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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1112/2024 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
DA in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, corrente in Treviso, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Alessandro Bozzone, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia – Mestre, via Ospedale n. 9, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_1
Casale Monferrato (AL), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Pietro Caire, con
1 domicilio presso la Cancelleria dell'intestato ufficio, in forza di procura alle liti unita all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: giudizio di riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 1584/2024, pubblicata il 31 maggio 2024, rimesso in decisione all'udienza del 24 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE:
“Nel merito, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione sezione II civile con l'ordinanza n. 15270/2024, rigettare l'impugnazione proposta da e Parte_2 confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n. 1874/2011 del 3.11.2011, salva l'impugnazione svolta da in via incidentale. In parziale riforma della Parte_1 sentenza n. 1874/2011 del 3.11.2011 R.G. 8076/2009 resa dal Tribunale di Treviso dichiararsi l'esclusiva e/o concorsuale responsabilità di nella causazione di tutti i Parte_2 danni patiti da Per l'effetto condannarsi quale soggetto Parte_1 CP_2 incorporante , al risarcimento del danno patito da Parte_2 Parte_1 nella misura di euro 50.697,00.= oltre iva e/o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche applicando il criterio equitativo. Respingersi, anche ex art. 1460 cc, la domanda formulata da al pagamento dell'importo di euro 8.411,40.=, oltre interessi con ogni Parte_2 conseguenza di legge anche relativa alla restituzione in favore di di detta Parte_1 somma. Condannarsi quale soggetto incorporante Controparte_3 Parte_2
a restituire a la somma di euro 11.282.94 corrisposta pagata da
[...] Parte_1 [...] in adempimento della sentenza di primo grado oltre ad interessi legali Parte_1 dall'1.05.2012 al saldo. Spese di lite rifuse in favore di del presente Parte_1 giudizio e per entrambi i gradi di giudizio precedenti”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE:
“In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti in atto di appello. Nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 1874/2011 sent., n.
8076/2009 R.G., n. 5354 cron., n. 3298/11 rep., emessa in data 3.11.2011, depositata in
Cancelleria in data 3.11.2011, mai notificata, respingersi ogni domanda formulata da
[...]
[...
[...] nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Parte_3 Parte_2
Spese di lite rifuse per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 21 novembre 2008, promuoveva innanzi al Tribunale di Parte_1
Treviso un ricorso per un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto la pavimentazione del terrazzo di copertura di un immobile, ad uso commerciale e direzionale, sito nel Comune di
VI (TV). Tale struttura, di proprietà della ricorrente, tra aprile e maggio 2008, era stata oggetto di lavori di realizzazione della pavimentazione da parte della resistente CP_4 mediante la messa in opera del calcestruzzo fornito dall'altra parte resistente Parte_2
La proprietaria della struttura chiedeva tale accertamento tecnico per verificare lo stato dei
[...] luoghi della pavimentazione, risultata dopo poco tempo viziata, e per accertare gli eventuali interventi necessari al ripristino integrale della pavimentazione nonché il relativo costo. Il consulente tecnico d'ufficio accertava principalmente “la presenza di cavillature e fessure di diverso tipo, nonché, in alcune zone, un distacco dello strato di finitura superficiale e dei segni lasciati dalle pale dell'elicottero utilizzato per lisciare le superfici” e “infiltrazione d'acqua […] con ogni probabilità dovuta ad un mancato funzionamento dell'impermeabilizzazione”.
Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava quindi in Parte_1 giudizio , in qualità di fornitrice del materiale utilizzato, e in Parte_2 CP_4 qualità di posatrice, chiedendo la loro condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, per un importo dedotto di euro 200.608,00.=, nonché la condanna alla restituzione di tutti gli importi già corrisposti. Le convenute chiedevano il rigetto delle domande attoree. In aggiunta, Parte_2
chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di a corrispondere il
[...] Parte_1 prezzo della merce fornita, indicato in euro 8.411,40.=. All'esito del giudizio, con sentenza n.
