Sentenza 4 settembre 2024
Massime • 1
La società cd. in house può affidare a periti chimici l'attività di rilascio delle certificazioni, controlli interni tesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti prescritti dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2001 non essendo tale attività riservata ai soli laureati in biologia e chimica poiché, da un lato, è lo stesso art. 3 della l.n. 396 del 1967 ad escludere, al secondo comma, che l'elencazione delle attività consentite non è esaustiva né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti in base a specifiche previsioni di legge o di regolamenti, e dall'altro lato è ammessa la concorrenza di diverse competenze che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti occorrendo escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/09/2024, n. 23726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23726 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
in particolare, EC Center aveva operato conformemente all'oggetto sociale, essendo l’analisi di campioni d'acqua in controllo interno compresa in quelle consentite dallo statuto. Lo statuto di EC CH proibiva invece lo svolgimento di attività per il cui esercizio fosse prescritta l’iscrizione in albi professionali, ma, sebbene potessero ritenersi di dubbia liceità gli esami su campioni d'acqua prelevata presso i Comuni di AN e PR allo EL e Nova Levante, tale violazione poteva rilevare in un'eventuale giudizio sul rispetto dei limiti statutari, senza tuttavia rendere illecita l'attività, svolta da personale in possesso delle necessaria qualifica professionale a favore esclusivamente delle amministrazione partecipanti in EC Center. La sentenza ha precisato che entrambe le convenute disponevano di laboratori propri all'interno dei quali operavano come dipendenti 4 laureati in chimica e biologia e periti industriali chimici regolarmente iscritti negli albi e che i Comuni altoatesini, affidando a dette società il servizio di analisi, non avevano fatto altro che avvalersi dei loro laboratori interni per effettuare i controlli ai sensi dell’art. 7, comma primo, del d.lgs. 31/2001. Ha quindi escluso che le attività contestate integrassero atti di concorrenza sleale, evidenziando che le società operavano quali organismi dell'amministrazione pubblica al di fuori del mercato. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso in quattro motivi RI SA e CE SA;
resistono con controricorso la EC Center s.p.a. e la EC CH s.r.l.. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte. La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 984/2024. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. o, in subordine, l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver la Corte d'appello escluso che i ricorrenti avessero impugnato la statuizione con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto lecito l'oggetto sociale delle due società, impugnazione che era stata proposta con l’esplicita richiesta di non limitare l’indagine al contenuto dello statuto ma di verificare quali prestazioni fossero state effettivamente svolte a favore delle pubbliche amministrazioni ed evidenziando che, nonostante i rispettivi statuti non lo prevedessero affatto, le due società avevano effettuato verifiche, analisi e controlli presso i punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, presso gli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione sulle reti di distribuzione, sugli impianti di confezionamento dell'acqua, sulle acque usate nelle imprese alimentari. Sostengono i ricorrenti che nessuna delle due società aveva in realtà svolto meri controlli interni. 5 Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha dato risposto a tutte le censure oggetto di impugnazione. La piena compatibilità dello statuto di EC Center rispetto alle attività svolte in concreto e la ricomprensione delle analisi sulle acque tra quelle consentite dallo statuto (nella forma dei controlli interni per conto delle amministrazioni che detenevano partecipazioni nella società) sono temi esaminati a pagina 9 della pronuncia e, ancor più chiaramente a pagina 11, ove è detto esplicitamente che EC Center non aveva compiuto alcuna attività in contrasto con l'oggetto sociale e che lo statuto non impediva l'attività di analisi di campioni di acqua con le descritte modalità, attività che anzi era compresa nella clausola che contemplava la gestione degli impianti a servizi ambientali ed ogni altra iniziativa finalizzata ad un'efficiente tutela dell'ambiente, nonché tutte le attività direttamente o indirettamente collegate ai servizi affidati dagli enti soci. Riguardo invece ad EC CH la sentenza ha ritenuto che effettivamente lo statuto non consentisse lo svolgimento di analisi delle acque riservate ai professionisti iscritti all'albo, ma ha negato che dette analisi non potessero essere effettuate dal personale in servizio, regolarmente iscritto nell’albo professionale, potendo al più configurarsi una violazione dello statuto esclusivamente sotto tale profilo, ma non certo un’illecita concorrenza o l’esercizio abusivo di un’attività professionale. Per nessuna di dette società ha, dunque, ravvisato limiti connessi all’esercizio di attività riservate o il compimento – in concreto - di atti di concorrenza sleale in ambito professionale. La sentenza supera anche il vaglio di legittimità sulla motivazione che resta tuttora sindacabile nei limiti in cui risulti violato la garanzia del minimo costituzionale, nel senso che tale vizio deve concretarsi nella mancanza dei motivi sotto il profilo grafico, nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", 6 esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. s.u. 7.4.2014, n. 8053). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt.
