Sentenza 29 maggio 2008
Massime • 1
I ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza di merito resa in grado di appello e contro quella pronunciata nel successivo giudizio di revocazione possono essere riuniti, in quanto le due sentenze, integrandosi reciprocamente, definiscono inscindibilmente un unico giudizio e, quindi, in sede di legittimità, possono essere oggetto di esame contestuale e di un'unica decisione. Qualora si provveda a tale riunione, le questioni attinenti alla revocazione assumono carattere pregiudiziale, sicché il ricorso avverso la sentenza del relativo giudizio va esaminato per primo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2008, n. 14442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14442 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL LB, EL SE, UC VA vedova EL, tutti nella qualità di eredi di EL CESARE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato PROPERZI PATRIZIA, difesi dagli avvocati TRICARICO GIOVANNI, BOEMI NATALIA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CI IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'avvocato PETTINARI LUIGI, difeso dall'avvocato LUCCHETTI LB, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n 20713/06 proposto da:
EL LB, EL SE, UC VA vedova EL, tutti nella qualità di eredi di EL CESARE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI EQUI 8, presso lo studio dell'avvocato TRICARICO GIOVANNI, che li difende unitamente all'avvocato BOEMI NATALIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
CI IL, e per esso gli eredi: CI RE e CI IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'avvocato PETTINARI LUIGI, difeso dall'avvocato LUCCHETTI LB, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 706/02 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 16/12/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/08 dal Consigliere Dott. COLARUSSO Vincenzo;
udito l'Avvocato TRICARICO Giovanni, difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;
udito l'Avvocato LUCCHETTI Alberto difensore del resistente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso anno 2004 per quanto di ragione, rigetto del ricorso anno 2006. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, con sentenza del 9.11.1999, emessa all'esito della causa tra EL CE e CI UI, avente ad oggetto i lavori da effettuarsi in una palazzina di cui costoro erano condomini, diede atto che era cessata la materia del contendere avendo le parti accettato le conclusioni del C.T.U. e che residuava tra le parti stesse "contesa sulle spese di lite e sui danni pretesi dall'attore" Belleli.
2. Il Tribunale, quindi, dichiarò quali erano i lavori da farsi e come andavano ripartite le spese e condannò il convenuto a corrispondere all'attore, a titolo di rimborso delle spese legali, la somma di L. 1.000.000, "come indicato in motivazione", compensando tra le parti le spese liquidate al C.T.U..
3. Questa sentenza venne appellata dal CI e incidentalmente dal EL.
4. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 706 del 16.12.2002, "revocò" la condanna del CI al risarcimento dei danni ritenendo che non vi fosse danno da risarcire al EL e rigettò l'appello incidentale col quale gli eredi di costui chiedevano un "danno maggiore".
5. Detta sentenza venne impugnata per revocazione e con ricorso per cassazione dagli eredi EL.
6. L'istanza di revocazione venne dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 285 del 14.5.2005, che ritenne insussistente ogni errore di fatto.
7. Avverso questa sentenza venne proposto dagli eredi EL ricorso per cassazione con unico motivo.
8. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 706 della Corte di Appello proposto da CI UI consta di cinque motivi ed è resistito con controricorso dal CI UI.
9. Quello avverso la sentenza n. 285/2005 si fonda su due motivi cui resistono CI BR e CI SO, eredi del predetto.
10. I due ricorsi vengono chiamati entrambi all'udienza odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la due sentenze - la n. 285/2005 la n. 706/2002 - con le quali la Corte di Appello ha pronunciato sulla revocazione e nel merito.
2. Ed, invero, questa Corte (Cass. SS.UU. n. 18125/2005) ha affermato che l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 c.p.c., in quanto volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità del ruolo istituzionale della Corte di cassazione che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale.
2.a. Più specificamente, questa Corte ha ritenuto che le impugnazioni per cassazione contro la sentenza di merito in grado di appello e contro quella emessa nel successivo giudizio di revocazione possono proporsi con un unico ricorso. Quando tali impugnazioni sono proposte separatamente, dalla stessa parte o da parti diverse, e opportuno che i distinti ricorsi siano riuniti in quanto le due sentenze, reciprocamente integrandosi, inscindibilmente definiscono un unico giudizio e, quindi, in sede di legittimità, possono essere per essere oggetto di esame contestuale e di un'unica decisione (Cass. 2, 1297/77; Cass. Sez. L. n. 3044/1977; Cass. 2, 6328/2003;
Cass. 901/83; Cass. Sez. L n. 11517/1995).
2.b. Nel caso , in cui avvenga la riunione, le questioni attinenti alla revocazione assumono carattere pregiudiziale sicché il ricorso avverso la sentenza del relativo giudizio va esaminato per primo (Cass. 1297/77; Cass. 2 n. 5918/1979; Cass. 2, 376/2001).
3. Tanto premesso, può esaminarsi il ricorso avverso la sentenza n. 285/2005 con la quale la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per revocazione.
4. Nell'unico motivo di ricorso si denunzia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di errori di fatto nelle sentenza. I ricorrenti sostengono che la sentenza di primo grado conteneva una condanna alle spese;
che la Corte di Appello lo aveva compreso ma che, ciononostante, aveva revocato la condanna (inesistente) ai danni, in ciò incorrendo in errore di fatto. Lamentano, inoltre, i ricorrenti che la Corte di Appello ha escluso, con motivazione inadeguata, l'errore di fatto, ravvisando, tutt'al più, nel vizio revocatorio dedotto, un errore di interpretazione.