1874/2011 del 3 novembre 2011 il Tribunale di Treviso condannava le convenute in solido a pagare a parte attrice l'importo di euro 39.610,00.=, oltre IVA, a titolo di risarcimento, escludendo tuttavia l'allegato danno all'immagine asseritamente patito;
accoglieva inoltre la
3 domanda riconvenzionale di , condannando a pagare a Parte_2 Parte_1 quest'ultima la somma già rammentata, oltre interessi, come corrispettivo residuo per la merce fornita;
compensava le spese di lite e poneva a carico delle convenute le spese di CTU.
Avverso detta sentenza, proponeva appello innanzi alla Corte Parte_2
d'appello di Venezia, articolando fondamentalmente due motivi di doglianza. In primo luogo, si doleva della decisione del primo Giudice in merito alla responsabilità solidale con CP_4
osservando che non vi fosse alcun rapporto né contrattuale né extracontrattuale tra le
[...] società, e che quindi le società non potessero essere legate da vincolo di solidarietà. In secondo luogo, contestava la decisione di riconoscere la responsabilità di , Parte_2 sostenendo che non vi fossero vizi nel materiale e che sarebbe stata la ditta appaltatrice CP_4
a doverne scegliere un altro in relazione al suo utilizzo. Rimanendo contumace
[...] CP_4
[...
l'appellata chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello Parte_1 incidentale, in merito alla limitazione della responsabilità di alla sola Parte_2 ipotesi ex art. 1494 cc, nonché al mancato esame della prospettata responsabilità contrattuale;
in merito all'asserita omessa pronuncia in merito all'eccezione di inadempimento;
in merito alla mancata motivazione in ordine alla quantificazione del danno patito;
in merito alla affermata carente motivazione quanto alla compensazione delle spese di lite. rimaneva invece contumace.
La Corte d'Appello accoglieva l'appello principale ritenendo che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, non potesse ritenersi sussistente la responsabilità per i vizi lamentati, non potendo configurarsi né un'inesatta esecuzione della prestazione da parte di
(artt. 1176 e 1218 cc) né una presenza di vizi rilevanti ex artt. 1490 e 1494 Parte_2 cc. In effetti, il materiale fornito era di ottima fattura ma inidoneo all'uso in ambiente esterno cui era destinato. Secondo il Collegio, non essendo stata raggiunta la prova del fatto che la prestazione di includesse la scelta della tipologia di materiale idoneo per Controparte_5 una pavimentazione di terrazzo esterno, non era possibile addebitare alcuna forma di responsabilità a detta società. Argomentando sul punto, la Corte escludeva in particolare la rilevanza probatoria delle testimonianze assunte in quanto di segno contrario e tutte parimenti attendibili. Una eventuale responsabilità extracontrattuale tra le parti veniva invece esclusa dalla
Corte in considerazione della mancata allegazione degli elementi costitutivi di detta
4 responsabilità. Gli altri motivi di appello principale erano considerati assorbiti. Di conseguenza venivano assorbiti anche tutti i motivi dell'appello incidentale, ad eccezione di quello inerente alla compensazione delle spese, in ragione della mancata “esplicita motivazione” in punto compensazione richiesta dall'art. 92 comma 2 cpc all'epoca vigente. La disciplina delle spese veniva, quindi, riformata con la condanna di alla rifusione di tutte le spese di lite di CP_4 primo grado sostenute da nonché al pagamento delle spese di ATP, CTU e Parte_1
CTP. Le spese di lite di di entrambi i gradi di giudizio erano invece poste a Parte_2 carico di stante la sua soccombenza. Parte_1
Avverso la pronuncia di secondo grado, ricorreva innanzi alla Parte_1
Corte di cassazione, articolando tre motivi. Come primo motivo, la ricorrente deduceva un'erronea valutazione dell'esito della CTU, una valutazione distorta di una missiva allegata in giudizio e un'erronea esclusione della responsabilità di in relazione al Controparte_6 materiale fornito, inidoneo all'uso cui era destinato. Come secondo motivo, Parte_1 deduceva una erronea valutazione delle testimonianze rese nel giudizio di prime cure, considerate “azzerate” in secondo grado poiché di segno contrario e parimenti (in)attendibili.
