Articolo 107 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 106Articolo 108
Versione
16 settembre 1950
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Versione
21 dicembre 1961
Art. 107. ((Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purche' si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni)) ((9)) ---------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 41) che "Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste - gia' Zona A e B - nonche' per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini gia' previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge."
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961
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