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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 15 gennaio 2025 svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
, in persona del suo legale rappresentante, Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. A. Conte come da mandato in atti contro
rappresentato e difeso dall'Avv. D. Pallara e F. Controparte_1
TO come da mandato in atti
contro
CP_2
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , in persona Parte_1
del suo legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso atto di precetto, notificato il 25.3.2023, con il quale il Sig. e Controparte_1 CP_2
hanno intimato il pagamento della complessiva somma di € 34.609,96 (di cui €
32.459,00, in favore del Sig. € 2.150,96, in favore del sig. TO), oltre spese CP_1
successive in forza della sentenza n. 795 del 17.3.2023, notificata unitamente al precetto, emessa dal Tribunale di Lecce, Dott. F. Caputo, nella causa civile n.2228/2019 RG.
L'opponente ha eccepito la nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto, contestando la debenza delle somme pretese, in quanto non corrispondenti ai criteri di calcolo indicati nel titolo giudiziale.
Adduce, inoltre, che il titolo giudiziale azionato è oggetto di impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Lecce, essendo stati censurati evidenti errori di giudizio che farebbero emergere ictu oculi l'ingiustizia dell'intimata esecuzione.
Con comparsa di risposta del 29.09.2023 si costituiva in giudizio il sig.
[...]
per impugnare e contestare l'assunto attero. Controparte_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale, previo deposito di note conclusionali.
Con il primo motivo di opposizione la eccepisce la Parte_1
nullità/illegittimità dell'atto di precetto contestandone l'importo intimato, in quanto non corrispondente ai criteri di calcolo indicati nel titolo giudiziale.
In particolare, deduce che applicando il criterio di calcolo indicato nel titolo esecutivo, l'importo eventualmente dovuto al Sig. dovrebbe essere pari ad CP_1
€ 28.030,21 e non € 32.459,00.
Sul punto occorre chiarire che l'art. 480 c.p.c. definisce il precetto come
“l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
Ne consegue che l'atto di precetto dovrà contenere necessariamente l'intimazione, l'indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l'obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all'obbligo, e l'avvertimento della
2 imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine.
L'obbligo da adempiere deve essere chiaramente indicato al fine di consentire al debitore l'adempimento esatto.
Tuttavia, la eventuale eccessività della somma portata a precetto non inficia di nullità l'intero atto, ma semmai ne determina la inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il Giudice in sede di merito.
Cio chiarito, in forza della sentenza azionata la compagnia assicurativa veniva condannata al versamento dell'indennizzo pari ad € 27.300,00, oltre accessori da computarsi con le modalità indicate in citazione.
Nella parte motiva si disponeva che detti importi dovevano essere devalutati alla data del sinistro e maggiorati di interessi legali sulla somma via via rivalutata.
Pertanto, applicando il criterio di calcolo indicato l'importo dovuto è pari ad €
28.030,21.
(Capitale devalutato: € 23.575,13 + Rivalutazione + Interessi: € 4.455,08).
Con il secondo motivo di impugnazione, assume di aver versato nel corso del giudizio l'importo di € 16.750,00 a titolo di acconto e che detta somma non è stata detratta dall'importo liquidato dal Tribunale.
Orbene, l'opposizione all'esecuzione, disciplinata dagli artt. 615 e 616 c.p.c., nonché dagli artt. 184-186 disp. Att. c.p.c., consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Trattasi di una parentesi cognitiva nel processo esecutivo, con la quale si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi la inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio del processo o durante il suo svolgimento.
3 Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione perche senza titolo esecutivo ovvero in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto del titolo, oppure perche relativa a determinati beni dei quali il debitore affermi la impignorabilità.
Sulla base di ciò, si è pervenuti in giurisprudenza, con orientamento constante,
a sostenere che il criterio distintivo fra opposizione all'esecuzione ( art. 615 c.p.c.) e l'opposizione agli atti esecutivi ( art. 617 c.cp.c.) si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, mentre con la seconda si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, ossia soltanto la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi la esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva ( come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni) CFR Cass. Civ. 06.04.2006 n. 8112; Cass. Civ. 03.08.2005 n.
16262.
In più occasioni, in applicazione dei principi innanzi richiamati, la Suprema
Corte ha affermato che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, nella specie sentenza, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività ( Cass. 07 maggio 2015 n. 9247).
L'orientamento richiamato ha il pregio di dare la massima effettività e
4 concretezza alla tutela del diritto di credito, al fine di garantire la certezza del diritto, limitando notevolmente il sindacato del giudice dell'esecuzione alla valutazione di quei soli fatti che incidono sul diritto di credito stesso che siano successivi alla sua formazione e non siano stati valutati dal giudice del procedimento nell'ambito del quale il titolo si è formato o non siano mai stati portati alla attenzione del giudice naturaliter destinato a conoscere di tali contestazioni.
Di talchè il debitore non puo sollevare eccezioni inerenti il merito, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo ovvero in sede di gravame(Cass. Sez. 3 sentenza n. 7928 del 18.04.2006,
Cass. Sez. 3 Sentenza n. 287)
Il parziale accoglimento della domanda, inducono il Giudicante a compensare le spese di lite fra le parti in causa
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Accoglie in parte la opposizione promossa da , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante, e, per l'effetto, ridetermina l'importo precettato nella minor somma di € 28.030,21.
2) Spese compensate
. Lecce, 15 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Giorgia Imperiale)
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