Come terzo motivo, la ricorrente lamentava che una prova a suo dire decisiva, ossia l'offerta di vendita allegata in fascicolo di primo grado, non fosse stata tenuta in considerazione.
resisteva con controricorso. Controparte_6
La Suprema Corte riteneva fondato il secondo motivo di gravame, affermando che la
Corte di Appello aveva errato laddove aveva ritenuto di non tener conto di alcuna testimonianza.
A fronte di risultanze probatorie contrastanti, infatti, il Giudice di merito doveva considerarsi libero di valutare le risultanze delle prove e l'attendibilità dei testi […], non essendo autorizzato a non scegliere ritenendo tutte le testimonianze assunte inutilizzabili solo perché contrastanti le une con le altre. L'intestata Corte territoriale avrebbe, invece, dovuto “confrontare le deposizioni raccolte” e “valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità
5 di entrambe”. Quindi, la Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza di appello accogliendo il secondo motivo e ritenendo gli altri assorbiti.
Conseguentemente, ha citato in riassunzione , Parte_1 Controparte_1 società incorporante , rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe e Parte_2 chiedendo la conferma della sentenza n. 1874/2011 del 3 novembre 2011 del Tribunale di
Treviso, salva l'impugnazione svolta da in via incidentale, dovendosi Parte_1 dichiarare l'esclusiva e/o concorsuale responsabilità di nella causazione di Parte_2 tutti i danni patiti, con conseguente condanna di al risarcimento del danno;
Controparte_1 dovendosi respingere la domanda formulata da al pagamento dei materiali Controparte_1 impiegati;
dovendosi condannare a restituire a gli Controparte_1 Parte_1 importi anticipati in esecuzione della sentenza di primo grado e regolare le spese di lite complessive in favore di Parte_1
Si è costituita in giudizio la convenuta in riassunzione con comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta depositata in data 30 ottobre 2024 con cui la stessa ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
*****
6 e , indicati da parte attrice in primo grado, e Tes_2 Tes_3 Parte_1 [...]
, indicato da , parte convenuta in primo grado. Quanto alle Tes_4 Controparte_6 qualità dei testimoni, risulta dagli atti che erano tutti legati da rapporti con le parti che li hanno rispettivamente citati. Il sig. era, infatti, progettista del fabbricato, direttore dei lavori e Tes_2
Tes_ socio, senza poteri di rappresentanza, di la sig.ra era dipendente e Parte_1 impiegata tecnica della medesima società; il sig. era dipendente responsabile di Tes_4 impianto e venditore della . Come correttamente osservato sia in primo sia Parte_2 in secondo grado, tutte e tre le testimonianze sono ammissibili in quanto nessuno dei testi rivestiva incarichi o funzioni tali da renderlo incompatibile con la testimonianza prestata, non essendo ravvisabile alcun motivo per reputare una eventuale incapacità a deporre. Assume, tuttavia, rilievo ai fini della valutazione dell'attendibilità della prova la circostanza per cui il sig.
