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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/05/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1558/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti BISCONTI PIETRO,CATANIA MARIA ANTONIETTA e COMO ANTONINO
MARIA
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
LE .
- resistente –
E
Controparte_2
[...]
-resistente contumace
E NEI CONFRONTI DI
: rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. to ILARDO GIANTONY;
- resistente
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2116 comma 2 c.c., obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
***** A seguito dell'udienza del 18.12.2024 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso in riassunzione del 9.12.2021, proposto a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Palermo pronunciata nel giudizio n.r.g. 5072/2019, Parte_1
ha esposto:
- di essere stato assunto a far data dal 6.6.1998, come lavoratore subordinato a tempo indeterminato, da Controparte_2
(d'ora in avanti anche solo );
[...] CP_2
- che il datore di lavoro si rendeva inadempiente, dal 2014 al 2018, rispetto all'obbligo di pagamento delle retribuzioni e, per quanto è qui di specifico interesse, al versamento dei contributi maturati nel detto periodo;
- che, in conseguenza di tale inadempimento, non raggiungerà i requisiti contributivi necessari per maturare il diritto al trattamento pensionistico;
- che oltre al datore di lavoro, deve ritenersi responsabile del danno cagionato anche l' (d'ora in avanti solo Controparte_1
) per non avere diligentemente, coordinato e controllato l'attività svolta da _1
, e per non essersi a questa sostituita nell'attività di gestione, ciò in violazione CP_2
della disciplina nazionale e regionale di riferimento.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio , ed , Parte_1 CP_2 _1 CP_4
chiedendo la condanna del proprio datore di lavoro, in solido con , al risarcimento _1 dei danni ex art. 2116 comma 2 c.c. “determinati in € 27.243,94 per i contributi previdenziali non versati e comunque per la somma corrispondente al capitale occorrente per la costituzione ella rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, ovvero in quella minore o maggiore somma da determinarsi in corso di causa”.
, sebbene raggiunto da regolare notifica, non si è costituito e ne è stata dichiarata la CP_2
contumacia.
Pag. 2 di 8 si è costituito in giudizio e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva _1
rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata, in quanto soggetto estraneo al rapporto di lavoro, instaurato nei confronti di , negando l'esistenza di qualsivoglia responsabilità rispetto CP_2 all'inadempimento di;
in ogni caso ha contestato la fondatezza della domanda con CP_2
riguardo al quantum richiesto, ritenuto sproporzionato rispetto all'effettivo ammontare dei contributi non versati.
Si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la improponibilità della domanda CP_4
laddove volta ad ottenere la rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962; l'infondatezza della domanda di costituzione della rendita per non essere ancora prescritto il diritto ad ottenere il versamento dei contributi omessi;
inoltre ha chiesto “pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di parte, in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con accertamento, in caso di accoglimento, della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna dei convenuti principali al versamento delle contribuzioni “.
La causa istruita, con documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
******
agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno ex art. Parte_1
2116 comma 2 c.c. derivante dall'omesso versamento dei contributi maturati nel quadriennio
2014 - 2018, in quanto ciò non gli consentirà di raggiungere i requisiti contributivi necessari per maturare il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico.
Nessuna domanda ha azionato il ricorrente al fine di ottenere la rendita ex art. 13 L.
1338/1962, quest'ultima evocata unicamente per fornire un parametro utile per la liquidazione del danno asseritamente patito (così pagina 11 del ricorso).
Ne consegue la inconferenza delle eccezioni e difese spiegate da laddove volte a CP_4
contrastare il diritto del ricorrente ad ottenere la detta rendita, dal momento che, come sopra chiarito, il rciorrente ha avanzato una pretesa di tipo risarcitorio ex art. 2116 comma 2 c.c. rispetto alla quale nessuna condizione di proponibilità è prevista.
Ciò premesso, venendo al merito, l'art. 2116 comma 2 c.c., come è noto, accorda una tutela di tipo risarcitorio al lavoratore che, in conseguenza dell'omissione contributiva del proprio
Pag. 3 di 8 datore di lavoro, non abbia conseguito (o abbia conseguito in parte) le prestazioni previdenziali che trovano fondamento nel rapporto di lavoro.
