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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1° agosto 2024 da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Sassari, viale Porto Parte_1 C.F._1
Torres, n. 32, presso e nello studio dell'avv. LA Andrea Oggiano (C.F.: C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Principessa CP_1 C.F._3
Iolanda, n. 44, presso e nello studio dell'avv. Maria Giovanna Roggero (C.F.:
), che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 25.2.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.8.2024, ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
pagina 1 di 6 contratto in Sassari in data 24.4.2005, atto regolarmente trascritto presso i registri dell'Ufficio di stato civile del Comune di Sassari per l'anno 2005, atto n. 17, parte II, serie A.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati a Sassari due figli: LA il 25.5.2005 e il CP_1
16.12.2007 ha allegato che con decreto n. cronol. 6881/2012 in data 17.7.2012 il Tribunale di Sassari aveva omologato la separazione personale dei coniugi.
Ha dedotto che il nucleo familiare risiedeva a Sassari, via Prunizzedda n. 50, presso un immobile di proprietà della madre del ricorrente e che la resistente successivamente alla separazione aveva cominciato una convivenza more uxorio con il sig. dalla quale era nata il [...] Persona_1
Persona_2
Dal punto di vista economico, ha allegato di non essere più socio della s. a. s. di LA IT & C. e di prestare attività lavorativa alle dipendenze della medesima ditta in qualità di impiegato, percependo una retribuzione mensile che oscillava tra € 1.100,00 e € 1.300,00 netti, mentre la resistente lavorava presso uno studio ortodontico.
Ha inoltre riferito precisato che il figlio maggiore della coppia (LA) era affetto dalla sindrome di
GE e percepiva una pensione di invalidità (pari a circa € 490,00 mensili).
Ha quindi dedotto che le condizioni reddituali e personali delle parti erano mutate successivamente alla separazione, poiché da un lato il suo reddito era diminuito e, dall'altro, la resistente aveva CP_1
costituito un nuovo nucleo familiare, beneficiando anche dell'apporto economico del suo nuovo compagno, migliorando, così, la propria situazione economica (circostanza, questa, avvalorata anche dal fatto che la resistente aveva acquistato un immobile sito in Sassari, via Fondazione Rockefeller, n.
27).
Ha quindi rappresentato che le esigenze poste a fondamento dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente erano venute meno, anche in considerazione dell'età raggiunta dai figli delle parti (l'uno maggiorenne e l'altro prossimo alla maggiore età), che permetterebbe loro di comprendere e accettare il trasferimento.
Ha concluso chiedendo:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari il 24.4.2005 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune al n. 17 parte II – Serie A - anno 2005 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di effettuare l'annotazione nell'apposito Registro;
2) revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra sita in Sassari alla CP_1
Via Prunizzedda n. 50, per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto e disporre che la Sig.ra lasci l'immobile entro la data del 30.6.2025; CP_1
pagina 2 di 6 3) affidare ad entrambi i genitori il figlio minore , il quale dovrà continuare a ricevere da CP_1
entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale rapporti significativi;
4) disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativi all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
5) disporre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che i genitori esercitino la responsabilità separatamente;
6) disporre che il figlio minore sia collocato prevalentemente presso il domicilio materno, ora CP_1
situato in Sassari alla Via Prunizzedda n. 50, dove avrà la residenza ai fini anagrafici, come pure
LA, maggiorenne non economicamente indipendente;
7) disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento dei figli nella misura complessiva di Pt_1
€.600,00 (€.300,00 per ciascun figlio), che verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
8) disporre che il Sig. contribuisca in ragione della metà alle spese straordinarie, Pt_1
preventivamente concordate tra le parti, salvo quelle indifferibili ed urgenti;
9) per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita, disporre che, data l'età quasi adulta di , CP_1
gli incontri possano gestiti in autonomia tra padre e figlio, senza necessariamente prevedere un calendario di frequentazione;
10) disporre la ripartizione dell'assegno unico in parti uguali tra i genitori, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale ed avendo entrambi richiesto l'affidamento condiviso del minore;
CP_1
11) con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
In data 24.1.2025 si è costituita la quale, pur aderendo alla domanda principale di CP_1
divorzio ed a quella di affidamento condiviso del figlio minore , ha tuttavia contestato le altre CP_1
richieste formulate dal ricorrente.
