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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
TI SE, TO
MARRA PAOLO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 430/2020 depositato il 09/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Consorzio Di Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 297/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 20/09/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180080038453000 CONT.CONSORTILE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello il signor Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 297/2019 con cui la CTP di Ascoli Piceno rigettava, con spese compensate, il ricorso proposto dal detto contribuente avverso la cartella di pagamento n. 09720180080038453, relativa a contributi di bonifica per l'anno 2017. Il carico complessivo recato in cartella è pari ad € 42,40.
E' opportuno chiarire che la costituzione nel giudizio di primo grado del ricorrente è avvenuta il 7 maggio
2019. La camera di consiglio per la decisione si è svolta il giorno 11 luglio 2019. Il Consorzio di Bonifica delle Marche si è costituito tardivamente, in data 2 agosto 2019, a camera di consiglio già svolta. La sentenza
è stata depositata il 20 settembre 2019.
In appello il contribuente affida le proprie doglianze a più motivi: 1) nullità insanabile dell'avviso di trattazione e consequenzialmente del processo;
2) vizio di procura dell'Difensore_1, difensore del Consorzio;
3) omessa pronuncia sulla carenza di motivazione della cartella impugnata;
4) omessa pronuncia sulla carenza di potere impositivo;
4) omessa pronuncia sulla contestata inesistenza della cartella per abrogazione implicita dell'art. 21 R.D. n. 215/1933; 5) poiché nella motivazione della cartella manca l'indicazione del piano di classifica, ne deriverebbe l'inversione dell'onere della prova, restando il Consorzio obbligato a provare i benefici arrecati al fondo. Prova non fornita.
Cita giurisprudenza, anche di Cassazione, e conclude chiedendo che la sentenza appellata venga riformata dichiarando l'illegittimità della pretesa del Consorzio, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Il Consorzio di Bonifica delle Marche non si è costituito.
L'appellante ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente chiarito che il Consorzio di Bonifica delle Marche non si è costituito in primo grado, posto che la sua costituzione in data 2 agosto 2019 (successivamente alla camera di consiglio dell'11 luglio
2019, in cui il ricorso era stato deciso) è da considerarsi nulla, e dunque improduttiva di effetti.
Da tanto discende l'infondatezza dei motivi d'appello nn. 1) e 2), sopra citati.
La dedotta carenza di motivazione della cartella impugnata (e della sentenza, sul relativo punto) è parimenti infondata (motivo n. 3). La Suprema Corte a SS.UU., con la sentenza n. 11722/2010 ha stabilito che, in effetti, quando la cartella costituisca il primo ed unico atto con cui viene esercitata la pretesa tributaria (come nel caso dei Consorzi di Bonifica) essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo.
Tuttavia, l'impugnazione del contribuente ha effetto sanante nel caso in cui questi dimostri di avere, per un verso, piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, e per altro verso, non abbia provato, in concreto, quale sia stato il pregiudizio che il dedotto vizio di motivazione abbia determinato al suo diritto di difesa.
Come si riscontra nel caso qui in decisione.
I motivi 3) e 4) sembrano fondarsi argomenti di natura generale riguardanti Fondi Statali o UE, alla luce dell'art. 10 del R.D. n. 215/1933. Si tratta di censure che attingono alla legittimità di atti di natura generale, la cui eventuale contestazione non è ammessa in questa sede, bensì in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità (T.A.R.- C.d.S.) ( cfr. art. 7 co. 5, d.lgs. n. 546/'92).
Da ultimo, e nel merito, va nettamente rigettata la tesi del contribuente secondo la quale, non essendo stato menzionato in cartella il Piano di classifica (n.d.e.: pacificamente esistente, valido ed efficace), da ciò solo deriverebbe l'inversione dell'onere della prova in capo al Consorzio circa i benefici arrecati al fondo.
Originalità a parte, l'argomento è contrario a tutta una serie di noti principi riguardanti l'azione amministrativa e la conoscenza o conoscibilità di provvedimenti di natura generale, ai quali si rimanda. Come recato nella sentenza qui impugnata, il contributo di bonifica richiesto in conseguenza dell'utilizzo di canali consortili come recapito degli scarichi dei fondi compresi nell'area del Consorzio, costituisce un servizio da cui i detti fondi traggono beneficio. Un servizio che integra “(…) un'obbligazione qualificata come tributaria.” (Cass. n. 4309/2017, citata nella sentenza appellata).
Ove il contribuente avesse voluto contestare i benefici arrecati dall'attività consortile al proprio fondo, semplicemente avrebbe dovuto fornirne adeguata prova.
Una prova non fornita nè in primo grado nè nel presente appello.
Per quanto fin qui esposto l'appello va respinto, siccome infondato.
La mancata costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche solleva la Corte dal pronunciarsi sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, il giorno 8 gennaio 2026.
