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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 579/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 579/2020 R.G. promossa da
FA. in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. Enrica Gianola Bazzini come da mandato in atti, ATTORE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore con il
[...] Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Franca De Rosa come da mandato in atti,
CONVENUTO OGGETTO: “Responsabilità extracontrattuale - Danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, insistendosi per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti dall'attrice e respinti quelli avversari: accertata la responsabilità della convenuta per i fatti di cui in premessa dell'atto di citazione nonché di quelli ulteriormente precisati dall'attrice nei successivi scritti difensivi, dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante “pro Controparte_1 tempore”, al risarcimento del danno subito da in persona del suo legale rappresentante “pro Parte_3 tempore”, ed in favore di quest'ultima, danno che si quantifica nella somma di € 1.200.000,00, rappresentato dal valore della merce andata perduta a causa dei fatti di cui in atto di citazione e meglio precisati nei successivi atti difensivi, oltre ad € 400.000,00 per mancato guadagno, o in quell'altra maggiore o minor somma che risulterà ad istruttoria ultimata, eventualmente anche in via equitativa;
oltre agli interessi nel saggio ritenuto equo dal Giudicante dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
In ogni caso, con vittoria di spese,
pagina 1 di 6 competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così decidere: - in via pregiudiziale di rito: dichiarare l'estromissione dei dal presente procedimento, stante la carenza Controparte_1 di legittimazione passiva ad causam dell'odierna convenuta per tutte le ragioni ampiamente esposte nella parte narrativa e motiva del presente atto e per l'effetto rigettare la domanda;
- nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di estromissione dal procedimento, rigettare, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa e motiva del presente atto, le domande attoree perché nulle, illegittime, infondate, non provate o come meglio. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre spese generali 15%, IVA e CPA di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha ritualmente citato in giudizio Parte_3 Controparte_1
(a seguire, per comodità, solo al fine di ottenerne la
[...] CP_1 condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata consegna e successiva dispersione della merce depositata presso il magazzino della convenuta, consistente in n. 2200 forme di parmigiano (di cui 1100 prodotte in agosto 2018 e 1100 in settembre 2018), danni quantificati in complessivi € 1.600.000,00, parametrati al valore della merce e al mancato guadagno dalla vendita della stessa. A fondamento della domanda, ha allegato che le forme di parmigiano erano state Parte_3 oggetto di “Accordo di fornitura” in data 08.11.2016, stipulato tra Parte_4
in posizione di Fornitore, e in posizione di Cliente, con previsione di
[...] Parte_3 consegna settimanale delle forme all'odierna attrice, che tuttavia aveva iniziato ad essere omessa per le partite prodotte dall'agosto all'ottobre 2018, divenute oggetto di illegittima doppia alienazione da parte della società fornitrice, a favore di terzi, e inviate per la stagionatura presso i magazzini della sebbene già corrisposto dalla cliente ampia parte del loro CP_1 corrispettivo. Secondo la tesi difensiva della società attrice, la responsabilità del depositario emergeva in occasione dell'esecuzione specifica del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 95/2019 del 16.01.2019, nell'ambito della procedura esecutiva promossa da Parte_3 contro per la consegna delle forme di parmigiano oggetto del Parte_4 contratto di fornitura e contrassegnate dalla matricola n.333, che si trovavano presso i magazzini della in data 06.02.2019, il legale rappresentante di quest'ultima, che già CP_1 Pa Par aveva rifiutato la consegna dopo la richiesta inoltratagli via e-mail dal legale di nel novembre 2018, impediva all'Ufficiale Giudiziario l'accesso ai locali per l'individuazione e l'asportazione della merce, che non provvedeva a consegnare perché, a suo dire, non era stata ben identificata dai numeri delle placche e risultava intestata ad altri. Il 15.07.2019, in occasione di un secondo accesso dell'Ufficiale Giudiziario ai magazzini CP_1 le forme di parmigiano reggiano con matricola n. 333 non erano più nei locali, poiché ritirate il giorno 28.03.2019, come da documenti esibiti da al Funzionario al Controparte_1 CP_2 legale rappresentante e al difensore di Parte_3