1-16 del R.D. 842/1928, 7 del d.lgs. 31/2001, 32 e 33 Cost., lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto lecite le attività svolte dalle due società, che però, rilasciando veri e propri certificazioni, avevano reso prestazioni riservate a soggetti aventi la qualifica di chimico e biologo - precluse ai periti chimici - consistenti in valutazioni mediante l'apporto intellettuale nella disamina dei risultati, senza limitarsi un semplice rapporto di prova, destinato ad esaurirsi nell'analisi del campione e nell'attestazione dei risultati raggiunti mediante il puro raffronto numerico tra le soglie di legge e i valori rilevati. Inoltre, EC CH non poteva esser considerata una società in house senza verificare se fosse soggetta al controllo analogo dell’amministrazione, non avendo svolto solo controlli interni, ma vera e propria attività professionale. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 e vizio di motivazione, per aver il giudice distrettuale ritenuto che la EC CH avesse compiuto attività eccedenti l’oggetto sociale salvo poi a negare lo svolgimento di attività non consentite, omettendo in tal modo di statuire su tutte le domande introdotte in causa. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 10 L. 183/2011, assumendo che le convenute avevano agito in violazione delle norme che disciplinano le società professionali, non essendo composte in via esclusiva da soggetti muniti della necessaria qualifica professionale e non annoverando tra il proprio personale laureati in chimica e biologia, essendosi avvalse di periti chimici senza fissare criteri e modalità di svolgimento delle prestazioni in modo da garantire a questi ultimi la necessaria autonomia decisionale ed operativa. I motivi sono infondati sotto tutti i profili dedotti. 7 E’ dato processualmente acclarato che la EC center era interamente partecipata dalle amministrazioni locali essendo, per statuto, società in house sottoposta al controllo analogo delle Amministrazioni pubbliche titolari della gestione degli acquedotti e chiamate ad effettuare il controllo interno sulle acque ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 31/2001. È parimenti pacifico che la EC Center deteneva l’intero capitale della EC CH e che entrambe le società erano dotate di propri laboratori interni presso i quali lavoravano come dipendenti anche periti chimici iscritti negli albi professionali. 2.1 La tesi secondo cui il controllo e l’analisi di qualità sulle acque e il rilascio delle relative certificazioni sarebbero riservati ai laureati in biologia e in chimica non può essere condivisa. Già per l’attività dei biologi l’art. 3 della L. 396/1967 precisa al secondo comma che l’elencazione delle attività consentite non è esaustiva, né pregiudica quanto può formare oggetto dell’attività di altre categorie di professionisti in base a specifiche previsioni di legge o di regolamenti, per cui non sussiste – già sotto tal profilo - una assoluta e generale esclusività delle prestazioni o una riserva assoluta di attività (cfr. Corte cost. n. 345/1992; Consiglio di Stato 1868/2002). Ferme le sfere di rispettiva competenza e la natura tipica della attività che ciascuna figura professionale è abilitata a compiere, è ammessa la concorrenza di diverse competenze, “che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti, concorrenza parziale e interdisciplinarità che appaiono sempre più necessarie in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione, occorrendo escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di 8 generale esclusività monopolistica (cfr., in questi esatti termini, Corte cost. 345/1995). L'oggetto della professione, circoscritto per legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività lecita ed entro detti limiti possono esser svolte anche attività che non siano tipiche della specifica professione. Occorre che dette prestazioni siano autorizzate come oggetto di un’attività finale dell’opera del professionista, come ad es. in base alla previsione che autorizza a svolgere nella specifica materia le perizie e le analisi che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni", e non che si tratti di attività semplicemente funzionale rispetto a quella che caratterizza la singola figura professionale o che costituisca un momento procedimentale per il conseguimento dell'oggetto finale (cfr. in tema di competenze dell’ingegnere chimico;
