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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa BE Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1229/2024, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Ozieri, Piazza Parte_1 C.F._1
Carlo Alberto n. 21, presso e nello studio dell'Avv. Adriana Pisu (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Duca degli Abruzzi n. 23, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Canalis (C.F. C.F._4
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
[...]
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente:
“(nel merito) dichiari la separazione coniugale con addebito a per responsabilità Controparte_1
alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale (entrambi i piani) sita in Ozieri, Via
pagina 1 di 9 Gavino Achena n. 12 a che vi abiterà con la IA , maggiorenne ma non Parte_1 Per_1
indipendente economicamente;
con vittoria di spese e compensi legali.”
Resistente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e rigettando la Parte_1 Controparte_1
richiesta di addebito non sussistendone le condizioni di legge;
2) attribuire, allo stato, il diritto di abitazione della casa coniugale in favore della Feliciana;
Pt_1
3) con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 maggio 2024, ha introdotto la separazione giudiziale dal Parte_1
coniuge . Controparte_1
Premesso che i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in data 5 dicembre 1987, in regime di comunione dei beni, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ozieri Atto
N. 56; Parte 2, Serie A, Anno 1987, e che dalla predetta unione erano nati tre figli, (Ozieri, Per_2
13.12.1988, maggiorenne ed economicamente indipendente), (nata a [...], il [...], Per_3
Per_ maggiorenne ed economicamente indipendente) e (Ozieri, il 18.12.1998, maggiorenne ma non autonoma dal punto di vista economico), ha dedotto che l'unione matrimoniale, serena fino al 2010, era entrata poi in crisi atteso che il marito, da sempre di carattere burbero e autoritario, aveva cominciato a bere in modo più frequente nonché ad assumere comportamenti sempre più intollerabili sia nei
Per_ confronti della moglie che della IA (l'unica rimasta in famiglia in seguito al trasferimento del fratello e della sorella) precisando che nonostante in famiglia vivessero momenti drammatici, lei, nella speranza di un cambiamento da parte del marito, non aveva sporto denuncia né avviato la separazione.
Ha riferito che le minacce, i soprusi e le angherie erano continuate negli anni, nonostante i suoi tentativi di convincere il marito ad intraprendere un percorso di recupero presso il “SERD”, tanto che la Per_ IA , in particolar modo dal 2020, evitava di uscire, specie la sera, per timore di lasciare la madre da sola col padre.
Ha quindi rappresentato che la situazione era precipitata all'inizio dell'anno 2022 quando, agli insulti verbali sempre più frequenti e pesanti, si erano aggiunte anche aggressioni fisiche (quali il lancio di
Per_ oggetti) nei confronti suoi e della IA .
Ha dedotto che l'ultimo di questi episodi si era verificato in data 6 gennaio 2024 quando il , CP_1
rientrato a casa in evidente stato di ebrezza, aveva cominciato a insultare pesantemente madre e IA e, vistosi ripreso da quest'ultima col cellulare, glielo aveva strappato dalle mani e l'aveva colpita,
pagina 2 di 9 causandole una abrasione all'interno dell'occhio sinistro, con prognosi di 6 giorni del Pronto soccorso di Ozieri.
Ha rappresentato che, chiesto aiuto all'altro figlio , si era finalmente decisa il giorno successivo a Per_2
sporgere denuncia-querela insieme alla IA e che, a seguito di ciò, in data 17 gennaio 2024, il GIP del
Tribunale di Sassari aveva emesso a carico del resistente il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con applicazione del cd. braccialetto elettronico. Ha aggiunto che il era stato poi rinviato a giudizio immediato per CP_1
rispondere dei delitti di cui agli artt. 572 commi 1, 2 c.p. e 582, 585 in riferimento agli artt. 576 comma
1 n. 5), 577 comma 1 n. 1) c.p.
Ha quindi dedotto che la prosecuzione della vita in comune non aveva più alcuna ragion d'essere né era
Per_ più tollerabile in quanto metteva a rischio l'incolumità fisica e psicologica sua e della IA .
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di stare lavorando presso il deposito Arst di Ozieri come lavaggista per uno stipendio di € 800,00 mensili e come collaboratrice domestica presso due famiglie per complessivi € 650,00, mentre il era pensionato dopo aver lavorato come muratore fino al CP_1
novembre 2023.
Ha infine rappresentato che la casa coniugale era in comproprietà tra i coniugi e che il resistente era proprietario di un terreno agricolo in comune di Ozieri dove insisteva un fabbricato e di un altro terreno dove aveva ubicato una casa in legno.
