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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/12/2025, n. 4237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4237 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4205 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
AS IA, come da mandato in atti
Ricorrente
E rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
TR DI e dall'Avv. Carlo Scofone, come da mandato in atti
Resistente
rappresentata e difesa dall'Avv. Ermanno Consorti, come CP_2
da mandato in atti
ZA IA
All'udienza del 26 novembre 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI parte ricorrente: “conclude come da ricorso e da memoria ex art.
171 ter n.1 cpc.”;
1 parte resistente:” conclude come da memoria ex art. 171 ter n.1 cpc.”; parte terza chiamata:” conclude come da memoria ex art. 171 ter n.1 cpc., reiterando le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. Acquedotto Parte_1
ha adito il Tribunale di Firenze chiedendo l'accoglimento delle
[...]
seguenti conclusioni:” 1)- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il diritto di Acquedotto Parte_1
all'escussione della cauzione di cui alla polizza fideiussoria n.
2019/50/2526785 del 09.08.2019; 2) -e, per l'effetto, condannare
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
somma di € 84.887,29 oltre interessi da calcolarsi al tasso vigente con decorrenza dalla di erogazione dell'anticipazione sino al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite come per legge”.
A sostegno della propria pretesa la ricorrente ha dedotto che:
a) con contratto d'appalto n°3900007445, stipulato in data
12.9.2019, affidava a favore Parte_1
dell'ATI Echosid Ingegneria e Impianti S.r.l. (mandataria)
[...]
(mandante) l'appalto di lavori avente ad oggetto CP_2
“l'adeguamento funzionale depuratore di Bagno di Gavorrano nel comune di Gavorrano”, per un importo pari a €
1.731.780,31, poi aumentato ad € 1.853.940,36 a seguito di variante;
b) in conformità all'art. 35, comma 18 D.Lgs. n.50/2016,
l'Appaltatore presentava alla Stazione Appaltante la polizza
2 fideiussoria n. 2019/50/2526785 (“garanzia fidejussoria per l'anticipazione”), rilasciata, in data 9.8.2019 dalla
[...]
, la quale individua chiaramente il contraente Controparte_1
(l'ATI Echosid), il garante ( ) ed il beneficiario CP_1
(ADF);
c) giusta nota prot. n. 98345 del 29.10.2019 la Stazione
Appaltante corrispondeva all'Appaltatore l'importo di €
346.356,07 a titolo di anticipazione sul prezzo dell'appalto;
d) i lavori oggetto del contratto d'appalto venivano consegnati all'ATI in data 7.10.2019 con termine contrattualmente fissato per la relativa ultimazione al 19.9.2020 (350 giorni solari e consecutivi dalla consegna);
e) il termine per l'ultimazione dei lavori – a seguito di una serie di proroghe concesse dalla Stazione Appaltante – veniva successivamente posticipato al 12.2.2021, e poi definitivamente al 2.07.2021.
f) Sennonché l'andamento dei lavori subiva notevoli e gravi ritardi – anche rispetto ai nuovi termini di scadenza accordati dalla Stazione Appaltante – imputabili per lo più a responsabilità della mandataria dell'ATI Echosid Ingegneria e
Impianti S.r.l. generate dalla difficile situazione economico- finanziaria poi sfociata nel relativo fallimento;
g) la Stazione Appaltante, dopo aver formulato numerose contestazioni, espresse mediante numerosi ordini di servizio ed aver, con nota prot. n. 34580 del 17.11.2021, comunicato all'ATI l'applicazione di penali da ritardo nell'esecuzione dei lavori, per un ammontare complessivo pari ad € 185.394,04
(corrispondenti al 10% del corrispettivo contrattuale), si
3 determinava a risolvere il contratto d'appalto – ai sensi dell'art.108 D.Lgs. n.50/2016 – giusta Determinazione dell'Amministratore Delegato di prot. 5786 dell'1.03.
2022;
h) la risoluzione del contratto d'appalto, comunicata con nota prot. n. 6288 del 4.3.2022, non veniva contestata dall'Appaltatore;
i) Acquedotto con la nota prot. n. 27519 del Parte_1
28.9.2022 formalizzava nei confronti del garante/Reale Mutua, la richiesta di escussione della garanzia fideiussoria relativa all'anticipazione del corrispettivo contrattuale, chiedendo la liquidazione della fideiussione in relazione all'importo residuo
(al netto degli importi già recuperati) di € 84.887,29 oltre interessi, a quella data quantificati in € 392,90;
j) detta richiesta rimaneva priva di accoglimento.
