TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 476/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 476/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINA Parte_1 C.F._1
SAVANELLI
e
RA AG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MARCELLA CINCONZE con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI NEL RICORSO INTRODUTTIVO
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi LA CO e ai sensi Parte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• Ordinare al Comune di Lecco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) La casa familiare sita in Valmadrera (LC), Via Roma n. 82, con pertinenziale box, come meglio identificata in premessa, verrà assegnata alla signora CO, con tutto il mobilio e gli utensili ivi presenti, ove il signor consente che la stessa potrà vivere anche Pt_1 unitamente ad altre persone familiari, ferme restando le condizioni condivise;
il Sig. nelle Pt_1 more delle lunghe trattative, a far data dal 06/07/2023, ha lasciato, con il consenso della signora
CO, l'immobile adibito a casa coniugale, trasferendo la propria residenza in altro immobile ed asportando tutti i propri beni personali, e la signora CO è stata autorizzata dal marito a sostituire le serrature di casa.
2) Il signor si obbliga a cedere la propria quota del 50% della casa coniugale, con tutto il Pt_1 mobilio e gli utensili ivi presenti, con relativo box, il tutto come meglio identificato in premessa, alla signora CO, che si obbliga ad acquisire tale quota, con impegno di entrambi i coniugi alla stipula di atto definitivo di cessione davanti a Notaio, che verrà scelto di comune accordo, entro sei mesi dal decreto di omologa. La cessione di cui sopra è subordinata all'impegno della signora CO di farsi carico interamente delle residue rate del mutuo n. 149356 con ancora gravanti sulla casa familiare a far data dalla cessione stessa. CP_1
Fino a tale momento le rate del mutuo indicato saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura della metà per ciascuno, provvedendo il signor al rimborso della quota a lui Pt_1 spettante tramite bonifico bancario alla signora CO dalla sottoscrizione del presente ricorso.
La cessione di cui sopra è subordinata alla liberazione da parte della Banca del Sig. da Pt_1 qualsiasi onere nei confronti dell'Istituto di credito con il quale il contratto di mutuo è stato stipulato.
Le spese notarili, le spese di accollo e qualsiasi altro tipo di spesa connessa alla cessione in oggetto saranno suddivise a metà per ciascuno fra i coniugi.
Qualora non dovesse procedersi a tale cessione per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi e comunque fino alla cessione, il signor si impegna a continuare a corrispondere Pt_1 la metà del valore della quota mensile del mutuo, delle spese straordinarie anche condominiali ed eventuali diversi oneri derivanti dalla comproprietà dell'immobile.
Il signor si impegna altresì a rimborsare alla signora CO la metà di qualsiasi Pt_1 spesa, quali sono a titolo di esempio utenze, spese condominiali, tassa dei rifiuti, ecc., che sopravvenga ma di competenza del periodo in cui lo stesso ha vissuto nella casa coniugale.
3) Il signor si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento alla signora CO Pt_1
l'importo mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente a far data dal mese dell'anno successivo al decreto di omologa anche senza esplicita richiesta, tramite bonifico bancario sul conto corrente della stessa entro il 15 di ogni mese.
Fino all'avvenuta cessione dell'immobile e fintanto che il signor debba pagare metà della Pt_1 rata del mutuo di importo variabile ed attualmente pari a complessivi Euro 700,00=, l'importo concordato a titolo di mantenimento dovuto dal signor alla signora CO viene Pt_1 ridotto ad Euro 300,00= mensili, da rivalutarsi annualmente a far data dal mese dell'anno successivo al decreto di omologa anche senza esplicita richiesta, tramite bonifico bancario sul conto corrente della stessa entro il 15 di ogni mese;
tale impegno graverà sul signor anche Pt_1 se la signora CO vivrà nella casa coniugale unitamente ad altre persone familiari. 4) Ciascuno coniuge continuerà a mantenere l'autovettura già in uso a ciascuno di essi e di proprietà dei medesimi, autorizzandosi vicendevolmente alla vendita, senza nulla pretendere.