Secondo orientamento consolidato, il danno da omessa o irregolare contribuzione assicurativa sorge nel momento in cui si verifica un duplice presupposto, consistente: nell'inadempimento dell'obbligazione contributiva;
nella perdita totale o parziale della prestazione previdenziale
(cfr. Cass. 15947/2021). Ed infatti secondo condivisibile orientamento (Cass. 27660/2018, punto 30 della motivazione) “L'azione risarcitoria può quindi essere esercitata nel momento in cui il danno si determina, ossia nel momento in cui avrebbe potuto essere attivato (per esserne maturati i requisiti) ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamente perso ovvero goduto in misura inferiore al dovuto. Prima di questo momento
(e dopo la data di prescrizione dei contributi omessi) il lavoratore soffre solo un danno potenziale nel senso che ha una posizione assicurativa carente (o addirittura, in caso di omissione totale dei contributi, è privo di alcuna posizione assicurativa)”.
Per quanto riguarda la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale (ovvero il fatto costitutivo del danno risarcibile ex art. 2116 comma 2 c.c.), questa non può che presupporre l'avvenuta prescrizione del credito contributivo, dal momento che, sino al verificarsi di tale fatto estintivo, l'ente previdenziale, per un verso, può agire nei confronti del datore per il recupero dei contributi omessi, così ricostituendo la posizione assicurativa del lavoratore, per altro verso, è tenuto a riconoscere la prestazione previdenziale in favore del lavoratore in forza del “principio di automaticità” contenuto nel primo comma dell'art. 2116 c.c..
Ora, nel caso concreto, il ricorrente deduce l'omesso versamento dei contributi relativo al periodo marzo 2014 – dicembre 2018, rispetto ai quali, però, nessuna prescrizione risulta maturata.
A tale riguardo, viene innanzitutto in rilievo l'art. 3 comma 9 della L. n. 335 del 1995, che ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie (cfr. lett. b comma 9).
Occorre altresì tenere conto dell'art. 10 bis del medesimo articolo che nella versione risultante dall'art.1 comma 2 lett. a) D.L. 2021/2024 conv. con L. n.15/2025 stabilisce che “per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i CP_4
lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo
Pag. 4 di 8 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020 non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
Come già affermato da questo Tribunale (da ultimo sent. n.130/2025), richiamando altra giurisprudenza di merito, (sentenza Corte App. Torino n. 379/2020, Corte App. Genova n.
92/2021, Corte di Appello Firenze) con il nuovo comma 10 bis dell'art. 3 L. 335/1995, il legislatore ha infine esteso al 31.12.2025 il termine per il versamento della contribuzione obbligatoria maturata fino al 31.12.2020 per i lavoratori del pubblico impiego privatizzato., ciò al duplice fine di consentire all' il recupero di contributi altrimenti prescritti, e di CP_4 tutelare l'integrità delle posizioni dei lavoratori che, altrimenti, vedrebbero leso il diritto all'integrale trattamento pensionistico spettante sulla base di tutta contribuzione dovuta.
Ebbene, in disparte l'efficacia interruttiva da riconoscersi alla costituzione in giudizio di CP_4
,dapprima nel giudizio n. r g. 5072/2019 presso il Tribunale di Palermo e poi nel presente giudizio, bisogna tenere conto che il periodo contributivo in esame ricade nell'ambito applicativo del comma 10 bis dell'art. 3 della Legge 335/1995 e pertanto nessuna prescrizione risulta maturata.
Vi è poi da rilevare che la citata disposizione, fa salvo in ogni caso il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore, ragion per cui non appare configurabile il danno prospettato dal ricorrente.