, come allegato da parte attrice in riassunzione e non contestato, percepisse una Tes_4 provvigione in ragione dell'attività svolta a favore di . Di conseguenza, pur Parte_2 confermando l'ammissibilità di detta testimonianza in quanto il sig. non avrebbe Tes_4 interesse che lo legittimi a partecipare in giudizio, a norma dell'art. 246 cpc, è possibile affermare una sua maggiore vicinanza rispetto all'oggetto della causa, tale da renderlo in definitiva meno attendibile rispetto agli altri testi assunti. Quanto al contenuto delle dichiarazioni Tes_ rese, il sig. e la sig.ra hanno riferito elementi sostanzialmente congruenti tra loro. Tes_2
Riassumendo le loro testimonianze, emerge che il sig. , ovvero il dipendente e Tes_4 venditore di , si sarebbe recato per tre volte presso per seguire la fornitura Parte_2 Pt_1 del calcestruzzo e lo stato dei lavori;
che il tipo di calcestruzzo sarebbe stato scelto dallo stesso sig. previa verifica del suo impiego;
che già nel corso dei lavori, sarebbero emerse le Tes_4 prime criticità in riferimento al materiale fornito, tanto che il secondo getto venne fatto con un tipo di calcestruzzo diverso. Il sig. ha invece testimoniato di essersi recato solo una Tes_4 volta presso la per la conclusione del contratto, non ritenendo necessario Parte_1 recarsi in cantiere;
ha affermato di aver sconsigliato a controparte di impiegare il calcestruzzo scelto direttamente dall'acquirente; ha confermato la circostanza della sostituzione del tipo di calcestruzzo utilizzato nel secondo getto, affermando tuttavia che fosse lo stesso da lui suggerito fin dall'inizio. In ragione delle evidenti contraddizioni tra quanto dichiarato dai testi, il Giudice
7 ha disposto il confronto ex art. 251 cpc ed all'esito dello stesso, le parti hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni già rese. Il sig. ha tuttavia precisato di non essere andato Tes_4 in cantiere durante le trattative volte alla conclusione del contratto, ma di essersi recato presso
“non durante il getto del calcestruzzo, ma solo successivamente anche se nella stessa Pt_1 giornata a seguito dell'evidenziazione di alcuni problemi”, problema denunciato da chi il teste non ha rammentato. Il testimone ha aggiunto di essersi recato una seconda volta in cantiere per l'incontro con le varie parti e che in detta occasione venne riconosciuta l'esistenza dei vizi da parte del responsabile tecnologico geom. in quanto il calcestruzzo non era idoneo. Pt_4
Ricostruendo quanto emerge in modo concorde dagli atti, venne quindi effettuato un primo getto di calcestruzzo, che dopo poco presentò alcuni vizi. In seguito, venne effettuato un secondo getto con altro tipo di calcestruzzo, più costoso (sig. “la differenza era di circa 6-7 [euro] al Tes_4 metro cubo;
l'estensione del pavimento era di circa 800 mq;
la differenza era pertanto di circa
770 euro”). Quanto alla comparazione delle dichiarazioni rese, bisogna preliminarmente Tes_ osservare come i sig.ri e abbiano reso testimonianze tra loro concordi e confermate Tes_2 anche in sede di confronto. L'affermazione di controparte secondo cui tali affermazioni sarebbero “troppo conformi”, e quindi sospette, non è suffragata da alcun elemento che possa far ritenere le deposizioni inattendibili. Al contrario, il sig. solo in sede di confronto ha Tes_4 precisato un dettaglio significativo, ossia di essersi recato in cantiere subito dopo la posa ed in seguito alla scoperta dei primi vizi, contraddicendo quanto in precedenza dichiarato circa il fatto che la sua presenza presso era avvenuta in occasione della stipulazione del contratto di Pt_1 fornitura del calcestruzzo, non ritenendo egli necessario recarsi in cantiere. Inoltre, il teste
è stato contraddittorio sulla circostanza se la tipologia di calcestruzzo fosse indicata Tes_4 nella planimetria ovvero gli venne indicata a voce, neppure rammentando chi gli avesse detto quale calcestruzzo utilizzare, quando nella sua prima deposizione aveva affermato che la tipologia richiesta da per motivi di risparmio economico, e pur sconsigliata, era indicata in Pt_1 planimetria la quale, tuttavia, non riporta alcuna tipo di calcestruzzo da utilizzare. Aderendo alla ricostruzione del teste , sembra tra l'altro poco probabile che Tes_4 Parte_1 abbia esplicitamente chiesto un materiale sconsigliabile e che, una volta emersi alcuni vizi,
abbia spontaneamente scelto di impiegare un altro materiale più costoso Parte_2
8 per la prosecuzione dei lavori, senza tuttavia né chiedere di rivedere il contratto né quantomeno di formalizzare come i vizi fossero imputabili non a sé ma a scelta di controparte. È più verosimile, invece, che abbia rettificato la fornitura di materiale con la Parte_2 seconda gettata proprio perché avvedutasi del proprio errore. In tal senso, anche la raccomandata del 14 maggio 2008 con cui , con riferimento alla prima gettata, scriveva a Parte_2 controparte che “il calcestruzzo fornito era rispondente a quanto da Voi fermamente richiesto” non appare dirimente, in quanto atto di parte, privo di ulteriori elementi che ne avvalorino il contenuto e rimasto sostanzialmente senza seguito da nessuna delle due parti. Quanto, infine, all'affermazione del sig. secondo cui “per motivi di carattere economico” l'acquirente Tes_4 avrebbe insistito per il calcestruzzo indicato “nella planimetria”, anche un'altra considerazione induce a ritenere tali assunti poco credibili. In effetti, a fronte di un costo del materiale acquistato di oltre euro 8.400,00.=, deve ritenersi sembra poco probabile che il direttore dei lavori di
[...]
