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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 410/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Ramacca (CT), via Dei Girasoli
[...]
n. 1, procuratore e difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c.;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_2 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
------------
Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 19 marzo 2024, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
----------
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 12 gennaio 2024 ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto del 13 dicembre 2024, a mezzo del quale il Tribunale di
Catania gli ha liquidato l'onorario per l'attività professionale prestata in favore di
[...]
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio civile n. R.G. CP_3
17487/2017, conclusosi con sentenza di accoglimento della domanda.
Nella specie, il Giudice Istruttore, esaminata l'attività processuale espletata e tenuto conto della durata, del valore e della natura della controversia, ha ritenuto di riconoscere la somma complessiva di euro 2.807,12, sì applicando i parametri previsti dal DM n. 55/2014 e, in particolare, l'art. 82 del DPR 115/2002.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso è stato notificato al
, il quale non hanno curato di costituirsi. Controparte_2
La causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 19 marzo 2024.
Le ragioni dell'opposizione consistono nell'assunto per cui, a fronte dell'attività professionale in concreto svolta, nonché del valore della causa, il Giudice avrebbe liquidato un importo minore rispetto a quello dovuto, oltreché inferiore ai parametri minimi di cui al richiamato DM.
L'opposizione è fondata.
Se è vero che l'art. 82, comma 2, del DPR 115/2002 prescrive che, in caso di difensore nominato nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, i compensi liquidabili non possono superare i valori medi stabiliti dai parametri ministeriali, è altrettanto vero che tale limite massimo non consente, ad ogni modo, di scendere al di sotto dei minimi inderogabili, siccome ex lege disposti.
Al riguardo, l'art. 4, comma 1, del DM 55/2014 stabilisce, infatti, che, in applicazione dei parametri generali, “i valori medi possono essere aumentati, di regola, fino all'80%, o diminuiti fino al 50%”, indi prevedendo un margine di discrezionalità vincolata, che fissa una pagina 2 di 4 soglia minima inderogabile al di sotto della quale non è consentito liquidare i compensi, nemmeno nell'ambito del patrocinio dello Stato.
Ora, tenuto conto dell'attività professionale espletata nel corso del giudizio - articolatasi, visti gli atti, in tutte le sue fasi processuali (vale a dire, dalla costituzione in giudizio, alla partecipazione alle udienze e alla redazione di memorie difensive e richieste istruttorie) – nonché del valore economico della controversia, vi è che, in effetti, l'importo liquidato, da calcolare in base allo scaglione in concreto applicabile, risulta inferiore alla soglia minima prevista dai parametri forensi all'uopo fissati.
Ritiene, dunque, il Tribunale di condividere le opposte difese, sì da riconoscere, in favore dell'avv. , un importo congruo al caso in esame, come tale determinato nella CP_1 misura compresa tra i valori medi tabellarmente previsti (i quali, come detto, rappresentano il massimo liquidabile al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) e i valori minimi, che costituiscono, di fatto, il nuovo parametro medio di riferimento: nello specifico, si tratta di una somma corrispondente al valore intermedio tra i medi e i massimi in tema di patrocinio, segnatamente, per la fase studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale ed entro lo scaglione di valore da 260.001 a 520.000 (cfr. la sentenza del 5 settembre 2023 con la quale è riconosciuta a , a titolo risarcitorio, la somma di €. Controparte_3
323.401,00).
L'ammontare è, allora, di euro 16.843,00, che, ridotti del 50%, assommano ad euro
8.421,50.
Non resta che riformare l'impugnato decreto, liquidando le spese processuali secondo il criterio della soccombenza (valore della causa da € 5.201,00 ad € 26.000,00 – compensi minimi – fasi studio, introduttiva, istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 410/2024 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_2 liquida, in riforma del decreto del 13 dicembre 2024, in favore di Parte_3
, la somma di euro 8.421,50, oltre iva, cpa e spese generali;
[...]
pagina 3 di 4 condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_2 processuali, che liquida nella misura di euro 1.700,00 oltre CU, iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 24 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 410/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Ramacca (CT), via Dei Girasoli
[...]
n. 1, procuratore e difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c.;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_2 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
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Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 19 marzo 2024, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
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pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 12 gennaio 2024 ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto del 13 dicembre 2024, a mezzo del quale il Tribunale di
Catania gli ha liquidato l'onorario per l'attività professionale prestata in favore di
[...]
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio civile n. R.G. CP_3
17487/2017, conclusosi con sentenza di accoglimento della domanda.
Nella specie, il Giudice Istruttore, esaminata l'attività processuale espletata e tenuto conto della durata, del valore e della natura della controversia, ha ritenuto di riconoscere la somma complessiva di euro 2.807,12, sì applicando i parametri previsti dal DM n. 55/2014 e, in particolare, l'art. 82 del DPR 115/2002.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso è stato notificato al
, il quale non hanno curato di costituirsi. Controparte_2
La causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 19 marzo 2024.
Le ragioni dell'opposizione consistono nell'assunto per cui, a fronte dell'attività professionale in concreto svolta, nonché del valore della causa, il Giudice avrebbe liquidato un importo minore rispetto a quello dovuto, oltreché inferiore ai parametri minimi di cui al richiamato DM.
L'opposizione è fondata.
Se è vero che l'art. 82, comma 2, del DPR 115/2002 prescrive che, in caso di difensore nominato nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, i compensi liquidabili non possono superare i valori medi stabiliti dai parametri ministeriali, è altrettanto vero che tale limite massimo non consente, ad ogni modo, di scendere al di sotto dei minimi inderogabili, siccome ex lege disposti.
Al riguardo, l'art. 4, comma 1, del DM 55/2014 stabilisce, infatti, che, in applicazione dei parametri generali, “i valori medi possono essere aumentati, di regola, fino all'80%, o diminuiti fino al 50%”, indi prevedendo un margine di discrezionalità vincolata, che fissa una pagina 2 di 4 soglia minima inderogabile al di sotto della quale non è consentito liquidare i compensi, nemmeno nell'ambito del patrocinio dello Stato.
Ora, tenuto conto dell'attività professionale espletata nel corso del giudizio - articolatasi, visti gli atti, in tutte le sue fasi processuali (vale a dire, dalla costituzione in giudizio, alla partecipazione alle udienze e alla redazione di memorie difensive e richieste istruttorie) – nonché del valore economico della controversia, vi è che, in effetti, l'importo liquidato, da calcolare in base allo scaglione in concreto applicabile, risulta inferiore alla soglia minima prevista dai parametri forensi all'uopo fissati.
Ritiene, dunque, il Tribunale di condividere le opposte difese, sì da riconoscere, in favore dell'avv. , un importo congruo al caso in esame, come tale determinato nella CP_1 misura compresa tra i valori medi tabellarmente previsti (i quali, come detto, rappresentano il massimo liquidabile al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) e i valori minimi, che costituiscono, di fatto, il nuovo parametro medio di riferimento: nello specifico, si tratta di una somma corrispondente al valore intermedio tra i medi e i massimi in tema di patrocinio, segnatamente, per la fase studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale ed entro lo scaglione di valore da 260.001 a 520.000 (cfr. la sentenza del 5 settembre 2023 con la quale è riconosciuta a , a titolo risarcitorio, la somma di €. Controparte_3
323.401,00).
L'ammontare è, allora, di euro 16.843,00, che, ridotti del 50%, assommano ad euro
8.421,50.
Non resta che riformare l'impugnato decreto, liquidando le spese processuali secondo il criterio della soccombenza (valore della causa da € 5.201,00 ad € 26.000,00 – compensi minimi – fasi studio, introduttiva, istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 410/2024 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_2 liquida, in riforma del decreto del 13 dicembre 2024, in favore di Parte_3
, la somma di euro 8.421,50, oltre iva, cpa e spese generali;
[...]
pagina 3 di 4 condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_2 processuali, che liquida nella misura di euro 1.700,00 oltre CU, iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 24 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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