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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/10/2024, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario
CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 1814 dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 13 gennaio 2020 e vertente tra
- in concordato preventivo (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. P.IVA_1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi per Pt_4 C.F._3
procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv.
Daniela D'Angelo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avezzano, via
Vincenzo Falcone 10,
- ATTORI -
e
- (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Luce Frasca
e Ugo Frasca ed elettivamente domiciliata in Avezzano, Via Amendola 44,
- CONVENUTA-
1 Oggetto: contratti bancari cui non si applica il d. lgs.n. 5/2003.
Conclusioni: le parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_5
, e in qualità di fideiussori opponevano il decreto
[...] Pt_2 Pt_4
ingiuntivo n. 476/15 emesso dal Tribunale di Avezzano il 24 settembre 2015 per la somma di € 244.571,69, domandando all'adito tribunale di:
a) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e di revocarlo;
b) dichiarare la nullità o l'inesistenza del contratto di c/c n. 18222/29 acceso presso la Filiale di L'Aquila della e n. 631125/61 (già Controparte_1
n. 337/61) acceso presso la Filiale di Balsorano della Banca SC PA nella parte in cui gli stessi prevedono la corresponsione di “interessi corrispettivi, moratori nonché di ogni altro onere accessorio, anche sotto forma di commissioni, di rimborso di spese bancarie, amministrative e accessorie, per il carattere usurario dei saggi applicati e, per l'effetto, accertare e dichiarare la gratuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma 3, c.c., dei contratti stessi dalla data che risulterà di giustizia”;
c) dichiarare la nullità o l'inesistenza dei contratti di c/c sopra indicati;
d) dichiarare la nullità e/o inesistenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1418,
1419 e 1346 c.c., del contratto di conto corrente n. 18222/29 acceso presso la Filiale di L'Aquila della e n. 631125/61 (già n. Controparte_1
337/61) acceso presso la Filiale di Balsorano della Banca SC PA (poi incorporata nella , nella parte in cui Controparte_1
prevedono la corresponsione di interessi ultra legali corrispettivi, moratori nonché di ogni altro onere accessorio, anche sotto forma di rimborso di spese bancarie, amministrative e accessorie, per difetto dei requisiti di liceità, determinatezza e determinabilità dell'oggetto o per mancanza di giustificazione causale e, per l'effetto dichiarare l'applicabilità del saggio di cui all'art. 1284 c.c., per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 1419 e 1284 c.c.;
2 e) accertare e dichiarare ex art. 1283 c.c. e 117 TUB nonché 1815, comma 2, c.c.
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla
[...]
ai rapporti di conto corrente n. 18222/29 e n. Controparte_1
631125/61 sopra citati;
f) accertare e dichiarare che nulla la Società attrice opponente deve alla
[...]
a titolo di commissione di massimo scoperto ovvero a titolo Controparte_1
di interessi passivi computati a seguito della antergazione e postergazione delle valute operate dalla Banca;
g) accertare e dichiarare la sussistenza dell'usura soggettiva o in concreto di cui all'art. 644, terzo comma secondo periodo c.p.;
h) accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1842, 1325, 1418 e 1346 c.c., nonché dell'art. 117 TUB, del contratto di conto corrente n. 18222/29 acceso presso la Filiale di L'Aquila della
[...]
e n. 631125/61 (già n. 337/61) acceso presso la Filiale di Controparte_1
Balsorano della Banca SC PA (poi incorporata nella Controparte_1
;
[...]
i) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o risoluzione delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale;
in via riconvenzionale di:
l) condannare la Banca convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice opponente, ivi compresi i danni da perdita di chances e gli ulteriori in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366 c.c., indicati in € 695.400,00, da determinarsi in via equitativa e/o quantificati in corso di causa ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
m) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_1
patrimoniali patiti dai fideiussori opponenti , e Parte_2 Parte_3 [...]
da determinarsi in via equitativa;
Pt_4
n) accertare e dichiarare la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno degli istanti, con espressa riserva di agire in separato CP_1
3 giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in corso di quantificazione e per l'effetto ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva e condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa oltre alla pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali;
o) condannare la convenuta alla restituzione in favore della società correntista CP_1
delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, quantificate in € 668.330,99, salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria e spese di CTP;
p) condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., il tutto CP_1
con vittoria di spese, onorari e competenze di causa”.
