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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 5559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5559 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 4512/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
IU DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
IU AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4512 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Buonfantino. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t.., rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Ascione.
- APPELLATO - nonchè
(p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Gianluca Todino.
- APPELLATA -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 5791/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 9.6.2022, in tema di risarcimento dei danni cagionati da cosa in custodia.”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 19.6.2025 dalla difesa di e il 14.7.2025 dalla difesa di Parte_1
e dalla difesa del in Controparte_2 Controparte_1 CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, in data 25/10/2022, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, il e la proponendo Controparte_1 Controparte_3 appello avverso la sentenza n. 5791/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 9.6.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado , agendo quale unica erede della madre , aveva Parte_1 Persona_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il in al fine di Controparte_1 CP_1 sentirlo condannare – ai sensi dell'art. 2051 c.c. – al risarcimento di tutti i danni iure hereditatis, ossia dei danni patiti dalla madre, deceduta in seguito al sinistro meglio descritto in citazione.
Secondo la prospettazione attorea, in particolare: in data 16 gennaio 2014, alle ore 13:15 circa, , mentre stava percorrendo, all'interno Persona_1 del parco del civico n. 35 di , in ove era sita la propria abitazione), il vialetto interno, era Controparte_1 CP_1 scivolata e caduta, infortunandosi, per la presenza di brecciolino sul manto stradale;
tale anomalia del manto stradale non era segnalata, né delimitata, né visibile;
in conseguenza dell'evento lesivo Persona_1 aveva riportato: “Frattura branca ileo pubica sinistra e contusione spalla sinistra”, come da referto di Pronto
Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli, ove era stata immediatamente trasportata a bordo di ambulanza, ricevendo le prime cure;
successivamente, per il persistere della sintomatologìa algica diffusa, in data 17.1.2014
era stata nuovamente trasportata presso il medesimo nosocomio, ove le era stata diagnosticata la Parte_2 contusione del braccio sinistro ed emitorace sinistro, per essere poi dimessa in data 29.1.2014, con diagnosi di angina instabile, fibrillazione atriale parossistica, ipertensione arteriosa, frattura branca ischeo pubica sin, IRC II stadio con iperucemia;
in data 6.5.2014, all'esito delle numerose complicanze insorte nel corso della malattia post- traumatica, la danneggiata era deceduta.
Sulla base di tale ricostruzione, l'attrice aveva sostenuto l'esclusiva responsabilità del citato nella CP_1 produzione dell'evento lesivo verificatosi, poichè inosservante degli obblighi di manutenzione, vigilanza e custodia sulle parti comuni dell'edificio, sullo stesso gravanti ex lege nonché, subordinatamente, per violazione del principio del neminem laedere.
E, alla luce di quanto dedotto, aveva rassegnato le seguenti conclusioni (cfr. atto di citazione, ridepositato dalla parte appellante, in allegato all'atto di appello, unitamente agli altri atti e documenti contenuti nel proprio fascicolo di parte del primo grado): “A) Previo accertamento e declaratoria di responsabilità del convenuto Controparte_1 nella produzione dell'evento lesivo di cui in premessa, B) Condannare esso convenuto, in persona del suo Amm.re pro tempore, o chi sarà
[...] ritenuto, al risarcimento in favore dell'attrice, nella indicata qualità di erede di , per i danni tutti connessi e conseguenti alle Persona_1 lesioni da quest'ultima riportate, in relazione al sinistro de quo, avuto riguardo al danno biologico terminale ed alla menomazione dell'integrità psico fisica della danneggiata per il tempo intercorso dal trauma all'exitus, per la somma che sarà precisata in corso di causa, anche all'esito di consulenza medica di ufficio, di cui si formula fin d'ora espressa richiesta o, in mancanza, sulla base dei parametri correntemente utilizzati ovvero, in subordine, per la somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino al soddisfo, il tutto, comunque, nei limiti del valore in pagina 2 di 10 Euro 26,000,00, che si indica espressamente ai soli fini del versamento del contributo unificato - ex art. 9 della Legge 488/99 e successive modificazioni ed integrazioni - ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con riconoscimento della maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali e attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Costituitosi in giudizio, il convenuto aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, CP_1 chiedendone il rigetto, depositando anche la denuncia di sinistro inoltrata alla (originariamente Controparte_3
Compagnia Fondiaria-Sai) con cui, all'epoca dei fatti, era assicurato per la responsabilità civile (con polizza n.
XO150316804), e provvedendo ad instaurare un autonomo giudizio nei confronti di tale compagnia.
Il Tribunale di Napoli ha, dunque, provveduto a riunire al procedimento proposto dall'attrice contro il CP_1 quello da quest'ultimo instaurato nei confronti della compagnia assicurativa (costituitasi anch'essa in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda).
E, all'esito dell'istruttoria espletata (mediante l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento di una ctu medico-legale), con la sentenza n. 5791/22 impugnata in questa sede, riconoscendo un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c. (nella misura del 75%) della nel verificarsi dell'incidente, ha parzialmente Per_1 accolto (ossia riducendo del 75% gli importi dovuti, in considerazione della riconosciuta corresponsabilità, nella detta percentuale, della danneggiata), la domanda risarcitoria formulata da , condannando il Parte_1
convenuto al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di €. 65.000,00 (oltre interessi al CP_1 tasso del 2% annuo calcolati sulla somma di €. 62.100.00 a far data dal 16/1/2014 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed infine oltre interessi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo), nonché delle spese di lite (comprese quelle di ctu), con distrazione in favore del suo difensore antistatario.
Ha, inoltre, accolto la domanda di manleva proposta dal convenuto, condannando la compagnia CP_1 assicurativa a tenerlo indenne di quanto dallo stesso dovuto a titolo di risarcimento dei danni alla Controparte_3 parte attrice, ritenendo provata l'esistenza della polizza e infondate le eccezioni sollevate dalla compagnia circa l'inoperatività della copertura assicurativa (e condannando la anche al pagamento delle spese di lite CP_3 sostenute dal , con distrazione in favore del suo difensore antistatario). CP_1
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi, che, premessa la riconducibilità, dal punto di vista causale (sulla base della ctu medico – legale espletata), del decesso dell' alla caduta, così come lamentata in citazione (ossia per la presenza di una situazione insidiosa del Per_1 manto stradale), la condotta colposamente incauta della stessa avesse, tuttavia, Persona_1 concorso (nella misura del 75%) nella produzione dell'evento lesivo.
In particolare, ha ritenuto il concorso di colpa della danneggiata, essendosi l'evento verificato in orario diurno e, quindi, in condizioni di buona visibilità, peraltro “in un luogo ben conosciuto e praticato dall'infortunata, trattandosi del vialetto del condominio in cui la stessa abitava” e tenuto conto, inoltre, che nel percorrerlo, si era trovata “a dovere fare a meno del supporto del corrimano, che stava utilizzando, e quindi doveva certamente essere pagina 3 di 10 consapevole di una sua maggiore vulnerabilità rispetto al pericolo di scivolare lungo il vialetto, che è risultato caratterizzato da una rilevante pendenza”.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 5791/2022 emessa dal Tribunale di Napoli con un unico, articolato, Parte_1 motivo d'appello, sostenendo che il giudice di prime cure avesse erroneamente applicato il concorso colposo della nella misura del 75%, posto che: Per_1
a) l'evento si era verificato, sì, in orario diurno, ma in una giornata nuvolosa (sebbene non piovosa), sicché non vi sarebbe stata una buona visibilità dell'insidia;
b) la circostanza che la danneggiata conoscesse bene il viale del condominio in cui abitava rendeva soggettivamente non prevedibile la presenza del brecciolino sull'asfalto e, quindi, incolpevole la , poichè Per_1 la stessa era solita praticare tale vialetto da sola nella consapevolezza della sua percorribilità;
c) il fatto, poi, che la danneggiata avesse dovuto fare a meno del supporto del corrimano per la presenza di una autovettura parcheggiata irregolarmente, aggravava ulteriormente la responsabilità dell'appellato - di CP_1 conseguenza diminuendo quella dell'infortunata – in quanto il primo avrebbe dovuto vigilare affinché non si parcheggiassero autovetture in quella zona, ovvero (impedire l'illecito, ad es., con dei paletti dissuasori);
d) il vialetto era caratterizzato da una leggera pendenza (anziché da una pendenza rilevante, come sostenuto dal giudice di prime cure);
e) l'agevole visibilità del brecciolino alla quale aveva fatto riferimento il Tribunale non sarebbe stata suffragata dalle dichiarazioni dei testi escussi, essendosi questi ultimi limitati ad individuare il brecciolino (istintivamente, nel soccorrere la danneggiata) soltanto come causa della caduta.