Ha concluso come in epigrafe.
Con provvedimento del 29 maggio 2024 il Giudice relatore ha adottato inaudita altera parte i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
- assegna la casa coniugale nella sua interezza, sita in Ozieri, Via Gavino Achena n. 12, alla ricorrente
che vi abiterà con la IA , maggiorenne ma non indipendente economicamente;
Parte_1 Per_1
- fissa, quale contributo per il mantenimento della IA , a carico del padre, l'assegno mensile di Per_1
€ 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, a decorrere dal mese di giugno 2024, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.) oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il protocollo CNF, importo minimo per soddisfare le esigenze basilari di vita della IA.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione, non negando il venir meno dei presupposti per la prosecuzione del rapporto coniugale, ma contestando le ragioni addotte dalla ricorrente a fondamento delle proprie pretese.
pagina 3 di 9 Ha contestato fermamente di aver usato alcuna violenza fisica o morale nei confronti di moglie e IA, pur ammettendo che, in alcune circostanze, aveva tenuto comportamenti non consoni ad un sereno ménage coniugale.
Ha anche aderito alla richiesta di assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
Sotto il profilo patrimoniale ha quindi allegato di essere impossibilitato corrispondere un assegno di Per_ mantenimento in favore della IA a causa delle sue precarie condizioni reddituali (€ 1024,00 di pensione dalle quali detrarre € 180,00 per il pagamento di una polizza assicurativa a suo tempo contratta) e della necessità di reperire un piccolo appartamento in locazione dove vivere, dal momento che il fabbricato nel quale stava soggiornando mancava di doccia e poteva rappresentare solo una sistemazione temporanea.
Ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 25 giugno 2024 (a seguito di rinvio dell'udienza del 18.06.24 su istanza della ricorrente), sentiti personalmente la ricorrente e il resistente e disposta l'immediata audizione della
Per_ Per_ IA , il Giudice, preso atto della rinuncia della e di all'assegno di Parte_1
mantenimento a carico del padre in favore della IA, ha confermato il solo provvedimento inerente l'assegnazione della casa familiare e revocato nel resto.
La causa, proseguita davanti al Giudice designato, è stata istruita con la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio
è stata sostituita l'udienza del 21 gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c. è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
***
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue.
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c., essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Quanto alla domanda di addebito della separazione al resistente , spiegata dalla Carta si CP_1
osserva quanto segue.
Occorre in primo luogo premettere che questo Collegio non vede motivo alcuno per disattendere - ed intende anzi qui ribadire - il principio già enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 15248 del
2001 e successivamente ripetuto dalle Sezioni Semplici a tenore del quale, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di declaratoria di addebitabilità della separazione, avanzata da parte ricorrente con l'atto introduttivo o dalla parte convenuta in via riconvenzionale, ha natura di "domanda autonoma", pur se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, in quanto non sollecita mere pagina 4 di 9 modalità o varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni di detta pronuncia, ma amplia il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva, priva di riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di propri effetti di natura patrimoniale.
Dal superiore principio discende inoltre che la intollerabilità della convivenza e la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, appaiono entrambi necessari e quindi complementari ai fini della dichiarazione di addebito nel senso cioè che la mera violazione dei doveri coniugali, ancorché grave, non basta da sola a legittimare la pronuncia di addebito qualora non abbia essa comportato la intollerabilità della convivenza e sia stata causa efficiente della suddetta impossibilità di permanenza del vincolo.
Ulteriore corollario della autonomia della domanda di addebito rispetto a quella di separazione è, sotto il profilo strettamente processuale, per chi assume a carico dell'altro comportamenti contrari ai doveri dei coniugi eziologicamente collegati alla rottura del vincolo, l'assolvimento di un rigoroso onere probatorio.
La Suprema Corte, in particolare si è espressa asserendo che «la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza”.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito» (Sez. 1, Sentenza n.
12383 del 11/06/2005).
La Suprema Corte ha poi enunciato il principio che, in caso di richiesta di addebito spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo i fatti dedotti a sostegno della domanda ma anche il nesso di causalità tra i comportamenti dedotti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(Cassazione n. 19328 del 29/09/2015). La pronuncia di addebito della separazione implica pertanto la sussistenza di comportamenti "oggettivamente" contrari ai valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella "soggettiva" opinione del coniuge agente siano conformi alla
"propria" personale etica o visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi;
laddove la parte alleghi a sostegno della domanda la perdurante e reiterata violazione del dovere di solidarietà, tra i coniugi ed all'interno della famiglia,
pagina 5 di 9 esteso anche a eventuali comportamenti illeciti ai danni della prole convivente, ha in ogni caso l'onere di dare prova che la predetta violazione si sia realizzata e che si stata, essa, la causa scatenante della crisi coniugale, ciò che si traduce nel riscontro che nessun comportamento ascrivibile a chi invoca l'addebito possa avere avuto efficienza causale nella rottura del rapporto, ovvero che il rapporto si sia irreversibilmente infranto per una reciproca disaffezione e per il conseguente fisiologico venir meno della intesa intima.