Si è costituita la quale ha contestato Controparte_1
la sussistenza dei presupposti per l'esigibilità della somma richiesta con la predetta nota prot. n. 27519 del 28.9.2022 deducendo che:
o per il tramite del suo difensore con comunicazioni CP_2
24/10/2022 e 21/11/2022 ha diffidato la a non CP_1
effettuare i pagamenti richiesti dall'Acquedotto, evidenziando dettagliatamente l'esistenza di un rilevante controcredito per mancata corresponsione di corrispettivi, maturato dalla ATI sino alla data di risoluzione del contratto per € 471.443,78, e precisando in particolare che tale somma, pur risultante dal registro di contabilità sul SAL n. 7 riguardante l'avanzamento dei lavori a tutto il 20/12/2021, non è stata mai pagata all'appaltatore;
4 o “le circostanze evidenziate dal legale della trovano puntuale conferma – quanto meno per quanto concerne
l'avvenuto integrale recupero delle anticipazioni corrisposte dall'Acquedotto – nello Stato di Avanzamenti Lavori n. 7 (prod.
n. 5) e nel relativo Registro di Contabilità (prod. n. 6)”;
o “Risulta infatti pacifico dalla lettura dell'ultima pagine del
Registro di Contabilità, che l'appaltatore ha eseguito sino a tutto il 20/12/2021 lavori quantificato in € 1.510.782,17, ma
l' ha versato all'appaltatore corrispettivi solo Parte_1
limitatamente ad € 1.039.338,39”;
o “Ecco quindi che il credito vantato dall'appaltatore di €
471.443,78 risulta documentalmente provato in quanto espressamente indicato in calce a tale Registro di Contabilità, quale differenza aritmetica tra le poste appena evidenziate
(1.510.782,17 - 1.039.338,39 = 471.443,78)”;
o “Tale importo non risulta mai essere stato pagato alla società appaltatrice, bensì è stato trattenuto dalla committente, e come è evidente costituisce abbondantemente recupero integrale delle anticipazioni che la ricorrente pretenderebbe ancora dovute per € 84.887,29”;
o le circostanze descritte e i documenti prodotti attestano l'illegittimità ed abusività dell'escussione della garanzia, giustificando la proposizione della exceptio doli.
La resistente, inoltre, dopo aver richiesto di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della facendo valere “il diritto di CP_2
esercitare ai sensi di legge (artt. 1203 n. 3, 1949 e 1950 c.c.) e di polizza (artt.
5-10 delle Condizioni) nei confronti della stessa contraente l'azione di surroga e regresso per il rimborso di tutte le
5 somme che dovessero essere versate dalla CP_1
all'Acquedotto del all'esito di questo giudizio”, ha, quindi, Pt_1
rassegnato le seguenti conclusioni:” nel merito ed in via principale: − accerti e dichiari l'inesistenza della pretesa creditoria azionata e dichiari altresì abusiva e contraria a buona fede la pretesa di incameramento della garanzia;
− accerti e dichiari l'inesistenza e/o
l'estinzione dell'obbligazione principale garantita di restituzione delle anticipazioni, e la correlativa inesistenza e/o estinzione della obbligazione di garanzia;
− accerti e dichiari il diritto del fideiussore di avvalersi del meccanismo di integrale recupero delle anticipazioni corrisposte all'appaltatore con i corrispettivi allo stesso dovuti, nonché di avvalersi del diritto di opporre in compensazione al garantito, ai sensi degli artt. 1247-1251 c.c., ogni controcredito vantato verso quest'ultimo dall'obbligato principale;
in via di subordine: − limiti l'obbligazione di garanzia entro l'ammontare risultante dall'integrale recupero dell'anticipazione e dall'estinzione per compensazione del debito di garanzia;
in ogni caso: − dichiari tenuta e condanni in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore, a rimborsare alla tutte le CP_1
somme che da quest'ultima dovessero essere versate all' in forza della garanzia prestata;
− Parte_1
con vittoria di spese e compensi, gravati di I.V.A. e C.P.A.”
