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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/12/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3944/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico MO ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'avv. CAPARRINI CARLO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
, C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con l'avv. CZMIL JAN C.F._3
CONVENUTI
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001
e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Occorre inoltre rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte attorea, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Pag. 2 di 12 Ciò posto si rileva che una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
L'onere di contestazione deve essere collegato alle asserzioni presenti negli atti contenenti le allegazioni delle parti, sì da consentire alle stesse nonché al giudicante di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
Tanto premesso sollevava parte convenuta eccezione di prescrizione, in estrema sintesi
– il termine decennale di prescrizione ha iniziato a decorrere, senza alcuna interruzione, al momento dell'acquisto dell'immobile de quo da parte del e, quindi, in data Pt_1
10.03.05 - detto termine è spirato il 10.03.15, 6 anni prima che l'odierno attore promuovesse l'accertamento tecnico preventivo (o6.05.2021) - è provato per tabulas dalle dichiarazioni dello stesso e del Geom. incaricato di provvedere alla Pt_1 CP_3 sanatoria della difformità, del 28.04.2022, poi confermate il 27.10.2022 - nella richiesta di SC in sanatoria del 22.04.2022, il a pag. 5, dichiara espressamente che “lo Pt_1 stato attuale risulta in difformità rispetto al titolo/i edilizio/i indicato/i in precedenza (o, in assenza, da accatastamento di primo impianto) e che tali opere sono state realizzate in data 4/08/2001” (doc. n. 2) - nella relazione tecnica di asseverazione della SC in sanatoria sempre del 28.04.2022, il Geom. a pag. 4, dichiara che “- le opere CP_3 evidenziate consistono in tamponamento di loggia in sanatoria, con cambio di destinazione da s.a. a s.u. nella zona cucina per mq. 6,36; - lievi modifiche ai muri divisori interni. Il tutto eseguito nell'anno 2001” (doc. n. 3).
Al riguardo, per quanto interessa al caso, si allegavano agli atti: - 1. atto di compravendita a rogito del Notaio del 10.05.2005; 2. richiesta di SC Persona_1
Pag. 3 di 12 in sanatoria del 28.04.2022; 3. relazione tecnica di asseverazione della SC in sanatoria sempre del 28.04.2022; 4. prospetto su 4 lati del grattacielo di Rimini con evidenziate in rosso e in giallo le numerosissime difformità edilizie relative al tamponamento delle verande.
5. dichiarazione dei Sig.ri e al Sig. del 10.3.2005; 10. CP_1 CP_2 Pt_1 richiesta di SC in sanatoria integrata del 27.10.2022; 11. relazione tecnica di asseverazione della SC in sanatoria integrata sempre del 27.10.2022
Non è possibile, di conseguenza, negare che vi sia stata valida contestazione.
Sul punto appare necessario rilevare quanto segue.
La SC è qualificata, per giurisprudenza di legittimità, come un atto, sia soggettivamente che oggettivamente di natura privata e non è un provvedimento amministrativo a forma tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, rappresentando esclusivamente un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere una attività direttamente ammessa dalla legge (l'attività dichiarata segnalata può, quindi, essere intrapresa senza il bisogno di un consenso dell'amministrazione, surrogato dall'assunzione di auto-responsabilità del privato, insito nella denuncia di inizio attività, costituente, a sua volta, atto soggettivamente ed oggettivamente privato;
in questi termini, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717
e 15 aprile 2010, n. 2139; Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2919)”.
Né si è ritenuto di configurare la SC come atto di auto-amministrazione del privato integrante esercizio privato di pubbliche funzioni.
La SC è un atto privato di auto-responsabilità, nel senso che è ideata e predisposta nell'ambito della sfera giuridica del privato, il quale si assume la responsabilità di dichiarare (attraverso lo strumento delle “autocertificazioni”- dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), la sussistenza di requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività.
Il principio di autoresponsabilità è temperato dalla persistenza del potere amministrativo di verifica dei presupposti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività denunciata.
Pag. 4 di 12 Si tratta di attività sottoposte ad un regime amministrativo, pur se con la significativa differenza che detto regime non prevede più un assenso preventivo di stampo autorizzatorio, ma un controllo da esercitarsi entro un termine perentorio con l'attivazione ufficiosa di un doveroso procedimento teso alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio dell'attività dichiarata (segnalata).
