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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/11/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 676/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 Novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 676/2025 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall' Avv. Raul Carosi del foro di Roma, con studio in via Quintilio Varo 112, c.f.
, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 [...]
(C.F. in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della (Società di CP_2 cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, Via Barberini n. 47, cessionaria CP_3 del credito di cui al presente giudizio, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/98, in virtù di contratto del 31.05.01, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Ruperto CF.
( ; C.F._3 - Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato telematicamente presso l'intestato Tribunale il 30/1/2025,
[...]
impugnava con opposizione al ruolo ex art 24 comma 6 d.lgs.vo n. 46/1999, Parte_1
l'avviso di addebito n. 397 2024 0020397232000 emesso il 24/10/2024 per contributi fissi per le annualità 2022 e 2023 entro il minimale, dovuti alla Gestione Commercianti CP_1
nella misura di euro 4.776,71. L'opponente ha eccepito nel merito, l'inesigibilità della CP_1 pretesa per assenza dei requisiti, ai fini impositivi, stante l'intervenuta cessazione di attività dal 2022, pur deducendo la cancellazione formale dal Registro delle Imprese con decorrenza dal 2/7/2024.
2.Il ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale adito: “- in via preliminare concedere la CP_ sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 39720240020397232000 dell
- nel merito, per i motivi suddetti, annullare totalmente o parzialmente l'avviso di addebito n.
39720240020397232000;
- con vittoria di spese, compensi, onorari, spese forfettarie 15%, cpa 4%, nonchè accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' si costituiva in giudizio con memoria del 9/10/2025 per chiedere: “-in via CP_1 preliminare di rito: dichiarare l'azione inammissibile per tardività; in subordine nel merito rigettare la domanda per quanto dedotto e confermare la legittimità dell'avviso di addebito n.
397 2024 0020397232000 con condanna dell'opponente a versare la somma ivi ingiunta di euro 4.776,71, ovvero, anche quel diverso e minore importo che risultasse dovuto all'esito dell'istruttoria; il tutto con vittoria di spese di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
Pag. 2 di 4 4.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno
25/11/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale. Con decreto fissazione udienza del 3/2/2025 veniva - inaudita altera parte - sospesa provvisoriamente l'efficacia esecutiva del titolo opposto.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6. Preliminarmente si osserva che l'Avviso di Addebito n. 397 2024 0020397232000 emesso il 24/10/2024 è stato notificato al ricorrente in data 11/12/2024 a mani della moglie come documentato dal doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione . Parte ricorrente non ha CP_1 prodotto prova della notifica dell'AVA opposto, limitandosi a dedurre di aver ricevuto la notifica in data 21/12/2024.
7. Ciò posto, stante la prova documentale offerta da dell'intervenuta notifica CP_1 dell'Avviso di addebito in data 11/12/2024 (v. doc. n. 2 allegato alla memoria dell' ), CP_1 atteso che l'impugnazione è stata proposta in data 30/1/2025, ne deriva la tardività dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24 comma
5 d.lgs.vo n. 46/1999 dalla relativa notifica.
8.Il ricorso è dunque inammissibile, per intervenuta stabilizzazione della pretesa creditoria, in quanto il credito impugnato in questa sede è ormai cristallizzato, essendo l'odierna opposizione tardiva, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
9. Revoca la sospensione provvisoria del titolo opposto.
3. Le spese di lite.
10. Atteso l'esito della lite, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM CP_1
Pag. 3 di 4 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 4776,71 euro, compreso nel I scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 131,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 65,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 121,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 60,50 €
3) fase decisionale: 247,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
123,50 € per un totale di 249,50 €
11. Per l'effetto, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_1 che liquida in € 249,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- revoca la sospensione provvisoria del titolo opposto;
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_1 in € 249,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 25 Novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 Novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 676/2025 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall' Avv. Raul Carosi del foro di Roma, con studio in via Quintilio Varo 112, c.f.
, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 [...]
(C.F. in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della (Società di CP_2 cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, Via Barberini n. 47, cessionaria CP_3 del credito di cui al presente giudizio, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/98, in virtù di contratto del 31.05.01, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Ruperto CF.
( ; C.F._3 - Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato telematicamente presso l'intestato Tribunale il 30/1/2025,
[...]
impugnava con opposizione al ruolo ex art 24 comma 6 d.lgs.vo n. 46/1999, Parte_1
l'avviso di addebito n. 397 2024 0020397232000 emesso il 24/10/2024 per contributi fissi per le annualità 2022 e 2023 entro il minimale, dovuti alla Gestione Commercianti CP_1
nella misura di euro 4.776,71. L'opponente ha eccepito nel merito, l'inesigibilità della CP_1 pretesa per assenza dei requisiti, ai fini impositivi, stante l'intervenuta cessazione di attività dal 2022, pur deducendo la cancellazione formale dal Registro delle Imprese con decorrenza dal 2/7/2024.
2.Il ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale adito: “- in via preliminare concedere la CP_ sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 39720240020397232000 dell
- nel merito, per i motivi suddetti, annullare totalmente o parzialmente l'avviso di addebito n.
39720240020397232000;
- con vittoria di spese, compensi, onorari, spese forfettarie 15%, cpa 4%, nonchè accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' si costituiva in giudizio con memoria del 9/10/2025 per chiedere: “-in via CP_1 preliminare di rito: dichiarare l'azione inammissibile per tardività; in subordine nel merito rigettare la domanda per quanto dedotto e confermare la legittimità dell'avviso di addebito n.
397 2024 0020397232000 con condanna dell'opponente a versare la somma ivi ingiunta di euro 4.776,71, ovvero, anche quel diverso e minore importo che risultasse dovuto all'esito dell'istruttoria; il tutto con vittoria di spese di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
Pag. 2 di 4 4.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno
25/11/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale. Con decreto fissazione udienza del 3/2/2025 veniva - inaudita altera parte - sospesa provvisoriamente l'efficacia esecutiva del titolo opposto.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6. Preliminarmente si osserva che l'Avviso di Addebito n. 397 2024 0020397232000 emesso il 24/10/2024 è stato notificato al ricorrente in data 11/12/2024 a mani della moglie come documentato dal doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione . Parte ricorrente non ha CP_1 prodotto prova della notifica dell'AVA opposto, limitandosi a dedurre di aver ricevuto la notifica in data 21/12/2024.
7. Ciò posto, stante la prova documentale offerta da dell'intervenuta notifica CP_1 dell'Avviso di addebito in data 11/12/2024 (v. doc. n. 2 allegato alla memoria dell' ), CP_1 atteso che l'impugnazione è stata proposta in data 30/1/2025, ne deriva la tardività dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24 comma
5 d.lgs.vo n. 46/1999 dalla relativa notifica.
8.Il ricorso è dunque inammissibile, per intervenuta stabilizzazione della pretesa creditoria, in quanto il credito impugnato in questa sede è ormai cristallizzato, essendo l'odierna opposizione tardiva, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
9. Revoca la sospensione provvisoria del titolo opposto.
3. Le spese di lite.
10. Atteso l'esito della lite, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM CP_1
Pag. 3 di 4 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 4776,71 euro, compreso nel I scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 131,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 65,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 121,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 60,50 €
3) fase decisionale: 247,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
123,50 € per un totale di 249,50 €
11. Per l'effetto, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_1 che liquida in € 249,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- revoca la sospensione provvisoria del titolo opposto;
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_1 in € 249,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 25 Novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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