli appellanti a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. condanna gli appellanti a pagare in favore dell'appellata la somma di euro 2.000;
ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. condanna gli appellanti a pagare in favore della una somma pari a euro 1000; Controparte_5
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai GG.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 744/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
16/10/2024
d a
OGGETTO:
, e Parte_1 Parte_2 [...]
d'opera Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. MASSARI ROBERTO e dall'avv. Pt_4 intellettuale MASSARI CARLO ( ) VIA LUIGI EINAUDI N. 26 C.F._1
2512 BRESCIA;
elettivamente domiciliati in VIA LUIGI EINAUDI N. 26
25121 BRESCIA presso il difensore avv. MASSARI ROBERTO, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
pagina 1 di 11 c o n t r o
in qualità di cessionaria del credito dell'arch. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. HI Mauro Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Malta, 7, Brescia presso il difensore
TERZA INTERVENUTA
e contro rappresentato e difeso dall'avv. MAROCCHI Controparte_2
MAURO elettivamente domiciliato in via Malta, 7/C 25100 BRESCIA presso il difensore avv. MAROCCHI MAURO, come da procura a in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1351/2023
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“In via principale nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza n.
1351/2023 del Tribunale di Brescia, dichiararsi che nulla è dovuto, ad
eccezione della somma di € 8.751,16, per i motivi di cui in narrativa, dai pagina 2 di 11 GG.ri , e in ordine ai Parte_5 Parte_2 Parte_1
compensi ed onorari richiesti dall'Arch. per le prestazioni Controparte_2
professionali dallo stesso effettuate per i titoli dedotti in narrativa nell'atto di
citazione d'appello e che qui si intendono interamente richiamati;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che questa Ecc.Ma
Corte d'Appello ritenesse dovute, anche solo parzialmente, da parte dei
TE somme ulteriori rispetto al riconosciuto importo di € 8.751,16, Pt_1
condannare, per i motivi esposti in narrativa nell'atto di citazione d'appello,
la società a tenere manlevati gli stessi TE Controparte_3 Pt_1
In ogni caso: con vittoria si spese e compensi di lite di entrambi i gradi di
giudizio”
Dell'appellato
“ Respingere l'appello, in via subordinata si rassegnano le conclusioni
formulate nel giudizio di primo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1351/23 il Tribunale di Brescia condannava i convenuti
RT, e a pagare in favore dell'architetto Pt_2 Parte_5 [...]
a titolo di compenso professionale, la somma di euro74.913,03 per CP_2
l'elaborazione di un progetto di divisione di beni in comproprietà e di euro
65.555,62 per l'espletamento delle pratiche necessarie al rilascio del permesso di costruire e la predisposizione di un progetto esecutivo di un terreno pagina 3 di 11 edificabile, oltre interessi legali dalla messa in mora. Le spese di lite e di ctu venivano poste a carico dei convenuti.
In relazione alla predisposizione del progetto divisionale, il tribunale argomentava che tale attività era provata dalla convenzione di divisione,
sottoscritta dai tre TE, nella quale era richiamata tutta l'attività svolta dal professionista, dalla bozza di divisione redatta dal Notaio e trasmessa Per_1
all'arch. HI il 13.09.2007 e dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio, analizzata e confermata dal Ctu.
In relazione al secondo incarico, argomentava che, a fronte dell'allegazione dell'attore di aver svolto tutta l'attività necessaria a valorizzare il terreno e ad incrementarne il valore ai fini della vendita, i convenuti non avevano negato tale circostanza essendosi limitati ad invocare un preteso effetto liberatorio conseguente alla conclusione di un contratto preliminare di vendita con
[...]
nel quale l'obbligazione del pagamento del compenso al Controparte_3
professionista era stata trasferita sulla promissaria acquirente.
Tale assunto veniva, tuttavia, ritenuto non condivisibile in quanto nel citato contratto preliminare i TE avevano promesso il fatto del terzo, ma Pt_1
tale promessa era rimasta inadempiuta in quanto al preliminare non aveva fatto seguito il definitivo e a causa di ciò ( chiamata in causa dai Controparte_3
convenuti e rimasta contumace) non aveva versato il corrispettivo promesso,
fatta eccezione per un acconto di euro 20.000, versato, verosimilmente,
pagina 4 di 11 quando le parti ancora confidavano nella stipula del definitivo.
La sentenza è stata gravata dai TE che hanno insistito per il Pt_1
rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio assumendo di essere divenuta Controparte_1
cessionaria del credito vantato dall'arch. HI nei confronti dei TE
originato dalla sentenza gravata. Pt_1
Si costituiva altresì che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_2
è rimasta contumace anche in questo grado di giudizio. Controparte_3
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, all'udienza del 16 ottobre 2024 la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la legittimazione di a Controparte_1
resistere all'impugnazione.
Al riguardo viene richiamato l'indirizzo della Suprema Corte espresso, tra le altre, da Cass., sez. un., 22 aprile 2013, n. 9692, secondo il quale, essendo legittimati all'impugnazione soltanto i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio e che in esso siano rimasti soccombenti, qualora un soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, intenda proporre impugnazione avverso la decisione adottata all'esito di esso, deve, in primo pagina 5 di 11 luogo, esplicitamente dedurre di avere acquistato la legittimazione in ragione di una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla e, in secondo luogo, deve fornire la prova della situazione stessa;
pertanto, il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, prima ancora che provare, allegare la propria
legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, la mancanza delle quali,
attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio.
