Art. 3.
E' prorogata fino alla data dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all' articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , e successive modificazioni, nonche' sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui all' articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319 ; convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478 .
Sono, inoltre, prorogate fino alla data medesima le disposizioni fiscali correlative alla sospensione di cui al precedente comma previste dal decreto-legge 7 ottobre 1965; n. 1118 , convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , e successive modificazioni, nonche' dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319 , convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478 .
E' prorogato, altresi', fino alla data medesima il termine del 31 dicembre 1971, previsto dall' articolo 6-bis del decreto-legge 1 maggio 1970, n. 195 , introdotto con la legge di conversione 1 luglio 1970, n. 415.
Le norme contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1972.
E' prorogata fino alla data dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all' articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , e successive modificazioni, nonche' sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui all' articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319 ; convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478 .
Sono, inoltre, prorogate fino alla data medesima le disposizioni fiscali correlative alla sospensione di cui al precedente comma previste dal decreto-legge 7 ottobre 1965; n. 1118 , convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , e successive modificazioni, nonche' dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319 , convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478 .
E' prorogato, altresi', fino alla data medesima il termine del 31 dicembre 1971, previsto dall' articolo 6-bis del decreto-legge 1 maggio 1970, n. 195 , introdotto con la legge di conversione 1 luglio 1970, n. 415.
Le norme contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1972.