Art. 107. ((Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purche' si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni)) ((9)) ---------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 41) che "Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste - gia' Zona A e B - nonche' per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini gia' previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge."
Versione
16 settembre 1950
16 settembre 1950
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Versione
21 dicembre 1961
21 dicembre 1961
Giurisprudenza • 15
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 18/10/2017, n. 727Provvedimento: […] Violazione dell'art. 112 c.p.c. in tema di prescrizione delle pensioni di guerra con specifico riferimento all'art. 107 della legge 648/1950 e all'art. 88 legge 313/68, per aver il giudice dichiarato la prescrizione al di fuori dei limiti cui l'eccezione stessa faceva riferimento. […]Leggi di più...
- pensione indiretta di guerra·
- riassunzione giudizio interrotto·
- inammissibilità appello·
- difetto di legittimazione·
- Corte Costituzionale·
- art. 112 c.p.c.·
- eccezione di prescrizione·
- art. 107 legge 648/1950·
- legittimazione processuale·
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- prescrizione diritto a pensione·
- Corte dei conti·
- art. 19 legge 585/1971·
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- art. 345 c.p.c.