Ha rappresentato, in particolare, che successivamente alla separazione non era intervenuto alcun mutamento sostanziale delle condizioni del suo nucleo familiare, poiché il suo nuovo compagno non risiedeva con lei e con i suoi figli.
Ha, inoltre, precisato che il figlio LA era affetto da disturbo autistico e che il figlio era CP_1
affetto da handicap ex l. n. 104/1992 e che delle loro condizioni di salute il padre si era sempre disinteressato.
pagina 3 di 6 Ha ribadito che per i figli della coppia la casa coniugale costituiva un luogo di dimora stabile ed abituale, da preservare in considerazione anche delle patologie da cui erano affetti.
Ha, comunque, dichiarato di aver acquistato un altro immobile che, tuttavia, necessitava di essere ristrutturato e che i relativi lavori non sarebbero stati completati in tempi brevi.
Per quanto riguarda il diritto di visita, ha specificato che i figli trascorrevano con il padre due o tre pomeriggi al mese e che le relazioni tra loro non erano particolarmente assidue.
Dal punto di vista economico, ha contestato che la retribuzione indicata dal resistente (compresa tra €
1.100,00 e € 1.300,00 al mese) fosse quella risultante al netto della decurtazione del mantenimento corrisposto in favore dei figli ed ha inoltre allegato che il ricorrente non aveva mai concorso alle spese straordinarie, oltre a non aver mai adeguato agli indici Istat la somma corrisposta a titolo di mantenimento dei figli (pari ad € 800,00 al mese, che rivalutata alla data odierna era pari a € 954,00).
Ha, inoltre, dichiarato che nel corso degli anni le esigenze dei figli erano aumentate e che dalla comparazione tra i redditi delle parti risultava ingiustificata una riduzione del mantenimento, atteso che lei percepiva una retribuzione mensile pari ad € 900,00 (oltre ad essere titolare di una pensione di invalidità, in quanto affetta da grave patologia).
Ha concluso chiedendo:
“Voglia il Tribunale, respinta ogni diversa e contraria domanda: in via pregiudiziale ed eccezione: dichiarare la decadenza ex art. 473-bis.17 I° comma cpc del ricorrente;
1) Rigettare la richiesta di revoca di assegnazione della ex coniugale poiché infondata in fatto e diritto:
2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora e il CP_1 signor IG ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di competenza di provvedere Controparte_2 all'annotazione dell' emananda sentenza e ad ogni ulteriore necessario adempimento;
3) affidare il minore figlio ad entrambi i genitori nelle forme dell'affidamento condiviso con CP_1
permanenza e residenza privilegiata presso la madre;
4) porre a carico del signor contributo al mantenimento dei figli LA e Parte_1 CP_1
disponendo che lo stesso sia corrisposto- anticipatamente entro il quinto giorno di ogni mese- in favore della signora complessivamente nella misura di € 950,00 (€ 475,00 per ciascun figlio) -adeguata CP_1 agli indici ISTAT dalla data di separazione all'attualità la somma di 800,00 attualmente versata, ferma la modalità già in essere di dazione diretta dal Datore di Lavoro;
5) Disporre che l'Assegno Unico per i figli LA e sia interamente corrisposto a favore della CP_1
signora ; CP_1
pagina 4 di 6 6) Porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie nell'interesse dei figli nella misura del
50% ciascuno secondo le Linee guida del CNF, fatta eccezione – quanto alle modalità di concerto tra i genitori- per le spese straordinarie mediche inerenti e conseguenti alle patologie di LA e CP_1
che- per le ragioni di cui all'espositiva- saranno direttamente determinate tra sanitari e la signora CP_1
fermo ovviamente il contributo nella misura del 50% a carico del signor Pt_1
7) Quanto alla regolamentazione delle visite paterne tra ed il IG anche in CP_1 Pt_1 considerazione dell'età del minore e della prassi di visita in essere dalla separazione, disporre che il padre veda il minore figlio, secondo la disponibilità e gli impegni di , con accordo diretto e CP_1
previa informativa alla madre
8) Con il favore di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza del 25.2.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi al Giudice relatore.