Sotto il profilo soggettivo, la riconducibilità di ad una amministrazione pubblica ex art. CP_2
2 d.lgs. 165/2001 (presupposto per l'applicabilità dell'art. 3 comma 10 bis L.335/1995), la si ricava anzitutto dall'estratto conto contributivo del ricorrente (cfr. fascicolo giudizio CP_4
R.G. 5072/2019), dal quale risulta, in relazione al rapporto di lavoro con , la sua CP_2
CP_ iscrizione presso una gestione previdenziale dell' e segnatamente nella Cassa Pensione
Dipendenti Enti Locali, gestione propria del personale con rapporto di pubblico impiego. La natura pubblica di risulta altresì confermata dalla lettura dello Statuto per ciò che CP_2
concerne: la composizione del Consiglio di amministrazione (cfr. art. 5 statuto Ipab, doc. 2 ricorso) per 4/5 di nomina governativa ( 1 nominato dal Prefetto, 2 dal Sindaco di
,1 dall' Assessore enti locali); le fonti di finanziamento e sovvenzionamento di CP_2
Pag. 5 di 8 origine regionale e statale (cfr. art 4 dello statuto); circostanze che unitamente considerate depongono per la natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro di cui all'art. 2
d.lgs. 165/2001.
Alla luce di tali argomentazioni difetta nel caso concreto l'esistenza di un danno risarcibile ex art. 2116 comma 2 c.c., con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata. .
Ciò ha efficacia assorbente rispetto alla principale questione agitata dalle parti circa la sussistenza di una responsabilità solidale dell'Assessorato rispetto alla obbligazione risarcitoria dedotta per culpa in vigilando.
Non si ignora che, secondo un orientamento della Suprema Corte, l'azione risarcitoria può essere intrapresa ancor prima degli eventi condizionanti l'erogazione della prestazione. In tal caso, in funzione anticipatoria e cautelare, può essere accordata una condanna di tipo generico in conseguenza dell'accertata omissione contributiva (ex multis Cass. 2630/2014).
Nel caso di specie, osta al riconoscimento di siffatta pronuncia la necessaria istanza di parte, ex art. 278 c.p.c., essendo la domanda azionata qualificabile come di condanna specifica, dal momento che, chiaramente, il ricorrente ha agito prospettando un danno nel suo preciso ammontare (Cfr. Ca ss. 4051/2011). Ed infatti, “qualora l'attore abbia richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ed alla liquidazione di questo nello stesso processo
(cosiddetta condanna specifica) e non abbia poi, con il consenso del convenuto, limitato la domanda all'"an debeatur" (cosiddetta domanda generica), il giudice del merito non può emanare una condanna generica al risarcimento del danno e rimetterne la liquidazione ad un separato giudizio, ma, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova, dovendosi inoltre escludere la possibilità di procedere a liquidazione equitativa, che è consentita solo ove si tratti di danno che non può essere provato nel suo esatto ammontare, e non anche allorchè manchi la prova della sua entità (Cass. 4487/2000).
*****
Deve invece essere accolta la domanda spiegata da di condanna di al pagamento CP_4 CP_2
dei contributi omessi.
Pag. 6 di 8 Deve infatti ritenersi senz'altro raggiunta la prova dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva dedotta.
A tal riguardo, in punto di prova, vanno valorizzate le certificazioni sostitutive del debito (cfr. doc. 5 ricorso) prodotte in giudizio, ricognitive del debito contributivo gravante su , in CP_2
relazione alle retribuzioni dovute da marzo 2014 al dicembre 2018.
Le scritture private prodotte, portanti la sottoscrizione del Direttore dell'Ente, non sono state in alcun modo disconosciute da , rimasta contumace, con la conseguenza che tali CP_2 documenti fanno piena prova della loro provenienza ai sensi del combinato disposto dell'art. 2702 c.c. 214 c.p.c. Ebbene le dette scritture hanno valore ricognitivo in ordine al debito retributivo e contributivo maturato dalla società nel periodo marzo 2014 – dicembre 2018 e, peraltro, risultano coerenti con l' estratto conto contributivo prodotto dall'Ente (cfr. fascicolo giudizio R.G. 5072/2019), dal quale non risulta alcun contributo versato riferito al CP_4
periodo oggetto del giudizio.
Del resto, a fronte della specifica allegazione di parte creditrice, era onere di provare CP_2
l'adempimento dell'obbligazione dedotta, ma rimanendo contumace nessuna prova ha fornito sul punto.