5) Il saldo del conto corrente comune verrà diviso, nella misura della metà per ciascuno, alla data del 31/10/2024, fatti i concordati conguagli fra le parti per spese personali, come meglio infra.
L'accantonamento presso GROUPAMA verrà suddiviso, nella misura della metà per ciascuno, alla data del 31/10/2024, fatti salvi gli importi versati dal signor nel periodo precedente Pt_1 il matrimonio, come meglio infra.
Vista poi la volontà del signor mantenere tale accantonamento attivo a proprio nome, CP_2 lo stesso si impegna a liquidare la metà dovuta alla signora CO, la quale, ricevuto quanto di sua spettanza, nulla avrà ulteriormente a pretendere a tale titolo.
6) I ricorrenti, pertanto, in adempimento a quanto sopra, a seguito anche di compensazioni fra gli stessi accordate per spese personali e crediti maturati a vario titolo l'uno nei confronti dell'altra, hanno concordato che alla signora LA CO è dovuto l'importo complessivo al 31/10/2024 di € 57.850,00, rimanendo intestato al signor Pt_1
l'accantonamento Groupama e rinunciando la signora CO a qualsiasi pretesa relativamente a quanto a vario titolo già trattenuto dallo stesso.
L'importo di € 57.850,00 verrà corrisposto dal signor alla signora CO, Pt_1 autorizzando il primo a far trattenere alla seconda il saldo di € 47.380,00 presente al 31/10/2024 sul conto corrente cointestato n. 2019X22 presso Banca Popolare di Sondrio.
La differenza di € 10.470,00 verrà corrisposta dal signor alla signora CO Pt_1 tramite bonifico bancario entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Dalla data del 31/10/2024 il signor si impegna a non utilizzare il conto corrente Pt_1 cointestato n. 2019X22 presso Banca Popolare di Sondrio, rifondendo alla signora
CO eventuali addebiti sullo stesso effettuati per spese imputabili al signor ed Pt_1 obbligandosi a tutti gli adempimenti necessari per il cambio di intestazione e/o chiusura dello stesso, riconoscendo espressamente che la liquidità ivi depositata è di sola competenza della signora CO, nonostante che il conto sia fra gli stessi cointestato.
Resta inteso, invece, che la signora CO possa operare su tale conto cointestato fino alla modifica dell'intestazione a suo favore e/o chiusura, senza obbligo di rendicontazione e senza che il signor possa nulla pretendere rispetto alla provvista in esso contenuta. Pt_1
7) Fino alla cessione immobiliare di cui al punto 2 il rimborso delle spese detraibili inerente agli interessi del mutuo verrà chiesto dal signor a ciò espressamente autorizzato dalla Pt_1 signora CO, salvo diverso accordo scritto fra le parti.
8) Il signor si impegna a rifondere alla signora CO la metà di quanto ottenuto Pt_1
a seguito del rimborso di cui al punto 7).
9) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso, i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere patrimoniale e/o economica fra di loro pendente, anche relativamente allo scioglimento del regime di comunione legale fra i coniugi e di non aver più nulla a pretendere vicendevolmente.
10) Le spese legali si intendono compensate fra le parti e i rispettivi procuratori sottoscrivono la presente per l'autentica di firma e per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 68 della Legge Professionale.
