Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2003, n. 5080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5080 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
IN NOME0508 0 /0 3 REPUBI POPULO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Primo Presidente f.f. R.G.N. 7180/01 Cron.11297 Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere Rep. 1386 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere - Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere- Ud. 05/12/02 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere - Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere - Dott. Stefanomaria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: IO AR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato S N O I P M MARIA C. ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende A C A T P U S E T R O C unitamente agli avvocati GIOVANNI ALLODI, GIUSEPPE ESPOSITO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2002
contro
INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A., in persona del legale 1321 -1- rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio LEGALE CRISPO, rappresentata e difesa dagli avvocati ITALO MARIOSA, VINCENZO SPAGNUOLO VIGORITA, giusta procura speciale del Notaio dott. Fabrizio Pietrantoni, depositata in data 4 maggio 2001, in atti;
controricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avverso la sentenza n. 18/01 del Tribunale superiore acque pubbliche di ROMA, depositata il 15/02/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
uditi gli avvocati Giuseppe ESPOSITO, Nino PAOLANTONIO, per delega dell'avvocato Vincenzo SPAGNUOLO VIGORITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Domenico Iannelli, che ha concluso Generale Dott. per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso, inammissibilità del terzo e rigetto dichiarazione di -2- del quarto motivo. -3- Svolgimento del processo conveniva in giudizio la società Impresa - IN CI 1. RI davanti al tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di Napoli. L'attore, nel ricorso notificato il 19.6.1991, esponeva questi fatti. Era proprietario e possessore di alcuni beni immobili siti nel Comune di LA, i quali nel loro complesso confinavano da un lato con il fiume Tanagro dall'altro con il canale di derivazione denominato Fossato Maltempo. Gli immobili erano costituiti: da un complesso di beni alla via Lago Tanagro, costituito da vari fabbricati e da un terreno (partita 307, foglio 221 particella 292); dalla strada di accesso (foglio 22, particella B); da un appezzamento di terreno (partita 9304, foglio 22, particella 453). I l Consorzio di bonifica del Vallo di Diano aveva dato in appalto alla RI l'esecuzione di lavori di sistemazione del Fossato Maltempo e l'RI, senza che il decreto di occupazione di urgenza ve la autorizzasse, aveva dapprima occupato particella 453 e successivamente una porzione della 1'intera particella 292 e l'intera particella B, ovverosia la strada di accessO. Ne era risultato impossibile accedere ed utilizzare fabbricati, uno adibito a mulino, un altro ad abitazione del By mugnaio, un altro ancora а supermercato, oltre alle aree libere circostanti. Inoltre, per la loro modalità di esecuzione, i lavori affidati alla RI avevano provocato l'alterazione del sistema di deflusso delle acque del fiume Tanagro e questo aveva determinato e veniva ancora causando, nei periodi di piena, un rigurgito delle acque attraverso il canale diversivo con conseguente allagamento dei fabbricati in misura assai pregiudizievole. Aggiungeva l'attore che, con sentenza 8.11.1988, il pretore di LA aveva accolto una sua domanda di reintegra nel possesso dei della strada, in modo da consentirgli il pieno accesso terreni e ai fabbricati;
aveva anche accolto una domanda di danno temuto, ordinando alla RI di abbattere uno sbarramento in cemento armato che ostacolava il flusso delle acque del fiume. L'attore chiedeva infine che la convenuta fosse condannata a risarcire i danni prodotti: li indicava nel danneggiamento delle strutture dei fabbricati e nella perdita di valore degli immobili;
nella distruzione delle attrezzature, dei mobili, dei macchinari;
nella perdita di reddito;
nelle spese da sopportare per le riparazioni.
1.2. Nel giudizio si costituiva la società Impresa RI € veniva ordinata la chiamata in causa del Ministero delle finanze, essendo insorta controversia circa l'appartenenza al demanio dello Stato degli immobili di cui l'attore s'era affermato proprietario e possessore. 5 2. Prima che la causa fosse decisa, la controversia tra le parti conosceva altri sviluppi.