Tale dichiarazione infatti sebbene non costituisca elemento probatorio dirimente…rappresenta un importante elemento di valutazione che, unitamente ad altri elementi, anche indiziari, possono indurre a concludere la corrispondenza a verità o meno di essa (Consiglio di Stato IV n. 2063 del 5 maggio 2017).
Occorre anche chiarire il ruolo e il valore della relazione tecnica asseverata, usando le parole estrapolate dalla sentenza di Cass. Pen. 26/2020: La relazione del tecnico abilitato costituisce un atto non solo idoneo ad integrare la dichiarazione di inizio dell'attività, ma anche dotato di piena autonomia e di valore pubblicistico, assumendo valore sostitutivo del titolo edilizio abilitante e quindi certificativo.
La relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio» (Cass. Pen. n. 21159 del 30/11/2016; n. 50621/2014).
Al professionista è quindi richiesto un particolare adempimento e seri contenuti da produrre nella relazione asseverata.
Si aderisce all'orientamento secondo cui si afferma la funzione e valenza pubblicistica della relazione tecnica asseverata dal professionista, al pari delle attribuzioni che spettano agli enti territoriali competenti nel rilasciare un permesso di costruire (Cass.
Pen. V. 6499/2016).
La principale caratteristica dell'istituto risiede nella sostituzione dei tradizionali modelli provvedimentali autorizzatori con un nuovo schema ispirato alla liberalizzazione delle attività economiche private consentite dalla legge in presenza dei presupposti fattuali e giuridici normativamente stabiliti (così già il parere 19 febbraio 1987, n. 7, reso dall'
Adunanza Generale del Consiglio di Stato sul disegno di legge poi confluito nella legge
Pag. 5 di 12 n. 241/1990, Cons. Stato. Sez. VI, 9 febbraio 2009, n, 717 e 15 aprile 2010, n., 2139;
Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2919).
Questi criteri sono stati richiamati dalla Corte in materia di veridicità delle affermazioni relative alla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche (Cass. n. n. 27699/10) come anche sul valore di fedele attestazione della ricostruzione in fatto (sentenza n.30401/09)
Ciò è confortato dal fatto che la rappresentazione di una situazione dei luoghi difforme da quanto in realtà esistente costituisce, vizio di legittimità del titolo edilizio, determinato dallo stesso soggetto richiedente, e dunque, ex se, integrante ragione idonea e sufficiente per l'adozione del provvedimento di annullamento di ufficio del titolo medesimo (T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo), Sez. I, 19 marzo 2015, n. 163.
In definitiva la dichiarazione in esame non può essere considerata inaffidabile né falsa o incompleta.
Si ribadisce che 'intero sistema della disciplina delle procedure di evidenza pubblica poggia sulla presentazione…di dichiarazioni sostitutive che le vincolano in base all'elementare principio dell'autoresponsabilità e che devono essere rese con diligenza e veridicità (Cons. Stato n. 3014/16).
Per completezza espositiva deve essere ricordato il principio secondo il quale "In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell' art. 2729 c.c. , ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della
"gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi" ( cfr. anche Cass.
n. 9054/22, n. 14151/22).
Pag. 6 di 12 Al riguardo, la giurisprudenza ha fatto riferimento al criterio del “più probabile che non”.
Di recentemente hanno sostenuto che tale criterio valeva solo nel campo del nesso di causalità, mentre negli altri casi rileva il criterio “della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti (Corte di Appello di Genova, sentenza del 13.1.2025).
Il criterio probatorio del “più probabile che non” è lo standard probatorio in materia civile che vale con riferimento sia ai giudizi di responsabilità che ai giudizi in materia di diritti reali, rappresentando il criterio uniforme per la valutazione delle prove in ambito civile, in quanto l'onere probatorio è comunque soggetto alla regola della
“preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” e non a quella della prova
“oltre il ragionevole dubbio” propria del giudizio penale.
Nel giudizio civile è sufficiente raggiungere lo standard probatorio del “più probabile che no”, non richiedendosi invece né la prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (come invece nel giudizio penale), né men che meno la certezza assoluta.