CON LA PRECISAZIONE NELLE NOTE SCRITTE
DICHIARANO
➢ di confermare la propria volontà di separarsi consensualmente alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio da intendersi qui integralmente riprodotte, ad eccezione di quanto segue:
- quanto alla condizione n. 6, si dà atto che il signor ha corrisposto in Parte_1 data 07/05/2025 alla signora LA CO l'importo di € 7.000,00, con impegno dello stesso al saldo in favore della signora CO della restante somma concordata nella richiamata condizione ed ammontante ad € 3.470,00, entro e non oltre il 15/08/2025 (invariato il testo)
- quanto alla condizione n. 2, il termine ivi previsto di 6 mesi decorrerà dal pagamento del saldo di cui sopra (invariato il resto);”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e RA AG hanno contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario il 24/09/2005 a Lecco e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e RA Parte_1
AG, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il
24/09/2005, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2005, parte II, serie A, numero 98;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 476/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINA Parte_1 C.F._1
SAVANELLI
e
RA AG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MARCELLA CINCONZE con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI NEL RICORSO INTRODUTTIVO
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi LA CO e ai sensi Parte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• Ordinare al Comune di Lecco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) La casa familiare sita in Valmadrera (LC), Via Roma n. 82, con pertinenziale box, come meglio identificata in premessa, verrà assegnata alla signora CO, con tutto il mobilio e gli utensili ivi presenti, ove il signor consente che la stessa potrà vivere anche Pt_1 unitamente ad altre persone familiari, ferme restando le condizioni condivise;
il Sig. nelle Pt_1 more delle lunghe trattative, a far data dal 06/07/2023, ha lasciato, con il consenso della signora
CO, l'immobile adibito a casa coniugale, trasferendo la propria residenza in altro immobile ed asportando tutti i propri beni personali, e la signora CO è stata autorizzata dal marito a sostituire le serrature di casa.
2) Il signor si obbliga a cedere la propria quota del 50% della casa coniugale, con tutto il Pt_1 mobilio e gli utensili ivi presenti, con relativo box, il tutto come meglio identificato in premessa, alla signora CO, che si obbliga ad acquisire tale quota, con impegno di entrambi i coniugi alla stipula di atto definitivo di cessione davanti a Notaio, che verrà scelto di comune accordo, entro sei mesi dal decreto di omologa. La cessione di cui sopra è subordinata all'impegno della signora CO di farsi carico interamente delle residue rate del mutuo n. 149356 con ancora gravanti sulla casa familiare a far data dalla cessione stessa. CP_1
Fino a tale momento le rate del mutuo indicato saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura della metà per ciascuno, provvedendo il signor al rimborso della quota a lui Pt_1 spettante tramite bonifico bancario alla signora CO dalla sottoscrizione del presente ricorso.
La cessione di cui sopra è subordinata alla liberazione da parte della Banca del Sig. da Pt_1 qualsiasi onere nei confronti dell'Istituto di credito con il quale il contratto di mutuo è stato stipulato.
Le spese notarili, le spese di accollo e qualsiasi altro tipo di spesa connessa alla cessione in oggetto saranno suddivise a metà per ciascuno fra i coniugi.
Qualora non dovesse procedersi a tale cessione per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi e comunque fino alla cessione, il signor si impegna a continuare a corrispondere Pt_1 la metà del valore della quota mensile del mutuo, delle spese straordinarie anche condominiali ed eventuali diversi oneri derivanti dalla comproprietà dell'immobile.
Il signor si impegna altresì a rimborsare alla signora CO la metà di qualsiasi Pt_1 spesa, quali sono a titolo di esempio utenze, spese condominiali, tassa dei rifiuti, ecc., che sopravvenga ma di competenza del periodo in cui lo stesso ha vissuto nella casa coniugale.
3) Il signor si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento alla signora CO Pt_1
l'importo mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente a far data dal mese dell'anno successivo al decreto di omologa anche senza esplicita richiesta, tramite bonifico bancario sul conto corrente della stessa entro il 15 di ogni mese.
Fino all'avvenuta cessione dell'immobile e fintanto che il signor debba pagare metà della Pt_1 rata del mutuo di importo variabile ed attualmente pari a complessivi Euro 700,00=, l'importo concordato a titolo di mantenimento dovuto dal signor alla signora CO viene Pt_1 ridotto ad Euro 300,00= mensili, da rivalutarsi annualmente a far data dal mese dell'anno successivo al decreto di omologa anche senza esplicita richiesta, tramite bonifico bancario sul conto corrente della stessa entro il 15 di ogni mese;
tale impegno graverà sul signor anche Pt_1 se la signora CO vivrà nella casa coniugale unitamente ad altre persone familiari. 4) Ciascuno coniuge continuerà a mantenere l'autovettura già in uso a ciascuno di essi e di proprietà dei medesimi, autorizzandosi vicendevolmente alla vendita, senza nulla pretendere.