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dalla resistente, si è costituita la quale ha dedotto che: CP_2
i. “la domanda giudiziale dell'Acquedotto è del tutto infondata per l'esistenza di un ben più ampio , e documentale, controcredito esistente in favore dell'appaltatore, come per
6 altro già fatto rilevare dalla compagnia assicuratrice prima convenuta”;
ii. “esaminando il registro di contabilità, redatto dalla stazione appaltante il 20/12/2021, (doc.4) si ricava che i lavori eseguiti, ed accettati dalla medesima riportano di un corrispettivo CP_4
dovuto di € 1.510.782,17. Per contro, il medesimo documento attesta che l'importo effettivamente pagato dalla è di € CP_4
1.039.338,39. Da cui residuano € 471.443,78, che, seppur dovuti, non sono stati corrisposto all'appaltatore (si tratta, in effetti, dell'esatto importo per i lavori certificati nel SAL n.7).
Tale credito è dunque documentale e non necessita di accertamento, risultando direttamente dalla contabilità di cantiere e quindi riconosciuto e certificato da controparte”;
iii. la pretesa creditoria azionata da parte ricorrente resta, dunque, “assorbita nel maggior credito vantato dall'appaltatore, il quale deve percepire somme di gran lunga maggiori di quelle pretese da controparte”.
La terza chiamata ha, pertanto, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito ogni contraria e diversa eccezione, domanda e istanza rigettata, accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa dell per Parte_1
essere la stessa compensata con il maggiore controcredito vantata dall'appaltatore, e per l'effetto rigettare ogni doman da svolta nei confronti della alla terza chiamante Controparte_1
con condanna delle controparti alla refusione delle spese di lite e degli onorari di causa”.
Disposto il mutamento di rito, la causa è stata istruita unicamente in via documentale.
7 2. Per quanto concerne le istanze istruttorie reiterate dalla terza chiamata in sede di precisazione delle conclusioni, è necessario e sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria di rigetto delle prove emessa in data 15 ottobre 2025.
3. Nel merito, la domanda della società ricorrente è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Sono pacifiche le circostanze esposte al par 1 che precede sub a) -
j).
Risulta versata in atti la polizza fideiussoria, rilasciata in data
9.8.2019, ai sensi dell'art. 35, commi 18, del D.lgs n. 50/2016, dalla garante Reale Mutua di Assicurazione (cfr. doc.4 fasc. parte ricorrente).
A norma dell'art. 1 (“Oggetto del Contratto”) del contratto di garanzia
Reale Mutua si è espressamente obbligata – nei limiti della somma garantita, pari ad € 425.934,84 – a restituire all'odierna ricorrente
(Stazione Appaltante), l'anticipazione (oltre interessi) da quest'ultima non recuperata dall'ATI (Appaltatore) mediante trattenute nel corso dei lavori, in conseguenza del provvedimento di decadenza dall'anticipazione assunto ex art. 35, comma 18 D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 4 (“Escussione della Garanzia”) si è CP_1
obbligata a corrispondere l'importo dovuto a titolo di residua anticipazione non recuperata entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l'indicazione del provvedimento assunto ex art. 35. comma 18 D.Lgs. 50/2016 e della somma dovuta a tale titolo. Si evince altresì da tale disposizione che la resistente ha espressamente rinunciato al beneficio della preventiva escussione
8 ex art. 1944 cc. del debito principale nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.
Alla stregua di tali previsioni (cfr. in particolare quelle dell'obbligo di di pagare dovuto a “semplice richiesta scritta”, delle CP_1
rinunce e del breve termine di 15 giorni per il pagamento
“insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni”: cfr. Cass.
n. 15091 del 31/05/2021), non v'è, dunque, alcun dubbio che il negozio in esame debba essere ricondotto alla figura del contratto autonomo di garanzia.
Su tale titolo contrattuale è, quindi, fondata la pretesa azionata da al fine di recuperare - dopo la Parte_1 Parte_1
risoluzione anticipata del contratto d'appalto per grave inadempimento dell'Appaltatore - l'ammontare residuo, pari ad €
84.887,29 oltre interessi (per la ricostruzione in punto di quantum v. pag 10 del ricorso e docc. 14-19 al medesimo allegati) dell'anticipazione inizialmente corrisposto nei confronti dell'Appaltatore ai sensi del citato art.35, comma 18 D.Lgs.
n.50/2016;
Tanto premesso, la questione dirimente è quella della fondatezza o meno dell'exceptio doli sollevata dalla resistente.