Vero è che l'odierno giudicante non ignora di essere tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,
(cfr. Cass. n. 8829/23) ad ammettere solo presunzioni «gravi, precise e concordanti», laddove il requisito «precisione» è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica quello «gravità» al grado di probabilità sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto (in riferimento cfr. doc. 2, 3, 10 e 11 fasc. convenuta); mentre quella «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (in riferimento cfr. anche doc. 5 fasc. convenuta).
È noto inoltre che nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme
Pag. 7 di 12 ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. n. 19993/25;
n. 14788/24).
Si impone al giudice di compiere l'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d'esperienza che deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico.
Grazie alla regola d'esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l'esistenza del fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l'esistenza del fatto principale. (cfr. Cass. n. 11906/03), n. 17574/2009,
n. 3703/12).
Si condivide la giurisprudenza di legittimità secondo cui per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto – in forza di una regola d'esperienza come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (cfr. anche Cass. n. 22656/11); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica - Cass. n. 2632/14, n. 8023/09).
Peraltro lo stesso principio di vicinanza della prova lungi dal derogare alla regola di cui al citato art. 2697, funge da criterio ermeneutico, alla stregua del quale i fatti costitutivi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e perciò nella sua disponibilità, mentre i fatti estintivi o modificativi sono quelli che si trovano nella disponibilità del convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova.
Nel caso in esame, stante le premesse in epigrafe, il termine decennale di prescrizione decorreva quantomeno dal 10.03.05; tardivo quindi l'accertamento tecnico preventivo del 06.05.2021 ai fini della prescrizione.
Per di più con la SC in sanatoria del 22.04.22, l'attore confermava la realizzazione delle opere in data 04/08/2001” (doc. n. 2), situazione di fatto avvalorata dal tecnico
Pag. 8 di 12 Geom. che nella relazione di asseverazione della SC in sanatoria del CP_3
28.04.2022 confermava l'anno dell'abuso nel 2001 (cfr. doc. n. 2 e 3 fasc. convenuti).
Rileva, nel caso, il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
Non vi sono elementi probatori tali, nel rispetto dei limiti anzidetti, che permettono l'accoglimento della domanda di pagamento come formulata.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
Palese il mancato rispetto dei principi di cui all'art. 1175 e 1375 c.c. circa il comportamento tenuto dalle parti processuali nel dispregio dei rapporti/obblighi previsti.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Pag. 9 di 12 Se si considera la fattispecie nell'ottica del principio di buona fede, si può obiettare che la sua violazione si sia verifica nella fase di esecuzione del contratto e sia dipesa da entrambe le parti processuali.
Sulla soccombenza processuale si osserva.
L'art. 92 c.p.c. è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a quelle tipiche.
L'ipotesi di compensazione delle spese consistente nella ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni è stata inserita dalla L. 18.6.2009, n. 69, in luogo del tenore originario della norma ("giusti motivi").
Ai sensi dell'art, 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, l'ipotesi della ricorrenza di " gravi ed eccezionali ragioni' contenuta nell'art. 92 c.p.c., è stata sostituita da quella di "novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza".
Tale previsione è stata, tuttavia, ulteriormente inasprita in sede di conversione del D.L. ad opera della L. 10.11.2014, n. 162, che ha inserito la specificazione della "assoluta" novità della questione trattata, ovvero il mutamento della giurisprudenza "rispetto alle questioni dirimenti".
In giurisprudenza, si era affermato un fermo convincimento sulla impossibilità di una enumerazione, anche in chiave meramente esemplificativa, delle situazioni integranti i gravi motivi (Cass. 4918/1985) soltanto per grandi linee, riconducibili ad aspetti correlati al merito della materia controversa, a vicende processuali della lite, alla condotta oppure allo stato soggettivo delle parti.
Nella sterminata casistica, i gravi motivi erano stati ravvisati nelle seguenti situazioni: la obiettiva controvertibilità oppure la novità, particolarità o complessità delle questioni giuridiche trattate, caratteristiche che permangono fino a che su di esse non si formi un orientamento del Giudice di legittimità (Cass., S.U., 9597/1994; Cass. 8210/2003; C.
770/2003; App. Roma 1.10.2018); l'esistenza di contrasti o avvisi giurisprudenziali non univoci sulla materia (Cass. 26689/2019; Cass. 13607/2012; Cass. 17424/2003; Cass.
