Cass. civ., sez. II, ordinanza 10/05/2022, n. 14734
CASS
Ordinanza 10 maggio 2022

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto contrario agli artt. 702 bis e ss. il rigetto delle invocate prove costituende, perché comportanti un'attività istruttoria complessa, e la contestuale negazione del mutamento del rito, sul presupposto che il ricorrente fosse vincolato al rito prescelto, con conseguente rigetto delle domande da lui proposte per l'insufficienza della documentazione prodotta).

Commentari2

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    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 13 dicembre 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 10/05/2022, n. 14734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14734
Data del deposito : 10 maggio 2022

Testo completo