Secondo orientamento costante della Suprema Corte (cfr. Cass., 3 febbraio 1999, n. 917, Cass., 21 aprile 1999, n. 3964, Cass., 1 ottobre 1999, n. 10864, Cass., 17 marzo 2006, n. 5997, Cass., 14 dicembre 2007, 26262, Cass., 24 aprile 2008, n. 10652, Cass., 12 dicembre 2008, n. 29215, Cass., 5 aprile 2012, n. 5526, Cass., 12 settembre 2012, n. 15216), l'exceptio doli generalis seu praesentis, da intendersi come limite funzionale all'operatività della garanzia autonoma, rappresentato dall'abuso del diritto da parte del
9 beneficiario, che si verifica qualora la richiesta appaia fraudolenta e con esclusione della buona fede del beneficiario, richiede, come presupposto di fondatezza dell'eccezione stessa, che sia evidente, certo e incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale o per altra causa, ovvero l'inesistenza del rapporto garantito.
L'abusività della richiesta della garanzia, ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli, deve risultare prima facie (cfr. Cass. n. 3552/1998)
o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione (cfr.
Cass. 30509/2019), che il garante è tenuto a fornire;
con l'ulteriore precisazione che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
Nella medesima prospettiva si è affermato che l'eccezione de qua è legittima solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario (cfr. Cassazione civile sez. I, 1/10/1999, n.10864).
Tanto premesso, nel caso in esame l'exceptio doli va disattesa, atteso che, per un verso, l'escussione della polizza non può essere considerata fraudolenta, tenuto conto dell'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto per fatto imputabile all'impresa appaltatrice (la quale, peraltro, non ha contestato detta risoluzione); per altro verso, che il controcredito per lavori eseguiti vantato da – CP_2
contestato dalla ricorrente - non risulta fondato su una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, posto che l'intera documentazione
10 prodotta in giudizio al fine di dimostrare l'esistenza di detto asserito credito - Stato di Avanzamenti Lavori n. 7 (doc. n. 5 fasc. parte ricorrente e doc.4b fasc. terza chiamata), Registro di Contabilità Sal
7 (doc. n. 6 fasc. parte ricorrente e doc. n.4 fasc. terza chiamata),
Libretto delle misure Sal 7 (doc.12 fasc. terza chiamata) – risulta priva di sottoscrizione.
Né a tali carenze probatorie è possibile supplire con la prova orale e la CTU ”volta a confermare il contenuto dei documenti 4 e 12 di parte chiamata in causa” richieste dalla terza chiamata, le quali evidentemente esulano dal concetto di prova di pronta soluzione sopra evocato, ciò fermo restando il carattere generico e meramente esplorativo di dette richieste istruttorie, peraltro relative agli stessi documenti privi di sottoscrizione appena menzionati.
Va, dunque, esclusa la sussistenza della malafede in capo ad in relazione all'escussione della polizza Parte_1 Parte_1
in questione.
La resistente va, pertanto, condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 84.887,29 oltre interessi legali dal 28-9-
2022 (data di ricezione della richiesta di pagamento sub doc.9 fasc. parte resistente).
4. Parimenti deve trovare accoglimento la domanda di regresso spiegata in comparsa di costituzione dalla resistente nei confronti della terza chiamata, trovando la stessa fondamento nell'art.1950
c.c. e negli artt. 5 e 10 delle condizioni di polizza.
5. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, in relazione al valore della causa promossa, con applicazione dell'importo minimo per la fase istruttoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria, e per
11 quella decisoria, stante l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale
– seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1) condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 84.887,29, oltre interessi legali dal 28-9-2022;
2) dichiara tenuta e condanna a rimborsare alla CP_2 CP_1
la somma di € 84.887,29, oltre interessi legali dal 28-9-2022,
[...]
che da quest'ultima deve essere versata ad Parte_1
in forza della garanzia prestata;
[...]
3) condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, euro
406,50 per spese, oltre rimborso spese al 15%, Iva e Cpa.
4) condanna la terza chiamata al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, euro 759,00 per spese, oltre rimborso spese al 15%, Iva
e Cpa.
