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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8456 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23899/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23899/2025 tra
, con l'avv. CARRERA FRANCESCA Parte_1 Parte_2
PARTE ATTRICE contro
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 6 novembre 2025 innanzi al dott. NI RR, sono comparsi: per parte attrice l'avv. CARRERA FRANCESCA nonché le parti personalmente per il convenuto la parte personalmente L'avv. Carrera chiede che si dichiara la contumacia del convenuto e che si discuta la causa. Il giudice preliminarmente chiede alla parte attrice di aggiornare l'eventuale morosità e se ha interesse alla eventuale pronuncia di una diversa scadenza del contratto qualora venga rilevata l'intempestività della disdetta atteso che il contratto risulta decorrere dal 6.03.2017. L'avv. Carrera evidenzia che la morosità ad oggi ammonta ad € 4.800,00 per canoni e spese, novembre compreso, in quanto il conduttore ha pagato la mensilità di marzo 2025, e chiede la relativa condanna insiste nella richiesta di cessazione alla data indicata ed in subordine chiede che venga indicata la diversa data accertata giudizialmente.
riconosce di non avere pagato da aprile 2025 ed evidenza che corrisponderà la somma CP_1 dovuta ma che ha eseguito lavori nell'immobile per cui ritiene di avere diritto ad una compensazione, per come concordato con i locatori. L'avv. Carrera contesta ed evidenzia l'irrilevanza delle deduzioni nonché l'insussistenza di un accordo. Il Giudice, dichiara la contumacia di ed invita alla discussione. CP_2 Si procede alla discussione. All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia sentenza ex art. 420 comma 4 e 429 comma 1 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NI RR
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
NI RR, all'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23899/2025, già n. 21034/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall' avv. Francesca Carrera;
C.F._2
ATTORI
E
(C.F. ) residente in [...]; CP_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: finita locazione e pagamento canoni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
e premesso che con contratto di locazione ad uso Parte_2 Parte_1
abitativo, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in data 06/04/2017, avevano concesso in locazione ad uso abitativo a l'unità immobiliare sita in Milano, via CP_1
Laurana n. 5, al primo piano, composta da ingresso, soggiorno, cucinotto, camera e cantina, ammobiliato, censita all'Ufficio del Territorio di Milano al Foglio 191part. 130 sub. 5 – A/3 – r.c.
464,81, per la durata di 4 anni e successivamente rinnovata per altri 4 anni a decorrere dal 01.04.2021 fino al 31.03.2025, con un canone annuo di € 6.000, oltre € 1.200 per spese, pari ad un totale complessivo di € 7.200,00, da pagarsi in n. 12 rate mensili anticipate di € 600 ciascuna, entro il primo di ogni mese, che avevano comunicato regolare disdetta per la scadenza del 31.03.2025, senza esito, in quanto il conduttore non aveva liberato l'immobile né aveva provveduto al pagamento del canone di pagina 2 di 4 locazione pari ad € 600 relativo al mese di marzo 2025 né ha provveduto al pagamento dell'indennità per l'occupazione dalla scadenza del contratto del 31.03.2025 ad oggi pari a complessivi € 1.200,00, intimavano a lo sfratto per finita locazione, convenendolo nel contempo in giudizio per CP_1
la relativa convalida, oltre ingiunzione di pagamento di canoni ed indennità di occupazione scaduti e a scadere sino al rilascio.
non si presentava all'udienza di convalida né si costituiva in giudizio. CP_1
Con ordinanza resa il 24.06.2025 il giudice, stante l'irritualità della notifica della citazione per irreperibilità del destinatario, disponeva il mutamento del rito assegnando termine per la notifica dell'atto introduttivo e verbale contenente il provvedimento.
Con memoria integrativa del 6.10.2025 gli attori ribadivano le difese svolte, lamentavano che il conduttore continuava ad essere moroso nel pagamento di canoni e chiedevano di dichiarare cessato il contratto di locazione stipulato tra le parti per finita locazione alla data del 31.03.2025, condannare al rilascio dell'immobile e condannarlo al pagamento di € 4.800, per canoni, spese e CP_1
indennità di occupazione oltre interessi ed oltre gli ulteriori importi dovuti fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
si presentava all'udienza di discussione ma non si costituiva in giudizio per cui CP_1
veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 06.11.2025 la causa veniva decisa con lettura immediata della sentenza.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto per cui è causa sulla scorta delle risultanze contenute nella documentazione prodotta, ed in particolare nel contratto di locazione ad uso abitativo allegato, debitamente registrato, con decorrenza dal 06.03.2017 e prima scadenza al
05.03.2021.
