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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/01/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5470/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 27.11.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Roberta Galgano
(c.f. ) e l'avv. Gabriele Setti (c.f. ), che C.F._2 C.F._3
la rappresentano e difendono per procura in atti - APPELLANTE -
E
(c.f. ) CP_1 C.F._4 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Stefano
Talarico (c.f. che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._5
APPELLATO-
Oggetto: appello di nei confronti di , avverso la sentenza, Parte_1 CP_1
resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma, n° 5622/2020, pubblicata in data
01.04.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 14390/2017, promosso da
[...]
nei confronti di - oggetto: opposizione a precetto- assegno Pt_1 CP_1
bancario -
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28.02.2017, oppone il precetto Parte_1 notificatole il 20.02.2017, da , in forza dell'assegno bancario n. CP_1
7204564634-07, tratto il 25.11.2016, su conto corrente attivo presso CP_2
r.g. n. 1 per il pagamento di euro 6.500,00, portato all'incasso e risultato essere stato CP_3 emesso in difetto di provvista chiedendo: “- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'assegno n. 7204564634-07, tratto su e recante data CP_2
25.11.2016, ovvero sospendere l'esecuzione eventualmente iniziata nelle more del presente procedimento, per le ragioni di estrema urgenza sopra specificate;
- sempre in via preliminare, sospendere il presente procedimento in attesa della definizione del giudizio penale attualmente pendente nei confronti del sig. attualmente CP_1
sub indagini (nr. 57855/16 R.G.R.N.); - nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della sopra esposta istanza di sospensione del presente procedimento, e sempre previa sospensione dell'esecutività del titolo/dell'esecuzione, accertare e dichiarare che l'atto di precetto in questa sede opposto e/o l'assegno n. 7204564634-
07, sono illegittimi, nulli, inammissibili ed inefficaci, ovvero annullarli o comunque revocarli, per tutti i motivi sopra illustrati;
- condannare il Sig. ai sensi CP_1 dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in favore della Sig.ra –da Parte_1
quantificarsi in via equitativa- per aver ingiunto alla odierna opponente il pagamento degli importi indicati nell'atto di precetto nella piena consapevolezza di non averne titolo/diritto; - in ogni caso, condannare il convenuto opposto al rimborso delle spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle riportate conclusioni, la llega di aver presentato, il 22.12.2016, Pt_1 denuncia-querela nei confronti del che, dopo averla sedotta, l'ha convinta a CP_1
costituire una ditta individuale, con false promesse di un ritorno economico e indotta a contrarre due prestiti ( il primo, nel dicembre 2015, presso la Deutsche Bank, per un totale di 21.092,00 euro, l'altro, nel gennaio 2016, presso la Compass Bank S.p.A., per un totale di 22.790,88 euro), poi costringendola a consegnargli il denaro ottenuto in prestito e tutti i suoi risparmi, con la minaccia di diffondere foto/video di un incontro sessuale, se non avesse acconsentito. In tale contesto è stato emesso l'assegno, oggetto del precetto, non compilato quanto al nominativo del beneficiario e alla data, avendo inserito solo importo e la sottoscrizione autografa, con il preciso accordo che non sarebbe stato utilizzato se non “per garantire dei pagamenti che di lì a poco sarebbero giunti in favore della ditta individuale costituita dall'opponente”.
Il 07.07.2017, si costituisce;
resiste alla opposizione di cui chiede il CP_1 rigetto, allegando che l'assegno è stato emesso a fronte di prestazioni lavorative da lui stesso eseguite in favore di di cui all'allegato n. 2 in atti. Pt_1
r.g. n. 2 La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
l'opposizione;
2) condanna l'opponente al rimborso, in favore del creditore Parte_1
opposto, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.738,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, rimborso I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, in solido tra loro, dichiaratisi antistatari. Dichiara assorbite le ulteriori domande proposte da parte opponente>>.
Di seguito, i motivi della decisione.
- La on ha disconosciuto l'autografia della sottoscrizione dell'assegno Pt_1 bancario e della compilazione dell'assegno riferita all'importo compilatovi, limitandosi a disconoscere la compilazione della data e del beneficiario. Nel giudizio di opposizione ad un'esecuzione fondata su un assegno bancario, ove l'opponente deduca che il titolo, di cui appare traente e del quale non disconosca la sottoscrizione relativa al rapporto di emissione, è stato alterato con l'indicazione di un terzo prenditore in luogo dello stesso emittente, la deduzione non rileva se non accompagnata dalla querela di falso, in ragione dell'efficacia conseguita ai sensi dell'art. 2702 c.c. dall'assegno, quale scrittura privata che si ha legalmente per riconosciuta (Cass. N. 12892/12) e la on ha proposto Pt_1
querela di falso.