Firenze, 24 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4205 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
AS IA, come da mandato in atti
Ricorrente
E rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
TR DI e dall'Avv. Carlo Scofone, come da mandato in atti
Resistente
rappresentata e difesa dall'Avv. Ermanno Consorti, come CP_2
da mandato in atti
ZA IA
All'udienza del 26 novembre 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI parte ricorrente: “conclude come da ricorso e da memoria ex art.
171 ter n.1 cpc.”;
1 parte resistente:” conclude come da memoria ex art. 171 ter n.1 cpc.”; parte terza chiamata:” conclude come da memoria ex art. 171 ter n.1 cpc., reiterando le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter n.2 cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. Acquedotto Parte_1
ha adito il Tribunale di Firenze chiedendo l'accoglimento delle
[...]
seguenti conclusioni:” 1)- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il diritto di Acquedotto Parte_1
all'escussione della cauzione di cui alla polizza fideiussoria n.
2019/50/2526785 del 09.08.2019; 2) -e, per l'effetto, condannare
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a pagare in favore di la Parte_1
somma di € 84.887,29 oltre interessi da calcolarsi al tasso vigente con decorrenza dalla di erogazione dell'anticipazione sino al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite come per legge”.
A sostegno della propria pretesa la ricorrente ha dedotto che:
a) con contratto d'appalto n°3900007445, stipulato in data
12.9.2019, affidava a favore Parte_1
dell'ATI Echosid Ingegneria e Impianti S.r.l. (mandataria)
[...]
(mandante) l'appalto di lavori avente ad oggetto CP_2
“l'adeguamento funzionale depuratore di Bagno di Gavorrano nel comune di Gavorrano”, per un importo pari a €
1.731.780,31, poi aumentato ad € 1.853.940,36 a seguito di variante;
b) in conformità all'art. 35, comma 18 D.Lgs. n.50/2016,
l'Appaltatore presentava alla Stazione Appaltante la polizza
2 fideiussoria n. 2019/50/2526785 (“garanzia fidejussoria per l'anticipazione”), rilasciata, in data 9.8.2019 dalla
[...]
, la quale individua chiaramente il contraente Controparte_1
(l'ATI Echosid), il garante ( ) ed il beneficiario CP_1
(ADF);
c) giusta nota prot. n. 98345 del 29.10.2019 la Stazione
Appaltante corrispondeva all'Appaltatore l'importo di €
346.356,07 a titolo di anticipazione sul prezzo dell'appalto;
d) i lavori oggetto del contratto d'appalto venivano consegnati all'ATI in data 7.10.2019 con termine contrattualmente fissato per la relativa ultimazione al 19.9.2020 (350 giorni solari e consecutivi dalla consegna);
e) il termine per l'ultimazione dei lavori – a seguito di una serie di proroghe concesse dalla Stazione Appaltante – veniva successivamente posticipato al 12.2.2021, e poi definitivamente al 2.07.2021.
f) Sennonché l'andamento dei lavori subiva notevoli e gravi ritardi – anche rispetto ai nuovi termini di scadenza accordati dalla Stazione Appaltante – imputabili per lo più a responsabilità della mandataria dell'ATI Echosid Ingegneria e
Impianti S.r.l. generate dalla difficile situazione economico- finanziaria poi sfociata nel relativo fallimento;
g) la Stazione Appaltante, dopo aver formulato numerose contestazioni, espresse mediante numerosi ordini di servizio ed aver, con nota prot. n. 34580 del 17.11.2021, comunicato all'ATI l'applicazione di penali da ritardo nell'esecuzione dei lavori, per un ammontare complessivo pari ad € 185.394,04
(corrispondenti al 10% del corrispettivo contrattuale), si
3 determinava a risolvere il contratto d'appalto – ai sensi dell'art.108 D.Lgs. n.50/2016 – giusta Determinazione dell'Amministratore Delegato di prot. 5786 dell'1.03.
2022;
h) la risoluzione del contratto d'appalto, comunicata con nota prot. n. 6288 del 4.3.2022, non veniva contestata dall'Appaltatore;
i) Acquedotto con la nota prot. n. 27519 del Parte_1
28.9.2022 formalizzava nei confronti del garante/Reale Mutua, la richiesta di escussione della garanzia fideiussoria relativa all'anticipazione del corrispettivo contrattuale, chiedendo la liquidazione della fideiussione in relazione all'importo residuo
(al netto degli importi già recuperati) di € 84.887,29 oltre interessi, a quella data quantificati in € 392,90;
j) detta richiesta rimaneva priva di accoglimento.