Tanto premesso, la domanda di cessazione alla data del 31.03.2025 non può essere accolta, in quanto il contratto prevede una decorrenza dal 6.03.2017 per cui si è rinnovato alla data di prima scadenza del 5.03.2021 in mancanza di diniego di rinnovo per giustificati motivi, e si è ulteriormente rinnovato sino al 05.03.2025, data per la quale risulta intempestiva la disdetta del 16.09.2024 ricevuta il 23.09.2024, che, tuttavia, deve ritenersi pienamente valida ed efficace alla scadenza del quadriennio successivo.
pagina 3 di 4 In base a tali considerazioni, dunque, dev'essere dichiarata la cessazione del contratto di locazione alla data del 05/03/2029, con conseguente obbligo di rilascio dell'immobile il 31.03.2029, attese le ragioni della decisione.
Dev'essere accolta la domanda di pagamento della complessiva somma di € 4.800,00 per canoni e spese all'attualità, oltre interessi al soddisfo, atteso che il conduttore non ha dimostrato di avere versato il corrispettivo per la locazione dell'immobile da aprile 2025, per come rettificato nel corso dell'udienza di discussione, né ha dimostrato l'esistenza di fatti modificativi ovvero estintivi della propria obbligazione, pur essendo gravato dal relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., atteso che il credito degli attori trova la sua fonte negoziale nel contratto allegato.
Le spese di lite limitatamente alla parte della domanda accolta seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara che la locazione per cui è causa scadrà in data 05.03.2029 e fissa per l'esecuzione il
31.03.2029;
- Condanna al pagamento di € 4.800,00 a titolo di canoni e spese all'attualità oltre CP_1
interessi al soddisfo nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 469,50 per esborsi ed €
1.701,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 6 novembre 2025
Il giudice
NI RR
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23899/2025 tra
, con l'avv. CARRERA FRANCESCA Parte_1 Parte_2
PARTE ATTRICE contro
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 6 novembre 2025 innanzi al dott. NI RR, sono comparsi: per parte attrice l'avv. CARRERA FRANCESCA nonché le parti personalmente per il convenuto la parte personalmente L'avv. Carrera chiede che si dichiara la contumacia del convenuto e che si discuta la causa. Il giudice preliminarmente chiede alla parte attrice di aggiornare l'eventuale morosità e se ha interesse alla eventuale pronuncia di una diversa scadenza del contratto qualora venga rilevata l'intempestività della disdetta atteso che il contratto risulta decorrere dal 6.03.2017. L'avv. Carrera evidenzia che la morosità ad oggi ammonta ad € 4.800,00 per canoni e spese, novembre compreso, in quanto il conduttore ha pagato la mensilità di marzo 2025, e chiede la relativa condanna insiste nella richiesta di cessazione alla data indicata ed in subordine chiede che venga indicata la diversa data accertata giudizialmente.
riconosce di non avere pagato da aprile 2025 ed evidenza che corrisponderà la somma CP_1 dovuta ma che ha eseguito lavori nell'immobile per cui ritiene di avere diritto ad una compensazione, per come concordato con i locatori. L'avv. Carrera contesta ed evidenzia l'irrilevanza delle deduzioni nonché l'insussistenza di un accordo. Il Giudice, dichiara la contumacia di ed invita alla discussione. CP_2 Si procede alla discussione. All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia sentenza ex art. 420 comma 4 e 429 comma 1 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NI RR
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
NI RR, all'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23899/2025, già n. 21034/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall' avv. Francesca Carrera;
C.F._2
ATTORI
E
(C.F. ) residente in [...]; CP_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: finita locazione e pagamento canoni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
e premesso che con contratto di locazione ad uso Parte_2 Parte_1
abitativo, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in data 06/04/2017, avevano concesso in locazione ad uso abitativo a l'unità immobiliare sita in Milano, via CP_1
Laurana n. 5, al primo piano, composta da ingresso, soggiorno, cucinotto, camera e cantina, ammobiliato, censita all'Ufficio del Territorio di Milano al Foglio 191part. 130 sub. 5 – A/3 – r.c.
464,81, per la durata di 4 anni e successivamente rinnovata per altri 4 anni a decorrere dal 01.04.2021 fino al 31.03.2025, con un canone annuo di € 6.000, oltre € 1.200 per spese, pari ad un totale complessivo di € 7.200,00, da pagarsi in n. 12 rate mensili anticipate di € 600 ciascuna, entro il primo di ogni mese, che avevano comunicato regolare disdetta per la scadenza del 31.03.2025, senza esito, in quanto il conduttore non aveva liberato l'immobile né aveva provveduto al pagamento del canone di pagina 2 di 4 locazione pari ad € 600 relativo al mese di marzo 2025 né ha provveduto al pagamento dell'indennità per l'occupazione dalla scadenza del contratto del 31.03.2025 ad oggi pari a complessivi € 1.200,00, intimavano a lo sfratto per finita locazione, convenendolo nel contempo in giudizio per CP_1
la relativa convalida, oltre ingiunzione di pagamento di canoni ed indennità di occupazione scaduti e a scadere sino al rilascio.
non si presentava all'udienza di convalida né si costituiva in giudizio. CP_1
Con ordinanza resa il 24.06.2025 il giudice, stante l'irritualità della notifica della citazione per irreperibilità del destinatario, disponeva il mutamento del rito assegnando termine per la notifica dell'atto introduttivo e verbale contenente il provvedimento.
Con memoria integrativa del 6.10.2025 gli attori ribadivano le difese svolte, lamentavano che il conduttore continuava ad essere moroso nel pagamento di canoni e chiedevano di dichiarare cessato il contratto di locazione stipulato tra le parti per finita locazione alla data del 31.03.2025, condannare al rilascio dell'immobile e condannarlo al pagamento di € 4.800, per canoni, spese e CP_1
indennità di occupazione oltre interessi ed oltre gli ulteriori importi dovuti fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
si presentava all'udienza di discussione ma non si costituiva in giudizio per cui CP_1
veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 06.11.2025 la causa veniva decisa con lettura immediata della sentenza.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto per cui è causa sulla scorta delle risultanze contenute nella documentazione prodotta, ed in particolare nel contratto di locazione ad uso abitativo allegato, debitamente registrato, con decorrenza dal 06.03.2017 e prima scadenza al
05.03.2021.
Tanto premesso, la domanda di cessazione alla data del 31.03.2025 non può essere accolta, in quanto il contratto prevede una decorrenza dal 6.03.2017 per cui si è rinnovato alla data di prima scadenza del 5.03.2021 in mancanza di diniego di rinnovo per giustificati motivi, e si è ulteriormente rinnovato sino al 05.03.2025, data per la quale risulta intempestiva la disdetta del 16.09.2024 ricevuta il 23.09.2024, che, tuttavia, deve ritenersi pienamente valida ed efficace alla scadenza del quadriennio successivo.
pagina 3 di 4 In base a tali considerazioni, dunque, dev'essere dichiarata la cessazione del contratto di locazione alla data del 05/03/2029, con conseguente obbligo di rilascio dell'immobile il 31.03.2029, attese le ragioni della decisione.
Dev'essere accolta la domanda di pagamento della complessiva somma di € 4.800,00 per canoni e spese all'attualità, oltre interessi al soddisfo, atteso che il conduttore non ha dimostrato di avere versato il corrispettivo per la locazione dell'immobile da aprile 2025, per come rettificato nel corso dell'udienza di discussione, né ha dimostrato l'esistenza di fatti modificativi ovvero estintivi della propria obbligazione, pur essendo gravato dal relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., atteso che il credito degli attori trova la sua fonte negoziale nel contratto allegato.
Le spese di lite limitatamente alla parte della domanda accolta seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara che la locazione per cui è causa scadrà in data 05.03.2029 e fissa per l'esecuzione il
31.03.2029;
- Condanna al pagamento di € 4.800,00 a titolo di canoni e spese all'attualità oltre CP_1
interessi al soddisfo nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 469,50 per esborsi ed €
1.701,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 6 novembre 2025
Il giudice
NI RR
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