Cass. civ., sez. II, sentenza 04/09/2024, n. 23726
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Sentenza 4 settembre 2024

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La società cd. in house può affidare a periti chimici l'attività di rilascio delle certificazioni, controlli interni tesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti prescritti dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2001 non essendo tale attività riservata ai soli laureati in biologia e chimica poiché, da un lato, è lo stesso art. 3 della l.n. 396 del 1967 ad escludere, al secondo comma, che l'elencazione delle attività consentite non è esaustiva né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti in base a specifiche previsioni di legge o di regolamenti, e dall'altro lato è ammessa la concorrenza di diverse competenze che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti occorrendo escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/09/2024, n. 23726
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23726
    Data del deposito : 4 settembre 2024

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