Ha aggiunto che, in ogni caso, la percentuale di corresponsabilità della danneggiata riconosciuta dal Tribunale fosse eccessiva, considerato che “l'efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno prodotto deve essere valutata rapportandola alla natura, caratteristiche e pericolosità intrinseca del bene in custodia” e sostenendo che, nel caso di specie, il bene in custodia non fosse intrinsecamente pericoloso, non avendone la danneggiata fatto neanche un uso improprio.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante rassegnato le seguenti conclusioni: “A) dichiarare il
[...] esclusivo responsabile dell'evento dannoso di cui è causa;
B) accogliere, per l'effetto, il proposto gravame Controparte_1 sicché la domanda attrice risulta essere fondata, provata sia in fatto che in diritto, sia sull'an che sul quantum debeatur;
C) condannare esso appellato in al pagamento in favore di essa appellante ed a titolo di risarcimento Controparte_1 CP_1 danni jure hereditatis della somma di euro 260.000,00, oltre interessi come determinati in primo grado. Il tutto, comunque, da intendersi nei limiti della domanda così come precisata in primo grado;
D) in subordine, graduare il concorso di colpa quantificandolo a carico della danneggiata dante causa dell'appellante in misura non superiore al 25%; E) condannare la al pagamento diretto ad Controparte_3 essa appellante delle somme oggetto di condanna in via solidale col debitore principale, o, in via gradata, condannarla a tenere indenne
pagina 4 di 10 il per quanto lo stesso sia obbligato al pagamento per effetto dell'auspicato Controparte_1 accoglimento del presente gravame;
F) condannare solidalmente il e la Controparte_1 CP_3 al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio, con gli accessori di legge e clausola di distrazione a favore
[...] del sottoscritto procuratore anticipatario;
G) in subordine, condannare la a tenere indenne il Controparte_3 Controparte_1
in er quanto lo stesso sia obbligato a pagare relativamente al capo che precede.”.
[...] CP_1
Iscritta la causa al n. 4512/22 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
16.1.2023, il in persona del suo amministratore p.t., Controparte_1 contestando la fondatezza dell'avverso gravame (e chiedendo, nel caso in cui fosse stato accolto l'appello con riconoscimento di un maggiore grado di responsabilità di esso Condominio appellato, che fosse condannata la a tenerlo indenne dal pagamento di qualsiasi somma posta a suo carico, in virtù Controparte_4 della garanzia RCT della polizza Globale Fabbricato n. X01503168 04), rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertare che non sussistono elementi per attribuire un minor grado di corresponsabilità alla danneggiata e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, avendo il Tribunale correttamente individuato nella misura del 75% il concorrente grado di responsabilità della danneggiata. - Confermare la sentenza di primo grado in cui è stata riconosciuta la piena operatività della polizza Globale Fabbricato, con conseguente condanna della a tenere indenne l'assicurato e a rimborsargli le spese legali. - Nella denegata ipotesi Controparte_3 in cui venisse accolto l'appello con riconoscimento di un maggiore grado di responsabilità del Condominio, si chiede condannare la
a manlevare l'assicurato dal pagamento di qualsiasi somma posta a suo carico, in virtù della garanzia Controparte_4
RCT della polizza Globale Fabbricato n. X01503168 04”.
Si è, altresì, costituita in giudizio, con comparsa depositata il 30.1.2023, la (poi Controparte_3 [...]
, riproponendo le domande e le eccezioni già formulate nel giudizio di primo grado e Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Rigettare l'originaria domanda attorea espletata in primo grado in quanto infondata sia in fatto che in diritto e pertanto nulla ed inammissibile;
In via subordinata, in ipotesi di condanna, accertare la parziale operatività della polizza de quo per il quantum debeatur, limitando la condanna al valore assicurato dell'immobile (89%), per il residuo a carico del
; In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, confermare la sentenza di primo grado nella parte in CP_1 cui prevede un concorso di responsabilità della dante causa dell'attore nella causazione dell'evento; Condannare sempre e comunque essa convenuta alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio oltre spese generali”.
Con ordinanza depositata il 7.2.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1.10.2024.
In seguito ad alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 18.6.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite) è stata disposta la trattazione della controversia in esame, per il 15.7.2025, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta).
Indi, depositate le suddette note (il 19.6.2025 dalla difesa di e il 14.7.2025 dalla difesa di Parte_1 CP_2
e dalla difesa del in , la causa è stata Controparte_4 CP_1 Controparte_1 CP_1 trattenuta in decisione il 15.7.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica. pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
Vanno innanzitutto precisati i principi enucleati dalla Suprema Corte in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., quale fattispecie sostanzialmente invocata dall'attrice
(prospettando la responsabilità del convenuto, innanzitutto, quale custode) e alla quale ha fatto CP_1 riferimento anche il Tribunale nel qualificare la domanda da ella proposta.
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
In particolare, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/05/2025, n. 11857; Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 845; Sez. III, Ord., 22/03/2024,
n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3, Ord., 01/02/2022, n. 3046) e, quindi, l'esatta dinamica
(con specifico riferimento all'efficacia causale rispetto alla condotta del danneggiato stesso), e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannoso l'utilizzo del bene (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 10/11/2021, n. 33211; Sez. VI – 3, Ord., 17/01/2018, n. 1064 cit.; Sez. VI – 3, Ord., 11/05/2017, n. 11526; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 20/09/2022, n. 27445).
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o, come detto, anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, pagina 6 di 10 tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa) quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituito dalla cosa in custodia, e il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. civ., sez. VI, 12/04/2018,
n. 9146).
Inoltre, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2025, n. 21464 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/07/2022, n. 22121).
Premessi tali principi, il Tribunale di Napoli ha - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - correttamente individuato (indicando le ragioni del proprio convincimento;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Sez.