7535/1993; Cass. St. 21.10.2019, n. 7131; Comm. Trib. Reg. Sicilia, Palermo,
28.6.2016); la mancanza, al momento della proposizione della domanda, di una
Pag. 10 di 12 interpretazione emanazione (Cass. 3218/2008; Cass. 3132/1979); la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma invocata in giudizio (Cass. 14199/2021;
Cass. 948/1990); la difficile interpretazione di un contratto (Cass. 2885/1979);
l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti
(Cass., S.U., 20598/2008; Cons. St. 30.1.2020, n. 780); la condotta, in sede processuale o ante giudizio delle parti, e cioè il contegno ingiustificato, scorretto o contrario ai doveri di lealtà e probità della parte vittoriosa oppure, viceversa, moralmente apprezzabile del soccombente (Cass. 11379/2006; Cass. 4755/2004; Cass. 12108/1998);
l'accoglimento parziale della domanda, specie per riduzione del quantum richiesto
(Cass. 7638/2004; Cass. 18705/2003; Cass. 2124/1994); il vincolo di parentela tra le parti (Cass. 7953/1990).
Tali gravi ed eccezionali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. 29211/2020; Cass. 4764/2020; Cass.
11217/2016).
Sempre con riguardo alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio, la valutazione va effettuata ex ante e, dunque, con riferimento alla situazione giurisprudenziale esistente all'epoca di proposizione della domanda (Cass. 2883/2014).
Ed ancora l'art. 92, c. 2, c.p.c. permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", in quanto costituisce una norma di carattere generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a situazioni non esattamente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.
Nel caso in esame, l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (Cass., S.U., 20598/2008; Cons. St. 30.1.2020, n. 780) nonché
l'esistenza di contrasti o avvisi giurisprudenziali non univoci sulla materia (Cass.
26689/2019; Cass. 13607/2012; Cass. 17424/2003; Cass. 7535/1993; Cass. St.
Pag. 11 di 12 21.10.2019, n. 7131; Comm. Trib. Reg. Sicilia, Palermo, 28.6.2016); consentono di compensare integramente le spese di lite.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Resta assorbita ogni altra questione o domande avanzate, stante le premesse in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda introduttiva;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c...
Rimini, 19/12/2025
Il Giudice
F. MO
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3944/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico MO ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'avv. CAPARRINI CARLO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
, C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con l'avv. CZMIL JAN C.F._3
CONVENUTI
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001
e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Occorre inoltre rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte attorea, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Pag. 2 di 12 Ciò posto si rileva che una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
L'onere di contestazione deve essere collegato alle asserzioni presenti negli atti contenenti le allegazioni delle parti, sì da consentire alle stesse nonché al giudicante di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
Tanto premesso sollevava parte convenuta eccezione di prescrizione, in estrema sintesi
– il termine decennale di prescrizione ha iniziato a decorrere, senza alcuna interruzione, al momento dell'acquisto dell'immobile de quo da parte del e, quindi, in data Pt_1
10.03.05 - detto termine è spirato il 10.03.15, 6 anni prima che l'odierno attore promuovesse l'accertamento tecnico preventivo (o6.05.2021) - è provato per tabulas dalle dichiarazioni dello stesso e del Geom. incaricato di provvedere alla Pt_1 CP_3 sanatoria della difformità, del 28.04.2022, poi confermate il 27.10.2022 - nella richiesta di SC in sanatoria del 22.04.2022, il a pag. 5, dichiara espressamente che “lo Pt_1 stato attuale risulta in difformità rispetto al titolo/i edilizio/i indicato/i in precedenza (o, in assenza, da accatastamento di primo impianto) e che tali opere sono state realizzate in data 4/08/2001” (doc. n. 2) - nella relazione tecnica di asseverazione della SC in sanatoria sempre del 28.04.2022, il Geom. a pag. 4, dichiara che “- le opere CP_3 evidenziate consistono in tamponamento di loggia in sanatoria, con cambio di destinazione da s.a. a s.u. nella zona cucina per mq. 6,36; - lievi modifiche ai muri divisori interni. Il tutto eseguito nell'anno 2001” (doc. n. 3).
Al riguardo, per quanto interessa al caso, si allegavano agli atti: - 1. atto di compravendita a rogito del Notaio del 10.05.2005; 2. richiesta di SC Persona_1
Pag. 3 di 12 in sanatoria del 28.04.2022; 3. relazione tecnica di asseverazione della SC in sanatoria sempre del 28.04.2022; 4. prospetto su 4 lati del grattacielo di Rimini con evidenziate in rosso e in giallo le numerosissime difformità edilizie relative al tamponamento delle verande.