Nel caso di specie, ha allegato e provato di essere Controparte_1
divenuta cessionaria del credito vantato dall'arch. originato Controparte_2
dalla sentenza gravata ( cfr. docc. 3 e 4).
Nel merito, le censure, non articolate in motivi, possono essere così
individuate:
-errata valutazione delle clausole contrattuali del disciplinare d'incarico dell'8.8.2007, della scrittura liberatoria del 14.4.2008 e del contratto preliminare sottoscritto il 18 aprile 2008.
Assumono gli appellanti che l'incarico conferito all'arch. HI aveva avuto ad oggetto, unicamente, la redazione di un progetto architettonico di pagina 6 di 11 fattibilità e non anche la redazione di un progetto esecutivo.
A conferma di ciò invocano l'effetto liberatorio della scrittura privata del 14
aprile 2008, nella quale l'arch. HI li “aveva liberati” dagli oneri economici connessi alla redazione del progetto esecutivo, e il tenore del contratto preliminare stipulato il 18 aprile 2008 con in Controparte_3
forza del quale quest'ultima aveva incaricato della progettazione completa e della direzione dei lavori l'arch. HI.
Ad ulteriore conferma del fatto che l'incarico non aveva avuto ad oggetto tale attività richiamano la relazione peritale laddove il Ctu aveva precisato che le opere di cui alla cd. seconda fase, relative alla progettazione esecutiva,
indagine geognostica, calcoli e tavole cementi armati, progetto impianti e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, erano riferibili a rapporti condivisi solo tra l'arch. HI e Controparte_3
-non “imputabilità” dell'attività svolta dall'arch. HI in epoca successiva alla scadenza del termine pattuito per la fine dei lavori nel contratto di conferimento dell'incarico;
- erroneità della decisione laddove si era dato atto dell'omessa contestazione del fatto che il contratto definitivo di compravendita immobiliare non era stato concluso con per fatto a loro imputabile. CP_4
Fanno rilevare, al riguardo, che nella comparsa conclusionale si era precisato che la mancata stipula era dipesa da sopravvenuta indisponibilità di CP_3
pagina 7 di 11 . CP_3
-contestazione relativa all'attività svolta per la redazione del progetto divisionale, contenuta nella comparsa conclusionale, ed irrilevanza delle attività preordinate alla divisione del compendio immobiliare svolte dopo la scadenza del termine pattuito per la fine dei lavori nel contratto con cui era stato conferito l'incarico.
L'appello è infondato.
Il principio di non contestazione è disciplinato dall'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
A partire dalla pronuncia n. 1540/2007 la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio.
Nel caso di specie, i convenuti- attuali appellanti – nella loro prima difesa non contestavano due specifiche circostanze allegate dall'attore ossia lo svolgimento delle attività necessarie al rilascio del permesso di costruire e alla predisposizione di un progetto esecutivo di un terreno edificabile in vista della successiva vendita e la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare con per fatto imputabile ai CP_3
pagina 8 di 11 promittenti venditori ( TE . Pt_1
Della mancata contestazione di tali circostanze il primo giudice dava atto nella motivazione della sentenza gravata nella quale veniva altresì precisato che i fatti non contestati non erano smentiti dalle prove acquisite.
Da ciò discende l'infondatezza delle censure, genericamente, sollevate con riguardo a contestazioni fatte nella comparsa conclusionale ossia non nel primo, ma nell'ultimo atto difensivo, relative sia alla contestazione delle attività svolte che alla mancata stipula del contratto definitivo con CP_3
per fatto imputabile agli appellanti.
[...]
Del tutto correttamente il primo giudice riteneva, pertanto, provate le suddette circostanze e, di conseguenza, il venir meno dell'invocato effetto liberatorio per effetto di quanto disposto nella scrittura privata del 14 aprile 2008 in cui si era previsto che: “ l'arch. HI libera da ogni gravame i TE
, e RT in merito ai costi da sostenere per Parte_5 Pt_2
l'istruttoria della pratica di permesso di costruire convenzionato presentato a
loro nome di cui in premessa, a patto che i germani non facciano Pt_1
decadere i patti e le condizioni poste nel contratto preliminare di vendita di
cui si allega una copia sottoscritta dalle parti”.
Inammissibile è, invece, la circostanza nuova, allegata del tutto genericamente per la prima volta in questo grado di giudizio, afferente la natura essenziale del termine pattuito nel conferimento d'incarico per l'ultimazione dei lavori da pagina 9 di 11 cui discenderebbe – da quel che è dato capire – l'eccezione di mancanza di interesse a ricevere prestazioni eseguite dopo tale termine.
Per la loro soccombenza gli appellanti vanno condannati a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 9.991 (
di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
La colpa grave che ha connotato la condotta degli appellanti, che hanno intrapreso un'iniziativa giudiziaria del tutto pretestuosa, contraria alla giurisprudenza consolidata e fondata su censure palesemente inconsistenti e infondate, giustifica la loro condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento di una somma in favore della controparte pari a euro 2.000.
Ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c. gli appellanti vanno altresì
condannati a pagare in favore della una somma di Controparte_5
denaro pari a euro 1000.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 10 di 11 respinge l'appello;
condanna gli appellanti a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. condanna gli appellanti a pagare in favore dell'appellata la somma di euro 2.000;
ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. condanna gli appellanti a pagare in favore della una somma pari a euro 1000; Controparte_5
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 11 di 11