pur riconosciutosi incompetente in questo ambito merceologico e pur a fronte Parte_1 dell'asserita opposizione del sig. , possa aver comunque preferito il prodotto Tes_4 sconsigliato per il quale la differenza di costo finale sarebbe stata assolutamente contenuta, riferendo il teste di una differenza di circa euro 700,00.=, quindi inferiore al 10 %. Tes_4
3 – Per le ragioni sopra esposte, si può quindi considerare più attendibile la ricostruzione dei fatti che emerge dalle testimonianze offerte da secondo cui ad individuare il Parte_1 materiale utile per eseguire l'opera sia stata proprio la fornitrice, di talché è possibile confermare la responsabilità in capo a , ora , in merito Controparte_7 Controparte_1 all'erronea scelta del materiale da utilizzare per la relativa posa in opera. In altre parole, la responsabilità dell'odierna convenuta deve essere affermata in ragione del fatto che, in esito del disposto accertamento tecnico preventivo, è emerso che causa dei vizi riscontrati sia addebitabile, oltre che ad una cattiva possa in opera, anche e certamente al fatto che il materiale fornito da parte di non fosse idoneo per utilizzo che se ne sarebbe dovuto fare, Parte_2 materiale inidoneo non solo in riferimento alla prima fornitura, la cui tipologia è stata indicata dalla fornitrice, secondo quanto finora evidenziato, ma anche in riferimento alla seconda fornitura di materiale più costoso anch'esso risultato inidoneo all'uso per il quale era stato fornito, secondo le condivisibili risultanze dell'accertamento tecnico preventivo. Deve, dunque,
9 essere ritenuta fondata la domanda di risarcimento del danno sopportato dall'odierna attrice in riassunzione, dovendo rispondere la convenuta per avere fornito materiale privo delle qualità essenziali per l'uso a cui detto materiale era destinato: detto inadempimento espone la fornitrice all'obbligo risarcitorio del danno subito dall'acquirente, a mente dell'art. 1497 cc, risarcimento individuabile nel costo necessario per eliminare i vizi della pavimentazione oggetto di lite.
4 – Per quanto concerne la quantificazione del credito risarcitorio, il consulente, in sede di ATP, ha individuato due tipologie di intervento possibili per eliminare il vizio della pavimentazione. In considerazione del fatto che tali metodologie sono ugualmente idonee alla risoluzione del problema, e che non ne è stata contestata dalle parti l'efficacia, appare congruo condannare al pagamento corrispondente alla meno onerosa, ossia euro 35.370,00.= oltre Controparte_1
IVA. L'importo indicato, rappresentando un credito risarcitorio di valore, deve essere rivalutato dal 30 maggio 2009, data di deposito della consulenza, alla presente pronuncia secondo gli indici
ISTAT, dovendosi aggiungere gli interessi compensativi al tasso legale da calcolare annualmente fino al saldo sulla somma progressivamente rivalutata.
