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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/04/2024, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
N.417/2024 R.G.V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.417/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di
, nata a [...] al Mare il 4 agosto 1964 (c.f.: Parte_1 [...]
) ed ivi residente a[...]; C.F._1
e
nato a [...] al Mare il 5 gennaio 1956 (c.f.: CP_1 C.F._2
) ed ivi residente a[...];
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tina DI GIROLAMO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Francavilla al Mare alla via San Rocco n.16, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto costitutivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 7 marzo 2024 da e Parte_1 CP_1
;
[...]
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 7 marzo 2024;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti a Francavilla al Mare in data 12 settembre 1982 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Francavilla al Mare di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.58 – Parte II – Serie A – Anno 1982.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 12 aprile, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.417/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di
, nata a [...] al Mare il 4 agosto 1964 (c.f.: Parte_1 [...]
) ed ivi residente a[...]; C.F._1
e
nato a [...] al Mare il 5 gennaio 1956 (c.f.: CP_1 C.F._2
) ed ivi residente a[...];
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tina DI GIROLAMO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Francavilla al Mare alla via San Rocco n.16, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto costitutivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 7 marzo 2024 da e Parte_1 CP_1
;
[...]
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 7 marzo 2024;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti a Francavilla al Mare in data 12 settembre 1982 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Francavilla al Mare di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.58 – Parte II – Serie A – Anno 1982.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 12 aprile, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)