II, Ord., 28/12/2023, n. 36298; Sez. II, 27/09/2023, n. 27432; Sez. II, Ord., 19/04/2023, n. 10506), ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., il concorso colposo della danneggiata nella produzione dell'evento lesivo.
Ed infatti, in base alla dinamica del sinistro, come descritta dalla stessa attrice in citazione e come risultante dalle dichiarazioni dei testi escussi, risulta corretto il ragionamento seguito dal giudice di prime cure nel ritenere che, sebbene il comportamento della danneggiata non potesse ritenersi di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno - non connotandosi come imprevedibile né imprevedibile, né tanto meno come abnorme - esso integrasse comunque un rilevante (ossia nella giustificata misura del 75%) concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento spettante alla attrice (iure hereditatis).
Ciò sulla base della condivisibile motivazione per cui la danneggiata, considerata anche l'età avanzata, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nell'affrontare la salita del viale condominiale. pagina 7 di 10 Invero, l'evento dannoso si è verificato in orario diurno (circa alle 13.15) e, dunque, in condizioni di visibilità tali da consentire alla danneggiata di avvedersi della presenza del brecciolino.
Tali conclusioni, peraltro, non sono smentite dall'affermazione dell'appellante secondo cui, essendo avvenuto il sinistro in una giornata nuvolosa, non vi sarebbe stata una buona visibilità dell'insidia.
E', infatti, circostanza generalmente nota che nel primo pomeriggio, anche durante una giornata nuvolosa, la visibilità resti tale da consentire la percezione di ostacoli che intralcino il proprio cammino, soprattutto se posti a breve distanza.
Quanto detto non è superato, ad avviso della Corte (e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante), neanche dalle dichiarazioni rese dal teste , il quale, escusso durante l'istruttoria svolta nel primo Testimone_1 grado di giudizio, aveva affermato di aver notato il brecciolino solo una volta avvicinatosi al luogo in cui la danneggiata era caduta.
Per affermare un concorso colposo della danneggiata, infatti, è sufficiente che la stessa potesse, adottando un comportamento diligente, evitare il verificarsi del danno.
Di conseguenza, è superfluo accertare da quale distanza fosse visibile il brecciolino, bastando che l'insidia fosse oggettivamente percepibile e soggettivamente prevedibile dalla danneggiata nel tempo e nel luogo in cui la stessa si trovava.
Il Tribunale di Napoli ha, inoltre, giustamente valorizzato – nel riconoscere la gravità (ai fini del concorso nella misura del 75%, si ribadisce) del comportamento colposo della danneggiata - anche la previa conoscenza dei luoghi da parte di quest'ultima, essendo avvenuto il sinistro nel vialetto in cui la stessa abitava, circostanza che può costituire indizio, o elemento utile a ricavare la prevedibilità del danno, ossia per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità (ed anche, se si vuole, evitabilità) del danno stesso (cfr. Cass. civ., Sez. Ill, Ord.,
31/05/2019, n. 14908; sulla rilevanza della pregressa conoscenza dello stato dei luoghi da parte del danneggiato, ai fini della sussistenza della condotta colposa di quest'ultimo, cfr. anche, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/08/2025, n. 24071; Sez. VI - 3, Ord., 21/10/2022, n. 31106; Sez. III, 28/06/2019, n. 17443; ass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 26/09/2017, n. 22419);
A ciò va aggiunto che - come condivisibilmente valorizzato dal giudice di prime cure- la danneggiata, nel percorrere il viale condominiale, era stata, ad un certo punto, costretta ad allontanarsi dal corrimano a causa della presenza di un'autovettura parcheggiata in corrispondenza.
Tale contingenza avrebbe dovuto, quindi, porre la stessa in allerta sul possibile rischio di caduta (anche considerando la circostanza, pacifica, che il viale è caratterizzato da una pendenza) e, quindi, avrebbe dovuto indurla a prestare maggior attenzione al percorso.
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Al rigetto dell'appello proposto da segue la condanna della stessa al pagamento delle spese del Parte_1
pagina 8 di 10 secondo grado di giudizio sia in favore del che della Controparte_1 [...]
(quest' ultima convenuta in appello quale litisconsorte processuale;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Controparte_2
Sez. III, 21/03/2022, n. 9013) in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi spettanti alle dette parti appellate vittoriose (dunque anche in favore della detta compagnia, in base al principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite;
cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. II, Ord., 17/09/2019, n. 23123) vengono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore delle parti appellate stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez.
III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, ex art. 5, co.6, tenuto conto del valore della causa, in base al criterio del "disputatum" (ossia della somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145; cfr. anche Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n.
20805).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4512/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5791/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 9.6.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_5
in persona dell'amministratore p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio,
[...] liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. pagina 9 di 10 3. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5 il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 7.11.2025
Il Presidente
IU De LL
Il Consigliere est.
IU AV IN
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
IU DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
IU AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4512 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Buonfantino. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t.., rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Ascione.
- APPELLATO - nonchè
(p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Gianluca Todino.
- APPELLATA -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 5791/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 9.6.2022, in tema di risarcimento dei danni cagionati da cosa in custodia.”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 19.6.2025 dalla difesa di e il 14.7.2025 dalla difesa di Parte_1
e dalla difesa del in Controparte_2 Controparte_1 CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, in data 25/10/2022, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, il e la proponendo Controparte_1 Controparte_3 appello avverso la sentenza n. 5791/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 9.6.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado , agendo quale unica erede della madre , aveva Parte_1 Persona_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il in al fine di Controparte_1 CP_1 sentirlo condannare – ai sensi dell'art. 2051 c.c. – al risarcimento di tutti i danni iure hereditatis, ossia dei danni patiti dalla madre, deceduta in seguito al sinistro meglio descritto in citazione.
Secondo la prospettazione attorea, in particolare: in data 16 gennaio 2014, alle ore 13:15 circa, , mentre stava percorrendo, all'interno Persona_1 del parco del civico n. 35 di , in ove era sita la propria abitazione), il vialetto interno, era Controparte_1 CP_1 scivolata e caduta, infortunandosi, per la presenza di brecciolino sul manto stradale;
tale anomalia del manto stradale non era segnalata, né delimitata, né visibile;
in conseguenza dell'evento lesivo Persona_1 aveva riportato: “Frattura branca ileo pubica sinistra e contusione spalla sinistra”, come da referto di Pronto
Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli, ove era stata immediatamente trasportata a bordo di ambulanza, ricevendo le prime cure;
successivamente, per il persistere della sintomatologìa algica diffusa, in data 17.1.2014
era stata nuovamente trasportata presso il medesimo nosocomio, ove le era stata diagnosticata la Parte_2 contusione del braccio sinistro ed emitorace sinistro, per essere poi dimessa in data 29.1.2014, con diagnosi di angina instabile, fibrillazione atriale parossistica, ipertensione arteriosa, frattura branca ischeo pubica sin, IRC II stadio con iperucemia;
in data 6.5.2014, all'esito delle numerose complicanze insorte nel corso della malattia post- traumatica, la danneggiata era deceduta.
Sulla base di tale ricostruzione, l'attrice aveva sostenuto l'esclusiva responsabilità del citato nella CP_1 produzione dell'evento lesivo verificatosi, poichè inosservante degli obblighi di manutenzione, vigilanza e custodia sulle parti comuni dell'edificio, sullo stesso gravanti ex lege nonché, subordinatamente, per violazione del principio del neminem laedere.
E, alla luce di quanto dedotto, aveva rassegnato le seguenti conclusioni (cfr. atto di citazione, ridepositato dalla parte appellante, in allegato all'atto di appello, unitamente agli altri atti e documenti contenuti nel proprio fascicolo di parte del primo grado): “A) Previo accertamento e declaratoria di responsabilità del convenuto Controparte_1 nella produzione dell'evento lesivo di cui in premessa, B) Condannare esso convenuto, in persona del suo Amm.re pro tempore, o chi sarà
[...] ritenuto, al risarcimento in favore dell'attrice, nella indicata qualità di erede di , per i danni tutti connessi e conseguenti alle Persona_1 lesioni da quest'ultima riportate, in relazione al sinistro de quo, avuto riguardo al danno biologico terminale ed alla menomazione dell'integrità psico fisica della danneggiata per il tempo intercorso dal trauma all'exitus, per la somma che sarà precisata in corso di causa, anche all'esito di consulenza medica di ufficio, di cui si formula fin d'ora espressa richiesta o, in mancanza, sulla base dei parametri correntemente utilizzati ovvero, in subordine, per la somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino al soddisfo, il tutto, comunque, nei limiti del valore in pagina 2 di 10 Euro 26,000,00, che si indica espressamente ai soli fini del versamento del contributo unificato - ex art. 9 della Legge 488/99 e successive modificazioni ed integrazioni - ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con riconoscimento della maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali e attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Costituitosi in giudizio, il convenuto aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, CP_1 chiedendone il rigetto, depositando anche la denuncia di sinistro inoltrata alla (originariamente Controparte_3
Compagnia Fondiaria-Sai) con cui, all'epoca dei fatti, era assicurato per la responsabilità civile (con polizza n.
XO150316804), e provvedendo ad instaurare un autonomo giudizio nei confronti di tale compagnia.
Il Tribunale di Napoli ha, dunque, provveduto a riunire al procedimento proposto dall'attrice contro il CP_1 quello da quest'ultimo instaurato nei confronti della compagnia assicurativa (costituitasi anch'essa in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda).