5. Il ricorso non è fondato.
È evidente, infatti, che le sentenza del Tribunale contiene una condanna ai danni (per L. 1.000.000), anche se nel dispositivo si parla di rimborso spese. Tale improprietà si giustifica col fatto che il giudice di prime cure aveva parametrato il danno, liquidato come sopra, all'"ammontare delle spese legali" sopportate dal EL (attore) "fino e compreso l'atto di riassunzione". Ne è riprova la liquidazione equitativa che non sarebbe stata compatibile se si fosse trattato di spese legali del giudizio concluso con la sentenza, essendo noto che, nella materia disciplinata dalla tariffe professionali, il Giudice non ha il potere di liquidare il compenso al professionista secondo il suo prudente apprezzamento, dovendo, invece, provvedere alla liquidazione delle spese e degli onorari secondo la prescrizioni della tariffa forense (Cass. 6068/69; Cass. 5696/78; Cass. 577/91; Cass. 8332/98).
6. A tutto concedere si sarebbe trattato di una discordanza tra dispositivo e motivazione che non costituiva errore revocatorio ma doveva essere oggetto di gravame.
7. Ricorso avverso la sentenza di merito.
7.a. Nel primo motivo si denunzia vizio di motivazione in ordine alla condanna al pagamento della somma di L. 1.000.000, a titolo di danno anziché a titolo di spese per la soccombenza. La censura non è fondata.
La Corte di Appello ha correttamente interpretato la sentenza di primo grado alla luce della motivazione. Valgono per il resto le considerazioni svolte più sopra (sub 6).
7.b. Col secondo mezzo si denunzia vizio di motivazione in ordine:
a) alla inesistente condanna per danni;
b) alla revoca di essa/affetta da vizio di ultrapetizione;
c) alla erronea determinazione delle soccombenza.
Il motivo non merita accoglimento.
Fermo restando quando detto sopra circa il contenuto della sentenza di primo grado, il Collegio osserva che non sussiste vizio di ultrapetizione atteso che il CI, condannato al danni, aveva appellato la relativa statuizione (cfr. sent appello a pag. 4) ond'è che la pronuncia di revoca di siffatta condanna da parte della Corte di Appello rientrava nei limiti del devolutimi.
Quanto, poi, alla soccombenza, è evidente che l'accoglimento dell'appello del CI avverso la condanna ai danni ed il rigetto dell'appello incidentale dei EL (ora ricorrenti) hanno determinato la soccombenza di costoro.
7.c. Nel terzo mezzo (non rubricato) i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato l'appello incidentale, continuando a confondere i danni con le spese. Il motivo è inammissibile.
La richiesta contenuta nell'appello incidentale ("condanna del CI ai danni ed alla spese del doppio grado") partiva sempre dalla stessa (erronea) premessa che una condanna ai danni non fosse contenuta nella sentenza di primo grado. La Corte di Appello che, invece, correttamente (per le considerazioni svolte in precedenza) l'ha ritenuta sussistente, ha poi rilevato che i EL, con l'appello incidentale, pretendevano un danno maggiore (cfr. sent. n. 706, penultimo periodo, ultimo rigo). Si tratta, dunque, della interpretazione della domanda che, a prescindere dalla sua correttezza, non viene censurata come tale nei modi adeguati, con riferimento alla violazione dei canoni di ermeneutica di cui all'art.1362 c.p.c., e ss.. È noto, infatti, che l'indagine sul contenuto degli scritti difensivi di parte, riservata al giudice di merito, deve avvenire con gli stessi criteri previsti per gli atti di volontà provata e la parte che, in sede di legittimità, ne deduca la non corretta interpretazione, deve indicare quali criteri di ermeneutica siano stati violati, esponendone le ragioni e prospettando l'interpretazione corretta secondo i criteri stessi. La censura in esame è, con ogni evidenza, priva dei suddetti requisiti di specificità.
7.d. Nel quarto motivo (pure non rubricato) si denunzia "erronea valutazione dell'attività ante causam", per avere la Corte di Appello espresso giudizi gratuiti sull'operato dal EL nella procedura di cui all'art. 1105 c.c.. Il motivo non è fondato. Gli stessi ricorrenti ammettono che giustamente il ricorso ex art.1105 c.c., venne dichiarato inammissibile, donde la necessità di introdurre il giudizio di merito contenzioso, non essendo praticabile la via della esecuzione autonoma delle opere ai sensi dell'art. 110 c.c.. La Corte di Appello ha affermato:
a) che le spese di volontaria giurisdizione non facevano parte del giudizio di merito e non potevano essere oggetto di rivalsa;
b) che il giudizio di merito era legittimo ma che le relative spese non potevano ritenersi un danno per l'attore EL. Dette spese, dunque, rientravano nel governo delle spese di giudizio di primo grado.
La sentenza di primo grado non reca (per le ragioni più volte ribadite) una condanna alle spose (ma ai danni) e, tuttavia, essa non venne, sul punto, censurata con l'appello dal EL, evidentemente sulla premessa (che si è visto essere erronea) che la condanna al pagamento di L. 1.000.000, emessa nei confronti del CI riguardasse proprio le spese.
7.e. Il quinto motivo concerne l'entità dei danni asseritamente risarcibili, costituiti:
a) dalle spese sopportate per l'attività stragiudiziale;
b) dall'aumentato costo dei lavori;
c) dal danno per lite temeraria.
Il motivo, quanto ad a) , è assorbito dal rigetto del precedente. Quanto a b) e c) si tratta di prospettazioni del tutto nuove, che mai hanno formato oggetto di dibattito nelle sedi di merito e che, inoltre, sono genericamente formulate. Infine, quanto a b), la censura richiede anche la valutazione di elementi di fatto inammissibile in questa sede.
8. Conclusivamente, i ricorsi vanno rigettati.
9. La spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00, per onorario, oltre spese fisse, IVA, CPA, ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008