Il ricorrente ha confermato il ricorso ed ha dichiarato di corrispondere € 800,00 mensili per il mantenimento, di incontrare i figli una volta al mese circa e di guadagnare € 1.800,00 mensili.
La resistente ha, invece, confermato la comparsa di costituzione e risposta ed ha affermato di aver acquistato un immobile, ove vorrebbe trasferirsi con i suoi figli, precisando che vi erano state delle difficoltà che avevano allungato i tempi della ristrutturazione.
Ha dichiarato di percepire l'assegno unico per i tre figli, per complessivi € 1.100,00 al mese, oltre alla pensione di invalidità del figlio LA (€ 384,00), all'indennità di accompagnamento (€ 500,00) e l'indennità di frequenza in favore del figlio (€ 390,00). CP_1
Nella medesima udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del
Giudice nei seguenti termini: “affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con CP_1
collocazione presso la madre a cui resta assegnata la casa familiare sita in Sassari via Prunizzedda n.
50 fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato e comunque entro non oltre il 30 dicembre 2025. Obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento dei due figli con l'importo mensile di € 750,00 mensili rivalutabili Istat da versarsi direttamente dal datore di lavoro D.A.F SaS di IT LA oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF.
I figli eserciteranno liberamente il diritto di visita del padre. L'Assegno Unico e tutte le indennità erogate in favore dei figli saranno percepite al 100 % dalla signora . Spese CP_1 compensate”.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisone.
DIRITTO
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine di pagina 5 di 6 ininterrotta separazione ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale. Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti (nozze regolarmente trascritte nei registri dell'Ufficio di stato civile del Comune di Castelsardo per l'anno 2001, numero 7, parte I).
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 25.2.2025 dal Giudice debba trovare accoglimento in quanto rispondente all'interesse del figlio minore (e del figlio maggiore di età ma non economicamente indipendente) poiché garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in data 24.4.2005 tra Parte_1
(C.F.: ) nato a [...] in data [...] e residente in [...]
Pietro Mastino, n. 11 e (C.F.: ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3
residente a [...], nozze regolarmente trascritte nei registri dello Stato civile del Comune di Sassari per l'anno 2005, atto n. 17, Parte II, serie A, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte e manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1° agosto 2024 da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Sassari, viale Porto Parte_1 C.F._1
Torres, n. 32, presso e nello studio dell'avv. LA Andrea Oggiano (C.F.: C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Principessa CP_1 C.F._3
Iolanda, n. 44, presso e nello studio dell'avv. Maria Giovanna Roggero (C.F.:
), che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 25.2.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.8.2024, ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
pagina 1 di 6 contratto in Sassari in data 24.4.2005, atto regolarmente trascritto presso i registri dell'Ufficio di stato civile del Comune di Sassari per l'anno 2005, atto n. 17, parte II, serie A.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati a Sassari due figli: LA il 25.5.2005 e il CP_1
16.12.2007 ha allegato che con decreto n. cronol. 6881/2012 in data 17.7.2012 il Tribunale di Sassari aveva omologato la separazione personale dei coniugi.
Ha dedotto che il nucleo familiare risiedeva a Sassari, via Prunizzedda n. 50, presso un immobile di proprietà della madre del ricorrente e che la resistente successivamente alla separazione aveva cominciato una convivenza more uxorio con il sig. dalla quale era nata il [...] Persona_1
Persona_2
Dal punto di vista economico, ha allegato di non essere più socio della s. a. s. di LA IT & C. e di prestare attività lavorativa alle dipendenze della medesima ditta in qualità di impiegato, percependo una retribuzione mensile che oscillava tra € 1.100,00 e € 1.300,00 netti, mentre la resistente lavorava presso uno studio ortodontico.
Ha inoltre riferito precisato che il figlio maggiore della coppia (LA) era affetto dalla sindrome di
GE e percepiva una pensione di invalidità (pari a circa € 490,00 mensili).
Ha quindi dedotto che le condizioni reddituali e personali delle parti erano mutate successivamente alla separazione, poiché da un lato il suo reddito era diminuito e, dall'altro, la resistente aveva CP_1
costituito un nuovo nucleo familiare, beneficiando anche dell'apporto economico del suo nuovo compagno, migliorando, così, la propria situazione economica (circostanza, questa, avvalorata anche dal fatto che la resistente aveva acquistato un immobile sito in Sassari, via Fondazione Rockefeller, n.
