Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967.