2.1. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza 39/94 del 22.6.1994, annullava, su ricorso dell'attore, il decreto 12.10.1992 n. 7033 con cui il sindaco del Comune di LA aveva autorizzato l'occupazione temporanea e d'urgenza della strada di accesso (la particella B). Il tribunale di Sala Consilina, con sentenza 36/96 del 2.2. - rigettava l'appello dalla RI contro la 26.1996, sentenza del pretore di LA. 2.3. - Le sezioni unite, con sentenza 3282/97 del 16.4.1997, dichiaravano inammissibili ricorsi proposti contro la sentenza del Tribunale superiore. 1 La causa iniziata davanti al tribunale regionale delle acque 3. pubbliche veniva invece definita con la sentenza 82/97 del 15.12.1997. Il tribunale regionale rigettava la domanda, in parte per difetto di legittimazione passiva, in parte perché non provata: per difetto di legittimazione passiva quanto ai danni lamentati in rapporto ai fabbricati posti sulla particella 292; per difetto di prova del danno quanto alla occupazione della particella 453. Le ragioni della decisione erano queste. 3.1. - Quanto al primo capo della domanda, a suo fondamento l'attore aveva dedotto d'essere proprietario sia dei terreni e fabbricati costruiti sulla particella 292 sia della strada di accessO. 6 Aveva sostenuto che il suc diritto di proprietà fosse stato già accertato con decisione passata in giudicato nelle sentenze del pretore di LA e del Tribunale superiore delle acque, ma quelle decisioni erano state invece rese sul presupposto che l'attore si fosse trovato nel possesso di quegli immobili. Al contrario, sia dai dati catastali, sia dalle indicazioni che si traevano dai documenti esibiti dall'attore a prova della proprietà risultava che il terreno sede della strada di accesso, la particella B, faceva parte del demanio. Inoltre, su questa area, nel momento in cui i lavori erano stati progettati e dati in appalto, non esisteva alcuna costruzione adibita a mulino o posta al servizio del mulino. nonDunque, da un lato, perché l'appaltatore la occupasse v'era necessità che la pubblica amministrazione lo autorizzasse, dall'altro l'opera era stata eseguita dall'appaltatore per come progettata e perciò non gli poteva essere imputata era stata alcuna responsabilità per i danni che potevano esserne seguiti. Infine, a provare la proprietà dell'area su cui si trovava il mulino non poteva valere la proprietà di questo, ché, al contrario, data la posizione del mulino, che per funzionare deve essere ubicato lungo un corso d'acqua di cui utilizza le acque fluenti, a presumersi è la proprietà pubblica dell'area su cui insiste. 3.2. - Quanto al secondo capo della domanda, quello relativo alla presa di possesso del terreno costituente la particella 453, il solo parziale,tribunale regionale riteneva che l'occupazione, 事 avvenuta oltretutto in danno di un terreno incolto, non avesse prodotto alcun danno.
3.3. Il tribunale regionale, infine, condannava l'attore a rimborsare le spese del giudizio al Ministero delle finanze, mentre le compensava verso la RI. 4. - La decisione veniva impugnata dall'attore, che nell'appello svolgeva cinque motivi, quattro attinenti al merito ed il quinto alle spese del giudizio. Sosteneva d'aver agito anche quale possessore sia della parte di terreno adibita a strada sia del mulino. Di qui la duplice conseguenza, che l'appartenenza del sito A. della strada al demanio era irrilevante, mentre per superare la sua posizione possessoria sarebbe stato necessario che il Consorzio si fosse fatto autorizzare. Lamentava, inoltre, che la sua domanda di risarcimento del danno in relazione al terreno distinto con la particella 453, fosse stata presa in considerazione dal tribunale regionale in termini diversi da quelli da lui prospettati. - Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha rigettato l'appello con la sentenza 18/2001 del 15.2.2001. La sentenza stata pronunciata in contraddittorio della società RI IT (nuova denominazione assunta dalla RI) e del Ministero delle finanze. I1 tribunale superiore ha in parte sinteticamente ripreso le considerazioni svolte dal tribunale regionale, aggiungendo la considerazione che era risultata provata la demanialità idrica di tutte le aree di cui la parte s'era affermata proprietaria. IN CI ha proposto ricorso per cassazione.
6. Vi hanno resistito con controricorso la RI IT ed il Ministero delle finanze. Il ricorrente ha depositato una memoria. Motivi della decisione.
1. Il ricorso contiene quattro motivi. - I primi tre riguardano il merito della decisione, il quarto il regolamento delle spese processuali.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2909, 2043 e 2697 cod. civ., oltre che all'art. 324 cod. proc. civ.), la violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 116 dello stesso codice) e vizi di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). 2.1.1. - Il ricorrente Osserva che aveva chiesto d'essere risarcito del danno, costituito dal non aver potuto accedere ai terreni 292 e 453, danno che la RI gli aveva procurato occupando la strada B). Rispetto alla decisione su tale domanda non rilevava che l'area su cui la strada si svolgeva potesse appartenere al demanio rilevava che egli ne avesse avuto il possesso. Sul fatto che egli si fosse trovato nel possesso di tale strada s'era del resto formato il giudicato per effetto delle sentenza del tribunale di Sala Consilina e della sentenza di annullamento del Tribunale superiore. Osserva ancora il ricorrente che dalla documentazione prodotta in giudizio emergeva che egli era proprietario di tutte le aree e sovrastanti fabbricati е che senza plausibile ragionedei ¨ giudici di merito si sono soffermati solo sul mulino. 2.1.2. - Il ricorrente si sofferma poi sul secondo aspetto della sua domanda. Osserva che egli aveva chiesto d'essere risarcito dei danni che gli erano stati cagionati dalle modalità di esecuzione dell'opera. Anche a questo riguardo sostiene che dovere la RI rispondere delle conseguenze causate dalle opere eseguite questione su cui si è formato il giudicato a seguito delle decisioni pronunciate nel giudizio possessorio.
