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1 luglio 1967
1 luglio 1967
Art. 3. Oggetto della professione
Formano oggetto della professione di biologo:
a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;
c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
e) controllo e studi di attivita', sterilita', innocuita' di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.
L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attivita' professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, ne' pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.
Formano oggetto della professione di biologo:
a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;
c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
e) controllo e studi di attivita', sterilita', innocuita' di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.
L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attivita' professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, ne' pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 5.176178
[…] Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 396 del 1967 «[f]ormano oggetto della professione di biologo: a) classificazione e biologia degli animali e delle piante; b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante; c) problemi di genetica dell'uomo, […]
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Giurisprudenza • 36
- 1. TAR Napoli, sez. III, sentenza 08/09/2026, n. 5144Provvedimento: […] a) in violazione dei principi di coerenza ed adeguatezza di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e delle competenze riservate dalla legge – ed in particolare dall'art. 3 della legge n. 396/1967 e dall'art. 31 del d.P.R. n. 328/2001 – ai professionisti biologi, l'ARPAC ha esteso, attraverso l'art. 2 del bando, la partecipazione al concorso ai possessori di svariate tipologie di lauree scientifiche (quali architettura, […]Leggi di più...
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