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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3211/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3211/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente a [...]
Irma Bandiera n. 7, C.F. , cittadina camerunense, rappresentata e difesa, C.F._1 dall'Avv. Cinzia Verucci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via IV
Novembre n. 14
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...] residente in [...]Controparte_1 di Cento (BO) via Gramsci, rappresentato e difeso dagli avv.ti AMALIA VALENTINI e avv. SERGIO
MALAGU', entrambi con studio in Ferrara, piazza Torquato Tasso, 2,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 18/09/2025 , sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di emissione di sentenza non definitiva, come articolata, è fondata, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio .
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.q.m.
Il Tribunale , non definitivamente pronunciando,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Camerun il 09/11/2012 tra i coniugi , nato il [...] a [...] Controparte_1
(Camerun) e , nato il [...] a [...] Controparte_1
(Camerun);
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000; pagina 2 di 3 3) spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 10.10.2025 .
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3211/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente a [...]
Irma Bandiera n. 7, C.F. , cittadina camerunense, rappresentata e difesa, C.F._1 dall'Avv. Cinzia Verucci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via IV
Novembre n. 14
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...] residente in [...]Controparte_1 di Cento (BO) via Gramsci, rappresentato e difeso dagli avv.ti AMALIA VALENTINI e avv. SERGIO
MALAGU', entrambi con studio in Ferrara, piazza Torquato Tasso, 2,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 18/09/2025 , sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di emissione di sentenza non definitiva, come articolata, è fondata, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio .
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.q.m.
Il Tribunale , non definitivamente pronunciando,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Camerun il 09/11/2012 tra i coniugi , nato il [...] a [...] Controparte_1
(Camerun) e , nato il [...] a [...] Controparte_1
(Camerun);
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000; pagina 2 di 3 3) spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 10.10.2025 .
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3