Tutto ciò premesso in diritto, la domanda di addebito deve essere accolta, avendo la ricorrente fornito la dimostrazione che il fallimento del matrimonio sia da attribuire in via esclusiva alle condotte tenute dal resistente.
La serietà e gravità delle condotte violente e minacciose ascritte al è in primo luogo dimostrata CP_1
dagli atti del procedimento penale acquisiti all'odierno giudizio (relazione di servizio Carabinieri di
Oschiri del 07.08.22, denuncia querela del 07.01.24 di e di , annotazione Parte_1 Parte_2
P.G. Carabinieri Stazione di Ardara del 06.01.24, CNR Carabinieri Ozieri in data 08.01.24 verbale di s.i. rese da in pari data, richiesta del P.M. sede di misura cautelare personale, ordinanza Parte_3
del GIP del Tribunale di Sassari di applicazione della misura di allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese con applicazione delle particolari modalità di controllo di cui all'art. 275bis c.p.p.).
Dall'ordinanza del Gip si evince, segnatamente, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al in relazione ai reati a lui contestati, desumibili dalle dichiarazioni credibili, precise e CP_1
circostanziate rese dalle persone offese, dal riscontro nel referto medico agli atti, dalle due annotazioni di P.G. e dalle s.i. rese dall'altro figlio . Osserva difatti il GIP: “è in particolare emerso Parte_3 che l'indagato pone in essere da tempo sistematiche condotte vessatorie nei confronti della moglie e della IA, presentandosi a casa in condizioni di ubriachezza, offendendole, minacciandole e ponendo talora in essere nei loro confronti condotte di violenza fisica, sino all'ultimo episodio del 6.01.24 allorché ha cagionato alla IA quantomeno con dolo eventuale una lesione dalla quel è derivata una malattia consistita in una piccola abrasione canto interno occhio sinistro con prognosi di giorni 6” e che il quale è spesso in stato di ubriachezza, pone in essere ormai da diverso Controparte_1 tempo condotte maltrattanti nei confronti della moglie e della IA (…) dunque evidente il rischio concreto e attuale che egli possa reiterare le condotte criminose che pone in essere sistematicamente da sempre”.
Il è stato inoltre rinviato a giudizio immediato per i reati a lui ascritti attesa l'evidenza della CP_1
prova e nel corso del dibattimento le persone offese e hanno confermato Parte_1 Parte_2
quanto sostenuto nelle varie denunce e quindi quanto allegato nel presente giudizio.
pagina 6 di 9 Le accuse di aggressioni sia fisiche che verbali da parte del resistente, aggravatesi progressivamente nel corso degli anni, hanno poi effettivamente trovato riscontro nel verbale di Pronto soccorso del 6
Per_ gennaio 2024 che attesta l'escoriazione all'occhio della IA , nelle dichiarazioni rese all'udienza del 12 novembre 2024 dal figlio il quale, per quanto riguarda l'episodio del 6 gennaio Per_2
2024, ha riferito di essere accorso in casa dopo la chiamata del padre, trovando la madre e la sorella molto spaventate e il in forte stato di agitazione che minacciava di ammazzare sia loro che se CP_1 stesso (“Ho avuto una discussione con mio padre per capire perché mamma e erano terrorizzate Per_1
e l'ho sentito dire che voleva ammazzare mia madre e , ma era molto agitato e confuso, ha anche Per_1 minacciato di togliersi la vita”).
Ha poi confermato le criticità presenti nella casa dei genitori dovute al carattere prevaricatore del padre
(“mio padre ha sempre avuto un carattere forte, ci imponeva la sua volontà un po' su tutto, se non obbedivamo si alterava, ma non ricordo le frasi esatte. Ad esempio se non avevamo la stessa opinione su una notizia del Tg si metteva a voci dicendo che aveva ragione lui”) e, pur puntualizzando di non aver mai assistito direttamente a episodi di violenza, ha riferito che già due anni prima la madre e la sorella gli avevano detto che il le aveva minacciate di morte e lo stesso resistente aveva CP_1
ammesso con lui di aver aggredito la moglie e la IA.