pagina 2 di 6 La società convenuta si è costituita in lite per resistere alla pretesa economica attorea e affermare la correttezza del proprio operato, essendo stata consegnata la merce ai suoi proprietari, ossia clienti del magazzino Controparte_3
e possessori delle fedi di deposito e delle note di pegno sulla merce loro venduta, in CP_1 modo specifico, alla e, una parte di Controparte_4 essa dalla alla prima del tentativo di accesso dell'Ufficiale CP_3 Controparte_3
Giudiziario; preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo mai avuto alcun rapporto diretto con l'attrice. In assenza di istruttoria e dopo riassegnazioni del fascicolo, la causa è pervenuta alla scrivente per l'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 30.05.2024, all'esito della quale è stata posta in decisione con termini per il deposito delle difese finali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta non è fondata. La circostanza che i fatti di causa siano accaduti in funzione dell'esecuzione del contratto di deposito tra soggetti rimasti estranei alla controversia e il soggetto asseritamente danneggiante, la non osta alla configurabilità di una responsabilità di tipo extracontrattuale a CP_1 carico del depositario, che ben può sorgere in conseguenza di un suo fatto illecito causativo di danno ingiusto. Del resto, è la stessa prospettazione attorea a qualificare giuridicamente la responsabilità della convenuta nei termini predetti e a confermarla in modo chiaro a pag. 13 della citazione, ove è scritto “non è chi non veda nei fatti anzi rappresentati un comportamento illecito da parte dell'odierna convenuta ed a tal titolo questa dovrà rispondere degli ingentissimi danni arrecati all'odierna attrice”. Passando così all'esame del merito, ritiene questo Giudice che l'azione di responsabilità extracontrattuale ex 2043 cod. civ. proposta da non possa trovare accoglimento, Parte_3 in quanto indimostrati nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano: difetta la prova del danno ingiusto allegato dalla parte attrice, poiché esso non appare causalmente riconducibile alla condotta del depositario qui convenuto, bensì a quella del fornitore. Il comportamento del legale rappresentante della consistito CP_1 Controparte_1 nell'aver impedito all'Ufficiale Giudiziario, il 06.02.2019, l'accesso ai propri locali e nel rifiuto di consegnare le forme di parmigiano reggiano, a fronte di un ordine giudiziale dato, ha sì comportato, secondo la regola della causalità materiale, la mancata immissione dell'attore nella disponibilità dei beni (danno-evento), ma a questo comportamento non può essere ricollegato, secondo la regola della causalità giuridica, il danno derivato dalla perduta titolarità e dalla Pa mancata commercializzazione della merce da parte di (danno-conseguenza), Parte_1 rispetto alle quali viene individuato e quantificato il pregiudizio economico (prezzo d'acquisto delle n. 2000 forme di parmigiano e mancato guadagno dalla loro di rivendita, ossia € 1.200.00,00 danno emergente + € 400.000,00 lucro cessante ). La condotta che addebita alla verificatasi nell'ambito della procedura Parte_3 CP_1 esecutiva promossa da nei confronti di è senza Parte_3 Parte_4 dubbio ascrivibile alla società convenuta, dal momento che è stata volontariamente posta in pagina 3 di 6 essere dal legale rappresentante della medesima ed è altresì censurabile, sebbene CP_1 sostenga la correttezza del proprio comportamento in occasione del tentativo d'accesso dell'Ufficiale Giudiziario del febbraio 2019. La valutazione negativa su espressa è suffragata dal contenuto del provvedimento adottato dal G.E. il 19.03.2019 per superare le difficoltà materiali insorte nell'adempimento dell'incarico da parte dell'Ufficiale Giudiziario, da cui emerge la pretestuosità del diniego di Controparte_1
l'ordinanza indica infatti una serie di mezzi e rimedi, tra i quali la richiesta di ausilio della forza pubblica, utilizzabili dall'Ufficiale Giudiziario nel caso in cui “il preposto del Controparte_5 si rifiuti di indicare l'ubicazione delle forme di parmigiano aventi matricola n. 333”, con ciò facendo chiaramente intendere la sufficienza di tale dato a legittimare l'accesso e l'individuazione della merce, senza alcun riferimento alle “placche di caseina”, al maggior numero delle forme presenti in deposito, o alla proprietà dei terzi, motivi tutti addotti dal depositario per impedire le attività del Pubblico Ufficiale incaricato di assicurare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 95/2019. Tali motivi, pur essendo già stati superati dal G.E. nell'apposita fase, sono stati riproposti in questa sede, sicché occorre ribadirne l'inconsistenza. Con riferimento all'imprecisione del titolo esecutivo, basterà rammentare che l'art. 605 c.p.c. richiede una “descrizione sommaria dei beni stessi” e tale descrizione era presente nel titolo e precetto, sì da legittimare quanto meno l'accesso al magazzino dell'Ufficiale giudiziario per individuare fisicamente i beni. Con riguardo alla titolarità delle forme di parmigiano, si rileva che la questione avrebbe dovuto essere affrontata nell'apposita sede oppositiva, effettivamente aperta dall'iniziativa dei terzi proprietari, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., e poi rinunciata dagli stessi, una volta consegnati loro i beni nel marzo 2019. Per quanto attiene alla specifica posizione di va evidenziato che l'ordine di CP_1 consegna spiega efficacia non solo nei confronti del destinatario del medesimo, ma di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento di esecuzione, non potendo l'ordine venire contrastato da un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione, diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale, per cui anche sotto questo profilo, il rifiuto di non appare giustificato. Controparte_1
E' bene precisare, comunque, che la proprietà dei beni depositati presso il magazzino e ritirati nel marzo 2019 trovava origine in una pluralità di elementi costitutivi, non riferibili alla convenuta, tra i quali i sottostanti contratti di compravendita/fornitura, cioè quelli tra
[...]
e la del 18.10.2018 (doc. 2 convenuto) e tra Parte_4 Controparte_3 quest'ultima e la del 19.10.2018 (doc. 20 convenuto): si tratta di Controparte_3 contratti la cui effettività e validità non viene contestata dalla società attrice e per i quali opera la regola dell'acquisto in buona fede di cui all'art. 1153 cod. civ., riconosciuta anche dalla sentenza n. 384/2023 del Tribunale di Parma in data 23.03.2023, agli atti, che ha definito la causa di Pa opposizione al decreto ingiuntivo n. 95/2019 tra Controparte_6
Come già accertato in quella sede giudiziale, la proprietà delle forme di parmigiano reggiano in capo alla e alla è stata acquisita in base ad un Controparte_3 Controparte_3
pagina 4 di 6 titolo astrattamente idoneo e mediante il possesso dei beni ricevuti in buona fede da
[...]
Parte_4
L'esistenza della buona fede non è smentita dalle affermazioni dell'attrice fondate sulla CP_ documentata circostanza che della società e erano presenti al Controparte_7 CP_8 primo tentativo di accesso del febbraio 2019, poiché, in quel contesto, risulta che essi si siano qualificati, appunto, come proprietari delle forme acquistate nell'ottobre 2018, da loro inviate in magazzino per la stagionatura, oltreché titolari delle fedi di deposito e note di pegno (v. verbale di cui al doc. 11 attoreo). Quanto al possesso dei beni, va anche ricordato che ai fini dell'operatività del meccanismo descritto dall'art. 1153 cod. civ per l'acquisto secondo la regola del “possesso vale titolo" è necessaria la consegna reale del bene da parte dall'alienante; ciò non significa, tuttavia, che sia necessario anche un contatto fisico e diretto dell'acquirente con il bene, rilevando unicamente che l'acquirente sia posto in grado di esercitare sul bene poteri di controllo e vigilanza che costituiscono il contenuto proprio del possesso uti dominus trasmessogli dal dante causa a titolo particolare, poteri riconoscibili in capo agli acquirenti delle forme di parmigiano, sebbene da loro immessa la merce nella disponibilità del depositario per la necessaria stagionatura. Dunque, pur dovendosi riconoscere nel comportamento del legale rappresentante della CP_1 un comportamento illecito, perché riconoscibile in esso una volontaria e non giustificata
[...] inosservanza di un provvedimento giudiziale, ciò non è sufficiente a configurare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. a carico di per il danno CP_1 allegato, riconducibile a se anche l'accesso non fosse stato Parte_4 impedito da la consegna dei beni non avrebbe portato comunque al ripristino Controparte_1 della proprietà delle forme di in capo a Parte_6 Pt_3
In buona sostanza, anche se fosse entrata in possesso delle forme di Pt_3 Parte_6
, non avrebbe potuto disporre della merce di cui non era più proprietaria, a meno di
[...] non rendersi anch'essa protagonista di un'alienazione a non domino, da cui comunque sarebbero derivati obblighi risarcitori nei confronti delle altre aziende coinvolte. Né la responsabilità della convenuta è stata fatta valere in termini di cooperazione all'inadempimento con l'azienda produttrice di formaggio, seppure l'attore imputi alla CP_1 certa vicinanza agli interessi economici della e dei terzi acquirenti.