27).
Ha quindi rappresentato che le esigenze poste a fondamento dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente erano venute meno, anche in considerazione dell'età raggiunta dai figli delle parti (l'uno maggiorenne e l'altro prossimo alla maggiore età), che permetterebbe loro di comprendere e accettare il trasferimento.
Ha concluso chiedendo:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari il 24.4.2005 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune al n. 17 parte II – Serie A - anno 2005 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di effettuare l'annotazione nell'apposito Registro;
2) revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra sita in Sassari alla CP_1
Via Prunizzedda n. 50, per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto e disporre che la Sig.ra lasci l'immobile entro la data del 30.6.2025; CP_1
pagina 2 di 6 3) affidare ad entrambi i genitori il figlio minore , il quale dovrà continuare a ricevere da CP_1
entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale rapporti significativi;
4) disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativi all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
5) disporre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che i genitori esercitino la responsabilità separatamente;
6) disporre che il figlio minore sia collocato prevalentemente presso il domicilio materno, ora CP_1
situato in Sassari alla Via Prunizzedda n. 50, dove avrà la residenza ai fini anagrafici, come pure
LA, maggiorenne non economicamente indipendente;
7) disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento dei figli nella misura complessiva di Pt_1
€.600,00 (€.300,00 per ciascun figlio), che verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
8) disporre che il Sig. contribuisca in ragione della metà alle spese straordinarie, Pt_1
preventivamente concordate tra le parti, salvo quelle indifferibili ed urgenti;
9) per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita, disporre che, data l'età quasi adulta di , CP_1
gli incontri possano gestiti in autonomia tra padre e figlio, senza necessariamente prevedere un calendario di frequentazione;
10) disporre la ripartizione dell'assegno unico in parti uguali tra i genitori, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale ed avendo entrambi richiesto l'affidamento condiviso del minore;
CP_1
11) con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
In data 24.1.2025 si è costituita la quale, pur aderendo alla domanda principale di CP_1
divorzio ed a quella di affidamento condiviso del figlio minore , ha tuttavia contestato le altre CP_1
richieste formulate dal ricorrente.
Ha rappresentato, in particolare, che successivamente alla separazione non era intervenuto alcun mutamento sostanziale delle condizioni del suo nucleo familiare, poiché il suo nuovo compagno non risiedeva con lei e con i suoi figli.
Ha, inoltre, precisato che il figlio LA era affetto da disturbo autistico e che il figlio era CP_1
affetto da handicap ex l. n. 104/1992 e che delle loro condizioni di salute il padre si era sempre disinteressato.
pagina 3 di 6 Ha ribadito che per i figli della coppia la casa coniugale costituiva un luogo di dimora stabile ed abituale, da preservare in considerazione anche delle patologie da cui erano affetti.
Ha, comunque, dichiarato di aver acquistato un altro immobile che, tuttavia, necessitava di essere ristrutturato e che i relativi lavori non sarebbero stati completati in tempi brevi.
Per quanto riguarda il diritto di visita, ha specificato che i figli trascorrevano con il padre due o tre pomeriggi al mese e che le relazioni tra loro non erano particolarmente assidue.
Dal punto di vista economico, ha contestato che la retribuzione indicata dal resistente (compresa tra €
1.100,00 e € 1.300,00 al mese) fosse quella risultante al netto della decurtazione del mantenimento corrisposto in favore dei figli ed ha inoltre allegato che il ricorrente non aveva mai concorso alle spese straordinarie, oltre a non aver mai adeguato agli indici Istat la somma corrisposta a titolo di mantenimento dei figli (pari ad € 800,00 al mese, che rivalutata alla data odierna era pari a € 954,00).
Ha, inoltre, dichiarato che nel corso degli anni le esigenze dei figli erano aumentate e che dalla comparazione tra i redditi delle parti risultava ingiustificata una riduzione del mantenimento, atteso che lei percepiva una retribuzione mensile pari ad € 900,00 (oltre ad essere titolare di una pensione di invalidità, in quanto affetta da grave patologia).
