TAR
Sentenza breve 18 marzo 2026
Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 18/03/2026, n. 5085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5085 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01900/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 05085 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01900/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2026, proposto da Jasbir Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Denis Ferri, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento N. 01900/2026 REG.RIC.
Del decreto emesso dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione, di revoca del nulla osta in precedenza rilasciato al ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di
Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. GI CO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Considerato che, con nota depositata in data 13.3.2026, l'amministrazione resistente ha evidenziato di aver annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di aver ripristinato l'istanza di parte ricorrente;
Ritenuto che, salvo il futuro esito del procedimento, quanto sopra sia idoneo a determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come preannunciato alla difesa di parte ricorrente all'odierna camera di consiglio, senza registrare opposizioni al riguardo;
Ritenuto, infine, che sussistano giustificati motivi, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie (in particolare, il deposito solo in giudizio del certificato di idoneità alloggiativa), per disporre l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate. N. 01900/2026 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI OV, Presidente
GI CO, Referendario, Estensore
Silvia MO, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI CO NI OV
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/03/2026
N. 05085 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01900/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2026, proposto da Jasbir Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Denis Ferri, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento N. 01900/2026 REG.RIC.
Del decreto emesso dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione, di revoca del nulla osta in precedenza rilasciato al ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di
Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. GI CO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Considerato che, con nota depositata in data 13.3.2026, l'amministrazione resistente ha evidenziato di aver annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di aver ripristinato l'istanza di parte ricorrente;
Ritenuto che, salvo il futuro esito del procedimento, quanto sopra sia idoneo a determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come preannunciato alla difesa di parte ricorrente all'odierna camera di consiglio, senza registrare opposizioni al riguardo;
Ritenuto, infine, che sussistano giustificati motivi, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie (in particolare, il deposito solo in giudizio del certificato di idoneità alloggiativa), per disporre l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate. N. 01900/2026 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI OV, Presidente
GI CO, Referendario, Estensore
Silvia MO, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI CO NI OV
IL SEGRETARIO