Appurato l'inadempimento della obbligazione contributiva, non risultando prescritto il credito azionato, va condannato a pagare ad i contributi dovuti per il periodo marzo CP_2 CP_4
2014- dicembre 2018.
Non può essere accolta la domanda di condanna di nei confronti di Assessorato, dal CP_4 momento che soggetto passivo dell'obbligazione contributiva è il datore di lavoro ai sensi dell'art. 19 L.n. 218/1952.
Né alcun obbligo in tal senso si rinviene nelle disposizioni richiamate dal ricorrente (per fondare invero una responsabilità di tipo risarcitorio per culpa in vigilando che evidentemente
è cosa diversa dall'assumere Assessorato quale soggetto direttamente al pagamento dell'obbligazione contributiva) ed in particolare nel decreto del 10.2.2000, peraltro emesso da
Assessorato diverso da quello odierno convenuto, il quale, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale attiene al diverso rapporto tra Regione e per l'erogazione di CP_2 contributi funzionali all'adempimento degli oneri contributivi derivanti dalla contrattazione
Pag. 7 di 8 collettiva, inidoneo a fondare un obbligo contributivo direttamente azionabile dall'Ente previdenziale
Il quantum dovuto da andrà determinato considerando quale retribuzione imponibile CP_2
quella riportata nelle certificazioni versate in atti dal ricorrente.
Il regime delle spese seguirebbe la soccombenza, tuttavia le specifiche ragioni del rigetto e il tenore delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese tra il ricorrente e
Assessorato.
In ragione della contumacia, nulla va disposto tra e il ricorrente. CP_2
La la posizione di neutralità assunta da giustifica infine la compensazione tra l' e CP_4 CP_3
. CP_2
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione rigetta il ricorso;
condanna al pagamento nei confronti di dei contributi dovuti in relazione alla CP_2 CP_4
prestazione lavorativa svolta dal ricorrente nel periodo marzo 2014 – dicembre 2018, determinati secondo le modalità specificate in motivazione;
dichiara la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa
Così deciso in Sciacca, 3/05/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti BISCONTI PIETRO,CATANIA MARIA ANTONIETTA e COMO ANTONINO
MARIA
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
LE .
- resistente –
E
Controparte_2
[...]
-resistente contumace
E NEI CONFRONTI DI
: rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. to ILARDO GIANTONY;
- resistente
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2116 comma 2 c.c., obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
***** A seguito dell'udienza del 18.12.2024 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso in riassunzione del 9.12.2021, proposto a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Palermo pronunciata nel giudizio n.r.g. 5072/2019, Parte_1
ha esposto:
- di essere stato assunto a far data dal 6.6.1998, come lavoratore subordinato a tempo indeterminato, da Controparte_2
(d'ora in avanti anche solo );
[...] CP_2
- che il datore di lavoro si rendeva inadempiente, dal 2014 al 2018, rispetto all'obbligo di pagamento delle retribuzioni e, per quanto è qui di specifico interesse, al versamento dei contributi maturati nel detto periodo;
- che, in conseguenza di tale inadempimento, non raggiungerà i requisiti contributivi necessari per maturare il diritto al trattamento pensionistico;
- che oltre al datore di lavoro, deve ritenersi responsabile del danno cagionato anche l' (d'ora in avanti solo Controparte_1
) per non avere diligentemente, coordinato e controllato l'attività svolta da _1
, e per non essersi a questa sostituita nell'attività di gestione, ciò in violazione CP_2
della disciplina nazionale e regionale di riferimento.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio , ed , Parte_1 CP_2 _1 CP_4
chiedendo la condanna del proprio datore di lavoro, in solido con , al risarcimento _1 dei danni ex art. 2116 comma 2 c.c. “determinati in € 27.243,94 per i contributi previdenziali non versati e comunque per la somma corrispondente al capitale occorrente per la costituzione ella rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, ovvero in quella minore o maggiore somma da determinarsi in corso di causa”.
, sebbene raggiunto da regolare notifica, non si è costituito e ne è stata dichiarata la CP_2
contumacia.