Le dichiarazioni di , la cui attendibilità visto il rapporto con le parti e l'assidua Parte_3
frequentazione della casa familiare è indubbia, avvalorano quanto riportato da parte ricorrente circa un clima familiare da sempre difficile per il carattere collerico del ricorrente e negli ultimi anni reso intollerabile da insulti e minacce sempre più gravi, che già prima dell'episodio dell'Epifania avevano richiesto l'intervento dei Carabinieri.
È stata inoltre disposta l'audizione della IA la quale, all'udienza del 25 giugno 2024, ha Per_4 dichiarato: “non voglio nulla a titolo di mantenimento, non voglio avere nulla a che fare con mio padre. Mi ha dato due schiaffi nell'agosto 2022 e il 6 gennaio 2024 mi ha aggredito per togliermi il cellulare e mi ha creato una lesione all'occhio. Sto studiano mi sto per laureare in Economia
Aziendale, mi sono già attivata per reperire un lavoro part time come segretaria per mettere a frutto gli studi. Da quando avevo 10 anni i miei già non andavano d'accordo perché mio padre beveva già all'epoca e rientrava ubriaco. Dall'inizio del 2022 la situazione è degenerata, mamma ha cercato di tenere unita la famiglia fino al gennaio di quest'anno quando dopo che il ha aggredito anche CP_1
me ha deciso di mettere fine alla relazione. Secondo me la causa della rottura è il comportamento di mio padre che non solo beveva tanto ma ha iniziato ad essere minaccioso e violento. All'inizio mamma aveva anche paura di denunciarlo, io è da anni che le dico di lasciarlo, sono felice che non sia più nella nostra vita”, così confermando il quadro probatorio emerso nel corso del giudizio.
pagina 7 di 9 Ritiene quindi il collegio adito che vi siano sufficienti elementi probatori per ritenere che le condotte minacciose e violente tenute dal resistente abbiano causato un significativo ed intollerabile deterioramento delle relazioni familiari, esposte a continui litigi e a reazioni imprevedibili, creando di per sè un clima di insicurezza e timore, e tali da legittimare l'addebito della separazione a carico del
, anche in accordo con l'orientamento della Suprema Corte per cui il comportamento CP_1
prevaricatore del coniuge è assolutamente incompatibile con il fondamento comunitario della vita familiare, traducendosi, in quanto fonte di angoscia e dolore per l'altro coniuge, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 cod. civ. (Cass. Civ. I sez. n. 753/ 2015).
Quanto ai provvedimenti accessori in merito all'assegnazione della casa coniugale, peraltro in sintonia con la concorde richiesta delle parti sul punto, la stessa, sita in via Gavino Achena n. 12 a Ozieri ed il conseguente diritto di abitazione nel suddetto immobile, viene assegnata alla ricorrente Parte_1
Per_ con cui vivrà la IA , maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Per quanto attiene alle statuizioni patrimoniali si ritiene di disporre conformemente al provvedimento adottato in sede di udienza del 25 giugno 2024 che ha revocato l'obbligo di mantenimento in favore
Per_ della IA a carico del padre, avendovi espressamente rinunciato sia la ricorrente che la IA la quale ha valorizzato in tal modo il suo diritto all'autodeterminazione in senso economico e affettivo, avendo dichiarato di non voler avere la alcun legame col padre neanche giustificato dal contributo al mantenimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore medio per la fase studio, introduttiva ed il valore minimo per la fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 14.06.21 così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nata a [...] il 10 Parte_1
gennaio 1971 C.F. e nato a [...] l'8 C.F._1 Controparte_1
dicembre 1963 C.F. che hanno contratto matrimonio concordatario in C.F._3
data 5 dicembre 1987, in regime di comunione dei beni, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ozieri Atto N. 56; Parte 2, Serie A, Anno 1987;
- dichiara la separazione addebitabile a Controparte_1
- assegna la casa coniugale ed il conseguente diritto di abitazione nel suddetto immobile, ubicato
Per_ in via Gavino Achena n. 12 in Ozieri alla ricorrente con cui vivrà la IA , Parte_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
pagina 8 di 9 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ozieri di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio ivi contratto in data 5.12.1987, atto regolarmente iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune predetto al N. 56; Parte 2,
Serie A, Uff. 1;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore Controparte_1 della ricorrente che si liquidano in € 3.387,00 per compensi di avvocato, oltre Parte_1
spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa BE Carta
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa BE Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1229/2024, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Ozieri, Piazza Parte_1 C.F._1
Carlo Alberto n. 21, presso e nello studio dell'Avv. Adriana Pisu (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Duca degli Abruzzi n. 23, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Canalis (C.F. C.F._4
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
[...]
