Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 31/03/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 1966 dell'anno 2022 promossa da
(avv. DI LIBERTO GIUSEPPE ); Parte_1
CONTRO
(avv. MARSALA AR AR ); Controparte_1
E NEI CONFRONTI DI
PER: (avv. Controparte_2
SPAGNOLO SANTO )
Si da atto che sono presenti l'avv. DI LIBERTO GIUSEPPE per Parte_1
l'avv. Cammalleri in sostituzione dell'avv. SPAGNOLO SANTO Per
[...]
Controparte_2
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi. L'avv. Di Liberto in particolare insiste nelle richieste istruttorie già depositate. L'avv. Cammalleri si oppone.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c che viene depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1966 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(elettivamente domiciliato in VIA GEN. A.NO Parte_1
CANTORE, 5 , presso l'Avv. DI LIBERTO GIUSEPPE che lo CP_2
rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
(elettivamente domiciliato in PIAZZA MARINA, Controparte_1
39 90133 , presso l'Avv. MARSALA AR AR che lo CP_2
rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
E NEI CONFRONTI
PER: elettivamente Controparte_2
domiciliato in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 5 , presso l'Avv. CP_2
SPAGNOLO SANTO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– terzo chiamato –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti
2 concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, il CP_1
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentando che il giorno 22/05/2019 alle ore 20,30 circa, mentre percorreva a moderata andatura a bordo del proprio motociclo la corsia di marcia della Via Isidoro Carini all'altezza del civico n. 69, urtava contro dei segnali mobili poco visibili ed usurati, collocati in maniera imprudente e negligente sulla corsia di marcia e, in particolare, contro un cartello di lavori in corso che indicava che in quel punto l'asfalto era scarificato. A
causa dell'urto rovinava a terra procurandosi lesioni fisiche (“frattura
scomposta con infossamento dell'emipiatto tibiale esterno e diafasi
prossimale della tibia sinistra, oltre ad un trauma dentario”) per le quali veniva trasportato presso l'ospedale Villa Sofia, ove è rimasto ricoverato fino al 04/06/2019, mentre anche il motociclo riportava danni.
Spiegava l'attore che dalle lesioni erano derivati “postumi invalidanti di
rilevante entità, con un conseguente periodo di inabilità temporanea, sia
assoluta sia parziale”, con la sopravvenuta difficoltà a svolgere le attività
normali del suo vivere quotidiano ed un cambiamento delle abitudini personali e dello stile di vita.
Riteneva il unico responsabile del sinistro occorso, Controparte_1
sia ex art. 2051 C.c. sia per la violazione della normativa specifica prevista dal Codice della Strada riguardante la manutenzione e custodia
3 delle strade, in quanto, in qualità di ente proprietario della strada e custode della stessa, aveva l'obbligo di prevenire qualsiasi situazione di pericolo o insidia.
Pertanto, concludeva chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subìti, quantificati in citazione in euro
127.903,49, oltre l'importo delle spese odontoiatriche nella misura che sarebbe stata quantificata dal CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate, con vittoria delle spese e dei compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04/05/2022, si costituiva in giudizio il contestando nel merito le Controparte_1
pretese attoree, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n. 4, C.p.c., per la genericità
dell'esposizione del fatto storico e l'assenza di chiarezza circa il luogo dell'asserito sinistro. Il attribuiva inoltre l'eventuale CP_1
responsabilità del sinistro in capo alla Società affidataria del CP_2
pubblico servizio di manutenzione stradale e relativa sorveglianza, a suo dire unico soggetto passivamente legittimato nel caso di specie, in quanto custode del bene demaniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c..
Cont A carico della secondo il incombeva l'onere di adempiere CP_1
correttamente agli obblighi derivanti dal contratto di servizio di sorveglianza e di gestione delle strade comunali e di provvedere, di conseguenza, alla tempestiva eliminazione delle situazioni di pericolo esistenti.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande;
chiedeva, altresì, di
4 ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità a suo carico per il sinistro oggetto della lite e, in caso di condanna, di obbligare la a CP_3
tenerlo indenne dalla pretesa risarcitoria avanzata dall'attore condannando la Società menzionata al rimborso per intero delle somme che avrebbe dovuto eventualmente pagare in esito al giudizio, spese comprese;
in subordine, di ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, in quanto imputabile ad imprudenza del medesimo, e ridurre l'ammontare del risarcimento, ove ritenuto dovuto.
Con atto di citazione per chiamata di terzo, il convenuto CP_1
chiamava quindi in causa la al fine di essere
[...] CP_2
manlevato in relazione alla domanda spiegata dall'attore.
La Società si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ritenuto e dedotto dalla parte opposta;
in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della medesima e di rigettare la domanda di garanzia spiegata dal nei suoi confronti perché infondata;
in subordine, Controparte_1
chiedeva di ridurla nei limiti di quanto dedotto e provato, tenuto conto dei soli danni collegati al sinistro, ridotta la liquidazione in proporzione al concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c., con condanna esclusiva del in via ulteriormente subordinata, di Controparte_1
accertare e graduare le colpe ricadenti su ciascuno dei soggetti ritenuti responsabili dell'occorso e, per l'effetto, contenere la condanna della nei limiti della quota di responsabilità alla stessa CP_2
5 imputabile. Nelle note di trattazione scritta relative alla prima udienza di trattazione del 21/03/2023, dichiarava espressamente Parte_1
di estendere le sue domande formulate alla chiamata in garanzia, la
[...]
CP_2
Dopo la concessione, su richiesta dei procuratori delle parti, dei termini
183 co 6 c.p.c., la causa veniva istruita con prova per testi e, infine,
discussa e decisa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Occorre precisare che il Giudice Istruttore, con provvedimento del
23/09/2024, ha formulato alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis C.p.c, che prevedeva la rinuncia di parte attrice ad ogni domanda nei riguardi del convenuto con Controparte_1
compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Mentre e terza chiamata hanno manifestato Controparte_1
entrambe la propria disponibilità a aderire alla proposta conciliativa,
l'attore non ha accettato.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Indubbiamente, per quanto riguarda la manutenzione delle strade comunali, il quale ente proprietario delle strade che insistono CP_1
sul suolo comunale, ha il compito istituzionale di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle medesime ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.
Ne discende che il quale custode della rete viaria Controparte_1
cittadina, è il soggetto sul quale incombe l'onere di garantirne la normale manutenzione, “nonché di prevenire e, se del caso, segnalare, qualsiasi
6 situazione di pericolo o di insidia…” (Cass. 18325/2018).
Come confermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva e il custode, per liberarsi, deve provare il caso fortuito, che può essere integrato tanto da un evento naturalistico quanto da un fatto, di un terzo o dello stesso danneggiato, contraddistinto da imprevedibilità ed inevitabilità, idoneo ad interrompere autonomamente il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso (Cassazione civile sez. un., 30/06/2022,
n.20943).
Ora, nel caso che ci occupa, il sinistro è da imputare integralmente ad una disattenzione dell'attore. Come confermato dalla teste sentita,
[...]
, l'incidente è avvenuto al tramonto, ragion per cui non si può Tes_1
reputare sussistente il lamentato problema di illuminazione, né rileva la circostanza che i cartelli fossero poco o per nulla catarifrangenti, non essendo la luce naturale del tutto venuta meno all'ora in cui il sinistro si
è verificato. Inoltre, è inevitabile che i segnali fossero collocati sulla carreggiata e, essendo su un rettilineo e pienamente visibili, non recavano pericolo o intralcio alla circolazione. Per di più, come certificato anche dalla dichiarazione resa dall'attore alla Polizia Municipale del Comune di che, essendo intervenuta, ha redatto il rapporto di incidente CP_1
stradale versato in atti, il sinistro si è verificato durante il tragitto dalla sede lavorativa alla propria abitazione, circostanza dalla quale si può
dedurre che il percorresse abitualmente i luoghi del sinistro e, Parte_1
dunque, fosse a conoscenza della presenza di lavori in corso su quella strada.
7 Anche alla luce di quanto dichiarato dalla testimone, si ritiene che
[...]
non abbia adottato tutte le opportune misure di cautela e Parte_1
attenzione che, in virtù del principio di autoresponsabilità, si richiedono a ciascun cittadino che percorra la pubblica via, e che, quindi, unico responsabile del sinistro sia il medesimo. Infatti, Il comportamento imprudente dell'attore ha interrotto il nesso eziologico tra cosa (in custodia) ed evento dannoso, al punto da escludere ogni responsabilità
del per il sinistro per cui è causa. Controparte_1
La domanda va pertanto rigettata.
Il rigetto della domanda principale comporta l'assorbimento della domanda di garanzia spiegata dal comune nei riguardi di CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore della causa indicato in citazione e della circostanza che parte attrice non ha accettato la proposta transattiva in corso di causa. Stante l'esito del giudizio e l'assorbimento della domanda di garanzia nel rigetto della domanda principale, la condanna dell'attore va disposta nei riguardi del solo mentre esse possono essere compensate tra Controparte_1
tutte le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- rigetta tutte le domande di nei riguardi del Parte_1
Controparte_1
- dichiara assorbita ogni altra domanda
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore
8 del che liquida in euro 7052,00 oltre ad IVA Controparte_1
CPA e rimborso spese forfetarie come per legge.
Così deciso in Palermo, in data 31.03.2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
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