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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/09/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.14461/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 12/9/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
- nata a [...] il [...] e residente a [...]
Corsano (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Rocco
Donato Rizzello
Ricorrente
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avvocato Fabrizia Florio
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto a pensione ordinaria di inabilità o ad assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
27/12/2023, la ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto alla pensione ordinaria di inabilita o all'assegno ordinario di invalidità ex L.
222/84 e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, CP_1 contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal TU, la medesima, sin dal momento dell'avanzamento della domanda amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento del diritto ad una delle prestazioni richieste. Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti CP_1
e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
2 specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma
1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84 si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, si considera inabile l'assicurato il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Orbene, il TU TT. , nominato in questa fase procedimentale, nella Persona_1 relazione tecnica depositata il 13/6/2025, dopo aver dato atto della attività lavorativa svolta dalla ricorrente come barista, ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'attuale anamnesi fisiologica e patologica, non determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità ordinaria.
Infatti il Consulente Tecnico d'ufficio conclude che
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
La ricorrete , in base all'esame obiettivo ed alla certificazione Parte_1 sanitaria in atti, è portatrice delle seguenti infermità:
1. Spondilo-discartrosi con modesta incidenza funzionale.
2. Tireopatia nodulare in eutiroidismo.
3. Sindrome ansioso-depressiva.
4. Esiti di istero-annessiectomia bilaterale per leiomiomi uterini.
3 Le predette infermità non riducono permanentemente la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti, di oltre due terzi.
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””””””””””””””
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali eseguiti durante l'esame obiettivo, nonché attraverso la considerazione della attività lavorativa della ricorrente, considerata anche la esaustiva risposta data dal perito alle osservazioni di parte ricorrente (il perito ha infatti risposto che: “Le osservazioni alla bozza di ctu o, come egli enfaticamente ama chiamarle, i “rilievi critici” presentati dall'avv. Rizzello, potrebbero avere una qualche ragion d'essere qualora la ricorrente fosse effettivamente portatrice di patologie. Per sua fortuna, invece, lei gode di ottima salute, com'è possibile rilevare dalla certificazione medica prodotta e dall'esame obiettivo peritale. Per quanto riguarda l'apparato osteo-articolare, è comprensibile che l'avv. Rizzello possa essere stato tratto in inganno, se ha considerato soltanto le risultanze della RMN del rachide disgiunte dall'obiettività clinica, che nella fattispecie è quella propria di una persona di 54 anni in buona salute, idonea, pertanto, a svolgere le mansioni di barista, senza alcun danno per la propria salute. Si ribadisce, infine, nonostante il parere contrario dell'avv. Rizzello, che l''attività di barista è sì manuale, ma non di tipo
“pesante” ed usurante. È vero che si svolge prevalentemente in piedi, ma è pur vero che non mancano, specie nei piccoli bar di paese, i momenti di piccola pausa lavorativa, in cui il lavoratore può sedersi per riposare.
Non si vede, ancora, quale notevole sovraccarico funzionale per l'apparato osteoarticolare comporti il servire ai tavoli le bevande ordinate dai clienti, azionare la macchina del caffè, tenere in ordine e pulito il locale. Anche spostare occasionalmente una cassetta di bibite non comporta uno sforzo fisico impossibile o dannoso per una persona in buone condizioni di salute come la ricorrente.
È comprensibile che una persona ultracinquantenne che eserciti il lavoro di barista, avverta una certa stanchezza alla fine del turno lavorativo, localizzata in particolare alla regione lombare. Questo, però, è fisiologico;
la sintomatologia è regredibile col riposo compensativo e non rientra, comunque, nei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 222/84. Si deve concludere che i “rilievi critici” presentati non trovano alcuna ragionevole giustificazione per modificare il giudizio medico- legale già formulato.
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””””””””””).
4 Pertanto, non sussistendo i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento dei benefici richiesti, il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall'art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326, ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio e di TU vanno considerate irripetibili.
Le spese di TU, poste provvisoriamente a carico dell' devono considerarsi CP_1 irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Spese processuali e di TU irripetibili.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di TU liquidate in separato CP_1 decreto.
Lecce, li 12/9/2025 Il Giudice del Lavoro
TT.ssa Maria I. Gustapane
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