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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile
R.G. n. 3471/2024
Il giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dall'attrice, unica parte costituita, per il 15.01.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa;
dato atto che la parte costituita non ha chiesto di fissare l'udienza di discussione in presenza ed anzi nelle note di trattazione scritta ha chiesto di decidere la causa;
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 cpc.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Vittoria Contino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 3471/2024, avente ad oggetto uno sfratto per morosità, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO GL
- Intimante
E
(C.F. OP C.F._2
- Intimato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
15.01.2025, svolta con la modalità cartolare di cui all'art 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 cpc, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, richiamandosi a tal fine gli atti delle parti, i documenti e i verbali di causa.
Tanto premesso, si rileva che con atto di intimazione di sfratto per morosità parte attrice conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per OP ottenere il rilascio dell'immobile concesso in locazione, oltre al pagamento dei canoni non corrisposti.
2 In particolare l'intimante deduceva di essere erede ab intestato della madre
, la quale con contratto del 01 marzo 2012, registrato presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate di Caserta, concedeva in locazione ad uso commerciale all'intimato l'unità immobiliare sita in Caserta alla via G.B. Vico OP
n.62 (compiutamente identificata in atti), per un canone mensile di € 420,00; che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni dal mese di dicembre
2018 al mese di gennaio 2025, per un ammontare complessivo di € 31.080,00; che vani erano stati i solleciti inviati allo stesso per il pagamento dovuto.
Pertanto la ricorrente chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto, atteso il grave inadempimento del conduttore;
per l'effetto, di ordinare a OP quest'ultimo l'immediato rilascio dell'immobile, con condanna, altresì, al pagamento dei canoni locativi inevasi, a far data dal mese di dicembre 2018 e fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile.
Non si costituiva, né si opponeva il convenuto . OP
A fronte della notifica dell'atto di intimazione alla parte conduttrice effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., veniva disposto il mutamento del rito, richiamandosi la giurisprudenza ormai consolidata sul punto, secondo cui “La notifica ex art. 143
c.p.c. è incompatibile con la struttura del procedimento per convalida, atteso che tale modalità preclude l'osservanza dell'adempimento previsto dall'art. 660, comma 7, c.p.c.; del resto, la notifica ex art. 143 c.p.c., consente di ritenere probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'intimazione mentre la decisiva importanza attribuita alla mancata comparizione dell'intimato in udienza
o alla sua mancata opposizione impongono cautela al fine di assicurare il maggior grado possibile di certezza sull'effettiva conoscenza da parte del conduttore del contenuto dell'intimazione; ne consegue che, in tal caso il giudice non può convalidare e deve trasformare il rito, dando ingresso alla fase ordinaria e provvedere con sentenza sulla domanda spiegata” (cfr. Tribunale di Roma, Sez.
VI, n°798 del 10.01.2019).
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare va dichiarata la contumacia della parte intimata . OP
Va altresì dichiarata la procedibilità della domanda principale, avendo parte intimante esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 30.07.2024
3 attesa l'assenza della parte convenuta senza giustificato motivo, OP pur avendo ricevuto l'invito a partecipare).
Va, infine, dato atto della regolare notifica dell'ordinanza del mutamento del rito alla parte convenuta, rimasta contumace.
Nel merito la domanda di parte intimante è fondata, per le ragioni di seguito indicate.
In ordine alla legittimazione attiva, l'intimante ha depositato Parte_1 idonea documentazione comprovante il subentro nel contratto di locazione (cfr. dichiarazione di successione con voltura).
Parte attrice ha altresì prodotto il contratto di locazione (sottoscritto dalle parti e registrato).
Ciò posto, a fronte della produzione del contratto di locazione e dell'allegazione dell'inadempimento da parte della locatrice, costituiva onere del conduttore dare dimostrazione del corretto adempimento delle obbligazioni sullo stesso gravanti
(cfr. Cass su 13533/01), ovvero di ulteriori e idonei fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Ebbene, detta prova non è stata fornita, restando anzi la parte convenuta contumace.
Occorre quindi procedere alla valutazione della gravità dell'inadempimento della parte conduttrice.
Com'è noto, per le locazioni non abitative, come quella in esame, la valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore resta affidata ai comuni criteri di cui all'art. 1455 cod. civ. e se ne deve, conseguentemente, accertare la gravità in concreto, cioè l'idoneità a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore, a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a determinare un notevole ostacolo alla sua prosecuzione, da valutare tenendo conto dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del negozio, e dell'elemento soggettivo, legato principalmente al comportamento della parte inadempiente, all'importanza assunta per il locatore dalla mancata corresponsione dei canoni e all'entità del turbamento causato all'equilibrio del rapporto sinallagmatico.
