Ordinanza cautelare 7 luglio 2022
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 14/07/2025, n. 13770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13770 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13770/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05967/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5967 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Santagata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell'informazione antimafia interdittiva adottata dal Ministero dell'Interno - Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4 e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011 e del contestuale rigetto della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189 del 2016, convertito in legge n. 229 del 2016 - prot. Interno n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata a mezzo PEC in data 22.03.2022;
di ogni altro atto prodromico, consequenziale e comunque connesso laddove lesivo degli interessi della ricorrente, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di formulare motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorso in esame ha ad oggetto il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno -Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma ha disposto l'interdizione dell'odierna ricorrente ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e per l'effetto rigettato la domanda di iscrizione della medesima società nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
Il provvedimento impugnato ha origine nell’istanza di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita con D.L. 189/2016, inoltrata in data 16.06.2021da -OMISSIS-, società operante nel settore delle lavorazioni edili.
-OMISSIS- impugna l'informazione antimafia interdittiva e il rigetto della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, in epigrafe descritti, e deduce i seguenti motivi di gravame:
I. violazione artt. 97 e 41 Cost., art.92, c. 2-Bis, D. lgs. 6 .9.2011, n. 159 , degli artt.1 e 3 legge 7 agosto 1990, N.241; eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto di presupposti, sviamento;
II. violazione artt. 97 e 41 Cost., art. 94- bis, D. lgs. 6 .9.2011, N.159 , artt. 1 e 3 legge 7 agosto 1990,N. 241, eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto di presupposti, sviamento;
Col ricorso introduttivo la società ricorrente contesta l’omesso avviso di avvio del procedimento interdittivo e la violazione dell’art. 92 comma2-bis t.u. antimafia.
Contesta l’omessa valutazione da parte dell’amministrazione di alcuni elementi nuovi e sopravvenuti, che nel contraddittorio procedimentale ove adeguatamente esaminati avrebbero potuto consentire conclusioni differenti. Afferma che l'informazione antimafia interdittiva adottata nei confronti della -OMISSIS- richiama integralmente e per relationem gli esiti e le conclusioni di differente procedimento amministrativo del 2021, chiuso con l'adozione di un provvedimento interdittivo nei confronti di altra società (-OMISSIS- S.r.l.).
Censura il provvedimento impugnato laddove si dichiara che la -OMISSIS- presenterebbe una compagine societaria " del tutto assimilabile a quella della società -OMISSIS- srl .... i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- sono, infatti, anche i soci e amministratori della -OMISSIS- Srl" , nonché l'istruttoria espletata dalla Struttura di Missione ministeriale che afferma essere carente e/o totalmente omessa.
A suo avviso la Struttura ministeriale non ha adeguatamente valutato che dalla data del 23.07.2021 la società -OMISSIS-, nell'ambito di una profonda procedura di self-cleaning aziendale disposta proprio in considerazione dell'intervenuta misura cautelare prefettizia, ha adottato i seguenti provvedimenti: i sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della -OMISSIS-, si sono dimessi dalle cariche amministrative ed apicali ed è stato nominato un Amministratore Unico.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che resiste e deposita memoria e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso, attesa la completezza del quadro indiziario grave di infiltrazione criminale all’interno di -OMISSIS-, e della compromissione criminale dei soggetti interessati con alcune cosche.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n.-OMISSIS-.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 24 giugno 2025 ed è passata in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso deve essere respinto.
2.- Anzitutto deve essere affrontata la censura relativa al contraddittorio procedimentale e all’interpretazione delle recenti modifiche normative sul punto.
La censura non ha pregio atteso che alla -OMISSIS- è stato comunque comunicato il preavviso di diniego in data 19 luglio 2021, con conseguente infondatezza dei relativi profili.
Inoltre, la ricorrente informata dalla Struttura ministeriale che “ si ritiene plausibile la sussistenza di un concreto pericolo di condizionamento e permeabilità mafiosa della società in esame “ non ha dato seguito all’invito di presentare memorie e documenti.
3.- Nel merito i motivi dedotti possono essere trattati unitariamente e vanno disattesi.
3.1.- La vicenda trae origine dalle interdittive antimafia che hanno attinto le società gestite dai fratelli -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-
A seguito di tali provvedimenti di prevenzione i sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della -OMISSIS-, si sono dimessi dalle cariche amministrative ed apicali rimanendone soci con partecipazioni totalitarie ed è stato nominato un Amministratore Unico. I fratelli -OMISSIS-, quindi in un tentativo di self-cleaning della società -OMISSIS-, ammettono di esserne fuoriusciti per entrare nella società odierna ricorrente, -OMISSIS-, così confermando la strumentalità dell’operazione di costituzione di quest’ultima società.
Le risultanze istruttorie delineano costanti rapporti tra la società ricorrente, costituita solo nel maggio 2021, all’indomani della emissione dell’informativa antimafia a carico di -OMISSIS-, e quest’ultima società. Le circostanze di tempo e l’intreccio di interessi commerciali, nonché la presenza della medesima compagine familiare, rappresentano nel loro complesso elementi che vedono la società odierna ricorrente duplicare secondo l’amministrazione intimata la società -OMISSIS-.
La difesa erariale evidenzia in particolare l’elemento critico rappresentato dalla presenza dei fratelli -OMISSIS- in una rete familiare collegata sotto diversi profili alla ‘ndrangheta, in compagnia dei cui affiliati -OMISSIS- -OMISSIS- è stato ripetutamente identificato. Il giudizio prognostico positivo in relazione al pericolo di infiltrazione mafiosa risulta fondato su elementi di fatto dotati di un adeguato grado di valore indiziante, tra cui la presenza nella società ricorrente di -OMISSIS- e della moglie del fratello -OMISSIS- -OMISSIS-, in continuità con la società -OMISSIS-., raggiunta poco tempo prima da informativa antimafia.
4.- E’ quindi significativo che:
- la partecipazione del fratello -OMISSIS- nella società ricorrente sia stata poi assunta dalla moglie, -OMISSIS-, figlia di -OMISSIS-, convivente con genero e figlia, sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei primi anni ’90 e denunciato recentemente per reati in materia di stupefacenti;
-rapporti commerciali sussistevano tra la società -OMISSIS- dei fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- con la -OMISSIS- dei cugini dal lato paterno, anch’essa raggiunta da informativa, la cui madre intrattiene rapporti con persone organiche alle cosche affiliate alla ‘ndrangheta;
- il cognato (marito della sorella) è riconosciuto come uno dei capi della cosca -OMISSIS-, al quale andrebbe riconosciuto un ruolo dominante nella famiglia -OMISSIS-;
- sulle due distinte informative antimafia del Prefetto di Pesaro ed Urbino, a suo tempo (anno 2021) disposte nei confronti della società -OMISSIS- e di -OMISSIS- si è già pronunciato il TAR Marche con le sentenze di rigetto n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.
5.- I profili di rischio di infiltrazione derivano dai rapporti stretti della ricorrente con i titolari di due società e sono stati vagliati dal TAR Marche con le citate sentenze di rigetto, che hanno confermato le rispettive interdittive a carico di -OMISSIS- e -OMISSIS-. Le sentenze TAR Marche n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- hanno infatti affermato la piena legittimità delle interdittive adottate a carico delle due società e confermato “la prognosi di pericolo di condizionamento formulata dall’Amministrazione” nei confronti della -OMISSIS-.
Le complessive risultanze sul conto dei fratelli -OMISSIS- hanno fatto emergere indizi di condizionamento ed agevolazione criminale:
a) un contesto familiare permeato dalla presenza della criminalità organizzata, b) un intreccio di interessi commerciali con ditte riconducibili alla sfera di influenza criminale, c) molteplici frequentazioni con esponenti della criminalità.
6.- La Struttura ministeriale ha quindi escluso di poter configurare il rischio di infiltrazione criminale a danno della società come “meramente occasionale” ed analoga valutazione è stata fatta anche dal Giudice penale, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis D. Lgs. 159/2011 richiesta da -OMISSIS- srl.
Il Tribunale di Ancona, sezione misure di prevenzione, sulla base di una accurata ricostruzione delle vicende familiari e societarie e del contenzioso pregresso, ha infatti escluso la sussistenza delle condizioni “ per poter paventare una prosecuzione dell’attività aziendale scevra da infiltrazione”.
Giova quindi rammentare le decisioni assunte dal Giudice penale della prevenzione con le seguenti pronunce:
a) Tribunale di Ancona, pronuncia confermata in appello e poi annullata in Cassazione ( Cass.sent. -OMISSIS-), che ha ricostruito le vicende familiari ed il forte condizionamento criminale di -OMISSIS-, rigettandone la richiesta di controllo giudiziario ex art. 34 bis D. Lgs. 159/2011;
b) Tribunale di Ancona, decreto decisorio n.-OMISSIS- del -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di controllo giudiziario di -OMISSIS-., che ha ribadito ancora i legami dei fratelli -OMISSIS- con alcune cosche criminali calabresi.
Quest’ultima pronuncia evidenzia che il contesto ambientale socio - familiare in cui sono collocati i soci e l’amministratore di -OMISSIS- -OMISSIS-, è tale da ritenere “… accertato il tentativo o il rischio di contaminazione nella attività di impresa da parte della criminalità organizzata, così come evidenziato dagli elementi fattuali tracciati nel provvedimento interdittivo …” ( Trib. Ancona –sez. misure di prevenzione, sentenza n. -OMISSIS-, pag. 7).