[...] Parte_4
Il fatto illecito contestato resta il comportamento adottato il 06.02.2019 e dello stesso non può dirsi conseguenza immediata e diretta il danno di cui ha chiesto di essere risarcita. Parte_3
Quanto alla consegna dei beni avvenuta il 28.03.2019, è verificato che essa sia stata eseguita dal convenuto in favore dei proprietari dei beni, intestatari delle fedi di deposito e note di pegno, quando – è di rilevante sottolineare – il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo aveva già sospeso gli effetti del titolo esecutivo con provvedimento del 25.03.2019. Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, la pretesa azionata dalla società attrice va respinta. In punto di spese di lite, reputa questo Giudice che vi siano validi motivi per derogare al principio generale della soccombenza e per disporre la compensazione integrale tra le parti, ravvisati nella peculiarità della vicenda esaminata, nella difficoltà ricostruttiva della stessa anche per l'intersecarsi degli atti negoziali e delle sedi processuali, nell'assenza di precedenti pagina 5 di 6 giurisprudenziali su fattispecie simili, nonché in certa opacità della condotta del convenuto depositario della merce, obiettivamente emergente dai documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_3 Controparte_1
così decide:
[...] Pa
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da a spese interamente Parte_1 compensate.
Parma, 13 marzo 2025 IL GIUDICE Cristina Ferrari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 579/2020 R.G. promossa da
FA. in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. Enrica Gianola Bazzini come da mandato in atti, ATTORE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore con il
[...] Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Franca De Rosa come da mandato in atti,
CONVENUTO OGGETTO: “Responsabilità extracontrattuale - Danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, insistendosi per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti dall'attrice e respinti quelli avversari: accertata la responsabilità della convenuta per i fatti di cui in premessa dell'atto di citazione nonché di quelli ulteriormente precisati dall'attrice nei successivi scritti difensivi, dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante “pro Controparte_1 tempore”, al risarcimento del danno subito da in persona del suo legale rappresentante “pro Parte_3 tempore”, ed in favore di quest'ultima, danno che si quantifica nella somma di € 1.200.000,00, rappresentato dal valore della merce andata perduta a causa dei fatti di cui in atto di citazione e meglio precisati nei successivi atti difensivi, oltre ad € 400.000,00 per mancato guadagno, o in quell'altra maggiore o minor somma che risulterà ad istruttoria ultimata, eventualmente anche in via equitativa;
oltre agli interessi nel saggio ritenuto equo dal Giudicante dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
In ogni caso, con vittoria di spese,
pagina 1 di 6 competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così decidere: - in via pregiudiziale di rito: dichiarare l'estromissione dei dal presente procedimento, stante la carenza Controparte_1 di legittimazione passiva ad causam dell'odierna convenuta per tutte le ragioni ampiamente esposte nella parte narrativa e motiva del presente atto e per l'effetto rigettare la domanda;
- nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di estromissione dal procedimento, rigettare, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa e motiva del presente atto, le domande attoree perché nulle, illegittime, infondate, non provate o come meglio. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre spese generali 15%, IVA e CPA di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha ritualmente citato in giudizio Parte_3 Controparte_1
(a seguire, per comodità, solo al fine di ottenerne la
[...] CP_1 condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata consegna e successiva dispersione della merce depositata presso il magazzino della convenuta, consistente in n. 2200 forme di parmigiano (di cui 1100 prodotte in agosto 2018 e 1100 in settembre 2018), danni quantificati in complessivi € 1.600.000,00, parametrati al valore della merce e al mancato guadagno dalla vendita della stessa. A fondamento della domanda, ha allegato che le forme di parmigiano erano state Parte_3 oggetto di “Accordo di fornitura” in data 08.11.2016, stipulato tra Parte_4
in posizione di Fornitore, e in posizione di Cliente, con previsione di
[...] Parte_3 consegna settimanale delle forme all'odierna attrice, che tuttavia aveva iniziato ad essere omessa per le partite prodotte dall'agosto all'ottobre 2018, divenute oggetto di illegittima doppia alienazione da parte della società fornitrice, a favore di terzi, e inviate per la stagionatura presso i magazzini della sebbene già corrisposto dalla cliente ampia parte del loro CP_1 corrispettivo. Secondo la tesi difensiva della società attrice, la responsabilità del depositario emergeva in occasione dell'esecuzione specifica del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 95/2019 del 16.01.2019, nell'ambito della procedura esecutiva promossa da Parte_3 contro per la consegna delle forme di parmigiano oggetto del Parte_4 contratto di fornitura e contrassegnate dalla matricola n.333, che si trovavano presso i magazzini della in data 06.02.2019, il legale rappresentante di quest'ultima, che già CP_1 Pa Par aveva rifiutato la consegna dopo la richiesta inoltratagli via e-mail dal legale di nel novembre 2018, impediva all'Ufficiale Giudiziario l'accesso ai locali per l'individuazione e l'asportazione della merce, che non provvedeva a consegnare perché, a suo dire, non era stata ben identificata dai numeri delle placche e risultava intestata ad altri. Il 15.07.2019, in occasione di un secondo accesso dell'Ufficiale Giudiziario ai magazzini CP_1 le forme di parmigiano reggiano con matricola n. 333 non erano più nei locali, poiché ritirate il giorno 28.03.2019, come da documenti esibiti da al Funzionario al Controparte_1 CP_2 legale rappresentante e al difensore di Parte_3
pagina 2 di 6 La società convenuta si è costituita in lite per resistere alla pretesa economica attorea e affermare la correttezza del proprio operato, essendo stata consegnata la merce ai suoi proprietari, ossia clienti del magazzino Controparte_3
e possessori delle fedi di deposito e delle note di pegno sulla merce loro venduta, in CP_1 modo specifico, alla e, una parte di Controparte_4 essa dalla alla prima del tentativo di accesso dell'Ufficiale CP_3 Controparte_3
Giudiziario; preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo mai avuto alcun rapporto diretto con l'attrice. In assenza di istruttoria e dopo riassegnazioni del fascicolo, la causa è pervenuta alla scrivente per l'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 30.05.2024, all'esito della quale è stata posta in decisione con termini per il deposito delle difese finali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta non è fondata. La circostanza che i fatti di causa siano accaduti in funzione dell'esecuzione del contratto di deposito tra soggetti rimasti estranei alla controversia e il soggetto asseritamente danneggiante, la non osta alla configurabilità di una responsabilità di tipo extracontrattuale a CP_1 carico del depositario, che ben può sorgere in conseguenza di un suo fatto illecito causativo di danno ingiusto. Del resto, è la stessa prospettazione attorea a qualificare giuridicamente la responsabilità della convenuta nei termini predetti e a confermarla in modo chiaro a pag. 13 della citazione, ove è scritto “non è chi non veda nei fatti anzi rappresentati un comportamento illecito da parte dell'odierna convenuta ed a tal titolo questa dovrà rispondere degli ingentissimi danni arrecati all'odierna attrice”. Passando così all'esame del merito, ritiene questo Giudice che l'azione di responsabilità extracontrattuale ex 2043 cod. civ. proposta da non possa trovare accoglimento, Parte_3 in quanto indimostrati nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano: difetta la prova del danno ingiusto allegato dalla parte attrice, poiché esso non appare causalmente riconducibile alla condotta del depositario qui convenuto, bensì a quella del fornitore. Il comportamento del legale rappresentante della consistito CP_1 Controparte_1 nell'aver impedito all'Ufficiale Giudiziario, il 06.02.2019, l'accesso ai propri locali e nel rifiuto di consegnare le forme di parmigiano reggiano, a fronte di un ordine giudiziale dato, ha sì comportato, secondo la regola della causalità materiale, la mancata immissione dell'attore nella disponibilità dei beni (danno-evento), ma a questo comportamento non può essere ricollegato, secondo la regola della causalità giuridica, il danno derivato dalla perduta titolarità e dalla Pa mancata commercializzazione della merce da parte di (danno-conseguenza), Parte_1 rispetto alle quali viene individuato e quantificato il pregiudizio economico (prezzo d'acquisto delle n. 2000 forme di parmigiano e mancato guadagno dalla loro di rivendita, ossia € 1.200.00,00 danno emergente + € 400.000,00 lucro cessante ). La condotta che addebita alla verificatasi nell'ambito della procedura Parte_3 CP_1 esecutiva promossa da nei confronti di è senza Parte_3 Parte_4 dubbio ascrivibile alla società convenuta, dal momento che è stata volontariamente posta in pagina 3 di 6 essere dal legale rappresentante della medesima ed è altresì censurabile, sebbene CP_1 sostenga la correttezza del proprio comportamento in occasione del tentativo d'accesso dell'Ufficiale Giudiziario del febbraio 2019. La valutazione negativa su espressa è suffragata dal contenuto del provvedimento adottato dal G.E. il 19.03.2019 per superare le difficoltà materiali insorte nell'adempimento dell'incarico da parte dell'Ufficiale Giudiziario, da cui emerge la pretestuosità del diniego di Controparte_1
l'ordinanza indica infatti una serie di mezzi e rimedi, tra i quali la richiesta di ausilio della forza pubblica, utilizzabili dall'Ufficiale Giudiziario nel caso in cui “il preposto del Controparte_5 si rifiuti di indicare l'ubicazione delle forme di parmigiano aventi matricola n. 333”, con ciò facendo chiaramente intendere la sufficienza di tale dato a legittimare l'accesso e l'individuazione della merce, senza alcun riferimento alle “placche di caseina”, al maggior numero delle forme presenti in deposito, o alla proprietà dei terzi, motivi tutti addotti dal depositario per impedire le attività del Pubblico Ufficiale incaricato di assicurare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 95/2019. Tali motivi, pur essendo già stati superati dal G.E. nell'apposita fase, sono stati riproposti in questa sede, sicché occorre ribadirne l'inconsistenza. Con riferimento all'imprecisione del titolo esecutivo, basterà rammentare che l'art. 605 c.p.c. richiede una “descrizione sommaria dei beni stessi” e tale descrizione era presente nel titolo e precetto, sì da legittimare quanto meno l'accesso al magazzino dell'Ufficiale giudiziario per individuare fisicamente i beni. Con riguardo alla titolarità delle forme di parmigiano, si rileva che la questione avrebbe dovuto essere affrontata nell'apposita sede oppositiva, effettivamente aperta dall'iniziativa dei terzi proprietari, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., e poi rinunciata dagli stessi, una volta consegnati loro i beni nel marzo 2019. Per quanto attiene alla specifica posizione di va evidenziato che l'ordine di CP_1 consegna spiega efficacia non solo nei confronti del destinatario del medesimo, ma di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento di esecuzione, non potendo l'ordine venire contrastato da un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione, diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale, per cui anche sotto questo profilo, il rifiuto di non appare giustificato. Controparte_1
E' bene precisare, comunque, che la proprietà dei beni depositati presso il magazzino e ritirati nel marzo 2019 trovava origine in una pluralità di elementi costitutivi, non riferibili alla convenuta, tra i quali i sottostanti contratti di compravendita/fornitura, cioè quelli tra
[...]
e la del 18.10.2018 (doc. 2 convenuto) e tra Parte_4 Controparte_3 quest'ultima e la del 19.10.2018 (doc. 20 convenuto): si tratta di Controparte_3 contratti la cui effettività e validità non viene contestata dalla società attrice e per i quali opera la regola dell'acquisto in buona fede di cui all'art. 1153 cod. civ., riconosciuta anche dalla sentenza n. 384/2023 del Tribunale di Parma in data 23.03.2023, agli atti, che ha definito la causa di Pa opposizione al decreto ingiuntivo n. 95/2019 tra Controparte_6
Come già accertato in quella sede giudiziale, la proprietà delle forme di parmigiano reggiano in capo alla e alla è stata acquisita in base ad un Controparte_3 Controparte_3
pagina 4 di 6 titolo astrattamente idoneo e mediante il possesso dei beni ricevuti in buona fede da
[...]
