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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/10/2025, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5689/2019
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 1.10.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g.
5689/2019 promossa da:
- (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Michele Rossi presso il cui studio sito in Maddaloni (CE) alla Via
Montella n. 24, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
(C.F. e P.IVA in qualità di Controparte_1 P.IVA_1 impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Manzelli ed elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento danni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in pagina 2 di 9 seguito al sinistro stradale occorso in data 11.05.2017 lungo la strada Domiziana, in Castel Volturno (CE).
Segnatamente, l'istante ha riferito che in dette circostanze di tempo e luogo, mentre percorreva la strada suindicata a bordo del proprio scooter (tg. AD94638) nell'atto di rallentare al segnale di STOP, posto in prossimità della rotonda vicino al caseificio “Ponte a mare”, veniva investito da tergo da un'autovettura rimasta non indentificata, che si dava alla fuga in direzione Mondragone. Soccorso da alcuni passanti, era dunque condotto presso l' Parte_1 Controparte_2
a mezzo di ambulanza 118, dove i medici diagnosticavano un traumatismo
[...] della milza e decidevano di procedere ad un intervento chirurgico di splenectomia totale.
Su tali premesse di fatto, parte attrice ha chiesto di accertare la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e quindi condannare la quale impresa designata per il Fondo Garanzie Vittime Controparte_1 della Strada in Campania, al ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, compreso il danno morale.
Si è costituita nella qualità in epigrafe, contestando Controparte_1
preliminarmente l'improponibilità della domanda in mancanza della regolare messa in mora della e sostenendo la propria carenza di CP_3
legittimazione passiva. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle avverse pretese nell'an e nel quantum.
Così cristallizzato il tema della lite, l'istruttoria è stata condotta mediante prova orale e la disposizione di una CTU medico-legale sull'attore; la causa è stata assegnata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la data odierna.
*
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Sulle questioni preliminari.
1. In via preliminare, occorre affermare la proponibilità della domanda proposta da parte attrice, essendo state prodotte le lettere a/r inviate sia alla pagina 3 di 9 che alla comprovanti la loro corretta costituzione Controparte_1 CP_3
in mora, ai sensi del Codice delle Assicurazioni.
Contrariamente alle contestazioni mosse da parte convenuta, la richiesta stragiudiziale di risarcimento risulta correttamente inviata anche alla CP_3 in data 02.10.2017 (pervenuta in data 09.10.2017) come da avviso di
[...]
ricevimento allegato n. 153011203936, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 287 comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Nelle missive agli atti, inoltre, appaiono correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare l'offerta risarcitoria, e neppure emerge che l'assicurazione abbia richiesto alcuna integrazione documentale nella fase stragiudiziale.
La domanda di pertanto, deve ritenersi proponibile. Parte_1
Sulla legittimazione passiva di Controparte_1
1. Quanto alla legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa, nella qualità indicata, va premesso che l'art. 283 primo comma lett.
a) della L. 209/2005 prevede l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pacificamente gestito dalla Regione Campania, Parte_2
per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli laddove il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
Ora, occorre ricordare che la legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione, consiste nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio così come prospettata dall'attore nella domanda, a prescindere dalla effettiva titolarità delle stesse, che è problema attinente al merito della controversia.
Poiché, dunque, la legittimazione del convenuto a contraddire nel processo riposa sulla mera allegazione del suo essere soggetto passivo del rapporto controverso, una concreta e autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al predetto rapporto sostanziale (cfr., ex multis,
Cass., sez. III, n. 14468/2008).
pagina 4 di 9 Una simile situazione non si rinviene nel caso di specie, in cui la parte attrice ha chiamato in giudizio la convenuta compagnia, in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, costituito, quest'ultimo, tra l'altro, proprio per il risarcimento dei danni causati da veicoli non identificati.
Deve quindi ritenersi la legittimazione passiva della Controparte_1
Sul merito.
1. Passando adesso all'esame del merito, occorre rammentare che l'onere probatorio a carico del danneggiato, in caso di azione di risarcimento danni contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, comprende la prova del fatto illecito, del nesso causale tra quest'ultimo e i danni riportati, e la dimostrazione che il veicolo è rimasto non individuato nonostante la condotta diligente adottata dal danneggiato al fine dell'identificazione del veicolo stesso;
non è sufficiente, quindi la semplice dichiarazione di un incidente avvenuto e la mera attribuzione di colpa nei confronti di un conducente di veicolo rimasto sconosciuto (pur supportata da denuncia all'autorità) perché il sistema risarcitorio contro il FGVS non sostituisce i normali sistemi di risarcimento disponibili nel nostro ordinamento, ma vale soltanto a completarli nei casi specificamente indicati dalla normativa di riferimento, quali quelli, appunto, in cui l'altro veicolo coinvolto sia rimasto ignoto.
È anche vero che, in detti casi, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o "di dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Cass. civ., sez. III, 18.11.2005,
n. 24449).
Ad ogni modo, la necessità che il fondo di garanzia sia chiamato a rispondere per l'effettivo fatto commesso da un veicolo sconosciuto non può che basarsi su elementi oggettivi di prova o su presunzioni "gravi, precise e concordanti". E invero, se anche al danneggiato non viene richiesta una particolare diligenza, né si pagina 5 di 9 domanda che egli fornisca elementi probatori dotati di particolare pregnanza, nondimeno il materiale dimostrativo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, ciò in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria (Cass. Civ., sent. n. 35605/2021).