- La opponente allega la invalidità dell'atto di precetto per assenza di causa giustificatrice dell'assegno bancario azionato, in quanto l'assegno consegnato al sarebbe stato emesso a garanzia di somme che la società commerciale, da CP_1
lei costituita, avrebbe dovuto incassare, in assenza di una obbligazione a proprio carico e in favore del Tale operazione economica, tuttavia, è illogica, dato CP_1 che è il debitore, e mai il creditore, a rilasciare garanzia, ai sensi dell'art. 1179
c.c.
- La on dimostra l'assenza di un rapporto sottostante di debito verso il Pt_1
e il documento prodotto dal a sostegno del proprio credito “non è CP_1 CP_1 stato inficiato”.
- La documentazione relativa alle indagini in corso nulla prova: la prova dei fatti idonea ad essere utilizzata nel processo civile si forma solamente nel dibattimento, ai sensi dell'art. 654 c.p.p.”
- Spese di lite regolate secondo soccombenza e liquidate d'ufficio sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014.
r.g. n. 3 Con atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
< (…): 1) In via preliminare e inaudita altera parte, disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza (…) 2) Nel merito, riformare la sentenza in questa sede impugnata perché illegittima in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte e per l'effetto:- accertare e dichiarare che l'atto di precetto oggetto di opposizione nel procedimento n.r.g. 14390/17 e/o l'assegno n. 7204564634-07, sono illegittimi, nulli, inammissibili ed inefficaci, ovvero annullarli o comunque revocarli, per tutti i motivi sopra illustrati,- per l'effetto, ordinare al sig. la restituzione in favore CP_1
della sig.ra delle somme assegnate al medesimo e dal medesimo già Parte_1
interamente riscosse, oltre alle spese di pignoramento, in esecuzione del suddetto titolo;
- condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del CP_1
danno in favore della Sig.ra -da quantificarsi in via equitativa- per aver Parte_1 ingiunto e preteso il pagamento degli importi indicati nell'atto di precetto nella piena consapevolezza di non averne titolo/diritto; 3) In ogni caso, riformare la sentenza in questa sede impugnata revocando la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado a carico dell'odierna appellante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari relative al presente grado di giudizio e al giudizio di primo grado>>.
si costituisce con comparsa del 24.02.2021 e chiede il rigetto CP_1 dell'appello.
Questi, i motivi di appello proposti da a sostegno delle rassegnate Parte_1
conclusioni.
1) Rubricato: “Omessa valutazione di prove rilevanti ai fini della decisione della controversia”. L'appellante allega vizio di omessa valutazione delle prove emerse nel corso delle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e prodotte con la memoria ex art. 183 comma 6 n 2
c.p.c. Richiama le comunicazioni di Polizia Giudiziaria in data 16.02.2017 e
17.11.2017 nonché l'avviso di conclusioni indagini preliminari che avrebbe descritto le condotte del e l'uso dell'assegno precettato come strumento di CP_1 ricatto. Aggiunge che il è imputato per i reati di cui all'art. 81 e all'art.629 CP_1
c.p., circostanza incontestata, e che la documentazione versata in atti è prova adeguata dei fatti dedotti a sostegno della domanda.
2) Rubricato: “Difetto di motivazione sulla richiesta di sospensione il procedimento civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c.”. L'appellante censura la decisione nella parte r.g. n. 4 in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio, nel mancato esercizio dell'azione penale. Sostiene che l'accertamento della responsabilità penale del è antecedente logico e giuridico imprescindibile CP_1
ai fini della decisione della controversia che avrebbe reso necessaria la sospensione del procedimento civile.
3) Rubricato: “Sulla mancata proposizione della querela di falso”. Vi si censura la decisione nella parte in cui accerta la necessità della proposizione della querela di falso rispetto al mezzo di pagamento azionato dal e opposto. A tal fine, CP_1 sostiene che l'oggetto del giudizio di querela di falso, sarebbe stato identico all'oggetto del giudizio di opposizione, cioè l'accertamento dell'inesistenza di un rapporto dare avere tra le parti, dato che non si discute tra le parti dell'autenticità della sottoscrizione del titolo che è stato emesso dalla Pt_1 consegnato al compilato esclusivamente per l'importo e sottoscritto, CP_1 laddove il successivamente alla consegna dell'assegno, ha CP_1 fraudolentemente inserito la data e l'indicazione di sé stesso come beneficiario, condotte contestate anche in sede penale.