Parte_4
L'esistenza della buona fede non è smentita dalle affermazioni dell'attrice fondate sulla CP_ documentata circostanza che della società e erano presenti al Controparte_7 CP_8 primo tentativo di accesso del febbraio 2019, poiché, in quel contesto, risulta che essi si siano qualificati, appunto, come proprietari delle forme acquistate nell'ottobre 2018, da loro inviate in magazzino per la stagionatura, oltreché titolari delle fedi di deposito e note di pegno (v. verbale di cui al doc. 11 attoreo). Quanto al possesso dei beni, va anche ricordato che ai fini dell'operatività del meccanismo descritto dall'art. 1153 cod. civ per l'acquisto secondo la regola del “possesso vale titolo" è necessaria la consegna reale del bene da parte dall'alienante; ciò non significa, tuttavia, che sia necessario anche un contatto fisico e diretto dell'acquirente con il bene, rilevando unicamente che l'acquirente sia posto in grado di esercitare sul bene poteri di controllo e vigilanza che costituiscono il contenuto proprio del possesso uti dominus trasmessogli dal dante causa a titolo particolare, poteri riconoscibili in capo agli acquirenti delle forme di parmigiano, sebbene da loro immessa la merce nella disponibilità del depositario per la necessaria stagionatura. Dunque, pur dovendosi riconoscere nel comportamento del legale rappresentante della CP_1 un comportamento illecito, perché riconoscibile in esso una volontaria e non giustificata
[...] inosservanza di un provvedimento giudiziale, ciò non è sufficiente a configurare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. a carico di per il danno CP_1 allegato, riconducibile a se anche l'accesso non fosse stato Parte_4 impedito da la consegna dei beni non avrebbe portato comunque al ripristino Controparte_1 della proprietà delle forme di in capo a Parte_6 Pt_3
In buona sostanza, anche se fosse entrata in possesso delle forme di Pt_3 Parte_6
, non avrebbe potuto disporre della merce di cui non era più proprietaria, a meno di
[...] non rendersi anch'essa protagonista di un'alienazione a non domino, da cui comunque sarebbero derivati obblighi risarcitori nei confronti delle altre aziende coinvolte. Né la responsabilità della convenuta è stata fatta valere in termini di cooperazione all'inadempimento con l'azienda produttrice di formaggio, seppure l'attore imputi alla CP_1 certa vicinanza agli interessi economici della e dei terzi acquirenti.
[...] Parte_4
Il fatto illecito contestato resta il comportamento adottato il 06.02.2019 e dello stesso non può dirsi conseguenza immediata e diretta il danno di cui ha chiesto di essere risarcita. Parte_3
Quanto alla consegna dei beni avvenuta il 28.03.2019, è verificato che essa sia stata eseguita dal convenuto in favore dei proprietari dei beni, intestatari delle fedi di deposito e note di pegno, quando – è di rilevante sottolineare – il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo aveva già sospeso gli effetti del titolo esecutivo con provvedimento del 25.03.2019. Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, la pretesa azionata dalla società attrice va respinta. In punto di spese di lite, reputa questo Giudice che vi siano validi motivi per derogare al principio generale della soccombenza e per disporre la compensazione integrale tra le parti, ravvisati nella peculiarità della vicenda esaminata, nella difficoltà ricostruttiva della stessa anche per l'intersecarsi degli atti negoziali e delle sedi processuali, nell'assenza di precedenti pagina 5 di 6 giurisprudenziali su fattispecie simili, nonché in certa opacità della condotta del convenuto depositario della merce, obiettivamente emergente dai documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_3 Controparte_1
così decide:
[...] Pa
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da a spese interamente Parte_1 compensate.
Parma, 13 marzo 2025 IL GIUDICE Cristina Ferrari
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