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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile ha pronunziato all'udienza del 1 aprile 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nelle forme della trattazione scritta nel giudizio iscritto al n. 4602 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana Cipriani e Gianfranco Sisto;
Parte_1
ricorrente
E
, contumace;
CP_1
resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento
**********************************************
Con ricorso depositato il 05.04.2024 la ricorrente chiedeva riconoscersi il diritto alla liquidazione degli arretrati dell'indennità di accompagnamento.
1 Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per l sicché CP_1 all'udienza del 03.07.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere e insiste per la condanna alle spese.
Il giudicante decideva la causa nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza,
ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III,
11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, parte ricorrente ha dato atto di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, atteso che è stato riconosciuto il diritto richiesto.
2 Di conseguenza, per la presente trattazione scritta il procuratore di parte ricorrente ha richiesto la statuizione di cessata materia del contendere.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che in ragione del principio della soccombenza virtuale e considerato che solo a giudizio instaurato l' ha provveduto a riconoscere il diritto della parte ricorrente deve essere CP_1
disposta la condanna in favore della stessa, con liquidazione come da dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari, che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4602 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da Pt_1
contro , così provvede:
[...] CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore di , CP_1 Parte_1
che liquida in € 800, oltre IVA, CPA e RSG come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Bari, 1 aprile 2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile
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