Pag. 2 di 8 si è costituito in giudizio e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva _1
rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata, in quanto soggetto estraneo al rapporto di lavoro, instaurato nei confronti di , negando l'esistenza di qualsivoglia responsabilità rispetto CP_2 all'inadempimento di;
in ogni caso ha contestato la fondatezza della domanda con CP_2
riguardo al quantum richiesto, ritenuto sproporzionato rispetto all'effettivo ammontare dei contributi non versati.
Si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la improponibilità della domanda CP_4
laddove volta ad ottenere la rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962; l'infondatezza della domanda di costituzione della rendita per non essere ancora prescritto il diritto ad ottenere il versamento dei contributi omessi;
inoltre ha chiesto “pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di parte, in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con accertamento, in caso di accoglimento, della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna dei convenuti principali al versamento delle contribuzioni “.
La causa istruita, con documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
******
agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno ex art. Parte_1
2116 comma 2 c.c. derivante dall'omesso versamento dei contributi maturati nel quadriennio
2014 - 2018, in quanto ciò non gli consentirà di raggiungere i requisiti contributivi necessari per maturare il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico.
Nessuna domanda ha azionato il ricorrente al fine di ottenere la rendita ex art. 13 L.
1338/1962, quest'ultima evocata unicamente per fornire un parametro utile per la liquidazione del danno asseritamente patito (così pagina 11 del ricorso).
Ne consegue la inconferenza delle eccezioni e difese spiegate da laddove volte a CP_4
contrastare il diritto del ricorrente ad ottenere la detta rendita, dal momento che, come sopra chiarito, il rciorrente ha avanzato una pretesa di tipo risarcitorio ex art. 2116 comma 2 c.c. rispetto alla quale nessuna condizione di proponibilità è prevista.
Ciò premesso, venendo al merito, l'art. 2116 comma 2 c.c., come è noto, accorda una tutela di tipo risarcitorio al lavoratore che, in conseguenza dell'omissione contributiva del proprio
Pag. 3 di 8 datore di lavoro, non abbia conseguito (o abbia conseguito in parte) le prestazioni previdenziali che trovano fondamento nel rapporto di lavoro.
Secondo orientamento consolidato, il danno da omessa o irregolare contribuzione assicurativa sorge nel momento in cui si verifica un duplice presupposto, consistente: nell'inadempimento dell'obbligazione contributiva;
nella perdita totale o parziale della prestazione previdenziale
(cfr. Cass. 15947/2021). Ed infatti secondo condivisibile orientamento (Cass. 27660/2018, punto 30 della motivazione) “L'azione risarcitoria può quindi essere esercitata nel momento in cui il danno si determina, ossia nel momento in cui avrebbe potuto essere attivato (per esserne maturati i requisiti) ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamente perso ovvero goduto in misura inferiore al dovuto. Prima di questo momento
(e dopo la data di prescrizione dei contributi omessi) il lavoratore soffre solo un danno potenziale nel senso che ha una posizione assicurativa carente (o addirittura, in caso di omissione totale dei contributi, è privo di alcuna posizione assicurativa)”.
Per quanto riguarda la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale (ovvero il fatto costitutivo del danno risarcibile ex art. 2116 comma 2 c.c.), questa non può che presupporre l'avvenuta prescrizione del credito contributivo, dal momento che, sino al verificarsi di tale fatto estintivo, l'ente previdenziale, per un verso, può agire nei confronti del datore per il recupero dei contributi omessi, così ricostituendo la posizione assicurativa del lavoratore, per altro verso, è tenuto a riconoscere la prestazione previdenziale in favore del lavoratore in forza del “principio di automaticità” contenuto nel primo comma dell'art. 2116 c.c..
Ora, nel caso concreto, il ricorrente deduce l'omesso versamento dei contributi relativo al periodo marzo 2014 – dicembre 2018, rispetto ai quali, però, nessuna prescrizione risulta maturata.
A tale riguardo, viene innanzitutto in rilievo l'art. 3 comma 9 della L. n. 335 del 1995, che ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie (cfr. lett. b comma 9).