Si costituiva l'opposta , che concludeva chiedendo Controparte_1
al tribunale di “dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'avversa opposizione ed ogni ulteriore avversa domanda, anche riconvenzionale, riconoscendo la sussistenza del credito, siccome reclamato dalla concludente nell'opposta monizione e, per l'effetto, confermando la stessa, con ulteriore condanna degli opponenti alla refusione delle spese della presente fase del giudizio”.
Nel corso del giudizio il giudice dichiarava, ritenendo la sussistenza di gravi motivi, la sospensione della p.e. del decreto opposto, era altresì espletata CTU contabile, all'udienza di cui in epigrafe la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata, nei termini di seguito specificati.
Preliminarmente, deve ritenersi assolutamente priva di pregio la censura afferente alla sottoposizione della società opponente a procedura di concordato preventivo, trattandosi di situazione priva di rilievo in ordine all'esame della presente causa e, quel che più conta, non preclusiva dell'esercizio di azione monitoria.
4 Nel merito si osserva che il decreto ingiuntivo n. 476/15, immediatamente esecutivo per la somma di € 244.571,69 nei confronti di , nel Parte_1
prosieguo indicata come « e dei fideiussori solidali di essa , Pt_1 Parte_2
e era emesso in relazione al debito risultante dal saldo Parte_3 Parte_4
passivo di cui al c/c n. 18222/29 acceso presso la filiale di L'Aquila, chiuso il successivo 20/02/2011, ed al c/c 631125/61 acceso presso la filiale di Balsorano.
In buona sostanza le contestazioni articolate da e dai fideiussori fanno leva Pt_1
sulla pretesa nullità totale o parziale di entrambi i rapporti di c/c suddetti, alla luce delle deduzioni del ct di parte. Essi contestano tutti gli addebiti, a titolo di interessi e competenze, in rapporto ai conti correnti suddetti, ritenuti computati con interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, antergazione e postergazione delle valute, capitalizzazione trimestrale di oneri, spese e commissioni ed interessi ritenuti usurari. Questi sarebbero stati applicati dalla banca senza apposita pattuizione o sulla scorta di clausole invalide o in mancanza di giustificazione causale.
I fideiussori, conseguentemente, hanno eccepito l'inefficacia delle fideiussioni prestate in quanto i rapporti intercorsi sarebbero affetti da rilevanti illegittimità, anche in violazione di norme imperative e di ordine pubblico.
In primo luogo emerge chiaramente dal contenuto dei contratti la natura autonoma delle garanzie prestate e la conseguente improponibilità di eccezioni relative alla validità del rapporto principale, questione peraltro assorbita in relazione a quanto si osserverà di seguito in ordine al rapporto debitorio principale.
Con riferimento, poi, alla censura di nullità dei rapporti di garanzia, in relazione alla violazione della L. 287/1990, trattandosi nella specie di rapporti regolati in parte da clausole riproduttive dello schema ABI, dichiarato illegittimo in quanto violativo del principio di libera concorrenza dalla delibera n. 55 del 02/05/2005 della Banca
d'Italia, si osserva che la stessa può ritenersi ammissibile, pur se sollevata oltre gli
5 ordinari termini preclusivi, trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Nessun rilievo, poi, risulta avere la mancata produzione della delibera, pur non costituendo la stessa un atto normativo escluso dall'applicazione del principio iura novit curia, costituendo il suo contenuto fatto notorio oggetto di ampia trattazione giurisprudenziale che, da ultimo, ha investito le stesse SSUU. Della Suprema Corte.
Tanto chiarito, sul punto, invero, non può che prendersi atto dei più recenti approdi della giurisprudenza, in particolare Cass. Cass. SS. UU. 30 dicembre 2021 n. 41994.
Con riferimento alla questione, ampiamente dibattuta e contrastata della nullità dei contratti di fideiussione riproduttivi di clausole contenute nello schema ABI la suprema corte ha infatti affermato che detti contratti “sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata [L.287/1990 n.d.r.] e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” Trattasi dunque di nullità parziale che non travolge l'intero contratto, ma soltanto le clausole riproduttive dello schema lesivo della concorrenza.
Riconosce, invero, il supremo consesso (cfr. Cass. 21/05/2007, n. 11673) che “agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti”. Orbene, risulta pacifico che l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata e che nel caso sottoposto all'esame del tribunale non risulta provato che il contratto sottoscritto contenesse clausole che, ai fini che qui interessano e per l'uso di esse concretamente verificato, potessero incidere sulla validità stessa del rapporto, e, in particolare che, ove le parti fossero state consapevoli di quella nullità non avrebbero stipulato il contratto.