Il TO Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. M. Minestroni
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
TI SE, TO
MARRA PAOLO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 430/2020 depositato il 09/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Consorzio Di Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 297/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 20/09/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180080038453000 CONT.CONSORTILE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello il signor Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 297/2019 con cui la CTP di Ascoli Piceno rigettava, con spese compensate, il ricorso proposto dal detto contribuente avverso la cartella di pagamento n. 09720180080038453, relativa a contributi di bonifica per l'anno 2017. Il carico complessivo recato in cartella è pari ad € 42,40.
E' opportuno chiarire che la costituzione nel giudizio di primo grado del ricorrente è avvenuta il 7 maggio
2019. La camera di consiglio per la decisione si è svolta il giorno 11 luglio 2019. Il Consorzio di Bonifica delle Marche si è costituito tardivamente, in data 2 agosto 2019, a camera di consiglio già svolta. La sentenza
è stata depositata il 20 settembre 2019.
In appello il contribuente affida le proprie doglianze a più motivi: 1) nullità insanabile dell'avviso di trattazione e consequenzialmente del processo;
2) vizio di procura dell'Difensore_1, difensore del Consorzio;
3) omessa pronuncia sulla carenza di motivazione della cartella impugnata;
4) omessa pronuncia sulla carenza di potere impositivo;
4) omessa pronuncia sulla contestata inesistenza della cartella per abrogazione implicita dell'art. 21 R.D. n. 215/1933; 5) poiché nella motivazione della cartella manca l'indicazione del piano di classifica, ne deriverebbe l'inversione dell'onere della prova, restando il Consorzio obbligato a provare i benefici arrecati al fondo. Prova non fornita.
Cita giurisprudenza, anche di Cassazione, e conclude chiedendo che la sentenza appellata venga riformata dichiarando l'illegittimità della pretesa del Consorzio, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Il Consorzio di Bonifica delle Marche non si è costituito.
L'appellante ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente chiarito che il Consorzio di Bonifica delle Marche non si è costituito in primo grado, posto che la sua costituzione in data 2 agosto 2019 (successivamente alla camera di consiglio dell'11 luglio
2019, in cui il ricorso era stato deciso) è da considerarsi nulla, e dunque improduttiva di effetti.
Da tanto discende l'infondatezza dei motivi d'appello nn. 1) e 2), sopra citati.
La dedotta carenza di motivazione della cartella impugnata (e della sentenza, sul relativo punto) è parimenti infondata (motivo n. 3). La Suprema Corte a SS.UU., con la sentenza n. 11722/2010 ha stabilito che, in effetti, quando la cartella costituisca il primo ed unico atto con cui viene esercitata la pretesa tributaria (come nel caso dei Consorzi di Bonifica) essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo.
Tuttavia, l'impugnazione del contribuente ha effetto sanante nel caso in cui questi dimostri di avere, per un verso, piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, e per altro verso, non abbia provato, in concreto, quale sia stato il pregiudizio che il dedotto vizio di motivazione abbia determinato al suo diritto di difesa.
Come si riscontra nel caso qui in decisione.
I motivi 3) e 4) sembrano fondarsi argomenti di natura generale riguardanti Fondi Statali o UE, alla luce dell'art. 10 del R.D. n. 215/1933. Si tratta di censure che attingono alla legittimità di atti di natura generale, la cui eventuale contestazione non è ammessa in questa sede, bensì in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità (T.A.R.- C.d.S.) ( cfr. art. 7 co. 5, d.lgs. n. 546/'92).
Da ultimo, e nel merito, va nettamente rigettata la tesi del contribuente secondo la quale, non essendo stato menzionato in cartella il Piano di classifica (n.d.e.: pacificamente esistente, valido ed efficace), da ciò solo deriverebbe l'inversione dell'onere della prova in capo al Consorzio circa i benefici arrecati al fondo.
Originalità a parte, l'argomento è contrario a tutta una serie di noti principi riguardanti l'azione amministrativa e la conoscenza o conoscibilità di provvedimenti di natura generale, ai quali si rimanda. Come recato nella sentenza qui impugnata, il contributo di bonifica richiesto in conseguenza dell'utilizzo di canali consortili come recapito degli scarichi dei fondi compresi nell'area del Consorzio, costituisce un servizio da cui i detti fondi traggono beneficio. Un servizio che integra “(…) un'obbligazione qualificata come tributaria.” (Cass. n. 4309/2017, citata nella sentenza appellata).
Ove il contribuente avesse voluto contestare i benefici arrecati dall'attività consortile al proprio fondo, semplicemente avrebbe dovuto fornirne adeguata prova.
Una prova non fornita nè in primo grado nè nel presente appello.
Per quanto fin qui esposto l'appello va respinto, siccome infondato.
La mancata costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche solleva la Corte dal pronunciarsi sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, il giorno 8 gennaio 2026.
Il TO Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. M. Minestroni