5. dichiarazione dei Sig.ri e al Sig. del 10.3.2005; 10. CP_1 CP_2 Pt_1 richiesta di SC in sanatoria integrata del 27.10.2022; 11. relazione tecnica di asseverazione della SC in sanatoria integrata sempre del 27.10.2022
Non è possibile, di conseguenza, negare che vi sia stata valida contestazione.
Sul punto appare necessario rilevare quanto segue.
La SC è qualificata, per giurisprudenza di legittimità, come un atto, sia soggettivamente che oggettivamente di natura privata e non è un provvedimento amministrativo a forma tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, rappresentando esclusivamente un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere una attività direttamente ammessa dalla legge (l'attività dichiarata segnalata può, quindi, essere intrapresa senza il bisogno di un consenso dell'amministrazione, surrogato dall'assunzione di auto-responsabilità del privato, insito nella denuncia di inizio attività, costituente, a sua volta, atto soggettivamente ed oggettivamente privato;
in questi termini, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717
e 15 aprile 2010, n. 2139; Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2919)”.
Né si è ritenuto di configurare la SC come atto di auto-amministrazione del privato integrante esercizio privato di pubbliche funzioni.
La SC è un atto privato di auto-responsabilità, nel senso che è ideata e predisposta nell'ambito della sfera giuridica del privato, il quale si assume la responsabilità di dichiarare (attraverso lo strumento delle “autocertificazioni”- dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), la sussistenza di requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività.
Il principio di autoresponsabilità è temperato dalla persistenza del potere amministrativo di verifica dei presupposti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività denunciata.
Pag. 4 di 12 Si tratta di attività sottoposte ad un regime amministrativo, pur se con la significativa differenza che detto regime non prevede più un assenso preventivo di stampo autorizzatorio, ma un controllo da esercitarsi entro un termine perentorio con l'attivazione ufficiosa di un doveroso procedimento teso alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio dell'attività dichiarata (segnalata).
Tale dichiarazione infatti sebbene non costituisca elemento probatorio dirimente…rappresenta un importante elemento di valutazione che, unitamente ad altri elementi, anche indiziari, possono indurre a concludere la corrispondenza a verità o meno di essa (Consiglio di Stato IV n. 2063 del 5 maggio 2017).
Occorre anche chiarire il ruolo e il valore della relazione tecnica asseverata, usando le parole estrapolate dalla sentenza di Cass. Pen. 26/2020: La relazione del tecnico abilitato costituisce un atto non solo idoneo ad integrare la dichiarazione di inizio dell'attività, ma anche dotato di piena autonomia e di valore pubblicistico, assumendo valore sostitutivo del titolo edilizio abilitante e quindi certificativo.
La relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio» (Cass. Pen. n. 21159 del 30/11/2016; n. 50621/2014).
Al professionista è quindi richiesto un particolare adempimento e seri contenuti da produrre nella relazione asseverata.
Si aderisce all'orientamento secondo cui si afferma la funzione e valenza pubblicistica della relazione tecnica asseverata dal professionista, al pari delle attribuzioni che spettano agli enti territoriali competenti nel rilasciare un permesso di costruire (Cass.
Pen. V. 6499/2016).
La principale caratteristica dell'istituto risiede nella sostituzione dei tradizionali modelli provvedimentali autorizzatori con un nuovo schema ispirato alla liberalizzazione delle attività economiche private consentite dalla legge in presenza dei presupposti fattuali e giuridici normativamente stabiliti (così già il parere 19 febbraio 1987, n. 7, reso dall'
Adunanza Generale del Consiglio di Stato sul disegno di legge poi confluito nella legge
Pag. 5 di 12 n. 241/1990, Cons. Stato. Sez. VI, 9 febbraio 2009, n, 717 e 15 aprile 2010, n., 2139;
Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2919).