Occorre altresì tenere conto dell'art. 10 bis del medesimo articolo che nella versione risultante dall'art.1 comma 2 lett. a) D.L. 2021/2024 conv. con L. n.15/2025 stabilisce che “per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i CP_4
lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo
Pag. 4 di 8 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020 non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
Come già affermato da questo Tribunale (da ultimo sent. n.130/2025), richiamando altra giurisprudenza di merito, (sentenza Corte App. Torino n. 379/2020, Corte App. Genova n.
92/2021, Corte di Appello Firenze) con il nuovo comma 10 bis dell'art. 3 L. 335/1995, il legislatore ha infine esteso al 31.12.2025 il termine per il versamento della contribuzione obbligatoria maturata fino al 31.12.2020 per i lavoratori del pubblico impiego privatizzato., ciò al duplice fine di consentire all' il recupero di contributi altrimenti prescritti, e di CP_4 tutelare l'integrità delle posizioni dei lavoratori che, altrimenti, vedrebbero leso il diritto all'integrale trattamento pensionistico spettante sulla base di tutta contribuzione dovuta.
Ebbene, in disparte l'efficacia interruttiva da riconoscersi alla costituzione in giudizio di CP_4
,dapprima nel giudizio n. r g. 5072/2019 presso il Tribunale di Palermo e poi nel presente giudizio, bisogna tenere conto che il periodo contributivo in esame ricade nell'ambito applicativo del comma 10 bis dell'art. 3 della Legge 335/1995 e pertanto nessuna prescrizione risulta maturata.
Vi è poi da rilevare che la citata disposizione, fa salvo in ogni caso il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore, ragion per cui non appare configurabile il danno prospettato dal ricorrente.
Sotto il profilo soggettivo, la riconducibilità di ad una amministrazione pubblica ex art. CP_2
2 d.lgs. 165/2001 (presupposto per l'applicabilità dell'art. 3 comma 10 bis L.335/1995), la si ricava anzitutto dall'estratto conto contributivo del ricorrente (cfr. fascicolo giudizio CP_4
R.G. 5072/2019), dal quale risulta, in relazione al rapporto di lavoro con , la sua CP_2
CP_ iscrizione presso una gestione previdenziale dell' e segnatamente nella Cassa Pensione
Dipendenti Enti Locali, gestione propria del personale con rapporto di pubblico impiego. La natura pubblica di risulta altresì confermata dalla lettura dello Statuto per ciò che CP_2
concerne: la composizione del Consiglio di amministrazione (cfr. art. 5 statuto Ipab, doc. 2 ricorso) per 4/5 di nomina governativa ( 1 nominato dal Prefetto, 2 dal Sindaco di
,1 dall' Assessore enti locali); le fonti di finanziamento e sovvenzionamento di CP_2
Pag. 5 di 8 origine regionale e statale (cfr. art 4 dello statuto); circostanze che unitamente considerate depongono per la natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro di cui all'art. 2
d.lgs. 165/2001.
Alla luce di tali argomentazioni difetta nel caso concreto l'esistenza di un danno risarcibile ex art. 2116 comma 2 c.c., con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata. .
Ciò ha efficacia assorbente rispetto alla principale questione agitata dalle parti circa la sussistenza di una responsabilità solidale dell'Assessorato rispetto alla obbligazione risarcitoria dedotta per culpa in vigilando.
Non si ignora che, secondo un orientamento della Suprema Corte, l'azione risarcitoria può essere intrapresa ancor prima degli eventi condizionanti l'erogazione della prestazione. In tal caso, in funzione anticipatoria e cautelare, può essere accordata una condanna di tipo generico in conseguenza dell'accertata omissione contributiva (ex multis Cass. 2630/2014).