6 Non risultano fondate le eccezioni relative all'illegittima applicazione di interessi anatocistici e all'indeterminatezza della CMS. Quanto alla prima, infatti, emerge chiaramente in actis, come pure rilevato dal G.I. con l'ordinanza emessa ex art. 649,
c.p.c.. la pattuizione, in applicazione del regime applicabile ratione temporis, della clausola di reciprocità, con previsione di interessi anatocistici attivi e passivi, con cadenza trimestrale. In tal senso non appare rilevante la dedotta assenza nelle copie dei contratti in atti della sottoscrizione da parte dell'istituto di credito, che, peraltro risulta aver dato applicazione alla pattuizione in esame. Sotto il secondo profilo, non risulta alcun vizio di indeterminatezza nella pattuizione relativa alla CMS, come pure rilevato, anche in tal caso, con l'ordinanza ex art. 649, c.p.c.
Non emergono elementi di criticità, in base alle pattuizioni contrattuali, in ordine all'esercizio, da parte dell'istituto di credito, dello ius variandi, ai sensi dell'art. 118,
TUB, il cui esercizio è stato sempre correlato a comunicazione rivolta al correntista.
Con riferimento alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse applicati, deve osservarsi che, nel caso di specie, come pure emerge dalla corposa e controversa CTU, non si rilevano fenomeni di usura originaria in relazione ai tassi pattuiti contrattualmente dal che deriva l'inapplicabilità della nullità di cui all'art. 1815, c.c. e della conseguente non debenza di interessi. In proposito deve essere richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 secondo il quale “allorché il tasso degli interessi concordato fra mutuante e mutuatario superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge
108 del 96, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata per il sol fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
7 Invero, risulta dall'istruttoria processuale che la ha intrattenuto i rapporti Pt_1
bancari con la Banca opposta, filiale di L'Aquila, dal 29/04/2008 relativamente al c/c n. 18222 e dal 10/10/2002, filiale di Balsorano, relativamente al c/c n. 631125
(già portante il n. 337/61).
Per il primo dei rapporti bancari suddetti , e Parte_2 Parte_3 [...]
anno prestato fideiussione il 5/05/2008 e, per il secondo, la fideiussione Pt_4
è stata prestata in diverse date dal 14/02/2002 al 22/07/2008 in relazione agli adeguamenti dell'ammontare della somma per la quale la garanzia era stata prestata, tenendo presente ciò che hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 20 giugno 2018, n. 16303: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma
1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Risulta necessario, inoltre, osservare che il carattere usurario del tasso, in ipotesi applicato, allorché non sia stato oggetto di pattuizione tra le parti nel momento di origine del rapporto, ma sia intervenuto successivamente per effetto del mutamento dei tassi di interesse applicati, non comporta la nullità del rapporto stesso, ma può dar luogo al rimborso soltanto per l'ammontare degli interessi che eccedono il tasso soglia.
8 Il supremo consesso ha invero affermato che l'art.
2-bis d.l. n. 185/2008 non può essere qualificato come norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4,
c.p. e che, pertanto, la CMS non deve rientrare tra le “commissioni” o
“remunerazioni” del credito, considerata la sua natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca ed hanno affermato che la legge disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa anche la commissione di massimo scoperto, considerata quale corrispettivo della prestazione creditizia.
Per quanto concerne i rapporti di conto corrente relativi al periodo che precede l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.
2-bis d.l. n. 185 del 2008, coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, la determinazione dell'eventuale usura di cui alla legge 108/96 deve essere calcolata in modo separato tra il tasso effettivo globale applicato dalla banca e le commissioni di massimo scoperto confrontando il teg calcolato con i tassi soglia indicati nei D.M. trimestrali. La CMS rilevata deve essere comparata con la CMS soglia calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media.
Nel caso oggetto del presente giudizio il superamento del tasso soglia è avvenuto dopo la stipula del contratto, peraltro in relazione a variazioni contrattuali applicate nella vigenza del rapporto, ma non geneticamente usurarie, per cui le pattuizioni originarie restano valide ed i tassi vanno ricondotti entro il limite di massimo consentito, con il diritto del debitore al rimborso degli interessi corrisposti non dovuti.