5) Il saldo del conto corrente comune verrà diviso, nella misura della metà per ciascuno, alla data del 31/10/2024, fatti i concordati conguagli fra le parti per spese personali, come meglio infra.
L'accantonamento presso GROUPAMA verrà suddiviso, nella misura della metà per ciascuno, alla data del 31/10/2024, fatti salvi gli importi versati dal signor nel periodo precedente Pt_1 il matrimonio, come meglio infra.
Vista poi la volontà del signor mantenere tale accantonamento attivo a proprio nome, CP_2 lo stesso si impegna a liquidare la metà dovuta alla signora CO, la quale, ricevuto quanto di sua spettanza, nulla avrà ulteriormente a pretendere a tale titolo.
6) I ricorrenti, pertanto, in adempimento a quanto sopra, a seguito anche di compensazioni fra gli stessi accordate per spese personali e crediti maturati a vario titolo l'uno nei confronti dell'altra, hanno concordato che alla signora LA CO è dovuto l'importo complessivo al 31/10/2024 di € 57.850,00, rimanendo intestato al signor Pt_1
l'accantonamento Groupama e rinunciando la signora CO a qualsiasi pretesa relativamente a quanto a vario titolo già trattenuto dallo stesso.
L'importo di € 57.850,00 verrà corrisposto dal signor alla signora CO, Pt_1 autorizzando il primo a far trattenere alla seconda il saldo di € 47.380,00 presente al 31/10/2024 sul conto corrente cointestato n. 2019X22 presso Banca Popolare di Sondrio.
La differenza di € 10.470,00 verrà corrisposta dal signor alla signora CO Pt_1 tramite bonifico bancario entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Dalla data del 31/10/2024 il signor si impegna a non utilizzare il conto corrente Pt_1 cointestato n. 2019X22 presso Banca Popolare di Sondrio, rifondendo alla signora
CO eventuali addebiti sullo stesso effettuati per spese imputabili al signor ed Pt_1 obbligandosi a tutti gli adempimenti necessari per il cambio di intestazione e/o chiusura dello stesso, riconoscendo espressamente che la liquidità ivi depositata è di sola competenza della signora CO, nonostante che il conto sia fra gli stessi cointestato.
Resta inteso, invece, che la signora CO possa operare su tale conto cointestato fino alla modifica dell'intestazione a suo favore e/o chiusura, senza obbligo di rendicontazione e senza che il signor possa nulla pretendere rispetto alla provvista in esso contenuta. Pt_1
7) Fino alla cessione immobiliare di cui al punto 2 il rimborso delle spese detraibili inerente agli interessi del mutuo verrà chiesto dal signor a ciò espressamente autorizzato dalla Pt_1 signora CO, salvo diverso accordo scritto fra le parti.
8) Il signor si impegna a rifondere alla signora CO la metà di quanto ottenuto Pt_1
a seguito del rimborso di cui al punto 7).
9) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso, i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere patrimoniale e/o economica fra di loro pendente, anche relativamente allo scioglimento del regime di comunione legale fra i coniugi e di non aver più nulla a pretendere vicendevolmente.
10) Le spese legali si intendono compensate fra le parti e i rispettivi procuratori sottoscrivono la presente per l'autentica di firma e per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 68 della Legge Professionale.
CON LA PRECISAZIONE NELLE NOTE SCRITTE
DICHIARANO
➢ di confermare la propria volontà di separarsi consensualmente alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio da intendersi qui integralmente riprodotte, ad eccezione di quanto segue:
- quanto alla condizione n. 6, si dà atto che il signor ha corrisposto in Parte_1 data 07/05/2025 alla signora LA CO l'importo di € 7.000,00, con impegno dello stesso al saldo in favore della signora CO della restante somma concordata nella richiamata condizione ed ammontante ad € 3.470,00, entro e non oltre il 15/08/2025 (invariato il testo)
- quanto alla condizione n. 2, il termine ivi previsto di 6 mesi decorrerà dal pagamento del saldo di cui sopra (invariato il resto);”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e RA AG hanno contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario il 24/09/2005 a Lecco e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e RA Parte_1
AG, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il
24/09/2005, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2005, parte II, serie A, numero 98;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada