Improcedibile
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/07/2025, n. 6637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6637 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06637/2025REG.PROV.COLL.
N. 08265/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8265 del 2023, proposto da Immobiliare Simonelli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121;
contro
Comune di Casaluce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Brusciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
Provincia di Caserta, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione sesta) n. 1102 del 20 febbraio 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casaluce e della Provincia di Caserta;
Visto l’appello incidentale del Comune di Casaluce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla determinazione dirigenziale n. 104 del 22 giugno 2021 del Comune di Casaluce, pubblicata sull'Albo pretorio del Comune dal 22 giugno 2021 al 7 luglio 2021, recante la conferma della conclusione negativa della Conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge n. 241/1990, adottata con determinazione n. 20 del 26 gennaio 2021, indetta su istanza della Immobiliare Simonelli in relazione al progetto per la realizzazione di una unità produttiva di carattere terziario in Via Limitone II tratto;
- dagli tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Campania dalla Immobiliare Simonelli s.r.l. sulla base del seguente unico articolato motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 78 NTA del Piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP della Provincia di Caserta, violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss della l.n. 241/1990, insussistenza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per carenza di istruttoria, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta.
3. Il Comune di Casaluce ha proposto, da parte sua, ricorso incidentale per l’annullamento:
- della nota del Responsabile del Servizio governo del territorio della Provincia di Caserta, acquisita al prot. n. 43 del 4 gennaio 2021, con cui, a rettifica del parere precedentemente espresso, si assumeva la coerenza dell'intervento in variante al P.R.G. alle strategie del P.T.C.P. sul presupposto, asseverato dal tecnico di parte, che l'area oggetto di intervento fosse riconducibile a “ territorio negato con potenzialità insediativa” (art. 77 N.T.A. del P.T.C.P.);
- delle successive note della Provincia di Caserta, trasmesse a mezzo PEC e acquisite al prot. n. 1192 del 4 febbraio 2021 e n. 1382 del 10 febbraio 2021;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, parimenti lesivo.
4. Con la sentenza n. 1102 del 20 febbraio 2023 il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso principale della Immobiliare Simonelli s.r.l. e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale del Comune di Casaluce.
5. L’Immobiliare Simonelli ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello, anche in questo caso, ad un unico motivo così rubricato: error in iudicando , violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 78 NTA del Piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP della Provincia di Caserta, violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss della l.n. 241/1990, insussistenza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per carenza di istruttoria, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta.
6. Si è costituito il Comune di Casaluce che ha proposto appello incidentale avverso la sentenza del T.a.r. nella parte relativa alla declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale.
7. Si è costituita anche la Provincia di Caserta che ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dell’appello incidentale.
8. Con memoria depositata il 10 aprile 2025 il Comune di Casaluce e la Provincia di Caserta hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
9. In data 23 aprile 2025 L’immobiliare Simonelli ha comunicato di non avere più interesse alla decisione del merito dell’appello principale, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
10. Le altre parti hanno aderito a tale istanza.
11. Con note del 12 maggio 2025 la Provincia di Caserta ha chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
12. All’udienza pubblica del 15 maggio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
13. Alla luce di quanto comunicato dalla Immobiliare Simonelli circa il venir meno di qualsiasi interesse alla decisione nel merito dell’appello principale e dell’adesione di tutte le parti alla richiesta di declaratoria di improcedibilità, sia l’appello principale che quello incidentale devono essere dichiarati improcedibili.
14. In ragione dell’esito della controversia e dell’accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese del grado di appello possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, li dichiara improcedibili.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO