Ordinanza 10 maggio 2022
Massime • 1
In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto contrario agli artt. 702 bis e ss. il rigetto delle invocate prove costituende, perché comportanti un'attività istruttoria complessa, e la contestuale negazione del mutamento del rito, sul presupposto che il ricorrente fosse vincolato al rito prescelto, con conseguente rigetto delle domande da lui proposte per l'insufficienza della documentazione prodotta).
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- 1. Luci e ombre del nuovo procedimento semplificato di cognizioneAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 13 dicembre 2023
- 2. Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizioneAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 16 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 10/05/2022, n. 14734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14734 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2022 |
Testo completo
- ricorrenti -
contro AL AN (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. Giuseppe Stassi, nel cui studio in Sciacca, via Ovidio n. 14, ha eletto domicilio;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 2006/2016, pubblicata il 3 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. Cesare Trapuzzano;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14734 Anno 2022 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 10/05/2022 letta la memoria depositata nell'interesse dei ricorrenti ai sensi dell'art. 380-bis.
1. c.p.c. FATTI DI CAUSA 1.- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. CA TO, CA SS, CA IO, De EG NN LL e CA IA adivano il Tribunale di Sciacca, chiedendo che, nei confronti di AL AN, fosse accertato il diritto di proprietà sulla corte comune di cui alla particella n. 82 del foglio n. 76, sita in Comune di Menfi, località Porto Palo, nonché il diritto di proprietà esclusiva sulla porzione di terreno facente parte della più ampia particella n. 340 del medesimo foglio n. 76, costituita dalla lingua di terra confinante a nord con la particella n. 82, a sud con via Piemonte, a est con via Lazio e a ovest con la scala di accesso alla particella n. 82, e per l'effetto che la AL fosse condannata all'immediato rilascio dell'area occupata e al risarcimento dei danni derivanti dall'attuata occupazione abusiva. Nel corpo del ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione erano chiesti, laddove la documentazione prodotta non fosse stata ritenuta sufficiente, l'audizione di informatori, il deferimento di interrogatorio formale verso la AL, l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare lo stato dei luoghi e dei confini, l'assunzione di prova per testi. AL AN resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto. In merito eccepiva: la sussistenza di "litispendenza" rispetto ad altro procedimento vertente tra le stesse parti, sempre attinente alla particella n. 340; la non integrità del contraddittorio con riferimento ai diritti vantati sulla particella n. 82, in assenza dell'evocazione in giudizio degli altri condomini, quali proprietari delle abitazioni servite dalla corte comune;
la propria carenza di legittimazione passiva quanto agli abusi contestati. 2 Il Tribunale adito, con ordinanza in data 8 giugno 2011, rigettava l'eccezione di "litispendenza", dichiarava l'integrità del contraddittorio e, nel merito, rigettava la domanda proposta. Nella parte motiva il provvedimento conclusivo dell'esperito procedimento sommario di cognizione rilevava che, quanto all'actio negatoria, i ricorrenti non avevano fornito alcun elemento idoneo all'individuazione e determinazione dell'appezzamento oggetto di proprietà, non potendo essere a tal fine sufficiente la pianta catastale prodotta, concernente l'intera particella n. 340. Quanto alla domanda di rilascio dell'area su cui erano state realizzate l'aiuola e la veranda, sosteneva che il corredo fotografico in atti attestava solo l'esistenza di tali opere, non potendo invece desumersi che esse fossero state realizzate su porzione di terreno di proprietà degli istanti. Infine, con riguardo alla domanda risarcitoria avanzata, escludeva che esistesse alcuna dimostrazione, quanto all'esecuzione degli interventi di cui all'ordine di demolizione, proprio sulla lingua di terreno in contestazione. 2.- Sul gravame interposto da CA TO, CA SS, CA IO, De EG NN LL e CA IA, la Corte d'appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che la valutazione sulla ricorrenza delle condizioni per la disposizione del mutamento del rito, da sommario a ordinario, doveva essere compiuta sulla scorta delle allegazioni assertorie e istruttorie effettuate dalle parti nei rispettivi atti di costituzione, poiché il mutamento del rito non poteva costituire lo strumento per rimettere in termini le parti, a fronte delle carenze deduttive in cui queste fossero incorse;
b) che dalla pianta catastale prodotta e dall'allegata visura storica dell'immobile sino al 7 ottobre 2008 non poteva desumersi che la porzione di terreno su cui gli appellanti avevano azionato la loro pretesa fosse proprio quella indicata, ossia la limitata lingua di terreno antistante la particella n. 82, quale 3 porzione della particella n. 340 di maggiore estensione;
c) che, al contempo, dal corredo fotografico in atti non era possibile ricavare che l'aiuola e la struttura scheletrica in metallo, indicata come veranda, fossero state realizzate sulla parte di terreno di cui gli appellanti lamentavano l'occupazione abusiva;
d) che siffatta conclusione non poteva trarsi neanche dai verbali redatti dai vigili urbani e dal successivo ordine di demolizione, che gli appellanti avevano provveduto ad eseguire a proprie spese;
e) che le richieste istruttorie di cui gli appellanti reclamavano l'assunzione erano inammissibili e generiche, poiché: la prova testimoniale non era articolata per capitoli separati con l'indicazione dei testi, le informazioni, con le deposizioni del mediatore e dei vigili urbani, non avrebbero potuto individuare la lingua di terreno in oggetto, supplendo ad una deficienza probatoria originaria, mentre l'espletamento dell'invocata consulenza tecnica d'ufficio avrebbe avuto una valenza esplorativa;
f) che, in difetto di un'adeguata produzione documentale, la pluralità dei mezzi istruttori richiesti (interrogatorio formale, prove orali, consulenza tecnica d'ufficio) avrebbe presupposto l'avvio, sin dall'inizio della causa, con il rito ordinario, non potendosi rimediare a tale scelta attraverso la disposizione del mutamento del rito;
g) che la documentazione in atti non era sufficiente ad individuare la fascia di terreno contesa, di cui si assumeva l'occupazione abusiva, esigendosi un'ulteriore attività probatoria;
h) che, quanto al rivendicato risarcimento dei danni connesso alle turbative o molestie arrecate sull'appezzamento di proprietà degli appellanti, per non aver potuto esercitare il proprio diritto su tale bene, difettava la prova, finanche sommaria o presuntiva, della sussistenza in concreto di un nocumento, il che avrebbe inibito anche una condanna generica. 3.- Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, CA TO, CA SS, CA IO, De EG NN LL nonché RO IO, RO RA e RO EM, quali eredi di CA IA. Ha resistito con controricorso l'intimata AL AN. 4 4.- I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.l. C.p.C. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per lesione del giudicato esterno nonché, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia e motivazione apparente e, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 949 c.c. Sul punto, gli istanti deducono che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente disatteso le risultanze del giudizio iscritto al n. 998/2009 R.G., avente ad oggetto il risarcimento del danno emergente rappresentato dalle sostenute spese di demolizione delle opere abusive realizzate dalla AL, a seguito della disposta ordinanza di demolizione, giudizio conclusosi con la sentenza n. 417/2012, passata in giudicato, che avrebbe accertato la proprietà, in testa agli attori, del terreno corrispondente alla porzione del più ampio fondo identificato in catasto al foglio n. 76, particella n. 340. Per converso, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto non provata la proprietà dello stesso terreno, ai fini dell'azione negatoria, nonostante fossero stati prodotti i medesimi documenti che avevano indotto il Tribunale di Sciacca, nel citato giudizio risarcitorio, a riconoscere la titolarità della proprietà in capo agli attori. 1.1.- La censura è infondata. Si premette che, in ordine al dedotto vizio, i ricorrenti hanno eccepito la mancata rilevazione, a cura del Giudice del gravame, del giudicato esterno formatosi sull'accertamento della proprietà dello stesso cespite rispetto al quale è stata spiegata l'actio negatoria servitutis, con contestuale pretesa di rilascio e di risarcimento danni. 5 Tale preclusione sulla titolarità del diritto dominicale sarebbe derivata dal passaggio in giudicato - nel corso del giudizio d'appello definito dalla sentenza impugnata in questa sede - della citata sentenza n. 417/2012, emessa dallo stesso Tribunale di Sciacca, che ha condannato AL AN - al termine di altra controversia vertente tra le stesse parti - al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione mediante opere abusive della medesima porzione della particella n. 340 sulla quale gli odierni ricorrenti hanno agito in negatoria. La formazione di tale giudicato sarebbe stata eccepita nella comparsa conclusionale, ma di essa la Corte d'appello di Palermo non avrebbe dato alcun riscontro. Tanto premesso, nessuna preclusione sull'accertamento della proprietà può discendere dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di accoglimento di una domanda risarcitoria per lesione del diritto di proprietà, ove la parte non abbia avanzato, nel corso dello stesso giudizio risarcitorio, ulteriore, specifica domanda di accertamento della proprietà del bene e non abbia provato il suo interesse a far valere l'accertamento della proprietà con efficacia autonoma, anche al di fuori del processo risarcitorio, ai sensi dell'art. 34 c.p.c. E questo perché l'oggetto della pretesa risarcitoria non è direttamente l'accertamento della proprietà sul bene, essendo questa piuttosto l'oggetto di un accertamento solo incidentale, ancorché necessario, inidoneo ad integrare gli estremi della questione pregiudiziale in senso proprio (destinata, cioè, ad acquistare autorità di cosa giudicata), dovendo la proprietà essere dimostrata al solo fine di individuare nel titolare del bene l'avente diritto al risarcimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9361 del 12/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 14650 del 05/07/2011; Sez. 3, Ordinanza n. 14578 del 12/07/2005). In base allo stesso assunto dei ricorrenti, nel richiamato giudizio risarcitorio non è stata avanzata autonoma domanda di accertamento della proprietà sul fondo rispetto al quale è stato invocato il danno, 6 specificando che essa fosse idonea ad influire anche su liti diverse e di prevedibile insorgenza fra le stesse parti o anche su altro rapporto e altri soggetti. La pronuncia, infatti, consta dell'esclusivo capo rivolto al riconoscimento del danno, con l'effetto che essa non fa stato all'esterno, ai fini della verifica della proprietà (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8093 del 03/04/2013; Sez. L, Sentenza n. 530 del 16/01/1993). 2.- Attraverso la seconda critica i ricorrenti lamentano, in relazione L all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e la violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 949 c.c., per omessa pronuncia e apparente motivazione sulla dedotta illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza di primo grado. In ordine a questo mezzo, si obietta che la pronuncia impugnata non avrebbe risolto il rilevato contrasto insanabile in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, che - per un verso - avrebbe disatteso l'eccezione di "litispendenza" con altro giudizio instaurato fra le parti, per avere i due giudizi ad oggetto porzioni diverse della particella n. 340, e - per altro verso - avrebbe rigettato l'azione negatoria per difetto di elementi idonei ad individuare e determinare il bene di cui è stato chiesto il riconoscimento della proprietà. 2.1.- Nell'ambito del medesimo motivo, i ricorrenti prospettano altresì, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per lesione del giudicato interno nonché, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia e motivazione apparente e, ancora, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e 345 c.p.c. e dell'art. 949 c.c. In relazione a tale doglianza, si rileva che sarebbe stato violato il giudicato interno quanto all'accertamento della proprietà in favore degli attori, poiché il capo dell'ordinanza in tema di "litispendenza" sarebbe 7 passato in cosa giudicata, per non essere stato spiegato gravame incidentale nei termini di legge. 2.2.- Anche questo motivo di ricorso, in tutte le sue articolazioni, è destituito di fondamento. Siffatta conclusione è avvalorata dal fatto che l'accertamento incidentale dell'inerenza delle due controversie pendenti a due diverse porzioni di terreno, ai soli fini di escludere la "litispendenza" fra le due L_- cause (o piuttosto la riunione, essendo, per espressa affermazione dei ricorrenti, le due cause pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, ossia davanti al Tribunale di Sciacca), non costituisce un autonomo capo decisorio dell'ordinanza di primo grado, ma mera argomentazione volta ad escludere l'eccezione processuale di cui all'art. 39 c.p.c. o la riunione tra cause connesse di cui all'art. 274 c.p.c., con la conseguenza che la mancata impugnazione delle affermazioni rese sul punto non ha dato luogo alla formazione del giudicato interno. Infatti, in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021; Sez. 1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017). Senonché l'ordinanza del giudice di merito che, nella ipotesi considerata dall'art. 274 c.p.c., provvede sulla istanza di riunione (anche negando che ne ricorrano i presupposti), deve considerarsi atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio, siccome non implicante la soluzione di questioni relative ad una translatio iudicii (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17376 del 17/06/2021; Sez. 8 6-5, Ordinanza n. 24496 del 18/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 11357 del 16/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 1873 del 02/02/2004). Non ricorre altresì la paventata contraddittorietà intrinseca ed insanabile tra le affermazioni contenute nell'ordinanza di prime cure, in tesi non risolta dalla sentenza impugnata. E ciò in quanto l'aver dato atto che le due controversie riguardano porzioni di terreno diverse non implica, in via automatica, che la proprietà delle corrispondenti aree sia certa, né che le relative superfici siano esattamente individuate. 3.- Il terzo motivo investe, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700 e 949 c.c. nonché, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, ancora, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132 c.p.c., per avere la Corte d'appello adottato una motivazione meramente apparente. Con riferimento a tale mezzo, i ricorrenti sostengono che il Giudice di secondo grado, nel confermare il rigetto della domanda per mancata identificazione del terreno su cui gli abusi si sarebbero verificati, non avrebbe discriminato tra l'azione negatoria spiegata rispetto agli abusi segnalati dal verbale dei vigili urbani, attinenti alla scala realizzata, e l'azione negatoria concernente l'ulteriore abuso perpetrato, costituito dalla realizzazione di una veranda e un'aiuola. Nel confondere tali due distinti piani, la sentenza d'appello avrebbe leso il principio di non contestazione, per carenza di alcuna obiezione mossa dalle controparti circa l'esatta identificazione del terreno oggetto di causa. Avrebbe altresì violato i principi di acquisizione della prova e di valutazione secondo prudente apprezzamento, per non avere la Corte territoriale considerato la pianta catastale e la visura storica della particella n. 340 del foglio n. 76, il verbale dei vigili urbani con valenza 9 fidefacente nonché i coincidenti rilievi fotografici di parte e degli agenti accertatori. Inoltre, vi sarebbe stato contrasto intrinseco tra le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, tanto da integrare l'ipotesi della mera apparenza della motivazione, nella parte in cui, relativamente alla prima azione negatoria, la domanda sarebbe stata disattesa nonostante si fosse ritenuto che il terreno di cui alla particella n. 340 era di proprietà degli appellanti e, quanto alla seconda azione negatoria, la domanda sarebbe stata reietta sulla scorta del rilievo, confutato dall'ampio corredo probatorio in atti, che i residui abusi non fossero stati realizzati sul medesimo terreno. 4.- Con il quarto motivo i ricorrenti prospettano, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 949 c.c. e dell'art. 278 c.p.c. nonché, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132 c.p.c., per la mera apparenza della motivazione. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la Corte di merito avrebbe dovuto respingere la connessa domanda risarcitoria per il mancato accoglimento della domanda presupposta e non già per l'improprio richiamo all'istituto della condanna generica. Soggiungono gli istanti, con riguardo alla ritenuta carenza della prova del danno di cui è stato chiesto il risarcimento, che la quantificazione del lucro cessante avrebbe potuto essere rimessa al prudente apprezzamento del Giudice ovvero ad equità, facendo applicazione dei canoni locatizi applicabili secondo OMI. 5.- Con la quinta doglianza i ricorrenti si dolgono, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 702-ter, terzo e quinto comma, e 702-quater c.p.c. nonché, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost. e degli artt. 175, 115 e 116 c.p.c. 10 Nell'articolare tale motivo si deduce il difetto di motivazione della sentenza della Corte di merito in ordine al rigetto delle istanze istruttorie reiterate in appello, a fronte della contraddittorietà intrinseca dell'ordinanza di primo grado, nella parte in cui non aveva disposto l'invocato mutamento del rito e non aveva dato seguito all'istruttoria sommaria richiesta. 5.1.- All'interno di tale motivo è denunciata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 702-ter, terzo e quinto comma, e 702-quater c.p.c. nonché, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost. e la violazione dell'art. 132 c.p.c., per la natura meramente apparente della motivazione. In specie, non sarebbe stata sorretta da un'adeguata motivazione la conferma della scelta del Giudice di prime cure di non disporre il mutamento del rito e di non ammettere i mezzi di prova costituendi richiesti, laddove la produzione documentale fosse risultata insufficiente, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l'istruttoria semplificata del procedimento sommario di cognizione si identificasse con la sola produzione documentale. Con l'aggravio di aver negato tale ammissione delle prove anche nel giudizio d'appello, quale giudizio a cognizione piena. 5.2.- Sempre nell'ambito del quinto motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 175 c.p.c., unitamente agli artt. 702-ter, terzo e quinto comma, e 702-quater c.p.c., nonché, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132 c.p.c., per la motivazione apparente della sentenza impugnata, e ancora, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. In base a questa critica, il Giudice del gravame non avrebbe fatto buon uso del proprio potere di direzione e governo del processo, nella parte in 11 cui avrebbe confermato il percorso motivazionale dell'ordinanza di prime cure, non prendendo in considerazione le questioni non contestate e non valutando adeguatamente le prove offerte, con grave lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo, per avere attribuito una valenza punitiva alla scelta della parte di introdurre l'azione con il rito sommario di cognizione. 5.3.- All'interno del quinto motivo i ricorrenti sviluppano un'ulteriore censura, delineando, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., unitamente agli artt. 2697 e 2700 c.c., nonché, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 242 e ss. e 112 c.p.c., unitamente all'art. 228 e ss. c.p.c., e ancora, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 702-ter e 702-quater c.p.c., in ordine alla valutazione della rilevanza dell'istruttoria espletata. Relativamente a tale obiezione, si evidenzia che - contrariamente all'assunto della sentenza impugnata - l'identificazione del terreno oggetto di causa non sarebbe stata sfornita di prova, atteso che il fatto presupposto e la prova offerta non erano stati contestati dalla resistente e che, in ogni caso, tali fatti erano supportati da documenti che facevano prova sino a querela di falso. Con riferimento alle istanze istruttorie avanzate in entrambi i gradi di giudizio, i ricorrenti osservano che la motivazione della sentenza d'appello sarebbe stata apparente, nella parte in cui ha ritenuto generiche e inammissibili la prova testimoniale richiesta e l'audizione degli informatori indicati, non ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio e non ha deferito l'invocato interrogatorio formale della AL. 6.- Il terzo e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da una matrice comune. 6.1.- Tali censure sono fondate. 12 La sentenza d'appello non ha osservato i principi sulla disponibilità e la valutazione delle prove e non ha rimediato alla violazione delle norme sul procedimento sommario di cognizione posta in essere dal giudice di prime cure. Da una parte, la Corte territoriale ha negato che si potesse dar corso, nel procedimento sommario di cognizione, alle prove articolate dai ricorrenti, dall'altro, ha rilevato l'insufficienza della documentazione prodotta, che avrebbe richiesto il supporto di adeguata prova costituenda, senza dare alcuna contezza delle specifiche ragioni ostative all'utilizzazione del corredo documentale in atti e senza provvedere all'ammissione e assunzione delle istanze istruttorie reiterate in sede di gravame (prova testimoniale, deferimento di interrogatorio formale e ammissione di consulenza tecnica d'ufficio). Non può essere, inoltre, condiviso l'assunto secondo cui la scelta di intraprendere il giudizio nelle forme di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., con le relative allegazioni assertive e asseverative proposte dalle parti nei rispettivi atti di costituzione del procedimento sommario di cognizione, avrebbe impedito di disporre il mutamento del rito, quand'anche si fosse ritenuta la complessità della causa (recte dell'istruttoria) sulla base delle difese prospettate dalle parti. E ciò tenuto conto che la verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14295 del 04/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 14/03/2017). Non vi era, infatti, alcun vincolo derivante dalla documentazione prodotta, tanto più che le parti avevano avanzato ulteriori richieste istruttorie. A fronte della ritenuta insufficienza dei documenti in atti a 13 comprovare sia l'individuazione dell'area interessata dagli abusi, sia la sua titolarità, sia l'entità delle opere realizzate dalla controparte, non appare giustificato l'assunto secondo cui il Giudice non avrebbe potuto rimediarvi, ammettendo anche in appello i mezzi di prova già richiesti dagli appellanti nel giudizio di prime cure e reiterati in sede di gravame, tra cui la consulenza tecnica d'ufficio. Deve essere, peraltro, rilevato che l'istruttoria semplificata che legittima il ricorso al procedimento sommario di cognizione non necessariamente presuppone che la causa sia matura per la decisione di merito allo stato degli atti, ossia che la lite possa essere definita su esclusiva base documentale, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova costituendi. Per converso, anche nel rito sommario possono essere articolati mezzi di prova costituendi, la cui assunzione possa avvenire senza eccessive difficoltà qualitative, quantitative e temporali. E una volta che dette istanze siano state avanzate, nell'ambito di detto procedimento, è lo stesso giudice a determinare le modalità attraverso le quali procedere all'istruzione, omettendo ogni formalità non essenziale al contraddittorio. Qualora ingiustificatamente il giudice di primo grado non le abbia ammesse, ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., esse possono essere disposte nel processo d'appello per superare il carente quadro probatorio che ha propiziato l'emissione dell'ordinanza gravata. Per contro, allorché, rispetto alle istanze istruttorie proposte dalle parti, il giudice valuti che sia necessaria un'istruttoria non sommaria, deve essere disposto il mutamento del rito. Non può invece avallarsi l'assunto secondo cui, all'esito del disvelarsi di un'attività probatoria dispendiosa e intricata, si determini un sacrificio riflesso delle ragioni sostanziali rivendicate dalla parte ricorrente, cui si debbono imputare le conseguenze non rimediabili del rito prescelto. A questa impropria lettura dei poteri spettanti al giudice del sommario avrebbe dovuto supplire il giudice del gravame, rivalutando le prove documentali e ammettendo i mezzi istruttori articolati in primo grado e reiterati dagli appellanti. 14 Non è pertanto corrispondente ai principi che regolano il procedimento sommario di cognizione l'affermazione secondo cui, una volta intrapresa la causa nelle forme del rito sommario, si determinerebbe un vincolo per la parte istante, tale da escludere il passaggio al rito ordinario anche nell'ipotesi in cui dall'articolazione dei mezzi di prova possa desumersi che l'istruttoria esige delle verifiche complesse. Infatti, ai sensi dell'art. 702- ter, terzo comma, c.p.c., il giudice deve valutare l'opportunità del mutamento del rito sulla scorta delle difese delle parti, ove da esse si rilevi che la causa necessiti di un'istruttoria non sommaria (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13879 del 06/07/2020). Sicché nella fattispecie l'invocato mutamento non avrebbe affatto costituito un espediente per ottenere la rimessione in termini ai fini della formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate in limine litis, appunto perché le parti - e in primo luogo i ricorrenti - hanno dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie ritenute necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4578 del 11/02/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8249 del 24/03/2021, Sez. 3, Sentenza n. 22158 del 05/09/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 24538 del 05/10/2018). In ragione delle argomentazioni esposte, in applicazione delle norme che disciplinano il procedimento sommario di cognizione, il Giudice di merito, dopo aver rilevato l'insufficienza della documentazione prodotta, avrebbe dovuto dar corso ai mezzi di prova costituendi richiesti dalle parti, o nell'ambito dello stesso rito sommario, o disponendo il mutamento del rito, nell'ipotesi in cui avesse ritenuto che l'istruttoria da svolgere non era compatibile con la trattazione sommaria della lite. Ma non avrebbe potuto optare per la scelta, lesiva anche del principio della difesa, di non ammettere le prove richieste e, al contempo, di non mutare il rito, imputando alla parte istante di non avere intrapreso la causa, sin dall'origine, nelle forme ordinarie. 15 Ed invero se, da un canto, ricade nella discrezionalità del giudice la decisione di disporre il mutamento del rito, senza che il fatto di non avervi provveduto integri in sé una nullità del procedimento e del relativo provvedimento conclusivo, dall'altro, costituisce una lesione delle norme processuali dedicate alla regolamentazione del rito sommario di cognizione la non ammissione degli invocati mezzi istruttori costituendi, sul presupposto che essi importerebbero un'attività istruttoria complessa, e la contestuale negazione del mutamento del rito, sul presupposto che la parte agente è responsabile e vincolata in ordine alla scelta del rito attraverso cui intraprendere la lite. Siffatto approdo è suffragato dal fatto che anche il rito sommario di cognizione costituisce un procedimento - seppure speciale - a cognizione piena, alternativo al rito ordinario di cognizione, e idoneo a rendere una tutela dichiarativa con il medesimo grado di approfondimento di quest'ultimo, di cui varia solo il quomodo della trattazione, improntato ai principi di elasticità e destrutturazione (Corte cost., Sentenza n. 89 del 05/05/2021; Sentenza n. 253 del 26/11/2020). Con la conseguenza che non può attribuirsi alla scelta della parte di intraprendere la lite nelle forme del rito sommario una valenza sanzionatoria. Tutto ciò con ricadute inevitabili sulla salvaguardia della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio. Ne discende che il Giudice d'appello avrebbe dovuto porre riparo a tale incongruenza, avvedendosi delle violazioni processuali da cui era avvinta l'ordinanza impugnata - anziché convalidarle - ed ammettendo conseguentemente, in sede di gravame, i mezzi di prova richiesti, il che non è accaduto. Con l'effetto che le violazioni processuali da cui era inficiata l'ordinanza decisoria emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione si sono trasmesse alla sentenza d'appello. 7.- L'esame della quarta doglianza è assorbito dall'accoglimento del terzo e del quinto motivo, in ragione del nesso di dipendenza che sussiste tra tali mezzi di critica. 16 8.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del primo e secondo motivo, l'accoglimento, nei sensi di cui motivazione, del terzo e quinto motivo del ricorso nonché l'assorbimento del rimanente motivo. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo e il secondo motivo, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo e il quinto motivo, dichiara assorbito il rimanente motivo, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 29 marzo 2022. Il Presidente OT LL