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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/04/2024, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 925/2019 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 27.10.2023, senza termini e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to PUOTI RENATA, Parte_1
come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti ALDO NATALE e Controparte_1
DAVIDE NATALE, come da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nelle note di trattazione scritta;
Il P.M. non ha espresso parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n.
69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in data 07.09.2016 con parte resistente e deducendo che dal matrimonio è nata una FI, (05.04.2018), chiedeva pronunziarsi la separazione Per_1
(con i necessari provvedimenti accessori), con addebito al resistente, per essere divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza (per le ragioni meglio dettagliate in ricorso).
Si costituiva , il quale non si opponeva alla domanda di Controparte_1
separazione, ma formulava domanda riconvenzionale di addebito.
All'udienza del 09/05/2019, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso della FI minore con collocazione presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e diritto di visita del padre, disponeva a carico del resistente un assegno di mantenimento per la minore di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con note di trattazione scritta, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione ovvero:
1) I coniugi i SIg.ri e Parte_1 Controparte_1
vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi esentano ciascuno l'altro da responsabilità civile e penale, reciprocamente ed espressamente autorizzandoli al rilascio di passaporto e all'espatrio. Ciascuno dei coniugi dovrà, invece, chiedere ed ottenere espressamente il consenso dell'altro per l'espatrio della FI minore e anche per il trasferimento in altra città del territorio nazionale.
3) La minore , previa revoca dell'ordinanza del 28.12.2021, sarà affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con precisazione che la stessa continuerà
a vivere con la madre presso la quale avrà la residenza privilegiata.
4) La potestà genitoriale sulla FI minore sarà esercitata congiuntamente dai
2 genitori con riferimento alle questioni di principale interesse, riguardanti la sua salute e la sua istruzione nonché la sua educazione, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione provvederà il genitore collocatario.
5) per quanto concerne la regolamentazione degli accordi di natura economica, tenuto conto a) della situazione reddituale di entrambe le parti, come da documentazione che si allega al presente accordo per formarne parte integrante;
b) della circostanza per cui allo stato la SI.ra vive ancora presso Parte_1
l'abitazione della madre oltre che c) dei recenti gravosi impegni economici e lavorativi assunti dal SI. per l'avvio di nuove iniziative Controparte_1
imprenditoriali, quest'ultimo verserà entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese in favore della SI.ra , a titolo di assegno di mantenimento Parte_1
per la FI minore , la somma di € 500,00 = (cinquecento/00), oltre la Per_1
giusta metà delle spese straordinarie, secondo quanto disposto dalle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborate dal CNF, che devono intendersi ripetute e trascritte. resta inteso sin da ora tra le parti, con impegno espresso in particolare dal SI.
, al migliorare delle proprie condizioni economiche - anche Controparte_1
tenuto conto delle nuove intraprese e da intraprendere iniziative imprenditoriali - di aggiornare contestualmente e in senso migliorativo il proprio contributo al mantenimento in favore della FI . Medesimo impegno anche al mutare Per_1
delle condizioni di autonomia di vita della stessa SI.ra . Parte_1
Vi è, infatti, perfetta intesa comune e concordata tra le parti che la misura del contributo al mantenimento venga di certo rivalutato in aumento alla luce delle auspicate future migliorative condizioni economiche del SI. e Controparte_1
degli auspicate mutate condizioni autonome di vita della SI.ra Parte_1
.
[...]
In ogni caso, il suddetto importo sarà rivalutato, di anno in anno, a partire dal mese di dicembre 2024, con riferimento agli indici pubblicati sulla G.U. Org_1
6) Gli incontri del padre con la FI minore avverranno secondo il seguente
3 calendario: nel rispetto delle eSIenze del minore, il padre vedrà e terrà con sé la FI due pomeriggi a settimana, nonché a settimane alterne un intero Per_1
weekend; - ad anni alterni il giorno di Natale Santo Stefano ovvero il giorno 31 dicembre e di Capodanno nonché - sempre ad anni alterni- il giorno dell'epifania, nonché di Pasqua o lunedì in Albis;
- nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi da concordare previamente con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno.
7) il padre potrà comunicare telefonicamente con la FI ogni giorno e i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra la FI e i parenti sia della linea paterna che di quella materna.
8) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro il minore.
9) entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare la FI minore agli eventuali rispettivi partners, se non è il caso in cui si tratti di relazione seria e duratura
I difensori concludevano per l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono scambiati. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e, conseguentemente, deve essere pronunziata la loro
4 separazione personale senza addebito.
Invero, il comportamento processuale delle parti, che hanno raggiunto l'accordo sopraindicato, ha determinato il definitivo abbandono delle domande di addebito.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio devono essere dichiarate interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 925/2019 del Ruolo Generale degli
Affari contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata il [...] in [...] e nato Controparte_1
l'11/02/1992 in CASERTA (CE);
b) adotta le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
(atto n° 54, parte II, serie A, registro atti matrimonio anno 2016);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di ConSIlio del 26.01.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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