Si è costituita la quale ha contestato Controparte_1
la sussistenza dei presupposti per l'esigibilità della somma richiesta con la predetta nota prot. n. 27519 del 28.9.2022 deducendo che:
o per il tramite del suo difensore con comunicazioni CP_2
24/10/2022 e 21/11/2022 ha diffidato la a non CP_1
effettuare i pagamenti richiesti dall'Acquedotto, evidenziando dettagliatamente l'esistenza di un rilevante controcredito per mancata corresponsione di corrispettivi, maturato dalla ATI sino alla data di risoluzione del contratto per € 471.443,78, e precisando in particolare che tale somma, pur risultante dal registro di contabilità sul SAL n. 7 riguardante l'avanzamento dei lavori a tutto il 20/12/2021, non è stata mai pagata all'appaltatore;
4 o “le circostanze evidenziate dal legale della trovano puntuale conferma – quanto meno per quanto concerne
l'avvenuto integrale recupero delle anticipazioni corrisposte dall'Acquedotto – nello Stato di Avanzamenti Lavori n. 7 (prod.
n. 5) e nel relativo Registro di Contabilità (prod. n. 6)”;
o “Risulta infatti pacifico dalla lettura dell'ultima pagine del
Registro di Contabilità, che l'appaltatore ha eseguito sino a tutto il 20/12/2021 lavori quantificato in € 1.510.782,17, ma
l' ha versato all'appaltatore corrispettivi solo Parte_1
limitatamente ad € 1.039.338,39”;
o “Ecco quindi che il credito vantato dall'appaltatore di €
471.443,78 risulta documentalmente provato in quanto espressamente indicato in calce a tale Registro di Contabilità, quale differenza aritmetica tra le poste appena evidenziate
(1.510.782,17 - 1.039.338,39 = 471.443,78)”;
o “Tale importo non risulta mai essere stato pagato alla società appaltatrice, bensì è stato trattenuto dalla committente, e come è evidente costituisce abbondantemente recupero integrale delle anticipazioni che la ricorrente pretenderebbe ancora dovute per € 84.887,29”;
o le circostanze descritte e i documenti prodotti attestano l'illegittimità ed abusività dell'escussione della garanzia, giustificando la proposizione della exceptio doli.
La resistente, inoltre, dopo aver richiesto di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della facendo valere “il diritto di CP_2
esercitare ai sensi di legge (artt. 1203 n. 3, 1949 e 1950 c.c.) e di polizza (artt.
5-10 delle Condizioni) nei confronti della stessa contraente l'azione di surroga e regresso per il rimborso di tutte le
5 somme che dovessero essere versate dalla CP_1
all'Acquedotto del all'esito di questo giudizio”, ha, quindi, Pt_1
rassegnato le seguenti conclusioni:” nel merito ed in via principale: − accerti e dichiari l'inesistenza della pretesa creditoria azionata e dichiari altresì abusiva e contraria a buona fede la pretesa di incameramento della garanzia;
− accerti e dichiari l'inesistenza e/o
l'estinzione dell'obbligazione principale garantita di restituzione delle anticipazioni, e la correlativa inesistenza e/o estinzione della obbligazione di garanzia;
− accerti e dichiari il diritto del fideiussore di avvalersi del meccanismo di integrale recupero delle anticipazioni corrisposte all'appaltatore con i corrispettivi allo stesso dovuti, nonché di avvalersi del diritto di opporre in compensazione al garantito, ai sensi degli artt. 1247-1251 c.c., ogni controcredito vantato verso quest'ultimo dall'obbligato principale;
in via di subordine: − limiti l'obbligazione di garanzia entro l'ammontare risultante dall'integrale recupero dell'anticipazione e dall'estinzione per compensazione del debito di garanzia;
in ogni caso: − dichiari tenuta e condanni in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore, a rimborsare alla tutte le CP_1
somme che da quest'ultima dovessero essere versate all' in forza della garanzia prestata;
− Parte_1
con vittoria di spese e compensi, gravati di I.V.A. e C.P.A.”