5 – Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 8.411,40.=, oltre interessi. formulata da e corrispondente al corrispettivo prezzo del materiale Controparte_1 fornito, si osserva ha riproposto nella presente sede la sua difesa, assorbita con la Pt_1 pronuncia della Corte di Appello, cassata dalla Suprema Corte, secondo cui, in ragione dell'inadempimento di controparte, dovrebbe essere rigettata la domanda in questione, invece accolta dal Tribunale sulla scorta del fatto che l'odierna attrice, non avrebbe chiesto la risoluzione del contratto. In argomento, deve rilevarsi che, indipendente dalla domanda di risoluzione, l'affermato inadempimento dell'attrice deve correttamente essere valorizzato quale eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cc, secondo cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, quale è quello oggetto di lite, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere alla sua obbligazione in caso di mancato adempimento dell'altra, sempre che “il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede avuto riguardo alle circostanze, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo” (Cass. n. 36295/2023). In particolare, nel provvedimento citato, la Suprema Corte precisa che “il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede
10 nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità”. Nel caso di specie, considerato che i materiali forniti e destinati alla posa in opera erano priva della qualità essenziali per l'uso a cui erano destinati, per quanto già detto, deve concludersi che legittimamente l'eccezione di inadempimento deve reputarsi sollevata, non avendo avuto la prestazione del venditore utilità alcuna per l'odierna attrice. Consegue che deve essere condannata a Controparte_1 restituire a quanto da questa eventualmente versato a titolo di condanna al Parte_1 pagamento del corrispettivo prezzo per quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Treviso, oltre interessi al tasso legale dall'esborso all'effettivo saldo.
6 – In considerazione dell'esito complessivo del processo, che vede soccombente
, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che vanno Controparte_1 liquidate in favore di in riferimento ad ogni grado di giudizio a mente del D.M. n. Pt_1
55/2014, con restituzione delle somme a detto titolo versate a controparte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. condanna la convenuta in riassunzione a pagare in favore dell'attrice in Controparte_1 riassunzione la somma capitale di euro 35.370,00=, oltre IVA e Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal 30 maggio 2009 alla presente pronuncia ed oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente sino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
2. rigetta la domanda di relativa al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
8.411,40.= a titolo di corrispettivo prezzo per la fornitura oggetto di lite;
3. condanna a restituire a quanto da questa Controparte_1 Parte_1 eventualmente versato a titolo di condanna al pagamento del corrispettivo prezzo per quanto
11 disposto dalla sentenza del Tribunale di Treviso, oltre interessi al tasso legale dall'esborso all'effettivo saldo;
4. condanna a pagare in favore di le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in euro 7.616,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di appello, in euro 6.946,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di cassazione, in euro 2.757,00.= per compensi professionali, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 759,00.= per esborsi ed euro 6.946,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
5. condanna a restituire a quanto dalla stessa Controparte_1 Parte_1 eventualmente versato a titolo di rimborso delle spese di lite, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello annullata con rinvio da parte della Corte di Cassazione, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
6. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Preliminarmente, va osservato come l'ordinanza della Suprema Corte abbia cassato la sentenza di seconde cure con riferimento all'erronea valutazione delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado. Le parti, rispettivamente nell'atto di citazione in riassunzione e nella comparsa di costituzione e risposta, deducono una serie di elementi di fatto relativi proprio alla valutazione sull'attendibilità e, quindi, sul portato probatorio delle testimonianze assunte, approfondendoli poi nelle comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – Considerata l'ordinanza di rinvio della Suprema Corte, che ha cassato la sentenza della Corte
d'appello nel punto in cui non ha tenuto conto delle testimonianze assunte in primo grado poiché tra loro discordanti ma considerate ugualmente attendibili, il presente giudizio di riassunzione deve, quindi, esaminare nuovamente le testimonianze già assunte. Il Tribunale di Treviso nell'udienza del 20 ottobre 2011 ha assunto le seguenti persone in qualità di testimoni: Tes_1