Questi criteri sono stati richiamati dalla Corte in materia di veridicità delle affermazioni relative alla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche (Cass. n. n. 27699/10) come anche sul valore di fedele attestazione della ricostruzione in fatto (sentenza n.30401/09)
Ciò è confortato dal fatto che la rappresentazione di una situazione dei luoghi difforme da quanto in realtà esistente costituisce, vizio di legittimità del titolo edilizio, determinato dallo stesso soggetto richiedente, e dunque, ex se, integrante ragione idonea e sufficiente per l'adozione del provvedimento di annullamento di ufficio del titolo medesimo (T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo), Sez. I, 19 marzo 2015, n. 163.
In definitiva la dichiarazione in esame non può essere considerata inaffidabile né falsa o incompleta.
Si ribadisce che 'intero sistema della disciplina delle procedure di evidenza pubblica poggia sulla presentazione…di dichiarazioni sostitutive che le vincolano in base all'elementare principio dell'autoresponsabilità e che devono essere rese con diligenza e veridicità (Cons. Stato n. 3014/16).
Per completezza espositiva deve essere ricordato il principio secondo il quale "In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell' art. 2729 c.c. , ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della
"gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi" ( cfr. anche Cass.
n. 9054/22, n. 14151/22).
Pag. 6 di 12 Al riguardo, la giurisprudenza ha fatto riferimento al criterio del “più probabile che non”.
Di recentemente hanno sostenuto che tale criterio valeva solo nel campo del nesso di causalità, mentre negli altri casi rileva il criterio “della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti (Corte di Appello di Genova, sentenza del 13.1.2025).
Il criterio probatorio del “più probabile che non” è lo standard probatorio in materia civile che vale con riferimento sia ai giudizi di responsabilità che ai giudizi in materia di diritti reali, rappresentando il criterio uniforme per la valutazione delle prove in ambito civile, in quanto l'onere probatorio è comunque soggetto alla regola della
“preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” e non a quella della prova
“oltre il ragionevole dubbio” propria del giudizio penale.
Nel giudizio civile è sufficiente raggiungere lo standard probatorio del “più probabile che no”, non richiedendosi invece né la prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (come invece nel giudizio penale), né men che meno la certezza assoluta.
Vero è che l'odierno giudicante non ignora di essere tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,
(cfr. Cass. n. 8829/23) ad ammettere solo presunzioni «gravi, precise e concordanti», laddove il requisito «precisione» è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica quello «gravità» al grado di probabilità sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto (in riferimento cfr. doc. 2, 3, 10 e 11 fasc. convenuta); mentre quella «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (in riferimento cfr. anche doc. 5 fasc. convenuta).
È noto inoltre che nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme
Pag. 7 di 12 ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. n. 19993/25;
n. 14788/24).
Si impone al giudice di compiere l'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d'esperienza che deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico.
Grazie alla regola d'esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l'esistenza del fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l'esistenza del fatto principale. (cfr. Cass. n. 11906/03), n. 17574/2009,
n. 3703/12).
Si condivide la giurisprudenza di legittimità secondo cui per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto – in forza di una regola d'esperienza come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (cfr. anche Cass. n. 22656/11); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica - Cass. n. 2632/14, n. 8023/09).
Peraltro lo stesso principio di vicinanza della prova lungi dal derogare alla regola di cui al citato art. 2697, funge da criterio ermeneutico, alla stregua del quale i fatti costitutivi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e perciò nella sua disponibilità, mentre i fatti estintivi o modificativi sono quelli che si trovano nella disponibilità del convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova.
Nel caso in esame, stante le premesse in epigrafe, il termine decennale di prescrizione decorreva quantomeno dal 10.03.05; tardivo quindi l'accertamento tecnico preventivo del 06.05.2021 ai fini della prescrizione.
Per di più con la SC in sanatoria del 22.04.22, l'attore confermava la realizzazione delle opere in data 04/08/2001” (doc. n. 2), situazione di fatto avvalorata dal tecnico
Pag. 8 di 12 Geom. che nella relazione di asseverazione della SC in sanatoria del CP_3
28.04.2022 confermava l'anno dell'abuso nel 2001 (cfr. doc. n. 2 e 3 fasc. convenuti).
Rileva, nel caso, il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
Non vi sono elementi probatori tali, nel rispetto dei limiti anzidetti, che permettono l'accoglimento della domanda di pagamento come formulata.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
Palese il mancato rispetto dei principi di cui all'art. 1175 e 1375 c.c. circa il comportamento tenuto dalle parti processuali nel dispregio dei rapporti/obblighi previsti.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Pag. 9 di 12 Se si considera la fattispecie nell'ottica del principio di buona fede, si può obiettare che la sua violazione si sia verifica nella fase di esecuzione del contratto e sia dipesa da entrambe le parti processuali.
Sulla soccombenza processuale si osserva.
L'art. 92 c.p.c. è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a quelle tipiche.
L'ipotesi di compensazione delle spese consistente nella ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni è stata inserita dalla L. 18.6.2009, n. 69, in luogo del tenore originario della norma ("giusti motivi").
Ai sensi dell'art, 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, l'ipotesi della ricorrenza di " gravi ed eccezionali ragioni' contenuta nell'art. 92 c.p.c., è stata sostituita da quella di "novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza".
Tale previsione è stata, tuttavia, ulteriormente inasprita in sede di conversione del D.L. ad opera della L. 10.11.2014, n. 162, che ha inserito la specificazione della "assoluta" novità della questione trattata, ovvero il mutamento della giurisprudenza "rispetto alle questioni dirimenti".
In giurisprudenza, si era affermato un fermo convincimento sulla impossibilità di una enumerazione, anche in chiave meramente esemplificativa, delle situazioni integranti i gravi motivi (Cass. 4918/1985) soltanto per grandi linee, riconducibili ad aspetti correlati al merito della materia controversa, a vicende processuali della lite, alla condotta oppure allo stato soggettivo delle parti.
Nella sterminata casistica, i gravi motivi erano stati ravvisati nelle seguenti situazioni: la obiettiva controvertibilità oppure la novità, particolarità o complessità delle questioni giuridiche trattate, caratteristiche che permangono fino a che su di esse non si formi un orientamento del Giudice di legittimità (Cass., S.U., 9597/1994; Cass. 8210/2003; C.
770/2003; App. Roma 1.10.2018); l'esistenza di contrasti o avvisi giurisprudenziali non univoci sulla materia (Cass. 26689/2019; Cass. 13607/2012; Cass. 17424/2003; Cass.
7535/1993; Cass. St. 21.10.2019, n. 7131; Comm. Trib. Reg. Sicilia, Palermo,
28.6.2016); la mancanza, al momento della proposizione della domanda, di una
Pag. 10 di 12 interpretazione emanazione (Cass. 3218/2008; Cass. 3132/1979); la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma invocata in giudizio (Cass. 14199/2021;
Cass. 948/1990); la difficile interpretazione di un contratto (Cass. 2885/1979);
l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti
(Cass., S.U., 20598/2008; Cons. St. 30.1.2020, n. 780); la condotta, in sede processuale o ante giudizio delle parti, e cioè il contegno ingiustificato, scorretto o contrario ai doveri di lealtà e probità della parte vittoriosa oppure, viceversa, moralmente apprezzabile del soccombente (Cass. 11379/2006; Cass. 4755/2004; Cass. 12108/1998);
l'accoglimento parziale della domanda, specie per riduzione del quantum richiesto
(Cass. 7638/2004; Cass. 18705/2003; Cass. 2124/1994); il vincolo di parentela tra le parti (Cass. 7953/1990).
Tali gravi ed eccezionali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. 29211/2020; Cass. 4764/2020; Cass.
11217/2016).
Sempre con riguardo alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio, la valutazione va effettuata ex ante e, dunque, con riferimento alla situazione giurisprudenziale esistente all'epoca di proposizione della domanda (Cass. 2883/2014).
Ed ancora l'art. 92, c. 2, c.p.c. permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", in quanto costituisce una norma di carattere generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a situazioni non esattamente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.
Nel caso in esame, l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (Cass., S.U., 20598/2008; Cons. St. 30.1.2020, n. 780) nonché
l'esistenza di contrasti o avvisi giurisprudenziali non univoci sulla materia (Cass.
26689/2019; Cass. 13607/2012; Cass. 17424/2003; Cass. 7535/1993; Cass. St.
Pag. 11 di 12 21.10.2019, n. 7131; Comm. Trib. Reg. Sicilia, Palermo, 28.6.2016); consentono di compensare integramente le spese di lite.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Resta assorbita ogni altra questione o domande avanzate, stante le premesse in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda introduttiva;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c...
Rimini, 19/12/2025
Il Giudice
F. MO
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