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dalla resistente, si è costituita la quale ha dedotto che: CP_2
i. “la domanda giudiziale dell'Acquedotto è del tutto infondata per l'esistenza di un ben più ampio , e documentale, controcredito esistente in favore dell'appaltatore, come per
6 altro già fatto rilevare dalla compagnia assicuratrice prima convenuta”;
ii. “esaminando il registro di contabilità, redatto dalla stazione appaltante il 20/12/2021, (doc.4) si ricava che i lavori eseguiti, ed accettati dalla medesima riportano di un corrispettivo CP_4
dovuto di € 1.510.782,17. Per contro, il medesimo documento attesta che l'importo effettivamente pagato dalla è di € CP_4
1.039.338,39. Da cui residuano € 471.443,78, che, seppur dovuti, non sono stati corrisposto all'appaltatore (si tratta, in effetti, dell'esatto importo per i lavori certificati nel SAL n.7).
Tale credito è dunque documentale e non necessita di accertamento, risultando direttamente dalla contabilità di cantiere e quindi riconosciuto e certificato da controparte”;
iii. la pretesa creditoria azionata da parte ricorrente resta, dunque, “assorbita nel maggior credito vantato dall'appaltatore, il quale deve percepire somme di gran lunga maggiori di quelle pretese da controparte”.
La terza chiamata ha, pertanto, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito ogni contraria e diversa eccezione, domanda e istanza rigettata, accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa dell per Parte_1
essere la stessa compensata con il maggiore controcredito vantata dall'appaltatore, e per l'effetto rigettare ogni doman da svolta nei confronti della alla terza chiamante Controparte_1
con condanna delle controparti alla refusione delle spese di lite e degli onorari di causa”.
Disposto il mutamento di rito, la causa è stata istruita unicamente in via documentale.
7 2. Per quanto concerne le istanze istruttorie reiterate dalla terza chiamata in sede di precisazione delle conclusioni, è necessario e sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria di rigetto delle prove emessa in data 15 ottobre 2025.
3. Nel merito, la domanda della società ricorrente è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Sono pacifiche le circostanze esposte al par 1 che precede sub a) -
j).
Risulta versata in atti la polizza fideiussoria, rilasciata in data
9.8.2019, ai sensi dell'art. 35, commi 18, del D.lgs n. 50/2016, dalla garante Reale Mutua di Assicurazione (cfr. doc.4 fasc. parte ricorrente).
A norma dell'art. 1 (“Oggetto del Contratto”) del contratto di garanzia
Reale Mutua si è espressamente obbligata – nei limiti della somma garantita, pari ad € 425.934,84 – a restituire all'odierna ricorrente
(Stazione Appaltante), l'anticipazione (oltre interessi) da quest'ultima non recuperata dall'ATI (Appaltatore) mediante trattenute nel corso dei lavori, in conseguenza del provvedimento di decadenza dall'anticipazione assunto ex art. 35, comma 18 D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 4 (“Escussione della Garanzia”) si è CP_1
obbligata a corrispondere l'importo dovuto a titolo di residua anticipazione non recuperata entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l'indicazione del provvedimento assunto ex art. 35. comma 18 D.Lgs. 50/2016 e della somma dovuta a tale titolo. Si evince altresì da tale disposizione che la resistente ha espressamente rinunciato al beneficio della preventiva escussione
8 ex art. 1944 cc. del debito principale nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.
Alla stregua di tali previsioni (cfr. in particolare quelle dell'obbligo di di pagare dovuto a “semplice richiesta scritta”, delle CP_1
rinunce e del breve termine di 15 giorni per il pagamento
“insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni”: cfr. Cass.
n. 15091 del 31/05/2021), non v'è, dunque, alcun dubbio che il negozio in esame debba essere ricondotto alla figura del contratto autonomo di garanzia.
Su tale titolo contrattuale è, quindi, fondata la pretesa azionata da al fine di recuperare - dopo la Parte_1 Parte_1
risoluzione anticipata del contratto d'appalto per grave inadempimento dell'Appaltatore - l'ammontare residuo, pari ad €
84.887,29 oltre interessi (per la ricostruzione in punto di quantum v. pag 10 del ricorso e docc. 14-19 al medesimo allegati) dell'anticipazione inizialmente corrisposto nei confronti dell'Appaltatore ai sensi del citato art.35, comma 18 D.Lgs.
n.50/2016;
Tanto premesso, la questione dirimente è quella della fondatezza o meno dell'exceptio doli sollevata dalla resistente.