Nel caso di specie, osta al riconoscimento di siffatta pronuncia la necessaria istanza di parte, ex art. 278 c.p.c., essendo la domanda azionata qualificabile come di condanna specifica, dal momento che, chiaramente, il ricorrente ha agito prospettando un danno nel suo preciso ammontare (Cfr. Ca ss. 4051/2011). Ed infatti, “qualora l'attore abbia richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ed alla liquidazione di questo nello stesso processo
(cosiddetta condanna specifica) e non abbia poi, con il consenso del convenuto, limitato la domanda all'"an debeatur" (cosiddetta domanda generica), il giudice del merito non può emanare una condanna generica al risarcimento del danno e rimetterne la liquidazione ad un separato giudizio, ma, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova, dovendosi inoltre escludere la possibilità di procedere a liquidazione equitativa, che è consentita solo ove si tratti di danno che non può essere provato nel suo esatto ammontare, e non anche allorchè manchi la prova della sua entità (Cass. 4487/2000).
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Deve invece essere accolta la domanda spiegata da di condanna di al pagamento CP_4 CP_2
dei contributi omessi.
Pag. 6 di 8 Deve infatti ritenersi senz'altro raggiunta la prova dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva dedotta.
A tal riguardo, in punto di prova, vanno valorizzate le certificazioni sostitutive del debito (cfr. doc. 5 ricorso) prodotte in giudizio, ricognitive del debito contributivo gravante su , in CP_2
relazione alle retribuzioni dovute da marzo 2014 al dicembre 2018.
Le scritture private prodotte, portanti la sottoscrizione del Direttore dell'Ente, non sono state in alcun modo disconosciute da , rimasta contumace, con la conseguenza che tali CP_2 documenti fanno piena prova della loro provenienza ai sensi del combinato disposto dell'art. 2702 c.c. 214 c.p.c. Ebbene le dette scritture hanno valore ricognitivo in ordine al debito retributivo e contributivo maturato dalla società nel periodo marzo 2014 – dicembre 2018 e, peraltro, risultano coerenti con l' estratto conto contributivo prodotto dall'Ente (cfr. fascicolo giudizio R.G. 5072/2019), dal quale non risulta alcun contributo versato riferito al CP_4
periodo oggetto del giudizio.
Del resto, a fronte della specifica allegazione di parte creditrice, era onere di provare CP_2
l'adempimento dell'obbligazione dedotta, ma rimanendo contumace nessuna prova ha fornito sul punto.
Appurato l'inadempimento della obbligazione contributiva, non risultando prescritto il credito azionato, va condannato a pagare ad i contributi dovuti per il periodo marzo CP_2 CP_4
2014- dicembre 2018.
Non può essere accolta la domanda di condanna di nei confronti di Assessorato, dal CP_4 momento che soggetto passivo dell'obbligazione contributiva è il datore di lavoro ai sensi dell'art. 19 L.n. 218/1952.
Né alcun obbligo in tal senso si rinviene nelle disposizioni richiamate dal ricorrente (per fondare invero una responsabilità di tipo risarcitorio per culpa in vigilando che evidentemente
è cosa diversa dall'assumere Assessorato quale soggetto direttamente al pagamento dell'obbligazione contributiva) ed in particolare nel decreto del 10.2.2000, peraltro emesso da
Assessorato diverso da quello odierno convenuto, il quale, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale attiene al diverso rapporto tra Regione e per l'erogazione di CP_2 contributi funzionali all'adempimento degli oneri contributivi derivanti dalla contrattazione
Pag. 7 di 8 collettiva, inidoneo a fondare un obbligo contributivo direttamente azionabile dall'Ente previdenziale
Il quantum dovuto da andrà determinato considerando quale retribuzione imponibile CP_2
quella riportata nelle certificazioni versate in atti dal ricorrente.
Il regime delle spese seguirebbe la soccombenza, tuttavia le specifiche ragioni del rigetto e il tenore delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese tra il ricorrente e
Assessorato.
In ragione della contumacia, nulla va disposto tra e il ricorrente. CP_2
La la posizione di neutralità assunta da giustifica infine la compensazione tra l' e CP_4 CP_3
. CP_2
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione rigetta il ricorso;
condanna al pagamento nei confronti di dei contributi dovuti in relazione alla CP_2 CP_4
prestazione lavorativa svolta dal ricorrente nel periodo marzo 2014 – dicembre 2018, determinati secondo le modalità specificate in motivazione;
dichiara la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa
Così deciso in Sciacca, 3/05/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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