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente:
“(nel merito) dichiari la separazione coniugale con addebito a per responsabilità Controparte_1
alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale (entrambi i piani) sita in Ozieri, Via
pagina 1 di 9 Gavino Achena n. 12 a che vi abiterà con la IA , maggiorenne ma non Parte_1 Per_1
indipendente economicamente;
con vittoria di spese e compensi legali.”
Resistente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e rigettando la Parte_1 Controparte_1
richiesta di addebito non sussistendone le condizioni di legge;
2) attribuire, allo stato, il diritto di abitazione della casa coniugale in favore della Feliciana;
Pt_1
3) con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 maggio 2024, ha introdotto la separazione giudiziale dal Parte_1
coniuge . Controparte_1
Premesso che i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in data 5 dicembre 1987, in regime di comunione dei beni, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ozieri Atto
N. 56; Parte 2, Serie A, Anno 1987, e che dalla predetta unione erano nati tre figli, (Ozieri, Per_2
13.12.1988, maggiorenne ed economicamente indipendente), (nata a [...], il [...], Per_3
Per_ maggiorenne ed economicamente indipendente) e (Ozieri, il 18.12.1998, maggiorenne ma non autonoma dal punto di vista economico), ha dedotto che l'unione matrimoniale, serena fino al 2010, era entrata poi in crisi atteso che il marito, da sempre di carattere burbero e autoritario, aveva cominciato a bere in modo più frequente nonché ad assumere comportamenti sempre più intollerabili sia nei
Per_ confronti della moglie che della IA (l'unica rimasta in famiglia in seguito al trasferimento del fratello e della sorella) precisando che nonostante in famiglia vivessero momenti drammatici, lei, nella speranza di un cambiamento da parte del marito, non aveva sporto denuncia né avviato la separazione.
Ha riferito che le minacce, i soprusi e le angherie erano continuate negli anni, nonostante i suoi tentativi di convincere il marito ad intraprendere un percorso di recupero presso il “SERD”, tanto che la Per_ IA , in particolar modo dal 2020, evitava di uscire, specie la sera, per timore di lasciare la madre da sola col padre.
Ha quindi rappresentato che la situazione era precipitata all'inizio dell'anno 2022 quando, agli insulti verbali sempre più frequenti e pesanti, si erano aggiunte anche aggressioni fisiche (quali il lancio di
Per_ oggetti) nei confronti suoi e della IA .
Ha dedotto che l'ultimo di questi episodi si era verificato in data 6 gennaio 2024 quando il , CP_1
rientrato a casa in evidente stato di ebrezza, aveva cominciato a insultare pesantemente madre e IA e, vistosi ripreso da quest'ultima col cellulare, glielo aveva strappato dalle mani e l'aveva colpita,
pagina 2 di 9 causandole una abrasione all'interno dell'occhio sinistro, con prognosi di 6 giorni del Pronto soccorso di Ozieri.
Ha rappresentato che, chiesto aiuto all'altro figlio , si era finalmente decisa il giorno successivo a Per_2
sporgere denuncia-querela insieme alla IA e che, a seguito di ciò, in data 17 gennaio 2024, il GIP del
Tribunale di Sassari aveva emesso a carico del resistente il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con applicazione del cd. braccialetto elettronico. Ha aggiunto che il era stato poi rinviato a giudizio immediato per CP_1
rispondere dei delitti di cui agli artt. 572 commi 1, 2 c.p. e 582, 585 in riferimento agli artt. 576 comma
1 n. 5), 577 comma 1 n. 1) c.p.
Ha quindi dedotto che la prosecuzione della vita in comune non aveva più alcuna ragion d'essere né era
Per_ più tollerabile in quanto metteva a rischio l'incolumità fisica e psicologica sua e della IA .
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di stare lavorando presso il deposito Arst di Ozieri come lavaggista per uno stipendio di € 800,00 mensili e come collaboratrice domestica presso due famiglie per complessivi € 650,00, mentre il era pensionato dopo aver lavorato come muratore fino al CP_1
novembre 2023.
Ha infine rappresentato che la casa coniugale era in comproprietà tra i coniugi e che il resistente era proprietario di un terreno agricolo in comune di Ozieri dove insisteva un fabbricato e di un altro terreno dove aveva ubicato una casa in legno.