E, all'esito dell'istruttoria espletata (mediante l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento di una ctu medico-legale), con la sentenza n. 5791/22 impugnata in questa sede, riconoscendo un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c. (nella misura del 75%) della nel verificarsi dell'incidente, ha parzialmente Per_1 accolto (ossia riducendo del 75% gli importi dovuti, in considerazione della riconosciuta corresponsabilità, nella detta percentuale, della danneggiata), la domanda risarcitoria formulata da , condannando il Parte_1
convenuto al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di €. 65.000,00 (oltre interessi al CP_1 tasso del 2% annuo calcolati sulla somma di €. 62.100.00 a far data dal 16/1/2014 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed infine oltre interessi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo), nonché delle spese di lite (comprese quelle di ctu), con distrazione in favore del suo difensore antistatario.
Ha, inoltre, accolto la domanda di manleva proposta dal convenuto, condannando la compagnia CP_1 assicurativa a tenerlo indenne di quanto dallo stesso dovuto a titolo di risarcimento dei danni alla Controparte_3 parte attrice, ritenendo provata l'esistenza della polizza e infondate le eccezioni sollevate dalla compagnia circa l'inoperatività della copertura assicurativa (e condannando la anche al pagamento delle spese di lite CP_3 sostenute dal , con distrazione in favore del suo difensore antistatario). CP_1
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi, che, premessa la riconducibilità, dal punto di vista causale (sulla base della ctu medico – legale espletata), del decesso dell' alla caduta, così come lamentata in citazione (ossia per la presenza di una situazione insidiosa del Per_1 manto stradale), la condotta colposamente incauta della stessa avesse, tuttavia, Persona_1 concorso (nella misura del 75%) nella produzione dell'evento lesivo.
In particolare, ha ritenuto il concorso di colpa della danneggiata, essendosi l'evento verificato in orario diurno e, quindi, in condizioni di buona visibilità, peraltro “in un luogo ben conosciuto e praticato dall'infortunata, trattandosi del vialetto del condominio in cui la stessa abitava” e tenuto conto, inoltre, che nel percorrerlo, si era trovata “a dovere fare a meno del supporto del corrimano, che stava utilizzando, e quindi doveva certamente essere pagina 3 di 10 consapevole di una sua maggiore vulnerabilità rispetto al pericolo di scivolare lungo il vialetto, che è risultato caratterizzato da una rilevante pendenza”.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 5791/2022 emessa dal Tribunale di Napoli con un unico, articolato, Parte_1 motivo d'appello, sostenendo che il giudice di prime cure avesse erroneamente applicato il concorso colposo della nella misura del 75%, posto che: Per_1
a) l'evento si era verificato, sì, in orario diurno, ma in una giornata nuvolosa (sebbene non piovosa), sicché non vi sarebbe stata una buona visibilità dell'insidia;
b) la circostanza che la danneggiata conoscesse bene il viale del condominio in cui abitava rendeva soggettivamente non prevedibile la presenza del brecciolino sull'asfalto e, quindi, incolpevole la , poichè Per_1 la stessa era solita praticare tale vialetto da sola nella consapevolezza della sua percorribilità;
c) il fatto, poi, che la danneggiata avesse dovuto fare a meno del supporto del corrimano per la presenza di una autovettura parcheggiata irregolarmente, aggravava ulteriormente la responsabilità dell'appellato - di CP_1 conseguenza diminuendo quella dell'infortunata – in quanto il primo avrebbe dovuto vigilare affinché non si parcheggiassero autovetture in quella zona, ovvero (impedire l'illecito, ad es., con dei paletti dissuasori);
d) il vialetto era caratterizzato da una leggera pendenza (anziché da una pendenza rilevante, come sostenuto dal giudice di prime cure);
e) l'agevole visibilità del brecciolino alla quale aveva fatto riferimento il Tribunale non sarebbe stata suffragata dalle dichiarazioni dei testi escussi, essendosi questi ultimi limitati ad individuare il brecciolino (istintivamente, nel soccorrere la danneggiata) soltanto come causa della caduta.