Secondo orientamento costante della Suprema Corte (cfr. Cass., 3 febbraio 1999, n. 917, Cass., 21 aprile 1999, n. 3964, Cass., 1 ottobre 1999, n. 10864, Cass., 17 marzo 2006, n. 5997, Cass., 14 dicembre 2007, 26262, Cass., 24 aprile 2008, n. 10652, Cass., 12 dicembre 2008, n. 29215, Cass., 5 aprile 2012, n. 5526, Cass., 12 settembre 2012, n. 15216), l'exceptio doli generalis seu praesentis, da intendersi come limite funzionale all'operatività della garanzia autonoma, rappresentato dall'abuso del diritto da parte del
9 beneficiario, che si verifica qualora la richiesta appaia fraudolenta e con esclusione della buona fede del beneficiario, richiede, come presupposto di fondatezza dell'eccezione stessa, che sia evidente, certo e incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale o per altra causa, ovvero l'inesistenza del rapporto garantito.
L'abusività della richiesta della garanzia, ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli, deve risultare prima facie (cfr. Cass. n. 3552/1998)
o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione (cfr.
Cass. 30509/2019), che il garante è tenuto a fornire;
con l'ulteriore precisazione che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
Nella medesima prospettiva si è affermato che l'eccezione de qua è legittima solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario (cfr. Cassazione civile sez. I, 1/10/1999, n.10864).
Tanto premesso, nel caso in esame l'exceptio doli va disattesa, atteso che, per un verso, l'escussione della polizza non può essere considerata fraudolenta, tenuto conto dell'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto per fatto imputabile all'impresa appaltatrice (la quale, peraltro, non ha contestato detta risoluzione); per altro verso, che il controcredito per lavori eseguiti vantato da – CP_2
contestato dalla ricorrente - non risulta fondato su una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, posto che l'intera documentazione
10 prodotta in giudizio al fine di dimostrare l'esistenza di detto asserito credito - Stato di Avanzamenti Lavori n. 7 (doc. n. 5 fasc. parte ricorrente e doc.4b fasc. terza chiamata), Registro di Contabilità Sal
7 (doc. n. 6 fasc. parte ricorrente e doc. n.4 fasc. terza chiamata),
Libretto delle misure Sal 7 (doc.12 fasc. terza chiamata) – risulta priva di sottoscrizione.
Né a tali carenze probatorie è possibile supplire con la prova orale e la CTU ”volta a confermare il contenuto dei documenti 4 e 12 di parte chiamata in causa” richieste dalla terza chiamata, le quali evidentemente esulano dal concetto di prova di pronta soluzione sopra evocato, ciò fermo restando il carattere generico e meramente esplorativo di dette richieste istruttorie, peraltro relative agli stessi documenti privi di sottoscrizione appena menzionati.
Va, dunque, esclusa la sussistenza della malafede in capo ad in relazione all'escussione della polizza Parte_1 Parte_1
in questione.
La resistente va, pertanto, condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 84.887,29 oltre interessi legali dal 28-9-
2022 (data di ricezione della richiesta di pagamento sub doc.9 fasc. parte resistente).
4. Parimenti deve trovare accoglimento la domanda di regresso spiegata in comparsa di costituzione dalla resistente nei confronti della terza chiamata, trovando la stessa fondamento nell'art.1950
c.c. e negli artt. 5 e 10 delle condizioni di polizza.
5. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, in relazione al valore della causa promossa, con applicazione dell'importo minimo per la fase istruttoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria, e per
11 quella decisoria, stante l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale
– seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1) condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 84.887,29, oltre interessi legali dal 28-9-2022;
2) dichiara tenuta e condanna a rimborsare alla CP_2 CP_1
la somma di € 84.887,29, oltre interessi legali dal 28-9-2022,
[...]
che da quest'ultima deve essere versata ad Parte_1
in forza della garanzia prestata;
[...]
3) condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, euro
406,50 per spese, oltre rimborso spese al 15%, Iva e Cpa.
4) condanna la terza chiamata al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, euro 759,00 per spese, oltre rimborso spese al 15%, Iva
e Cpa.
Firenze, 24 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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