Ha concluso come in epigrafe.
Con provvedimento del 29 maggio 2024 il Giudice relatore ha adottato inaudita altera parte i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
- assegna la casa coniugale nella sua interezza, sita in Ozieri, Via Gavino Achena n. 12, alla ricorrente
che vi abiterà con la IA , maggiorenne ma non indipendente economicamente;
Parte_1 Per_1
- fissa, quale contributo per il mantenimento della IA , a carico del padre, l'assegno mensile di Per_1
€ 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, a decorrere dal mese di giugno 2024, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.) oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il protocollo CNF, importo minimo per soddisfare le esigenze basilari di vita della IA.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione, non negando il venir meno dei presupposti per la prosecuzione del rapporto coniugale, ma contestando le ragioni addotte dalla ricorrente a fondamento delle proprie pretese.
pagina 3 di 9 Ha contestato fermamente di aver usato alcuna violenza fisica o morale nei confronti di moglie e IA, pur ammettendo che, in alcune circostanze, aveva tenuto comportamenti non consoni ad un sereno ménage coniugale.
Ha anche aderito alla richiesta di assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
Sotto il profilo patrimoniale ha quindi allegato di essere impossibilitato corrispondere un assegno di Per_ mantenimento in favore della IA a causa delle sue precarie condizioni reddituali (€ 1024,00 di pensione dalle quali detrarre € 180,00 per il pagamento di una polizza assicurativa a suo tempo contratta) e della necessità di reperire un piccolo appartamento in locazione dove vivere, dal momento che il fabbricato nel quale stava soggiornando mancava di doccia e poteva rappresentare solo una sistemazione temporanea.
Ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 25 giugno 2024 (a seguito di rinvio dell'udienza del 18.06.24 su istanza della ricorrente), sentiti personalmente la ricorrente e il resistente e disposta l'immediata audizione della
Per_ Per_ IA , il Giudice, preso atto della rinuncia della e di all'assegno di Parte_1
mantenimento a carico del padre in favore della IA, ha confermato il solo provvedimento inerente l'assegnazione della casa familiare e revocato nel resto.
La causa, proseguita davanti al Giudice designato, è stata istruita con la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio
è stata sostituita l'udienza del 21 gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c. è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
***
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue.
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c., essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Quanto alla domanda di addebito della separazione al resistente , spiegata dalla Carta si CP_1
osserva quanto segue.
Occorre in primo luogo premettere che questo Collegio non vede motivo alcuno per disattendere - ed intende anzi qui ribadire - il principio già enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 15248 del
2001 e successivamente ripetuto dalle Sezioni Semplici a tenore del quale, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di declaratoria di addebitabilità della separazione, avanzata da parte ricorrente con l'atto introduttivo o dalla parte convenuta in via riconvenzionale, ha natura di "domanda autonoma", pur se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, in quanto non sollecita mere pagina 4 di 9 modalità o varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni di detta pronuncia, ma amplia il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva, priva di riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di propri effetti di natura patrimoniale.
Dal superiore principio discende inoltre che la intollerabilità della convivenza e la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, appaiono entrambi necessari e quindi complementari ai fini della dichiarazione di addebito nel senso cioè che la mera violazione dei doveri coniugali, ancorché grave, non basta da sola a legittimare la pronuncia di addebito qualora non abbia essa comportato la intollerabilità della convivenza e sia stata causa efficiente della suddetta impossibilità di permanenza del vincolo.
Ulteriore corollario della autonomia della domanda di addebito rispetto a quella di separazione è, sotto il profilo strettamente processuale, per chi assume a carico dell'altro comportamenti contrari ai doveri dei coniugi eziologicamente collegati alla rottura del vincolo, l'assolvimento di un rigoroso onere probatorio.
La Suprema Corte, in particolare si è espressa asserendo che «la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza”.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito» (Sez. 1, Sentenza n.
12383 del 11/06/2005).
La Suprema Corte ha poi enunciato il principio che, in caso di richiesta di addebito spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo i fatti dedotti a sostegno della domanda ma anche il nesso di causalità tra i comportamenti dedotti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(Cassazione n. 19328 del 29/09/2015). La pronuncia di addebito della separazione implica pertanto la sussistenza di comportamenti "oggettivamente" contrari ai valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella "soggettiva" opinione del coniuge agente siano conformi alla
"propria" personale etica o visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi;
laddove la parte alleghi a sostegno della domanda la perdurante e reiterata violazione del dovere di solidarietà, tra i coniugi ed all'interno della famiglia,
pagina 5 di 9 esteso anche a eventuali comportamenti illeciti ai danni della prole convivente, ha in ogni caso l'onere di dare prova che la predetta violazione si sia realizzata e che si stata, essa, la causa scatenante della crisi coniugale, ciò che si traduce nel riscontro che nessun comportamento ascrivibile a chi invoca l'addebito possa avere avuto efficienza causale nella rottura del rapporto, ovvero che il rapporto si sia irreversibilmente infranto per una reciproca disaffezione e per il conseguente fisiologico venir meno della intesa intima.