Le censure sono trattate nell'ordine logico di rilevanza.
Censura sub 2).
Non ha pregio.
La sospensione necessaria del processo, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., presuppone non soltanto che tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità giuridica, nel senso che la situazione sostanziale che costituisce oggetto di uno di essi rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di quella che costituisce oggetto dell'altro, ma anche che, per legge o per esplicita domanda di una delle parti, la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via incidentale il giudice della causa pregiudicata, nell'ottica di una sollecita definizione della controversia, la quale, avendo trovato riconoscimento nell'art. 111 Cost., prevale sull'opposta esigenza di evitare un contrasto tra giudicati.
Nel concreto non ne ricorrono i presupposti, ben potendo essere accertate, autonomamente, in questa sede, le circostanze necessarie alla definizione della controversia e non essendo intervenuta alcuna sentenza penale di cui debba tenersi conto.
Motivo di appello sub 1) e motivo di appello sub 3).
r.g. n. 5 L'appellante censura la valutazione delle risultanze istruttorie e la ritenuta necessità della proposizione della querela di falso.
Le censure sono meritevoli di accoglimento.
Non vi è contestazione in ordine al fatto che l'assegno è stato sottoscritto dalla Pt_2 da questa compilato quanto all'importo oggetto dell'ordine di pagamento.
La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco Pt_2
limitatamente al beneficiario e alla data.
Postula la proposizione della querela di falso, la sola ipotesi in cui è prospettato il riempimento "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, ipotesi non ricorrente in concreto, non anche laddove il riempimento si assume aver avito luogo "contra pacta", ipotesi ricorrente in concreto.
Ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, infatti, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli mira a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta (Cass. n. 18234 del 26/06/2023; Cass. 21587/2019), con la conseguenza che nel concreto, vertendosi in ipotesi di riempimento contra pacta, non ricorre è necessaria la proposizione della querela di falso per far venir meno il titolo esecutivo portato nel precetto opposto.
Comunque in caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione , dunque a maggior ragion l'autenticità della compilazione, ben può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c., con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della detta sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore ( Cass. n. 27381 del 19/09/2022).
Nel concreto la opponente allega che il titolo è stato abusivamente riempito dal beneficiario e “disconosce la scrittura anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c.”.
Il si limita a eccepire la genericità del disconoscimento e la impossibilità di fare CP_1
richiesta di verificazione, non essendo in contestazione la sottoscrizione e non chiede di utilizzare il documento.
Tuttavia, e non essendo necessaria la proposizione della querela di falso per far venire meno la valenza probatoria dell'assegno azionato, il disconoscimento del titolo è rituale r.g. n. 6 in quanto chiaramente circostanziato e riferito, in base al chiaro tenore letterale dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, alla data e al nome del beneficiario.
Il disconoscimento, dunque, è sufficiente a privare il titolo dei suoi effetti, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. e il non ha proposto CP_1
domanda di verificazione, a ciò consegue, in riforma della sentenza impugnata, nella rinnovata valutazione della istruttoria invocata dall'appellante/opponente,
l'accoglimento della opposizione e la infondatezza delle difese del in difetto di CP_1
istanza di verificazione della scrittura azionata con il precetto.
Spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n.
9064 del 12/04/2018).
Per entrambi i gradi del giudizio, le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex dm
55/2014, come da dispositivo (valore della causa: da euro 5.201,00 a euro 26.000,00); compensi medi, inclusa, per il giudizio di appello, la fase relativa alla istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Pt_1 CP_1
Tribunale Ordinario di Roma, n° 5622/2020, pubblicata in data 01.04.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 14390/2017, promosso da nei Parte_1
confronti di , ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: CP_1
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la opposizione e annulla la intimazione di pagamento notificatole il 20.02.2017, da , in CP_1 forza dell'assegno bancario n. 7204564634-07, tratto il 25.11.2016, su conto corrente attivo presso per il pagamento di euro 6.500,00. Controparte_4
- Condanna a rifondere, a per il doppio grado di CP_1 Parte_1
giudizio, le spese di lite che liquida, peer il primo grado, in euro 5.077,00 per compensi e euro 264,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e per il grado di appello, in euro 5.809,00 per compensi ed euro 382,50 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA.
r.g. n. 7 Roma, lì 22.01.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 8