2.2. Nel secondo motivo, col quale denunzia gli stessi vizi, il ricorrente si sofferma sul punto della prova della proprietà dei beni. 2.3. - Questi motivi possono essere esaminati insieme. Sono fondati per le ragioni di seguito indicate. 2.4. - Ci si deve soffermare anzitutto sul punto della decisione relativa alla proprietà dei terreni e dei fabbricati, tra i quali il mulino. Si tratta di questione che rileva in rapporto a ciascuno dei due tipi di danno lamentati dal ricorrente, quello da impedimento 10 ad accedere ai fondi, quello che sarebbe stato prodotto dalla esecuzione delle opere. La sentenza del tribunale superiore su questo punto appare viziata per più aspetti. La parte aveva dedotto d'essere proprietaria dei terreni 292 (e 453) e dei fabbricati insistenti sul primo terreno, tra i quali un mulino e su questa impostazione torna nel ricorso, abbandonando la prospettiva di far leva sul semplice possesso dei beni. Orbene, la sentenza si occupa del mulino e della sua sede, per dire che la proprietà del mulino non lasciava presumere quella della sede su cui insisteva, ma ciò non valeva comunque ad escludere l'appartenenza del mulino. Inoltre non prende in considerazione gli altri fabbricati e la loro sede. Infine, dice che con logici argomenti il tribunale regionale aveva affermato che dai documenti acquisiti, dalle planimetrie catastali e dalla relazione del consulente tecnico emergeva che tutti i beni appartenevano al demanio idrico dello Stato, ma in nessun modo dà conto di quali siano gli elementi di fatto risultanti dai documenti richiamati su cui ha basato il Suo convincimento né del resto dalla motivazione dei giudici di primo grado risultava che tutti i terreni avevano la natura di beni di demanio idrico. Sicché si è in presenza di una motivazione stereotipa, ciò che si traduce in mancanza di motivazione. MA Orbene, quando una motivazione manca affatto, anche le soggette аsentenze del Tribunale superiore delle acque sono sindacato da parte delle sezioni unite, perché in questo caso si è in presenza di un vizio di nullità della sentenza per violazione delle norme che impongono che tutte le sentenze siano motivate. 2.4.1. - Quanto al fatto che la sede della strada appartenesse o meno al demanio dello Stato, il ricorrente a ragione sostiene che si trattava di questione ininfluente ai fini del decidere. Si supponga, secondo quanto la parte ha sostenuto nel corso del giudizio, che le appartenessero i terreni 292 (e 453), oltre ai fabbricati che insistevano sul primo terreno ovvero si supponga anche solo che essa fosse proprietaria del mulino, sebbene non del terreno su cui insisteva. Si supponga, invece, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, che la sede della strada non appartenesse al CI, ma che insistesse su un bene di natura demaniale. Se il CI attraverso la strada avesse potuto accedere ai terreni e fabbricati di sua proprietà, egli avrebbe avuto diritto al risarcimento dei danni che gli fossero derivati dal fatto d'essere stato impedito dal godere i propri beni. Né ciò troverebbe impedimento nel disposto dell'art. 1145 cod. civ. Invero, non viene qui in questione il profilo per cui, salvo il limite costituito dal fatto che la demanialità non può essere opposta dal privato ad altro privato che agisca con azione di spoglio, il possesso di un bene demaniale è senza effetto. 12 E che l'attore si fosse trovato nel possesso della strada ovverosia a farne uso per accedere ai fondi e ne fosse stato impedito dalla RI è certamente un fatto che è risultato accertato con sentenza passata in giudicato, quella del tribunale di Sala Consilina.
2.4.2. Ogni altra questione posta dai due motivi è assorbita.
3. Non è invece fondato il terzo motivo. Sul punto che il ricorrente non abbia subito alcun danno per l'occupazione del terreno 453, la sentenza del Tribunale superiore क्र presenta una sia pur sintetica, ma specifica motivazione. Il Tribunale superiore ha osservato che l'occupazione aveva interessato una piccola parte di questo terreno, oltretutto incolta. Il quarto motivo, relativo al regolamento delle spese tra il 4. - ricorrente e l'Amministrazione delle finanze è assorbito. 5. - Il ricorso è in parte accolto. La sentenza impugnata è cassata e le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, il Tribunale superiore delle acque alla data in cui la sentenza è deliberata la disposizione dettata dall'art. 1 del D.-L. 11 novembre 2002, n. 251 non ha ancora prodotto il proprio effetto. Il giudice di rinvio, ai fini della pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno proposta per i danni lamentati a terreni ed immobili di cui alla particella 292 rinnoverà l'accertamento della condizione giuridica dei terreni e fabbricati pertinenti alla stessa particella, anche in rapporto alla pronuncia sulla domanda 12 di risarcimento dei danni lamentati in derivazione delle opere eseguite. Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Così deciso il giorno 5 dicembre 2002 in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore pool'Hu репти IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi 2. APR. 2003 IL CARCELLIORE C1 T R O Giovanni Glambatista C CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 29.04.03 al n. 2600 Mod. 9 Art. 600 Camp. (€ 170.43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) даof re