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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 65/2025 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dall'avv. Maria Mauri, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Angri, in via Via R. De Pascale n.11, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE avente per oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di divorzio congiunto depositato telematicamente il 23.01.2025 i ricorrenti dopo aver premesso: di essersi sposati il 5.08.2006 nel Comune di Sarno, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, P. I, anno 2006; che dall'unione coniugale sono nati quattro figli, nata a [...] il [...], Persona_1
, nata a [...] il [...], , nato a [...] Persona_2 Persona_3 il 3.03.2014 e , nato a [...] il [...] minorenni e non Persona_4 economicamente autosufficienti;
che dopo anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi mediante accordo di negoziazione assistita del
10.7.2024, autorizzato dal P.M. il 15.7.2024; ciò posto hanno chiesto l'accoglimento delle 1 conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza dell'1.7.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 24.1.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti, hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione personale formalizzata mediante accordo di negoziazione assistita e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dal procuratore costituito, per come confermate dalle medesime con le note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma
16, della stessa legge e successive modifiche.
Stante la natura e l'esito del giudizio le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) C.F._1 Controparte_1 C.F._2 contratto il 5.08.2006 nel Comune di Sarno, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, P. I, anno 2006, alle condizioni di cui al ricorso di divorzio congiunto, sottoscritto dalle parti, confermate dalle medesime con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sarno per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e
2 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.07.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 65/2025 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dall'avv. Maria Mauri, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Angri, in via Via R. De Pascale n.11, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE avente per oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di divorzio congiunto depositato telematicamente il 23.01.2025 i ricorrenti dopo aver premesso: di essersi sposati il 5.08.2006 nel Comune di Sarno, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, P. I, anno 2006; che dall'unione coniugale sono nati quattro figli, nata a [...] il [...], Persona_1
, nata a [...] il [...], , nato a [...] Persona_2 Persona_3 il 3.03.2014 e , nato a [...] il [...] minorenni e non Persona_4 economicamente autosufficienti;
che dopo anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi mediante accordo di negoziazione assistita del
10.7.2024, autorizzato dal P.M. il 15.7.2024; ciò posto hanno chiesto l'accoglimento delle 1 conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza dell'1.7.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 24.1.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti, hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione personale formalizzata mediante accordo di negoziazione assistita e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dal procuratore costituito, per come confermate dalle medesime con le note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma
16, della stessa legge e successive modifiche.
Stante la natura e l'esito del giudizio le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) C.F._1 Controparte_1 C.F._2 contratto il 5.08.2006 nel Comune di Sarno, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, P. I, anno 2006, alle condizioni di cui al ricorso di divorzio congiunto, sottoscritto dalle parti, confermate dalle medesime con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sarno per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e
2 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.07.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
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