Secondo la giurisprudenza è possibile, peraltro, utilizzare a tal fine anche il criterio legale dettato dall'art. 5 l. eq. can. come parametro di riferimento per
4 valutare, in concreto, se l'inadempimento del conduttore sia stato o non di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. (Cass. n. 2232/95; Cass. n. 1234/00).
Inoltre, la gravità dell'inadempimento posto a fondamento della domanda dev'essere valutata, in tema di locazioni, anche alla luce del comportamento successivo alla proposizione della domanda, non operando per i contratti di durata la regola generale posta dall'art. 1453 c.c., secondo la quale la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione delle posizioni dei contraenti fino alla pronunzia giudiziale definitiva, essendo vietato al conduttore di eseguire la sua prestazione e al locatore di pretenderla.
Nel caso della locazione, infatti, il locatore non è in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione ed ha interesse all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale rimane nella detenzione della cosa locata senza che il locatore possa impedirlo ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a versare al locatore il corrispettivo fino alla riconsegna, salvo il maggior danno (Cass. n. 8076/02). Ove, pertanto, in tema di locazione ad uso non abitativo, il conduttore sia moroso nel pagamento del canone e degli oneri accessori, non può ritenersi automaticamente la gravità dell'inadempimento solo perché questo ha ad oggetto una delle obbligazioni principali del conduttore (art. 1587 n. 2 c.c.), dovendosene, invece, accertare la gravità in concreto, con la conseguenza che la domanda di risoluzione non dovrà essere accolta qualora l'inadempimento possa essere valutato come di scarsa importanza per il concorso di determinate circostanze, che lo rendono inidoneo a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore e a sconvolgere l'intera economia del rapporto al punto da ostacolarne la prosecuzione (Cass. n.
11448/98; Cass. n. 4688/99).
Ebbene, in applicazione dei principi di diritto appena enunciati il dedotto inadempimento non può non ritenersi grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455
c.c., visto l'elevato numero e l'ammontare dei canoni insoluti al momento della proposizione della domanda, e considerato il comportamento del conduttore che, irreperibile, si è sottratto anche al pagamento delle mensilità maturate in corso di giudizio (ben 74 mensilità).
Né risulta che vi sia stata alcuna formale riconsegna dell'immobile, mediante rituale restituzione delle chiavi.
5 Pertanto, ricorrendo le condizioni dell'art. 1455 c.c., in accoglimento della domanda dev'essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione inter- partes per grave inadempimento del convenuto, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile.
Parte intimata va, altresì, condannata al pagamento dei canoni di locazione maturati e non corrisposti dal mese di dicembre 2018 sino alla data di deposito del presente provvedimento, per la complessiva somma di € 31.080,00 (€ 420 x n. 74 mensilità, ossia da dicembre 2018 a gennaio 2025), oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo effettivo.
Stimasi equa, in applicazione dell'articolo 56 legge 392/78, comparate le opposte esigenze delle parti, tenuto conto del perdurare della morosità (protrattasi per svariati anni) fissare la data del rilascio al 20.2.2025.
Ogni ulteriore questione prospettata rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite (comprese quelle relative al procedimento di mediazione) seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo, applicando il D.M. 55/2014 (come aggiornato), con riferimento alle fasi di giudizio effettivamente svolte e tenendo conto della concreta attività difensiva espletata.
Parte convenuta, va altresì condannata al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio ex art. 12 bis co.2 D.lgs 28/2010 (così come modificato dall'art.7, comma 1, lett.
p), Decreto legislativo 149/2022), per non aver partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Pt_1
nei confronti di , ogni contraria istanza ed eccezione
[...] OP disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e dichiara risolto, per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione oggetto di causa e, per l'effetto ordina all'intimato il rilascio, in favore dell'intimante, dell'unità OP immobiliare sita in Caserta, alla Via G.B. Vico n. 62 (compiutamente indicata in atti e nel contratto di locazione), libera e vuota da persone e/o cose, fissando per l'esecuzione la data del 20.02.2025;
6 b) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'intimante OP
, della somma di € 31.080,00 per canoni, oltre interessi legali Parte_1 sino al soddisfo;
c) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice OP
, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
3.553,90 per onorario ed € 314,82 per esborsi, oltre al 15% di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. RO GL dichiaratosi anticipatario;
d) condanna il convenuto , che non ha partecipato all'incontro di OP mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2 D.lgs 28/2010
(come da ultimo modificato).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 15.01.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
7
IV Sezione civile
R.G. n. 3471/2024
Il giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dall'attrice, unica parte costituita, per il 15.01.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa;
dato atto che la parte costituita non ha chiesto di fissare l'udienza di discussione in presenza ed anzi nelle note di trattazione scritta ha chiesto di decidere la causa;
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 cpc.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Vittoria Contino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 3471/2024, avente ad oggetto uno sfratto per morosità, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO GL
- Intimante
E
(C.F. OP C.F._2
- Intimato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
15.01.2025, svolta con la modalità cartolare di cui all'art 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 cpc, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, richiamandosi a tal fine gli atti delle parti, i documenti e i verbali di causa.
Tanto premesso, si rileva che con atto di intimazione di sfratto per morosità parte attrice conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per OP ottenere il rilascio dell'immobile concesso in locazione, oltre al pagamento dei canoni non corrisposti.
2 In particolare l'intimante deduceva di essere erede ab intestato della madre
, la quale con contratto del 01 marzo 2012, registrato presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate di Caserta, concedeva in locazione ad uso commerciale all'intimato l'unità immobiliare sita in Caserta alla via G.B. Vico OP
n.62 (compiutamente identificata in atti), per un canone mensile di € 420,00; che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni dal mese di dicembre
2018 al mese di gennaio 2025, per un ammontare complessivo di € 31.080,00; che vani erano stati i solleciti inviati allo stesso per il pagamento dovuto.
Pertanto la ricorrente chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto, atteso il grave inadempimento del conduttore;
per l'effetto, di ordinare a OP quest'ultimo l'immediato rilascio dell'immobile, con condanna, altresì, al pagamento dei canoni locativi inevasi, a far data dal mese di dicembre 2018 e fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile.
Non si costituiva, né si opponeva il convenuto . OP
A fronte della notifica dell'atto di intimazione alla parte conduttrice effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., veniva disposto il mutamento del rito, richiamandosi la giurisprudenza ormai consolidata sul punto, secondo cui “La notifica ex art. 143
c.p.c. è incompatibile con la struttura del procedimento per convalida, atteso che tale modalità preclude l'osservanza dell'adempimento previsto dall'art. 660, comma 7, c.p.c.; del resto, la notifica ex art. 143 c.p.c., consente di ritenere probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'intimazione mentre la decisiva importanza attribuita alla mancata comparizione dell'intimato in udienza
o alla sua mancata opposizione impongono cautela al fine di assicurare il maggior grado possibile di certezza sull'effettiva conoscenza da parte del conduttore del contenuto dell'intimazione; ne consegue che, in tal caso il giudice non può convalidare e deve trasformare il rito, dando ingresso alla fase ordinaria e provvedere con sentenza sulla domanda spiegata” (cfr. Tribunale di Roma, Sez.
VI, n°798 del 10.01.2019).
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare va dichiarata la contumacia della parte intimata . OP
Va altresì dichiarata la procedibilità della domanda principale, avendo parte intimante esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 30.07.2024
3 attesa l'assenza della parte convenuta senza giustificato motivo, OP pur avendo ricevuto l'invito a partecipare).
Va, infine, dato atto della regolare notifica dell'ordinanza del mutamento del rito alla parte convenuta, rimasta contumace.
Nel merito la domanda di parte intimante è fondata, per le ragioni di seguito indicate.
In ordine alla legittimazione attiva, l'intimante ha depositato Parte_1 idonea documentazione comprovante il subentro nel contratto di locazione (cfr. dichiarazione di successione con voltura).
Parte attrice ha altresì prodotto il contratto di locazione (sottoscritto dalle parti e registrato).
Ciò posto, a fronte della produzione del contratto di locazione e dell'allegazione dell'inadempimento da parte della locatrice, costituiva onere del conduttore dare dimostrazione del corretto adempimento delle obbligazioni sullo stesso gravanti
(cfr. Cass su 13533/01), ovvero di ulteriori e idonei fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Ebbene, detta prova non è stata fornita, restando anzi la parte convenuta contumace.
Occorre quindi procedere alla valutazione della gravità dell'inadempimento della parte conduttrice.
Com'è noto, per le locazioni non abitative, come quella in esame, la valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore resta affidata ai comuni criteri di cui all'art. 1455 cod. civ. e se ne deve, conseguentemente, accertare la gravità in concreto, cioè l'idoneità a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore, a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a determinare un notevole ostacolo alla sua prosecuzione, da valutare tenendo conto dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del negozio, e dell'elemento soggettivo, legato principalmente al comportamento della parte inadempiente, all'importanza assunta per il locatore dalla mancata corresponsione dei canoni e all'entità del turbamento causato all'equilibrio del rapporto sinallagmatico.
Secondo la giurisprudenza è possibile, peraltro, utilizzare a tal fine anche il criterio legale dettato dall'art. 5 l. eq. can. come parametro di riferimento per
4 valutare, in concreto, se l'inadempimento del conduttore sia stato o non di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. (Cass. n. 2232/95; Cass. n. 1234/00).
Inoltre, la gravità dell'inadempimento posto a fondamento della domanda dev'essere valutata, in tema di locazioni, anche alla luce del comportamento successivo alla proposizione della domanda, non operando per i contratti di durata la regola generale posta dall'art. 1453 c.c., secondo la quale la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione delle posizioni dei contraenti fino alla pronunzia giudiziale definitiva, essendo vietato al conduttore di eseguire la sua prestazione e al locatore di pretenderla.
Nel caso della locazione, infatti, il locatore non è in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione ed ha interesse all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale rimane nella detenzione della cosa locata senza che il locatore possa impedirlo ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a versare al locatore il corrispettivo fino alla riconsegna, salvo il maggior danno (Cass. n. 8076/02). Ove, pertanto, in tema di locazione ad uso non abitativo, il conduttore sia moroso nel pagamento del canone e degli oneri accessori, non può ritenersi automaticamente la gravità dell'inadempimento solo perché questo ha ad oggetto una delle obbligazioni principali del conduttore (art. 1587 n. 2 c.c.), dovendosene, invece, accertare la gravità in concreto, con la conseguenza che la domanda di risoluzione non dovrà essere accolta qualora l'inadempimento possa essere valutato come di scarsa importanza per il concorso di determinate circostanze, che lo rendono inidoneo a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore e a sconvolgere l'intera economia del rapporto al punto da ostacolarne la prosecuzione (Cass. n.
11448/98; Cass. n. 4688/99).
Ebbene, in applicazione dei principi di diritto appena enunciati il dedotto inadempimento non può non ritenersi grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455
c.c., visto l'elevato numero e l'ammontare dei canoni insoluti al momento della proposizione della domanda, e considerato il comportamento del conduttore che, irreperibile, si è sottratto anche al pagamento delle mensilità maturate in corso di giudizio (ben 74 mensilità).
Né risulta che vi sia stata alcuna formale riconsegna dell'immobile, mediante rituale restituzione delle chiavi.
5 Pertanto, ricorrendo le condizioni dell'art. 1455 c.c., in accoglimento della domanda dev'essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione inter- partes per grave inadempimento del convenuto, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile.
Parte intimata va, altresì, condannata al pagamento dei canoni di locazione maturati e non corrisposti dal mese di dicembre 2018 sino alla data di deposito del presente provvedimento, per la complessiva somma di € 31.080,00 (€ 420 x n. 74 mensilità, ossia da dicembre 2018 a gennaio 2025), oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo effettivo.
Stimasi equa, in applicazione dell'articolo 56 legge 392/78, comparate le opposte esigenze delle parti, tenuto conto del perdurare della morosità (protrattasi per svariati anni) fissare la data del rilascio al 20.2.2025.
Ogni ulteriore questione prospettata rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite (comprese quelle relative al procedimento di mediazione) seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo, applicando il D.M. 55/2014 (come aggiornato), con riferimento alle fasi di giudizio effettivamente svolte e tenendo conto della concreta attività difensiva espletata.
Parte convenuta, va altresì condannata al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio ex art. 12 bis co.2 D.lgs 28/2010 (così come modificato dall'art.7, comma 1, lett.
p), Decreto legislativo 149/2022), per non aver partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Pt_1
nei confronti di , ogni contraria istanza ed eccezione
[...] OP disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e dichiara risolto, per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione oggetto di causa e, per l'effetto ordina all'intimato il rilascio, in favore dell'intimante, dell'unità OP immobiliare sita in Caserta, alla Via G.B. Vico n. 62 (compiutamente indicata in atti e nel contratto di locazione), libera e vuota da persone e/o cose, fissando per l'esecuzione la data del 20.02.2025;
6 b) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'intimante OP
, della somma di € 31.080,00 per canoni, oltre interessi legali Parte_1 sino al soddisfo;
c) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice OP
, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
3.553,90 per onorario ed € 314,82 per esborsi, oltre al 15% di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. RO GL dichiaratosi anticipatario;
d) condanna il convenuto , che non ha partecipato all'incontro di OP mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2 D.lgs 28/2010
(come da ultimo modificato).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 15.01.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
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