Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 4662/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Paolo Celentano Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino n. 1648/2019 del
17/9/2019, iscritto al n. 4662/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bartolo (C.F. ; C.F._2
Appellante
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Trulio (C.F. ) e Rosalia Iandiorio C.F._4
(C.F. ); C.F._5
Appellata
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._6 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dente (C.F. ); C.F._7
Appellata
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato titolare dell'INFISSITALIA Controparte_1
GROUP di conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, i coniugi Controparte_1
e per sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ex art. 2901 Parte_1 CP_2
c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato con rogito per notar del Persona_1
27.9.2013, avente ad oggetto gli immobili ed i diritti sugli immobili di proprietà dei coniugi.
L'attrice deduceva al riguardo che tale costituzione era stata dolosamente preordinata a sottrarre detti immobili alla garanzia patrimoniale del proprio credito, fondato su un contratto di fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni da installarsi nel fabbricato in Pollica, fraz.
credito già oggetto di autonoma domanda giudiziale pendente presso il Tribunale di Per_2
Salerno (giudizio n. 10751/2015 r.g.).
I convenuti si costituivano eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del tribunale di Avellino;
nel merito assumevano l'insussistenza del credito e degli altri presupposti dell'azione revocatoria.
Con la sentenza n. 1648/2019 il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda dichiarando l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto di citazione notificato al Parte_1
solo titolare dell'Infissitalia Group, chiedendo la riforma integrale della sentenza Controparte_1
impugnata.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza.
Alla prima udienza del 7.7.2020, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) del d.l. 18/2020, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
quale litisconsorte necessario, entro il termine del 30.9.2020.
[...]
Alla successiva udienza del 12.1.2021, preso atto che la non era stata citata in giudizio, CP_2 nonostante l'ordine di integrazione del contraddittorio, la Corte ha fissato l'udienza del 6.7.2021 di precisazione delle conclusioni.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 5.3.2021, associandosi alle CP_2 difese dell'appellante.
2 NRG 4662/2019
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 10 dicembre 2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 II comma c.p.c. in quanto non è stato integrato il contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario nel presente CP_2
giudizio.
Al riguardo va precisato che l'art. 331 c.p.c. ha la funzione di garantire l'unità del giudizio di impugnazione con la presenza di tutte le parti che hanno partecipato al precedente grado, motivo per il quale “l'omessa citazione in grado d'appello di taluno dei litisconsorti necessari non produce di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione, ma fa sorgere soltanto l'obbligo, per il giudice, di disporre e,per le parti, di eseguire l'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal primo;
l'inammissibilità è ugualmente esclusa, per l'identità degli effetti prodotti, nel caso di intervento volontario nel giudizio del litisconsorte pretermesso, purché tale intervento non avvenga successivamente alla data dell'udienza fissata nell'ordinanza di integrazione” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 26156 del 06/12/2006).
Pertanto, seguendo tale orientamento, la finalità della norma viene ugualmente garantita attraverso l'intervento volontario di coloro nei cui confronti l'integrazione è stata disposta. Tuttavia, al fine di impedire la pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione, l'intervento deve avvenire entro il termine fissato dal giudice.
Nel caso in esame il Collegio aveva fissato quale termine per l'integrazione del contraddittorio il 30.9.2020, rinviando alla successiva udienza del 12.1.2021. La costituzione nel processo della tuttavia, è avvenuta solo in data 5.3.2021 (oltre il termine fissato e anche dopo l'udienza CP_2
successiva), quando oramai l'impugnazione era già diventata inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata.
Da ciò consegue la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, nonostante la costituzione tardiva della litisconsorte necessaria. Questa Corte, infatti, non può più modificare la sentenza di primo grado in quanto divenuta irrevocabile.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, nei confronti di delle spese del presente grado di giudizio da Controparte_1
liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 (come modificato
3 NRG 4662/2019
dal d.m. 147/2022), tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità del credito alla base della domanda revocatoria (€ 19.610,00), nei seguenti importi:
Fase di studio: € 800,00
Fase introduttiva: € 700,00
Fase istruttoria: € 1.100,00
Fase decisionale: € 1.500,00
Totale: € 4.100,00
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1648/2019 pronunziata dal Tribunale di Avellino, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del secondo Controparte_1 grado di giudizio che liquida in € 4.100,00 per compensi ed € 615,00 per spese generali;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 6.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. Paolo Celentano
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