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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 337/2024
Oggi 20/02/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per QUALITA' DI GENITORE Parte_1 Parte_2
, l'avv.to/gli avv.ti SALVATORE CARMELINA
[...]
Per , l'avv. TERZI in sost. avv. Savona in presenza CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
L'avv. Salvatore rileva che il CTU ha omesso di considerare la diagnosi integrale degli specialisti prendendo in considerazione solo parte della stessa e che c'è una oggettiva contraddittorietà tra l'esame obiettivo, documentazione e conclusioni del CTU
I procuratori delle parti dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
pag. 1 Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo pag. 2 Procedimento Nr. 337/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Mantova nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 20.2.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa con domanda depositata in data 19.4.24 da
, in qualità di genitore esercente responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelina Salvatore Parte_2
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante , rappresentato e difeso dall'avv. E. Savona CP_1
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto depositato il 19.4.24 in qualità di genitore esercente la patria Parte_1 potestà sulla minore reclamava il riconoscimento dei requisiti sanitari per fruire Parte_2 dell'indennità di frequenza , contestando le conclusioni rassegnate dalla CTU in sede di ATP .
Si costituiva l' contestando la fondatezza del ricorso. CP_1
La causa , istruita mediante CTU medico legale e prova documentale all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento .
Le conclusioni esposte dal consulente medico d'ufficio nell'elaborato peritale attestano che Parte_2
non è una minorenne invalida civile con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della
[...] sua età ex art. 2 L. 118/71 .
Le conclusioni esposte dal consulente medico d'ufficio devono essere accolte poiché fondate su corretta diagnosi e validamente motivate
Vi è da aggiungere che la dott.ssa ha efficacemente confutato le osservazioni critiche del consulente Per_1 di parte ricorrente rilevando quando segue : “ si ribadisce che, pur essendo affetta da un DSA, Parte_2
pag. 3 sulla base di quanto già espresso nel presente elaborato, lo stesso può essere classificato come lieve-moderato.
Tale disturbo inficia infatti solo alcuni aspetti dell'apprendimento scolastico, lasciando invece conservati molti altri aspetti della vita quotidiana di . A parte i deficit rilevati in corso di CTU (non sa leggere l'orologio, Pt_2 ha difficoltà nella gestione del danaro), si ricorda che ha ancora 13 anni e manifesta tono dell'umore in Pt_2 asse, ha un buon compenso emotivo, frequenta anche se raramente alcune amiche e pratica sport regolarmente.
Per tali motivi, al di la della presenza del disturbo specifico dell'apprendimento, non si ritiene che tale patologia comprometta in modo significativo i compiti e le funzioni della vita di in rapporto alla sua età, Pt_2 che non devono essere considerati unicamente quelli a livello scolastico”.
Non resta che rigettare l'opposizione .
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico della parte ricorrente e le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa , così provvede :
- dichiara che non possiede i requisiti sanitari per fruire della indennità di frequenza e Parte_2
, per l'effetto, rigetta il ricorso;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU liquidate con separato decreto;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida in complessivi CP_1 euro 1.200,00, oltre rimb. forf. Iva e cpa se dovute
Cosi' deciso in Mantova , il 20.2.2025
Il Giudice
Dott. Simona Gerola
pag. 4
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 337/2024
Oggi 20/02/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per QUALITA' DI GENITORE Parte_1 Parte_2
, l'avv.to/gli avv.ti SALVATORE CARMELINA
[...]
Per , l'avv. TERZI in sost. avv. Savona in presenza CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
L'avv. Salvatore rileva che il CTU ha omesso di considerare la diagnosi integrale degli specialisti prendendo in considerazione solo parte della stessa e che c'è una oggettiva contraddittorietà tra l'esame obiettivo, documentazione e conclusioni del CTU
I procuratori delle parti dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
pag. 1 Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo pag. 2 Procedimento Nr. 337/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Mantova nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 20.2.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa con domanda depositata in data 19.4.24 da
, in qualità di genitore esercente responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelina Salvatore Parte_2
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante , rappresentato e difeso dall'avv. E. Savona CP_1
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto depositato il 19.4.24 in qualità di genitore esercente la patria Parte_1 potestà sulla minore reclamava il riconoscimento dei requisiti sanitari per fruire Parte_2 dell'indennità di frequenza , contestando le conclusioni rassegnate dalla CTU in sede di ATP .
Si costituiva l' contestando la fondatezza del ricorso. CP_1
La causa , istruita mediante CTU medico legale e prova documentale all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento .
Le conclusioni esposte dal consulente medico d'ufficio nell'elaborato peritale attestano che Parte_2
non è una minorenne invalida civile con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della
[...] sua età ex art. 2 L. 118/71 .
Le conclusioni esposte dal consulente medico d'ufficio devono essere accolte poiché fondate su corretta diagnosi e validamente motivate
Vi è da aggiungere che la dott.ssa ha efficacemente confutato le osservazioni critiche del consulente Per_1 di parte ricorrente rilevando quando segue : “ si ribadisce che, pur essendo affetta da un DSA, Parte_2
pag. 3 sulla base di quanto già espresso nel presente elaborato, lo stesso può essere classificato come lieve-moderato.
Tale disturbo inficia infatti solo alcuni aspetti dell'apprendimento scolastico, lasciando invece conservati molti altri aspetti della vita quotidiana di . A parte i deficit rilevati in corso di CTU (non sa leggere l'orologio, Pt_2 ha difficoltà nella gestione del danaro), si ricorda che ha ancora 13 anni e manifesta tono dell'umore in Pt_2 asse, ha un buon compenso emotivo, frequenta anche se raramente alcune amiche e pratica sport regolarmente.
Per tali motivi, al di la della presenza del disturbo specifico dell'apprendimento, non si ritiene che tale patologia comprometta in modo significativo i compiti e le funzioni della vita di in rapporto alla sua età, Pt_2 che non devono essere considerati unicamente quelli a livello scolastico”.
Non resta che rigettare l'opposizione .
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico della parte ricorrente e le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa , così provvede :
- dichiara che non possiede i requisiti sanitari per fruire della indennità di frequenza e Parte_2
, per l'effetto, rigetta il ricorso;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU liquidate con separato decreto;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida in complessivi CP_1 euro 1.200,00, oltre rimb. forf. Iva e cpa se dovute
Cosi' deciso in Mantova , il 20.2.2025
Il Giudice
Dott. Simona Gerola
pag. 4