Art. 18.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 381, 382, 558, 559 e 560 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 381, 382, 558, 559 e 560 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.