Ha concluso chiedendo:
“Voglia il Tribunale, respinta ogni diversa e contraria domanda: in via pregiudiziale ed eccezione: dichiarare la decadenza ex art. 473-bis.17 I° comma cpc del ricorrente;
1) Rigettare la richiesta di revoca di assegnazione della ex coniugale poiché infondata in fatto e diritto:
2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora e il CP_1 signor IG ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di competenza di provvedere Controparte_2 all'annotazione dell' emananda sentenza e ad ogni ulteriore necessario adempimento;
3) affidare il minore figlio ad entrambi i genitori nelle forme dell'affidamento condiviso con CP_1
permanenza e residenza privilegiata presso la madre;
4) porre a carico del signor contributo al mantenimento dei figli LA e Parte_1 CP_1
disponendo che lo stesso sia corrisposto- anticipatamente entro il quinto giorno di ogni mese- in favore della signora complessivamente nella misura di € 950,00 (€ 475,00 per ciascun figlio) -adeguata CP_1 agli indici ISTAT dalla data di separazione all'attualità la somma di 800,00 attualmente versata, ferma la modalità già in essere di dazione diretta dal Datore di Lavoro;
5) Disporre che l'Assegno Unico per i figli LA e sia interamente corrisposto a favore della CP_1
signora ; CP_1
pagina 4 di 6 6) Porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie nell'interesse dei figli nella misura del
50% ciascuno secondo le Linee guida del CNF, fatta eccezione – quanto alle modalità di concerto tra i genitori- per le spese straordinarie mediche inerenti e conseguenti alle patologie di LA e CP_1
che- per le ragioni di cui all'espositiva- saranno direttamente determinate tra sanitari e la signora CP_1
fermo ovviamente il contributo nella misura del 50% a carico del signor Pt_1
7) Quanto alla regolamentazione delle visite paterne tra ed il IG anche in CP_1 Pt_1 considerazione dell'età del minore e della prassi di visita in essere dalla separazione, disporre che il padre veda il minore figlio, secondo la disponibilità e gli impegni di , con accordo diretto e CP_1
previa informativa alla madre
8) Con il favore di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza del 25.2.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi al Giudice relatore.
Il ricorrente ha confermato il ricorso ed ha dichiarato di corrispondere € 800,00 mensili per il mantenimento, di incontrare i figli una volta al mese circa e di guadagnare € 1.800,00 mensili.
La resistente ha, invece, confermato la comparsa di costituzione e risposta ed ha affermato di aver acquistato un immobile, ove vorrebbe trasferirsi con i suoi figli, precisando che vi erano state delle difficoltà che avevano allungato i tempi della ristrutturazione.
Ha dichiarato di percepire l'assegno unico per i tre figli, per complessivi € 1.100,00 al mese, oltre alla pensione di invalidità del figlio LA (€ 384,00), all'indennità di accompagnamento (€ 500,00) e l'indennità di frequenza in favore del figlio (€ 390,00). CP_1
Nella medesima udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del
Giudice nei seguenti termini: “affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con CP_1
collocazione presso la madre a cui resta assegnata la casa familiare sita in Sassari via Prunizzedda n.
50 fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato e comunque entro non oltre il 30 dicembre 2025. Obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento dei due figli con l'importo mensile di € 750,00 mensili rivalutabili Istat da versarsi direttamente dal datore di lavoro D.A.F SaS di IT LA oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF.
I figli eserciteranno liberamente il diritto di visita del padre. L'Assegno Unico e tutte le indennità erogate in favore dei figli saranno percepite al 100 % dalla signora . Spese CP_1 compensate”.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisone.
DIRITTO
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine di pagina 5 di 6 ininterrotta separazione ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale. Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti (nozze regolarmente trascritte nei registri dell'Ufficio di stato civile del Comune di Castelsardo per l'anno 2001, numero 7, parte I).
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 25.2.2025 dal Giudice debba trovare accoglimento in quanto rispondente all'interesse del figlio minore (e del figlio maggiore di età ma non economicamente indipendente) poiché garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in data 24.4.2005 tra Parte_1
(C.F.: ) nato a [...] in data [...] e residente in [...]
Pietro Mastino, n. 11 e (C.F.: ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3
residente a [...], nozze regolarmente trascritte nei registri dello Stato civile del Comune di Sassari per l'anno 2005, atto n. 17, Parte II, serie A, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte e manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6