Recentemente, la Suprema Corte ha confermato che "l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto"
(Cass. civ. 19/04/2023, n.10540; Cass. civ. sent. n. 5892/2016).
2. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, l'istruttoria espletata non consente di ritenere dimostrata la verosimiglianza del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria invocata da parte attrice.
In particolare, per quanto la documentazione medica allegata nel fascicolo di sia idonea ad attestare la sussistenza di lesioni ai danni dell'istante, Parte_1 da ricollegarsi ad un evento traumatico pure accaduto in data 11.05.2017 in Castel
Volturno, il corredo probatorio offerto in giudizio appare del tutto insufficiente al fine di correlare tale evento all'esistenza e alla responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto.
pagina 6 di 9 3. Innanzitutto, va evidenziato che non risulta intervenuta alcuna autorità di polizia nell'immediatezza del sinistro e difettano agli atti rilievi fotografici che immortalino lo stato dei luoghi o altri rilevamenti tecnici e ambientali che sicuramente avrebbero potuto confortare quanto assunto dall'istante.
Il mancato allertamento delle autorità di polizia, in sé considerato, non può che sollevare diversi profili di dubbio, data la gravità dell'incidente per cui è causa e soprattutto il coinvolgimento di un veicolo non identificato: la circostanza avrebbe preteso, al contrario, una più celere (se non immediata) attivazione delle autorità competenti da parte del danneggiato o almeno dei suoi soccorritori, al fine di dare inizio alle indagini per l'identificazione del responsabile.
In tal senso, la denuncia-querela presentata dall'attore ai Carabinieri del
Comando di Castel Volturno, qualche mese dopo il fatto, non può assurgere a rango di prova privilegiata, costituendo essa null'altro che una rappresentazione unilaterale dell'evento da parte della vittima dell'incidente.
Come eccepito dalla compagnia assicurativa convenuta, inoltre, non sono mai state depositate nemmeno le immagini del motociclo a bordo del quale Pt_1 si trovava al momento dell'investimento: ciò comporta l'impossibilità di
[...]
accertare la dinamica degli eventi prospettata dall'attore, impedendo una comparazione delle tracce sul veicolo rispetto ai punti di urto e al successivo sbandamento del veicolo, elementi utili sia al fine di valutare la compatibilità delle lesioni dell'attore sia al fine di accertare i profili di responsabilità nella condotta di guida dell'uno e dell'altro conducente.
4. Spiccato rilievo non può che attribuirsi poi all'assenza di Parte_1 alle operazioni peritali della CTU medico-legale disposta in giudizio, a causa di problematiche connesse al permesso di soggiorno che gli avrebbero precluso la possibilità di tornare in . CP_1
Secondo giurisprudenza conforme della Suprema Corte, qualora venga disposta una consulenza tecnica sullo stato di salute del danneggiato, “si configura
a carico del medesimo un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione
a visita medica, che costituisce presupposto imprescindibile dell'accertamento
pagina 7 di 9 medico. Pertanto la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita medica, in quanto preclusiva delle necessarie indagini medicolegali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere della prova a carico dell'istante
e ben può giustificare il rigetto della domanda” (cfr., ex plurimis, Cass. 29906/11;
Cass. 13588/2013; Cass. 2361/2019)
Nella fattispecie, né l'attuale allontanamento di dai confini Parte_1 italiani né le difficoltà legate al suo permesso di soggiorno sono mai state dimostrate. L'ingiustificata assenza alle operazioni peritali dell'attore contribuisce dunque ad alimentare la generale incertezza circa la verosimiglianza del fatto storico dedotto in citazione e la sussistenza di una compatibilità eziologica tra il danno biologico permanente refertato nelle certificazioni prodotte ed il sinistro così come narrato in citazione.
5. L'unica testimonianza tradotta da parte istante – appartenente ad
[...]
– sprovvista di qualsivoglia conforto probatorio, non è in grado Controparte_4 di per sé sola di corroborare la pretesa attorea.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n.
7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto. Nel caso di specie, la lacunosità delle allegazioni offerte da unitamente alla Parte_1
mancanza di documenti ufficiali che comprovino la presenza del teste sul CP_4
luogo dell'incidente, indebolisce inevitabilmente la forza probatoria delle sue dichiarazioni.
Sulla scorta delle risultanze complessivamente analizzate, il nesso eziologico tra le lesioni lamentate dall'attore e la responsabilità di un veicolo non identificato non può ritenersi dimostrato;
la domanda pertanto deve essere rigettata.
Sulle spese di lite.
1. Le spese di lite - comprese le spese per la CTU medico-legale liquidate nel precedente grado di giudizio – seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenendo conto dell'attività difensiva pagina 8 di 9 concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni in diritto, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Ambra Alvano, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 5689/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione da ritenersi disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti della convenuta Parte_1
– F.G.V.S.; Controparte_1
- condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della
- F.G.V.S., che liquida in complessivi € 7.052,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Egidio Manzelli dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Santa Maria Capua Vetere, 01.10.2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
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