La difesa erariale peraltro rileva che la rigettata richiesta di controllo giudiziario ex art. 34 bis costituisce essa stessa ammissione indiretta di una infiltrazione criminale all’interno della società ricorrente.
7.- I fatti fin qui esposti devono essere ricondotti alle cooordinate ermeneutiche di settore.
La ratio della normativa è quella di evitare il "rischio" di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche nella forma della cd. “contiguità soggiacente”, ossia senza un’immediata e interessata connivenza dell'operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose.
La giurisprudenza ha più volte affermato che "la pluralità ed eterogeneità dei dati sintomatici di un pericolo di infiltrazione, anche solo in forma di contiguità c.d. soggiacente, è infatti tale, ad una valutazione congiunta degli stessi, da far ritenere non implausibile e non irragionevole la valutazione ritenuta dall'Amministrazione in relazione al complessivo quadro indiziario" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 29 dicembre 2022, n. 11600; Consiglio di Stato, Sezione III, 15 novembre 2022, n. 10033 e 3 novembre 2022, n. 9629).
L’interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a impedire i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione di società, formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente, collegate con la criminalità organizzata.
Inoltre, l'elemento temporale non incide sulle valutazioni che il prefetto compie quando adotta il provvedimento, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa (Consiglio di Stato, sez. III , 09/10/2018 , n. 5784).
7.1.- Si è nel tempo chiarito che gli elementi oggettivi acquisiti in sede istruttoria vanno inseriti armonicamente in un contesto unitario e coordinato, ivi comprese le vicende penalmente rilevanti che costituiscono indizi gravi da valutare nel complessivo quadro sintomatico, che deve essere ragionevolmente acquisito e esaminato dalla Prefettura emanante, non avendo effetto significativo dirimente da sole.
Il quadro indiziario, composto dagli elementi, sia di profilo amministrativo che di profilo penale, una volta valutato nel suo complesso, non atomisticamente, ha come conseguenze la perdita di fiducia dello Stato nell’impresa condizionata o comunque condizionabile dal crimine organizzato e quindi la cessazione dei rapporti con le Amministrazioni pubbliche, sia sul piano delle erogazioni pubbliche a qualsiasi titolo, che sul piano degli affidamenti di contratti pubblici, nonché del possesso o dei procedimenti di rilascio di titoli abilitativi pubblicistici.
7.2. - Il delicato bilanciamento raggiunto dall'interpretazione del Consiglio di Stato è stato confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 24 del 27 febbraio 2019 e n. 195 del 24 luglio 2019.
In tale direzione il sindacato di legittimità dell'informativa deve essere effettuato sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del "più probabile che non", integrata da dati di comune esperienza. E’ infatti consolidata in giurisprudenza l’estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
7.3.- Occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del "più probabile che non" non è un diverso procedimento logico, ma la (diversa) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, "ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale" ( Consiglio di Stato sez. III, 31/01/2024, n.999; Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).
Nella prospettiva della prevenzione anticipatoria della difesa della legalità si colloca, dunque, il provvedimento di informativa antimafia al quale, infatti, è riconosciuta dalla giurisprudenza natura "cautelare e preventiva" (Cons. Stato, A.P., 6 aprile 2018, n. 3), comportando un giudizio prognostico circa probabili sbocchi illegali della infiltrazione mafiosa.
7.4.- Con le pronunce citate la Corte costituzionale ha fatto riferimento alle situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale.
Tra queste: i provvedimenti "sfavorevoli" del giudice penale; le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa; i rapporti di parentela o di coniugio, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una "regia collettiva" dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica"; le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un "volto di legalità" idoneo a stornare sospetti o elementi sintomatici della contaminazione mafiosa; la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi "benefici".
8.- In conclusione ritiene il Collegio, alla luce delle coordinate esposte, che il quadro articolato dall’interdittiva in oggetto e dalla documentazione istruttoria a supporto si riveli dotato degli elementi fattuali e giuridici che la giurisprudenza ha nel tempo elaborato, a partire dalla storica pronuncia del Consiglio di Stato del 2016 che ha tipizzato detti elementi, così riconducendo la fattispecie ad un principio di legalità sostanziale (Cons. Stato, III, sent. n.1743/2016).
I fatti dedotti a supporto del provvedimento costituiscono, ad avviso del Collegio, con evidenza sintomi di un pericolo di infiltrazione attuale e concreta, come tipizzati dalla consolidata giurisprudenza amministrativa.
Pertanto le censure proposte dalla società ricorrente sono respinte siccome infondate.
9.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente, le persone ivi menzionate, la -OMISSIS- ed -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.