Tutto ciò premesso in diritto, la domanda di addebito deve essere accolta, avendo la ricorrente fornito la dimostrazione che il fallimento del matrimonio sia da attribuire in via esclusiva alle condotte tenute dal resistente.
La serietà e gravità delle condotte violente e minacciose ascritte al è in primo luogo dimostrata CP_1
dagli atti del procedimento penale acquisiti all'odierno giudizio (relazione di servizio Carabinieri di
Oschiri del 07.08.22, denuncia querela del 07.01.24 di e di , annotazione Parte_1 Parte_2
P.G. Carabinieri Stazione di Ardara del 06.01.24, CNR Carabinieri Ozieri in data 08.01.24 verbale di s.i. rese da in pari data, richiesta del P.M. sede di misura cautelare personale, ordinanza Parte_3
del GIP del Tribunale di Sassari di applicazione della misura di allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese con applicazione delle particolari modalità di controllo di cui all'art. 275bis c.p.p.).
Dall'ordinanza del Gip si evince, segnatamente, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al in relazione ai reati a lui contestati, desumibili dalle dichiarazioni credibili, precise e CP_1
circostanziate rese dalle persone offese, dal riscontro nel referto medico agli atti, dalle due annotazioni di P.G. e dalle s.i. rese dall'altro figlio . Osserva difatti il GIP: “è in particolare emerso Parte_3 che l'indagato pone in essere da tempo sistematiche condotte vessatorie nei confronti della moglie e della IA, presentandosi a casa in condizioni di ubriachezza, offendendole, minacciandole e ponendo talora in essere nei loro confronti condotte di violenza fisica, sino all'ultimo episodio del 6.01.24 allorché ha cagionato alla IA quantomeno con dolo eventuale una lesione dalla quel è derivata una malattia consistita in una piccola abrasione canto interno occhio sinistro con prognosi di giorni 6” e che il quale è spesso in stato di ubriachezza, pone in essere ormai da diverso Controparte_1 tempo condotte maltrattanti nei confronti della moglie e della IA (…) dunque evidente il rischio concreto e attuale che egli possa reiterare le condotte criminose che pone in essere sistematicamente da sempre”.
Il è stato inoltre rinviato a giudizio immediato per i reati a lui ascritti attesa l'evidenza della CP_1
prova e nel corso del dibattimento le persone offese e hanno confermato Parte_1 Parte_2
quanto sostenuto nelle varie denunce e quindi quanto allegato nel presente giudizio.
pagina 6 di 9 Le accuse di aggressioni sia fisiche che verbali da parte del resistente, aggravatesi progressivamente nel corso degli anni, hanno poi effettivamente trovato riscontro nel verbale di Pronto soccorso del 6
Per_ gennaio 2024 che attesta l'escoriazione all'occhio della IA , nelle dichiarazioni rese all'udienza del 12 novembre 2024 dal figlio il quale, per quanto riguarda l'episodio del 6 gennaio Per_2
2024, ha riferito di essere accorso in casa dopo la chiamata del padre, trovando la madre e la sorella molto spaventate e il in forte stato di agitazione che minacciava di ammazzare sia loro che se CP_1 stesso (“Ho avuto una discussione con mio padre per capire perché mamma e erano terrorizzate Per_1
e l'ho sentito dire che voleva ammazzare mia madre e , ma era molto agitato e confuso, ha anche Per_1 minacciato di togliersi la vita”).
Ha poi confermato le criticità presenti nella casa dei genitori dovute al carattere prevaricatore del padre
(“mio padre ha sempre avuto un carattere forte, ci imponeva la sua volontà un po' su tutto, se non obbedivamo si alterava, ma non ricordo le frasi esatte. Ad esempio se non avevamo la stessa opinione su una notizia del Tg si metteva a voci dicendo che aveva ragione lui”) e, pur puntualizzando di non aver mai assistito direttamente a episodi di violenza, ha riferito che già due anni prima la madre e la sorella gli avevano detto che il le aveva minacciate di morte e lo stesso resistente aveva CP_1
ammesso con lui di aver aggredito la moglie e la IA.