La CTU espletata dal dott. ha ovviamente preso in esame Persona_1
entrambi i conti correnti accesi ed applicando due diverse metodologie (indicate dalla
Banca D'Italia, sia con esclusione della commissione di massimo scoperto fino al
31/12/2009 e sia con inclusione di essa), tenendo presente quanto stabilito dall'art. 644 c.p., comma 5 (“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”) e dall'art. 2, comma 4,
9 della L. 7 marzo 1996, n. 108 (“Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso”).
Il CTU ha esaminato le osservazioni prodotte dai consulenti di parte (dott. Per_2
per la Banca e dott. per gli opponenti) alla sua relazione,
[...] Persona_3
sostanzialmente confermando le sue rilevazioni.
Posto quanto sinora osservato dalle indagini condotte dal CTU, relativamente ai rapporti bancari intrattenuti, sono emersi i seguenti dati:
1) riguardo al c/c n. 631125/61 (già recante il n. 337/61), la CMS è stata applicata dalla considerato il periodo intercorrente dall'apertura del conto (quarto CP_1
trimestre 2003) al 31/12/2009, soltanto nel periodo relativo al 3° trim 2009, nel quale il tasso soglia rilevato è del 12,48% e la CMS applicata è stata del 13,97%, con carico aggiuntivo dei relativi costi sul debitore per € 7.911,45. Nei trimestri successivi, fino al quarto trimestre 2014, i tassi relativi alla CMS sono stati sempre più alti rispetto ai tassi soglia determinati su base annua sulla scorta delle rilevazioni trimestrali effettuate dalla Banca d'Italia e le CMS applicate dalla sono state CP_1
complessivamente pari ad € 10.994,57. I costi applicati dalla al correntista e CP_1
confluiti nella richiesta del decreto ingiuntivo per quanto concerne il suddetto c/c devono essere decurtati per complessivi € 18.944,02.
2) riguardo al c/c n. 18222/29 il tasso soglia è stato superato nel secondo quadrimestre 2008, nel quale il tasso applicato è stato del 15,61% rispetto al tasso soglia individuato nel 14,82, con applicazione della CMS di € 730,00.
Per i periodi successivi (dal primo trimestre 2010 al quarto trimestre 2014) il tasso soglia è stato sempre superato, con applicazione di CMS per complessivi € 5.994,75.
I costi applicati dalla al correntista per quanto concerne il suddetto c/c, CP_1
pertanto, devono essere decurtati per complessivi € 6.724,75.
10 Da quanto sopra esposto discende che la somma totale per interessi che deve essere scomputata dal credito complessivo vantato ed azionato dalla ammonta, CP_1
complessivamente, ad € 25.668,77.
Ne deriva un saldo passivo a carico degli opponenti pari ad € 218.902,92 inferiore alla somma ingiunta, pari ad € 244.571,69.
Ogni altra censura sollevata va ritenuta non meritevole di pregio, in considerazione della regolare pattuizione delle condizioni contrattuali, ivi compresa la misura delle aperture di credito correlate ai conti correnti accesi.
Ne deriva anche l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dagli opponenti in via riconvenzionale, non essendo emersi elementi costitutivi di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli opponenti ed attribuibili a condotte colpose dell'istituto bancario.
PQM
il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie in parte qua l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) riconosce il credito complessivo della nei Controparte_1
confronti dei debitori in concordato preventivo, Parte_1
nonché dei fideiussori di essa con vincolo solidale , , e Parte_2 Parte_3
nella somma complessiva di € 218.902,92, condannando i debitori Parte_4
sopra indicati al pagamento della somma suddetta con gli interessi legali decorrenti dal 25 settembre 2015.
3) rigetta le domande riconvenzionali della parte opponente;
3) pone definitivamente a carico della le spese Controparte_1
della espletata CTU per € 6.769,68, oltre accessori di legge se dovuti.
11 4) tenuto conto della reciproca soccombenza e dell' incertezza giurisprudenziale esistente nelle materie di causa, compensa parzialmente le spese di lite - da liquidarsi complessivamente in euro 843,00 per esborsi e 20.000,00, per compensi - in misura di 2/3, e condanna al pagamento della residuo Controparte_1
terzo in favore della parte opponente.
Avezzano, 6.10.2024
Il Giudice
(dott. Mario Cervellino)
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