Ha aggiunto che, in ogni caso, la percentuale di corresponsabilità della danneggiata riconosciuta dal Tribunale fosse eccessiva, considerato che “l'efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno prodotto deve essere valutata rapportandola alla natura, caratteristiche e pericolosità intrinseca del bene in custodia” e sostenendo che, nel caso di specie, il bene in custodia non fosse intrinsecamente pericoloso, non avendone la danneggiata fatto neanche un uso improprio.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante rassegnato le seguenti conclusioni: “A) dichiarare il
[...] esclusivo responsabile dell'evento dannoso di cui è causa;
B) accogliere, per l'effetto, il proposto gravame Controparte_1 sicché la domanda attrice risulta essere fondata, provata sia in fatto che in diritto, sia sull'an che sul quantum debeatur;
C) condannare esso appellato in al pagamento in favore di essa appellante ed a titolo di risarcimento Controparte_1 CP_1 danni jure hereditatis della somma di euro 260.000,00, oltre interessi come determinati in primo grado. Il tutto, comunque, da intendersi nei limiti della domanda così come precisata in primo grado;
D) in subordine, graduare il concorso di colpa quantificandolo a carico della danneggiata dante causa dell'appellante in misura non superiore al 25%; E) condannare la al pagamento diretto ad Controparte_3 essa appellante delle somme oggetto di condanna in via solidale col debitore principale, o, in via gradata, condannarla a tenere indenne
pagina 4 di 10 il per quanto lo stesso sia obbligato al pagamento per effetto dell'auspicato Controparte_1 accoglimento del presente gravame;
F) condannare solidalmente il e la Controparte_1 CP_3 al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio, con gli accessori di legge e clausola di distrazione a favore
[...] del sottoscritto procuratore anticipatario;
G) in subordine, condannare la a tenere indenne il Controparte_3 Controparte_1
in er quanto lo stesso sia obbligato a pagare relativamente al capo che precede.”.
[...] CP_1
Iscritta la causa al n. 4512/22 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
16.1.2023, il in persona del suo amministratore p.t., Controparte_1 contestando la fondatezza dell'avverso gravame (e chiedendo, nel caso in cui fosse stato accolto l'appello con riconoscimento di un maggiore grado di responsabilità di esso Condominio appellato, che fosse condannata la a tenerlo indenne dal pagamento di qualsiasi somma posta a suo carico, in virtù Controparte_4 della garanzia RCT della polizza Globale Fabbricato n. X01503168 04), rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertare che non sussistono elementi per attribuire un minor grado di corresponsabilità alla danneggiata e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, avendo il Tribunale correttamente individuato nella misura del 75% il concorrente grado di responsabilità della danneggiata. - Confermare la sentenza di primo grado in cui è stata riconosciuta la piena operatività della polizza Globale Fabbricato, con conseguente condanna della a tenere indenne l'assicurato e a rimborsargli le spese legali. - Nella denegata ipotesi Controparte_3 in cui venisse accolto l'appello con riconoscimento di un maggiore grado di responsabilità del Condominio, si chiede condannare la
a manlevare l'assicurato dal pagamento di qualsiasi somma posta a suo carico, in virtù della garanzia Controparte_4
RCT della polizza Globale Fabbricato n. X01503168 04”.
Si è, altresì, costituita in giudizio, con comparsa depositata il 30.1.2023, la (poi Controparte_3 [...]
, riproponendo le domande e le eccezioni già formulate nel giudizio di primo grado e Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Rigettare l'originaria domanda attorea espletata in primo grado in quanto infondata sia in fatto che in diritto e pertanto nulla ed inammissibile;
In via subordinata, in ipotesi di condanna, accertare la parziale operatività della polizza de quo per il quantum debeatur, limitando la condanna al valore assicurato dell'immobile (89%), per il residuo a carico del
; In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, confermare la sentenza di primo grado nella parte in CP_1 cui prevede un concorso di responsabilità della dante causa dell'attore nella causazione dell'evento; Condannare sempre e comunque essa convenuta alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio oltre spese generali”.
Con ordinanza depositata il 7.2.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1.10.2024.
In seguito ad alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 18.6.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite) è stata disposta la trattazione della controversia in esame, per il 15.7.2025, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta).
Indi, depositate le suddette note (il 19.6.2025 dalla difesa di e il 14.7.2025 dalla difesa di Parte_1 CP_2
e dalla difesa del in , la causa è stata Controparte_4 CP_1 Controparte_1 CP_1 trattenuta in decisione il 15.7.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica. pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
Vanno innanzitutto precisati i principi enucleati dalla Suprema Corte in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., quale fattispecie sostanzialmente invocata dall'attrice
(prospettando la responsabilità del convenuto, innanzitutto, quale custode) e alla quale ha fatto CP_1 riferimento anche il Tribunale nel qualificare la domanda da ella proposta.
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
In particolare, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/05/2025, n. 11857; Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 845; Sez. III, Ord., 22/03/2024,
n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3, Ord., 01/02/2022, n. 3046) e, quindi, l'esatta dinamica
(con specifico riferimento all'efficacia causale rispetto alla condotta del danneggiato stesso), e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannoso l'utilizzo del bene (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 10/11/2021, n. 33211; Sez. VI – 3, Ord., 17/01/2018, n. 1064 cit.; Sez. VI – 3, Ord., 11/05/2017, n. 11526; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 20/09/2022, n. 27445).
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o, come detto, anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, pagina 6 di 10 tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa) quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituito dalla cosa in custodia, e il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. civ., sez. VI, 12/04/2018,
n. 9146).
Inoltre, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2025, n. 21464 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/07/2022, n. 22121).
Premessi tali principi, il Tribunale di Napoli ha - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - correttamente individuato (indicando le ragioni del proprio convincimento;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Sez.
II, Ord., 28/12/2023, n. 36298; Sez. II, 27/09/2023, n. 27432; Sez. II, Ord., 19/04/2023, n. 10506), ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., il concorso colposo della danneggiata nella produzione dell'evento lesivo.
Ed infatti, in base alla dinamica del sinistro, come descritta dalla stessa attrice in citazione e come risultante dalle dichiarazioni dei testi escussi, risulta corretto il ragionamento seguito dal giudice di prime cure nel ritenere che, sebbene il comportamento della danneggiata non potesse ritenersi di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno - non connotandosi come imprevedibile né imprevedibile, né tanto meno come abnorme - esso integrasse comunque un rilevante (ossia nella giustificata misura del 75%) concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento spettante alla attrice (iure hereditatis).
Ciò sulla base della condivisibile motivazione per cui la danneggiata, considerata anche l'età avanzata, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nell'affrontare la salita del viale condominiale. pagina 7 di 10 Invero, l'evento dannoso si è verificato in orario diurno (circa alle 13.15) e, dunque, in condizioni di visibilità tali da consentire alla danneggiata di avvedersi della presenza del brecciolino.
Tali conclusioni, peraltro, non sono smentite dall'affermazione dell'appellante secondo cui, essendo avvenuto il sinistro in una giornata nuvolosa, non vi sarebbe stata una buona visibilità dell'insidia.
E', infatti, circostanza generalmente nota che nel primo pomeriggio, anche durante una giornata nuvolosa, la visibilità resti tale da consentire la percezione di ostacoli che intralcino il proprio cammino, soprattutto se posti a breve distanza.
Quanto detto non è superato, ad avviso della Corte (e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante), neanche dalle dichiarazioni rese dal teste , il quale, escusso durante l'istruttoria svolta nel primo Testimone_1 grado di giudizio, aveva affermato di aver notato il brecciolino solo una volta avvicinatosi al luogo in cui la danneggiata era caduta.
Per affermare un concorso colposo della danneggiata, infatti, è sufficiente che la stessa potesse, adottando un comportamento diligente, evitare il verificarsi del danno.
Di conseguenza, è superfluo accertare da quale distanza fosse visibile il brecciolino, bastando che l'insidia fosse oggettivamente percepibile e soggettivamente prevedibile dalla danneggiata nel tempo e nel luogo in cui la stessa si trovava.
Il Tribunale di Napoli ha, inoltre, giustamente valorizzato – nel riconoscere la gravità (ai fini del concorso nella misura del 75%, si ribadisce) del comportamento colposo della danneggiata - anche la previa conoscenza dei luoghi da parte di quest'ultima, essendo avvenuto il sinistro nel vialetto in cui la stessa abitava, circostanza che può costituire indizio, o elemento utile a ricavare la prevedibilità del danno, ossia per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità (ed anche, se si vuole, evitabilità) del danno stesso (cfr. Cass. civ., Sez. Ill, Ord.,
31/05/2019, n. 14908; sulla rilevanza della pregressa conoscenza dello stato dei luoghi da parte del danneggiato, ai fini della sussistenza della condotta colposa di quest'ultimo, cfr. anche, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/08/2025, n. 24071; Sez. VI - 3, Ord., 21/10/2022, n. 31106; Sez. III, 28/06/2019, n. 17443; ass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 26/09/2017, n. 22419);
A ciò va aggiunto che - come condivisibilmente valorizzato dal giudice di prime cure- la danneggiata, nel percorrere il viale condominiale, era stata, ad un certo punto, costretta ad allontanarsi dal corrimano a causa della presenza di un'autovettura parcheggiata in corrispondenza.
Tale contingenza avrebbe dovuto, quindi, porre la stessa in allerta sul possibile rischio di caduta (anche considerando la circostanza, pacifica, che il viale è caratterizzato da una pendenza) e, quindi, avrebbe dovuto indurla a prestare maggior attenzione al percorso.
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue la condanna della stessa al pagamento delle spese del Parte_1
pagina 8 di 10 secondo grado di giudizio sia in favore del che della Controparte_1 [...]
(quest' ultima convenuta in appello quale litisconsorte processuale;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Controparte_2
Sez. III, 21/03/2022, n. 9013) in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi spettanti alle dette parti appellate vittoriose (dunque anche in favore della detta compagnia, in base al principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite;
cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. II, Ord., 17/09/2019, n. 23123) vengono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore delle parti appellate stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez.
III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, ex art. 5, co.6, tenuto conto del valore della causa, in base al criterio del "disputatum" (ossia della somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145; cfr. anche Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n.
20805).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4512/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5791/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 9.6.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_5
in persona dell'amministratore p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio,
[...] liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. pagina 9 di 10 3. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5 il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 7.11.2025
Il Presidente
IU De LL
Il Consigliere est.
IU AV IN
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