Le dichiarazioni di , la cui attendibilità visto il rapporto con le parti e l'assidua Parte_3
frequentazione della casa familiare è indubbia, avvalorano quanto riportato da parte ricorrente circa un clima familiare da sempre difficile per il carattere collerico del ricorrente e negli ultimi anni reso intollerabile da insulti e minacce sempre più gravi, che già prima dell'episodio dell'Epifania avevano richiesto l'intervento dei Carabinieri.
È stata inoltre disposta l'audizione della IA la quale, all'udienza del 25 giugno 2024, ha Per_4 dichiarato: “non voglio nulla a titolo di mantenimento, non voglio avere nulla a che fare con mio padre. Mi ha dato due schiaffi nell'agosto 2022 e il 6 gennaio 2024 mi ha aggredito per togliermi il cellulare e mi ha creato una lesione all'occhio. Sto studiano mi sto per laureare in Economia
Aziendale, mi sono già attivata per reperire un lavoro part time come segretaria per mettere a frutto gli studi. Da quando avevo 10 anni i miei già non andavano d'accordo perché mio padre beveva già all'epoca e rientrava ubriaco. Dall'inizio del 2022 la situazione è degenerata, mamma ha cercato di tenere unita la famiglia fino al gennaio di quest'anno quando dopo che il ha aggredito anche CP_1
me ha deciso di mettere fine alla relazione. Secondo me la causa della rottura è il comportamento di mio padre che non solo beveva tanto ma ha iniziato ad essere minaccioso e violento. All'inizio mamma aveva anche paura di denunciarlo, io è da anni che le dico di lasciarlo, sono felice che non sia più nella nostra vita”, così confermando il quadro probatorio emerso nel corso del giudizio.
pagina 7 di 9 Ritiene quindi il collegio adito che vi siano sufficienti elementi probatori per ritenere che le condotte minacciose e violente tenute dal resistente abbiano causato un significativo ed intollerabile deterioramento delle relazioni familiari, esposte a continui litigi e a reazioni imprevedibili, creando di per sè un clima di insicurezza e timore, e tali da legittimare l'addebito della separazione a carico del
, anche in accordo con l'orientamento della Suprema Corte per cui il comportamento CP_1
prevaricatore del coniuge è assolutamente incompatibile con il fondamento comunitario della vita familiare, traducendosi, in quanto fonte di angoscia e dolore per l'altro coniuge, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 cod. civ. (Cass. Civ. I sez. n. 753/ 2015).
Quanto ai provvedimenti accessori in merito all'assegnazione della casa coniugale, peraltro in sintonia con la concorde richiesta delle parti sul punto, la stessa, sita in via Gavino Achena n. 12 a Ozieri ed il conseguente diritto di abitazione nel suddetto immobile, viene assegnata alla ricorrente Parte_1
Per_ con cui vivrà la IA , maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Per quanto attiene alle statuizioni patrimoniali si ritiene di disporre conformemente al provvedimento adottato in sede di udienza del 25 giugno 2024 che ha revocato l'obbligo di mantenimento in favore
Per_ della IA a carico del padre, avendovi espressamente rinunciato sia la ricorrente che la IA la quale ha valorizzato in tal modo il suo diritto all'autodeterminazione in senso economico e affettivo, avendo dichiarato di non voler avere la alcun legame col padre neanche giustificato dal contributo al mantenimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore medio per la fase studio, introduttiva ed il valore minimo per la fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 14.06.21 così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nata a [...] il 10 Parte_1
gennaio 1971 C.F. e nato a [...] l'8 C.F._1 Controparte_1
dicembre 1963 C.F. che hanno contratto matrimonio concordatario in C.F._3
data 5 dicembre 1987, in regime di comunione dei beni, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ozieri Atto N. 56; Parte 2, Serie A, Anno 1987;
- dichiara la separazione addebitabile a Controparte_1
- assegna la casa coniugale ed il conseguente diritto di abitazione nel suddetto immobile, ubicato
Per_ in via Gavino Achena n. 12 in Ozieri alla ricorrente con cui vivrà la IA , Parte_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
pagina 8 di 9 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ozieri di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio ivi contratto in data 5.12.1987, atto regolarmente iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune predetto al N. 56; Parte 2,
Serie A, Uff. 1;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore Controparte_1 della ricorrente che si liquidano in € 3.387,00 per compensi di avvocato, oltre Parte_1
spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa BE Carta
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