Cass. 7023/1999). Proprio con riferimento alle rispettive sfere di competenza dei periti chimici e dei biologi, la stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato che l’art. 16 R.D. 275/1929, nel prevedere la possibilità per i periti chimici dell'affidamento di incarichi e di perizie da parte dell'autorità giudiziaria e delle pubbliche amministrazioni, abbia inteso integrare la competenza attribuita dal precedente R.D. 842 del 1928, e, dall'altro, enucleare una concorrente competenza specifica dei periti industriali con specializzazione in chimica nella stessa materia (Consiglio di Stato 1868/2002; Consiglio di Stato 6447/2014); quindi anche il perito chimico è autorizzato a svolgere le analisi che competerebbero ai biologici o ai chimici senza che sia riscontrabile, al riguardo, una preclusione ricollegabile alla maggiore complessità della valutazione dei dati rispetto alla loro semplice rilevazione. E’ in proposito sufficiente osservare che il D.M. 264/1955 - Regolamento concernente la sostituzione dei piani di studio e degli orari vigenti nel triennio degli istituti tecnici industriali ad indirizzo chimica industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 30 settembre 1961, n. 1222 – dispone che tale figura professionale abbia, la "capacità di operare nelle varie fasi del processo analitico con valutazione delle problematiche dal campionamento al referto". 2.2. Sotto altro profilo occorre a questo punto evidenziare che i professionisti legati da un rapporto di lavoro con la società in house non svolgono un’attività libero-professionale ma un’attività qualificata sul piano professionale, che richiede l’abilitazione professionale e non l’iscrizione all’albo, operando essi nel quadro delle competenze e dell’organizzazione interna delle società e nello specifico settore operativo, che, nel caso in esame, è quello della tutela ambientale e delle gestione di impianti. Né come tale era qualificabile l’attività imputabile alle società. L’art. 6 dl.gs 31/2001 prevedeva l’effettuazione di controlli esterni da parte del gestore, tramite l’USL, e controlli interni tesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfacessero, nei punti indicati nell'art. 5, comma 1, i requisiti prescritti dal decreto. I laboratori, sia interni che esterni, erano tenuti a seguire procedure di controllo analitico della qualità, sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanità, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità. Ai sensi del terzo comma dell’art. 7 per lo svolgimento dei controlli il gestore doveva avvalersi di laboratori di analisi interni, ovvero stipulare apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici. L’effettuazione delle analisi delle acque mediante controlli interni si inscrive, quindi, nell’attività di monitoraggio cui è tenuto il gestore pubblico (enti o amministrazioni locali) degli impianti e il ricorso ai laboratori della società in house (che, nello specifico, erano a loro volta abilitati alla gestione delle strutture), ai sensi dell’art. 7, comma terzo, d.lgs. 31/2001, lungi dal configurarsi come attività libero professionale, era espressione di una forma di cooperazione nell’interesse pubblico tra gestori a garanzia del corretto espletamento del servizio idrico e della purezza e potabilità delle acque. 10 Sebbene le società in house non costituiscano mere articolazioni delle amministrazioni partecipanti (Cass. s.u. 10019/2019), come sostenuto dal giudice distrettuale, poiché neppure il cd. controllo analogo, per mezzo del quale l’azionista pubblico svolge un'influenza dominante sulla società, talvolta attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, incide sull'alterità soggettiva dell'ente societario nei confronti dell'amministrazione pubblica (Cass. nn. 13160/2020, 5346/2019), tuttavia le regole privatistiche si applicano a dette società ai fini dell'organizzazione e del funzionamento, restando esse assoggettate alle regole di diritto pubblico qualora assuma rilievo preminente la natura sostanziale degli interessi pubblici coinvolti (Cass. s.u. 10019/2019). Deve per tali ragioni escludersi che le prestazioni svolte in favore delle amministrazioni partecipanti potessero integrare un illecito concorrenziale o che l’attività svolta da EC CH fosse in conflitto con le previsioni dell’atto costitutivo, non essendo ravvisabile per nessuna delle convenute l’esercizio di un’attività riservata agli inscritti all’albo. Quanto alla sottoposizione al controllo analogo delle amministrazioni, la sentenza ha chiarito che i Comuni e la Provincia detenevano l’intera partecipazione di EC Center s.p.a. che, a sua volta, era l’unico unico socio di EC CH cui aveva affidato talune attività nell’ambito del proprio settore operativo, configurandosi una fattispecie di controllo a cascata (art. 5 dl.gs. 50/2016). In definitiva, le denunciate violazioni di legge sono insussistenti o non decisive sia per quanto concerne l’omessa pronuncia sulla validità dell’oggetto degli statuti delle due società o dell’illiceità della condotta di EC CH, sia per quanto concerne il denunciato svolgimento di attività professionale riservata, tale non essendo quella esercitata dalle resistenti, o il compimento di atti di concorrenza sleale, avendo la sentenza stabilito che le convenute 11 avevano svolto solo controlli interni in cooperazione con i gestori ai sensi del citato art. 7 del dl.gs 31/2001 (ossia analisi che i singoli enti avrebbero dovuto effettuare mediante propri laboratori;
cfr. sentenza pag. 10 e ss.). Il ricorso è respinto. Le spese di legittimità sono integralmente compensate per la novità delle questioni dibattute. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di legittimità. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione