Sentenza 28 aprile 2023
Massime • 2
L'art. 416-bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore o del capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima.
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale della dissociazione di cui all'art. 8 d.l. 31 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, (trasfuso nell'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., attualmente in vigore), il requisito della decisività deve essere inteso in senso non assoluto, ma relativo, tenendo conto del fatto che in ricostruzioni articolate e complesse, basate spesso sul necessario incrocio tra più dati narrativi, nessun elemento di prova è di per sé decisivo, vanificandosi altrimenti il principio di non autosufficienza delle dichiarazioni rese dal correo ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente precisato che un contributo narrativo diretto a evidenziare la responsabilità di altri, per dar luogo all'applicazione della diminuente, deve concorrere utilmente, in modo particolarmente rilevante, alla ricostruzione del fatto oggetto di narrazione, non potendosi trascurare che la norma impone di valutare il presupposto della "dissociazione").
Commentario • 1
- 1. Ruolo apicale nelle associazioni mafiose e interesse a ricorrere: la Corte ribadisce la necessità della prova del comando (Cass. Pen. n.18593/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 settembre 2025
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 28.11 - 17.12.2024 nei confronti di Am.De. con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato alla predetta la misura della custodia in carcere ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis, comma 2 cod. pen. in relazione alla partecipazione con posizione apicale al clan Am. - Pa. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Am.De. deducendo con unico motivo violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 2, cod. pen., avendo la ordinanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 31775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31775 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31775 NO 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 28/04/2023 udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio RO, che ha concluso per l'annullamento, con rinvio della sentenza impugnata quanto a CO AZ e limitatamente al capo c) per l'episodio del giorno 6 maggio;
per l'annullamento, con rinvio e limitatamente all'aumento per la continuazione, quanto alla posizione di DO DI IO;
per il rigetto, nel resto dei ricorsi dei predetti ed il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
uditi l'Avv. Domenico MA, in difesa di CO AZ;
l'Avv. NN ON, in difesa di ET SI LO, GI IO LO, DO DI IO e OS IO;
l'Avv. Rocco Guarnaccia, in difesa di GI IO LO;
l'Avv. Giacomo NG OS Ventura, in difesa di DO DI IO;
l'Avv. IN RE, in difesa di ET SI LO;
l'Avv. Carlo Di Casola, in difesa di CO AZ;
l'Avv. Cristina Alfieri, in difesa di OL IG;
l'Avv. GI D'Acquì, in difesa di NI D'BR e ES RO;
l'Avv. NG PI, in difesa di AN RA;
l'Avv. GI Ragazzo, in difesa di FI IA;
l'Avv. Pietro Pomanti, in sostituzione dell'Avv. Pierpaolo Dell'NO, in difesa di NI D'BR; l'Avv. Pierfrancesco Bruno, in difesa di NO ET;
l'Avv. Roberto Afeltra, in difesa di AT ZI;
i difensori insistono nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza del 23.3.2020, il GUP presso il Tribunale di CA aveva dichiarato: AT ZI responsabile dei reati ascrittigli ai capi a), c), f), j) e k) della rubrica, e riuniti gli stessi nel vincolo della continuazione, e con le contestate aggravanti (esclusa tuttavia la recidiva) e la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 20 di reclusione;
CO AZ responsabile del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., così riqualificata la originaria imputazione e, con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 10 di reclusione;
OL IG, del reato di cui agli artt. 110 e 416- bis cod. pen. (così riqualificata la originaria imputazione) e del reato di cui al capo j), e lo aveva condannato, con la continuazione e la riduzione per il rito, alla pena complessiva di anni 10 di reclusione ed euro 10.000 di multa;
NI D'BR, ET SI LO, GI IO LO, FI IA, AN RA, DO DI IO, ES RO, OS IO, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, con le circostanze aggravanti contestate, esclusa la recidiva e ritenuta, con prevalenza sulle aggravanti, la attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. per il solo GI IO LO, applicata la diminuente per il rito, aveva condannato, AN RA, alla pena di anni 12, mesi 10 e giorni 20 di reclusione;
NI D'BR, alla pena di anni 13, mesi 4 di reclusione, ET SI LO, alla pena di anni 11 di reclusione ed euro 11.000 di multa, GI IO LO alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa, FI IA, DO DI IO, OS IO ed ES RO, alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione;
aveva condannato tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare in carcere ed applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale oltre alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3 nei confronti del ZI e per anni 2 per gli altri, salvo GI IO LO;
aveva inoltre condannato ET SI LO al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile liquidati in via equitativa;
1.2 con sentenza del 4.12.2020, il GUP presso il medesimo Tribunale di CA aveva riconosciuto CO AZ e NO ET responsabili dei reati loro ascritti nel procedimento riunito in appello e, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, ed applicata la riduzione per la scelta del rito premiale, li aveva condannati alla pena di anni 7 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere;
aveva applicato le pene accessorie conseguenti ivi compresa la estinzione del rapporto di impiego nei confronti di entrambi gli imputati;
2. la Corte di appello di CA, in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Caltanisetta del 23.3.2020 e di quella resa dal medesimo ufficio in data 4.12.2020: ha dichiarato, in accoglimento dell'appello del PM, AT ZI responsabile anche in relazione al capo e) della rubrica, qualificato il fatto ai sensi degli artt. 110, 629, comma 2, cod. pen. (in relazione all'art. 628, comma 2, n. 3 cod. pen.) e 7 DL 152 del 1991 per cui, riunito nel vincolo della continuazione con gli altri per i quali era intervenuta la ribadita penale responsabilità, e, visto l'art. 78 cod. pen., ha confermato al condanna alla pena complessiva di anni 20 di reclusione;
ha riconosciuto a NI D'BR le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto alle contestate aggravanti ed ha rideterminato la pena finale in anni 5 e mesi 4 di reclusione;
ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche anche a ET SI LO, con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ed ha quindi rideterminato al pena inflitta in anni 9 di reclusione;
ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a GI IO LO e, con la già ritenuta attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., stimate prevalenti sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ed euro 800 di multa;
ha riconosciuto le medesime attenuanti a AN RO giudicandole prevalenti sulle contestate aggravanti ed ha rideterminato la pena in anni 4, mesi 5 e giorni 20 di 3 reclusione;
ha riconosciuto le attenuanti generiche anche a FI IA, stimandole equivalenti alle contestate aggravanti, ed ha così ridotto la pena ad anni 6 e mesi 8 di reclusione;
ha riconosciuto le medesime attenuanti anche ad ES RO ed a OS IO, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, rideterminato la pena, per entrambi, ad anni 5 e mesi 8 di reclusione;
ha riconosciuto le attenuanti generiche anche a DO DI IO con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti e, ritenuta altresì la continuazione tra il reato ascrittogli nel presente procedimento con quello già giudicato con sentenza della Corte di appello di CA del 21.7.2018, stimato più grave il reato in esame, ha rideterminato la pena complessiva in anni 12 e mesi 4 di reclusione;
ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a AN RA con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ed ha rideterminato la pena in anni 8 di reclusione;
ha riconosciuto le medesime attenuanti generiche a OL IG stimandole equivalenti alle contestate aggravanti ed ha rideterminato la pena in anni 7 e mesi 8 di reclusione;
ha riconosciuto le medesime attenuanti anche a RZ AZ con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti e, ritenuto il fatto contestatogli come riconducibile alla ipotesi delittuosa di agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., e con la continuazione con i reati giudicati con la sentenza del GUP di CA del 4.12.2020, ha rideterminato la pena complessiva in anni 9 e mesi 8 di reclusione;
ha riconosciuto le attenuanti generiche a NO ET ed ha di conseguenza ridotto la pena inflittagli ad anni 5 di reclusione;
ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena a GI IO LO;
3. ricorrono per cassazione: 3.1 ZI AT, con ricorso sottoscritto dall'Avv. Roberto Afeltra, deducendo: 3.1.1 erroneità della sentenza impugnata-violazione di legge in relazione all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen.: rileva che la Corte di appello ha errato nel ritenere la partecipazione qualificata all'associazione, ipotesi di reato distinta rispetto a quella di cui al comma 1 dell'art. 416-bis cod. pen.; segnala che la sua posizione è stata affrontata con integrale rinvio alla sentenza resa all'esito della operazione "Tagli pregiati" del 2009, relativa a fatti sino al 2006 in cui egli era stato ritenuto partecipe e non capo;
rileva che, in modo apodittico, la sentenza impugnata ha concluso nel senso che nel 2015 egli aveva assunto la reggenza della famiglia essendo tornato a parlare, il 6.4.2016, con il fratello AN;
aggiunge che il periodo compreso tra il 2009 ed il 2014 era "coperto" dal provvedimento del Tribunale di Roma di revoca della misura di sicurezza in conseguenza della accertata assenza di pericolosità sociale;
osserva che la sentenza avrebbe allora dovuto dimostrare il "salto di qualità" dal passato di mero 4 partecipe a quello di "capo", e che la Corte collega ai colloqui in carcere del 2016 (pur facendo risalire la assunzione della reggenza al 2015) il cui contenuto risulta, a tal fine, del tutto insufficiente;
aggiunge che la sentenza del Tribunale di Gela aveva continuato ad indicare, come reggente della famiglia, tal Palmieri;
evidenzia come la sentenza in esame abbia dato rilievo a circostanze non rilevanti e, invece, rovesciato l'esito di una serie di altre decisioni passate in giudicato che avevano individuato i capi del sodalizio in AN e CI ZI che anche la sentenza impugnata ha continuato ad indicare come "capi indiscussi"; osserva, ancora, che l'ultimo colloquio con CI è del 16.3.2016, antecedente il 6.4.2016, quando egli sarebbe stato "investito" dal fratello AN;
richiama, inoltre, le censure articolate con l'atto di appello e che sarebbero state ignorate dalla Corte territoriale, quali il rapporto con NC DO, con Bonanno, con RO e ZA, con GU, con i "carcagnusi" non potendo, in ogni caso, riferire il ruolo di reggente all'anno 2015, antecedente i colloqui in carcere con i fratelli, che sono del 2016; 3.1.2 erroneità della sentenza impugnata-violazione di legge e difetto di motivazione sotto il profilo della insufficiente, in relazione all'art. 629 cod. pen.: rileva, in primo luogo, la erroneità della decisione con riguardo alla condanna per la estorsione in danno di tale VI, in relazione alla quale, con l'atto di appello, erano state sollevate una serie di censure a sostegno della carenza di prova sugli elementi strutturali del reato ipotizzato e che la stessa Corte territoriale ha ritenuto "presuntivamente" posto in essere con metodo mafioso;
segnala che la sua responsabilità è stata confermata nonostante la assoluzione per i fatti in danno di tale NO, pure oggetto del medesimo incontro del 10.2.2017 cui, in realtà, egli era rimasto estraneo risultando perciò arbitraria la affermazione della Corte secondo cui egli si sarebbe accordato con i referenti mafiosi di Mazzara del Vallo e non dimostrata la aggravante "mafiosa"; segnala che la medesima estraneità era stata segnalata con riguardo alla vicenda IE in cui erroneamente è stata esclusa la qualificazione della vicenda come ragion fattasi;
evidenzia, ancora, come la Corte abbia valorizzato precedenti riscossioni coattive, di cui non vi è tuttavia traccia in atti, ed il tenore della telefonata dell'1.4.2016, peraltro antecedente la assunzione della presunta reggenza;
3.1.3 erroneità della sentenza impugnata-violazione di legge e difetto di motivazione sotto il profilo della insufficienza quanto al reato di autoriciclaggio: rileva come, contrariamente a quanto asserito dalla Corte di appello, la difesa si fosse confrontata con la sentenza di primo grado e richiama le considerazioni svolte con l'atto di appello, in cui si era concluso per la insussistenza del reato contestato sia perché non emergeva il delitto "presupposto" sia, anche, per la 5 inconsistenza degli elementi di prova sulla attività di reinvestimento fondata, dalla Corte territoriale, sul contenuto, acriticamente recepito, di conversazioni intercettate tra terzi e prive di riscontro;
3.1.4 erroneità della sentenza impugnata-violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della sua insufficienza, in relazione all'art. 73 dpr 309 del 1990 ed al divieto di un secondo giudizio: rileva che la Corte ha ritenuto inammissibile la censura difensiva concernente il divieto di due giudizi per il medesimo fatto giudicato sia a Roma che a CA;
aggiunge che la sentenza ha stimato infondate le difese sulla natura ed oggetto degli incontri con SA MZ che, peraltro, si sarebbero svolti a Roma, corroborando perciò l'eccezione relativa al divieto di un duplice giudizio;
3.1.5 erroneità della sentenza impugnata-violazione di legge e difetto di motivazione sotto il profilo della sua insufficienza in relazione alla contestata estorsione aggravata in danno di SI: deduce la insufficienza della motivazione con cui la Corte ha riqualificato il fatto relativo alla vicenda "SI" per la quale la responsabilità è stata fondata su una conversazione telefonica, intercorsa con NG ON, che non consente di essere riferita al fatto oggetto della imputazione e ad una condotta a lui riferibile;
3.1.6 erroneità della sentenza impugnata-violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed all'art. 133 cod. pen.: rileva l'erroneità della sentenza che ha stabilito una pena superiore al minimo edittale ed una pena eccessiva per i reati posti in continuazione;
3.2 NI D'BR, con ricorso a firma degli Avv.ti Pierpaolo dell'NO e GI Dacquì, deducendo: 3.2.1 mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato al ricorrente: rilevano, infatti, la - a loro avviso - erronea e frettolosa valutazione operata dalla Corte di appello sulla richiesta di riqualificazione del fatto in favoreggiamento, avanzata con l'atto di appello con il conforto di memorie e ricostruzioni difensive tuttavia completamente ignorate dai giudici del gravame che ha valorizzato una serie di circostanze ed episodi considerati "sintomo" del rapporto instaurato dal ricorrente con la consorteria e, in particolare: questione ZO Sull'Oglio-GE: richiamano, a tal proposito, la sentenza impugnata censurandone il contenuto in quanto frutto di deduzioni rese possibili per effetto della mancata valutazione di circostanze decisive ma inopinatamente ignorate;
rilevano, in primo luogo, come l'oggetto dell'incontro del 27.2.2016 non fosse mai stato accertato e che, incomprensibilmente, la Corte lo 6 ha attribuirlo alla vicenda IE cui il D'BR, pacificamente, non era interessato;
segnalano come la sosta a ZO Sull'Oglio fosse stata pianamente spiegata dal ricorrente il quale aveva sempre ribadito di essere di ritorno dalla settimana bianca insieme al figlio ed alla ex compagna che, in sede di indagini difensive, aveva confermato la ricostruzione dell'imputato, ulteriormente corroborata dalla documentazione relativa al soggiorno a Madonna di Campiglio, a conferma della ragione dell'incontro, legata al concorso in Banca d'Italia della sig.ra Archetti, laddove il successivo incontro, a Roma, con il ZI, era stato dovuto alla necessità di consegnare a costui le bottiglie di vino ricevute in regalo;
aggiungono come la natura dell'incontro fosse stato documentato anche fotograficamente come dalle foto prodotte dalla difesa risultava la avvenuta consegna delle bottiglie di vino al ZI, ritratto insieme al dr. La Cava sorseggiare proprio il vino delle cantine "Solive"; segnalano come l'ulteriore incontro con il GE fosse stato motivato dalla intenzione del predetto di incontrare il dr. La Cava per avere un parere sulle sue condizioni di salute e, nell'occasione, avere da lui un consiglio su una questione pendente a Milano relativa al rilascio del passaporto;
segnalano come l'Avv. D'BR fosse stato officiato dal GE per un procedimento di riabilitazione su cui aveva riferito l'Avv. Faiella in sede di indagini difensive;
sottolineano come, invece, il D'BR non fosse stato messo a parte del procedimento "Tagli pregiati" in cui erano stati coinvolti sia il D'NG che il ZI e che era in corso nel periodo cui risalgono gli incontri con il ricorrente;
sottolinea come tutte queste circostanze, emblematiche della assoluta estraneità del D'BR al sodalizio, siano state invece ignorate dai giudici di merito;
vicenda AR e LI OT: rileva come la Corte di appello abbia ritenuto valorizzabile, ai fini della prova del concorso esterno del ricorrente, l'uso del soprannome "AR", su cui la difesa aveva invece offerto una analitica spiegazione inducendo così il giudice di primo grado ad elidere questo elemento, invece richiamato dalla Corte territoriale;
richiamano, quindi, la annotazione del GICO di Roma, depositata in data 27.3.2018, da cui emergeva chiaramente che la convinzione degli investigatori sull'uso del soprannome "AR" (o "ARino") fosse stata il frutto di mere ed errate congetture, contraddette da elementi fattuali;
ricostruiscono quindi la vicenda relativa alla ipotetica vendita di un quadro d'autore di proprietà del ricorrente e di cui si sarebbe interessato il ZI oltre che BR (identificato in CO AZ) e segnalano che la difesa aveva documentato che il quadro, appartenente al D'BR come parte della eredità della madre, era stato segnalato alla sig.ra OT, dichiaratasi esperta d'arte, presentata dal ZI per una controversia immobiliare, cui il ricorrente ne aveva inviato una foto già undici mesi prima;
sottolineano come una lettura piana 7 ed oggettiva dei dati intercettivi avrebbe dovuto indurre a distinguere il D'BR, proprietario del quadro, da "ARino", incaricato della vendita e come la prova della non riferibilità del soprannome al ricorrente fosse già in atti nella conversazione del 22.1.2016 progr. 1080 intercorsa tra la OT ed il ZI, da cui emerge con assoluta chiarezza la diversità tra i due soggetti ivi evocati, 1"AR", operante in Verona, e "NI" (D'BR); richiamano, ancora, la informativa in cui gli operanti riferiscono al D'BR la somma di denaro che il GE e OL IG dovevano consegnare a "AR" e rilevano come dalle dichiarazioni dell'Avv. Faiella, acquisite in sede di indagini difensive, si potesse evincere la diversità delle due conversazioni evocate dagli investigatori la seconda delle quali riferita da un fondo spese che il GE avrebbe dovuto assicurare per la richiesta di riabilitazione che, peraltro, non venne mai intrapresa;
riportano, ancora, il tenore della conversazione del 18.3.2016 tra il D'BR ed il AZ, da cui, invece, emerge il risentimento del D'BR per non essere stato, con il figlio Rocco, invitato allo stadio dove invece si erano recati il ZI il dr. La Cava con i rispettivi figli, episodio che contraddice la ricostruzione proposta dalla pubblica accusa;
segnalano, ancora, come l'ulteriore elemento che aveva consentito di identificare il D'BR in "AR" era stato individuato nella conversazione intercorsa tra il ZI e AN RA a proposito della importazione di una vettura dall'estero che, secondo gli investigatori, era destinata a "AR", che possedeva una BMW X6, mentre la difesa aveva documentato che, invece, in quel periodo, il ricorrente disponeva di una Mercedes GLA mentre la BMW X6 gli sarebbe stata messa a disposizione dallo ON soltanto alla fine del giugno del 2016; frequentazione studio Via Ferraro - ZI - RO: rilevano che ulteriore elemento valorizzato dai giudici di merito è l'incontro, che sarebbe avvenuto proprio nello studio del D'BR, tra ZI da un lato, GI RO e LO AT UT dall'altro; segnalano come la Corte abbia ignorato una serie di elementi fattuali proposti dalla difesa con l'atto di appello, a partire dal fatto che il ZI frequentasse il bar Faggiani, sito nello stesso stabile dello studio dell'Avv. D'BR, e dove risiedeva il legale di tale TI, soggetto destinatario di una estorsione contestatagli nel corso del procedimento instaurato a Roma;
quanto al presunto incontro con il RO, segnalano che la difesa aveva dimostrato, anche attraverso indagini difensive, che costui si era limitato a consegnare alla sig.ra TO, collaboratrice dello studio e di origini siciliane, una scatola di cannoli, come da costei puntualmente confermato nelle dichiarazioni assunte ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen. e dalle stesse risultanze del servizio di OCP;
riportano la relazione di servizio allegata alla informativa di PG relativa alla attività eseguita in data 23.5.2016 sottolineando come la ricostruzione dei fatti ivi proposta sia difforme rispetto al reale andamento 8 dei fatti, a partire dalla errata individuazione del D'BR nel soggetto immortalato mentre si intratteneva con i tre uomini provenienti dalla Sicilia;
ribadiscono come il D'BR non comparisse in alcuna foto risultando la sua presenza affidata alla sola comunicazione degli operanti;
sottolineano che proprio la circostanza secondo cui il D'BR fosse stato l'unico soggetto non fotografato, avrebbe dovuto indurre se non altro a ritenere l'incontro con i tre del tutto fugace, risoltosi in pochi minuti in cui, secondo le risultanze investigative, costoro si intrattennero sul posto prima di risalire in auto;
aggiungono che ulteriore elemento dissonante è il mancato incontro del ricorrente, che era in compagnia dell'Avv. Faiella, con i tre al ristorante Da Brando dove invece il D'BR era stato brevemente salutato dal solo ZI;
evidenziano, ancora, come questa porzione dell'episodio fosse stata ricostruita ancora diversamente nella ultima nota del GICO;
vicenda OL: rilevano come l'interessamento del D'BR alla difesa di tale IO NN OL sia stato ritenuto emblematico della sua messa a disposizione delle esigenze del sodalizio ignorando, ancora, le considerazioni difensive corroborate dalle parole dello stesso D'BR in sede di interrogatorio quando il ricorrente aveva riferito di essere stato interessato dal collega FE a proposito dell'arresto di tale OL, avvenuto ni Slovacchia e per il quale si stava cercando un modo, senza peraltro riuscire nell'intento, di far eseguire la pena in Italia, questione su cui i due avevano avuto un colloquio con il Procuratore capo di Roma;
riportano le parole dell'Avv. FE, confermative della ricostruzione fornita dalla difesa ed ignorata dalla Corte di appello;
rilevano come gli investigatori avessero evidenziato l'intervento, nella vicenda, di CO AZ, che ne aveva parlato con il D'BR il quale aveva spinto il proprio interlocutore ad agire disinteressandosi del parere del ZI dal quale aveva invece ricevuto uno "stop"; sottolineano come la corretta ricostruzione dell'episodio sia incentrata sulla richiesta di collaborazione proveniente dall'Avv. FE e, per altro verso, dal tentativo del ZI di impedire ogni intervento in quanto storicamente in contrasto con il clan del Carcagnusi cui apparteneva il OL;
il concorso esterno ed il favoreggiamento: rilevano come la figura del concorso esterno in associazione mafiosa sia stata frutto, con l'atto di appello, di una analisi comparativa con il delitto di favoreggiamento, ma del tutto ignorata dalla Corte territoriale;
ribadiscono come l'approdo delle SS.UU. MA abbia evidenziato il dato della effettività del contributo causale dell'extraneus che abbia, come destinatario, il sodalizio nel suo complesso mentre, invece, il favoreggiamento riguarda l'aiuto di cui sia destinatario il singolo;
sottolineano che il D'BR ha avuto contatti esclusivamente con il ZI cui ha prestato ausilio, 9 sia pure inconsapevolmente, presentandogli due militari infedeli, i quali si sarebbero messi a disposizione del predetto reperendo informazioni riservate e riportandole al ZI nella completa estraneità del D'BR; rilevano, ancora, come nessuno di coloro che erano in contatto con il D'BR, salvo il ZI, risulta indagato o imputato per il delitto di cui all'art., 416-bis cod. pen.; ribadiscono la esclusività del rapporto con il ZI sia per quanto riguarda la vicenda CH che per la vicenda OL o per la vicenda Nicastri, non essendo comunque rinvenibile in atti un contributo fattivo del ricorrente nei confronti del sodalizio, indispensabile per configurare il delitto di concorso esterno;
richiamano la conversazione dell'11.2.2016 intercorsa tra il AZ ed il ET a proposito del trasporto di denaro da Milano a Colonia avendo i due scartato la ipotesi di chiedere una vettura in prestito al D'BR perché costui non doveva essere messo a parte dei traffici delittuosi organizzati;
3.2.2 mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti di cui ai commi 40 e 6° dell'art. 416-bis cod. pen.: rilevano come le considerazioni sviluppate sul punto nell'atto di appello siano rimaste senza riscontro alcuno e come la motivazione della sentenza sia del tutto slegata dalle risultanze istruttorie ed affidata a massime di esperienza non riscontrate e, in ogni caso, riferite ai partecipi del sodalizio e non automaticamente estensibili al concorrente esterno;
3.3 ET SI LO, con ricorso sottoscritto dagli Avv.ti IN RE e NN ON, deducendo: 3.3.1 violazione ed errata applicazione degli artt. 416-bis cod. pen., 110, cod. pen. e 192 cod. proc. pen.; errata individuazione dell'imprenditore colluso anziché vittima del sodalizio;
errata individuazione dell'imprenditore colluso quale partecipe al sodalizio mafioso anziché come concorrente esterno;
errata individuazione degli elementi materiali e soggettivi della figura del concorrente esterno: premettono che, anche in caso di doppia conforme, è indefettibile funzione della giurisdizione quella di approdare ad una corretta qualificazione giuridica del fatto segnalando che, nel caso di specie, la figura dell'imprenditore colluso, non inserito nella struttura del sodalizio, contestata al ricorrente, ha finito per essere ricondotta in quella del partecipe al sodalizio;
svolgono considerazioni di carattere generale sul concetto di "partecipazione" al sodalizio e sugli indici rivelatori oltre che sulla figura del concorrente esterno, quali fenomeni alternativi tra loro e segnalano come la giurisprudenza distingua, ancora, tra impresa "mafiosa" ed imprenditore "colluso" e come la Corte d'appello abbia proposto una inammissibile ricostruzione alternativa della condotta ascritta al ricorrente dapprima configurandola come partecipativa e poi come di concorso esterno, 10 situazioni ontologicamente diverse;
evidenziano come gran parte degli elementi di prova evocati dalla sentenza impugnata siano privi di valenza dimostrativa non emergendo, dalla motivazione, quali elementi siano stati effettivamente selezionati, esigenza tanto più pressante nella ipotesi in cui gli stessi elementi siano riferibili a più ricostruzioni alternative, non potendo, peraltro, il concorso esterno intendersi come una partecipazione "nana"; sottolineano che la adesione della Corte alla ipotesi, gradata, del concorso esterno, presenta due ordini di problemi, il primo legato alla tenuta complessiva del quadro probatorio, il secondo alla assenza di elementi idonei a distinguere la condotta penalmente rilevante dalla mera contiguità; svolgono ulteriori considerazioni sulla figura dell'imprenditore "colluso" come figura disegnata dalle discipline socio-criminologiche e rilevano che la giurisprudenza ha pure collegato la figura dell'imprenditore colluso ora al concorso esterno ora alla condotta di piena partecipazione;
3.3.2 violazione ed errata applicazione degli artt. 629 cod. pen. e 110 cod. pen. con riferimento al capo g) della rubrica: denunziano il carattere apodittico della motivazione con cui la sentenza impugnata ha confermato il concorso del LO nella estorsione in danno di AN LO, attribuita peraltro allo stesso CI ZI, con la conseguente plausibilità della versione fornita dal ricorrente di essere stato mero latore di una busta al LO da cui ne aveva ricevuto una da recapitare a AT ZI;
segnalano come sia il LO (che per condotta analoga era rimasto immune da rilievi in sede penale) che lo stesso LO avessero restituito la figura del LO come vittima della prevaricazione del ZI;
3.3.3 violazione ed errata applicazione degli artt. 629 e 393 cod. pen. con riferimento al capo h) della rubrica: segnalano come sia arduo rinvenire le ragioni sottese alla esclusione della giustiziabilità della pretesa vantata dal ricorrente nei confronti del dipendente per rimborso spese di soggiorno, vitto, alloggio e trasporto anticipate dal datore;
rileva che il collegio ha ritenuto di dover privilegiare le parole della persona offesa circa la pretesa restituzione di quanto ricevuto in più in busta paga, tesi insostenibile perché nella generalità dei casi il datore corrisponde al lavoratore una somma inferiore rispetto a quella ivi indicata;
segnala che ulteriore illogicità è stata quella di ricavare la non giustiziabilità della condotta dal fatto che, altrimenti, il ricorrente avrebbe adito l'autorità giudiziaria il che integra proprio la condotta tipica del diverso reato di cui all'art. 393 cod. pen.; 3.3.4 violazione ed errata applicazione dell'art. 8 DL 152 del 1991: rilevano che la Corte di appello ha negato la attenuante della collaborazione pur a fronte di tre interrogatori resi dal ricorrente e la cui portata aveva indotto prima ad 11 attenuare e poi a revocare la misura cautelare in atto;
richiama la giurisprudenza della S.C. sulla nozione di "decisività" del contributo del dichiarante, soprattutto in situazioni fattualmente complesse, ma su cui l'indagine dei giudici di merito è stata assolutamente carente;
aggiungono che la norma non esclude un contributo confermativo di elementi già acquisiti, dal momento che la norma valorizza piuttosto il dato della dissociazione;
3.3.5 violazione ed errata applicazione degli artt. 81 e 132 cod. pen.: segnalano che la sentenza in esame ha disatteso il principio di diritto affermato dalle SS.UU. del 24.6.2021 in ordine all'onere del giudice di motivare circa i singoli aumenti di pena, avendo la Corte operato un aumento per i reati di cui ai capi g) ed h) senza motivazione alcuna, pur a fronte di un incremento di pena considerevole e pari, per il capo g), a tre anni;
3.3.6 violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. e mancanza di motivazione: rilevano che la sentenza non ha motivato sulla richiesta, avanzata dalla difesa, di approdare ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto alle concorrenti aggravanti come, invece, è stato deciso per posizioni analoghe;
3.4 GI IO LO, con ricorso sottoscritto dall'Avv. Rocco Guarnaccia, deducendo: 3.4.1 mancanza o, comunque, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui al capo h) della imputazione;
violazione di legge e omessa applicazione e/o erronea applicazione dell'art. 118 cod., pen. per aver riferito al ricorrente le aggravanti soggettive ascritte a CA OS ed a LO ET SI: rileva che la sentenza impugnata motiva congruamente sulla consapevolezza, in capo al ricorrente, della appartenenza di OS US e di ET SI LO, padre non convivente, al sodalizio criminale "cosa nostra", limitandosi a riportare il dato della conversazione intercettata il giorno 24.4.2016 con il CA ed omettendo di considerare che il LO vive con la madre, separata dal padre dal 2015; né, aggiunge, alcuna motivazione è stata resa in ordine alla conoscenza del ricorrente circa le modalità della richiesta avanzata dal CA all'AV; riporta le considerazioni svolte nella sentenza impugnata circa la estensione al ricorrente delle aggravanti di cui all'art. 7 DL 152 del 1991 ed al n. 3 del comma 3 dell'art. 628 cod. pen. sottolineando che nessun dato processuale consentiva di ritenere che egli fosse consapevole della appartenenza del padre e del CA ad un sodalizio di stampo mafioso affidandosi la Corte, per superare la carenza di prova, a considerazioni in termini di inverosimiglianza e di improbabilità; richiama il contenuto delle conversazioni intercorse tra il LO ed il 12 CA e tra questi e SI ET LO sottolineando come la considerazione svolta dalla Corte circa il consiglio chiesto dal CA al ricorrente sull'orario migliore risulta del tutto scollegata dai dati processuali;
analogamente segnala quanto alla presenza del ricorrente all'incontro con l'AV il quale aveva riferito di aver invece incontrato soltanto il CA e di conoscere solo questi e SI ET LO laddove la espressione invece valorizzata dalla Corte di appello nella conversazione delle 17,51 dello stesso 24.4.2016 risulta riferita ad una donna;
3.4.2 circa il trattamento sanzionatorio, evidenzia che la Corte di appello, nel quantificare la pena per il reato-base, non ha tenuto conto delle evidenze processuali e delle qualità soggettive dell'imputato come esposte nel terzo motivo di appello: segnala che il ruolo rivestito nella vicenda era stato tale da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 cod. pen. e che la pena base non è adeguata e proporzionata rispetto alla condotta ed avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo dei cinque anni, con le massime riduzioni per le attenuanti e per il delitto tentato;
3.5 FI IA, con ricorso a firma dell'Avv. GI Ragazzo: 3.5.1 assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis cod, pen. perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso: deduce violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza impugnata che si sarebbe limitata a recepire le argomentazioni del GUP senza una sua autonoma valutazione delle doglianze mosse con i motivi di impugnazione quanto all'elemento soggettivo del reato;
segnala che la contestazione riguarda il ruolo, da lui asseritamente rivestito, di intermediario tra ZI e MA avendo tuttavia la Corte omesso di verificare la sussistenza dell'affectio societatis dal momento che il rapporto con il ZI, da lui conosciuto per una detenzione comune trent'anni addietro, era originato dalla necessità, confidata a tale ON, di risolvere il problema della ostilità registrata nella attività di vendita ambulante di pesce nelle Madonie;
rileva come fosse in questa chiave che andavano lette le conversazioni intercettate tra i due avendo egli finito per rappresentare un inconsapevole strumento del ZI per mantenere i contatti con il MA;
sottolinea come il suo stesso comportamento processuale fosse incompatibile con la sua affiliazione non essendosi mai sottratto agli interrogatori, avendo operato ricognizioni fotografiche e spiegato le ragioni delle proprie conoscenze;
il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.: premette considerazioni in diritto sulla nozione di "partecipazione" al sodalizio mafioso, alla luce degli anche recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, rileva che nel caso di specie la tesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, finisce con il considerare penalmente 13 rilevante la ipotetica messa a disposizione dell'odierno imputato nel suo ritenuto ruolo di intermediario, non risultando mai provato il concreto disimpegno di alcun ruolo o compito precipuo;
sottolinea come il IA: non abbia avuto contatti se non con ZI e per le ragioni esposte non avendo partecipato a riunioni o summit di mafia, risultando sempre disinteressato alla sorte degli altri presunti partecipi, non avendo commesso reati ascrivibili al programma criminoso del sodalizio;
3.5.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 99 cod. pen.: rileva che la Corte di appello ha applicato la recidiva in maniera automatica omettendo ogni valutazione finalizzata a verificare se, nel caso concreto, essa rispondesse ad una più accentuata colpevolezza o maggiore pericolosità criminale, considerato che i precedenti risalgono ad oltre trent'anni addietro;
3.5.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle aggravanti di cui ai commi 4 0 e 6° dell'art. 416-bis cod. pen.: l'aggravante del comma 4°: rileva che la sentenza non ha dato conto di elementi da cui possa ricavarsi la conoscenza, in capo al IA, della disponibilità di armi da parte del sodalizio non risultando alcun accenno nelle conversazioni intercettate;
l'aggravante del comma 6°: richiama, a tal proposito, i presupposti sostanziali richiesti per la configurabilità, in concreto, della aggravante in questione;
3.5.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.: rileva come la sentenza impugnata sia censurabile per non aver ritenuto praticabile una valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale collaborativo laddove il precedente, per tentato omicidio e non per omicidio, risale a trent'anni addietro e non avrebbe impedito il riconoscimento delle attenuanti innominate al fine di individualizzare il trattamento sanzionatorio;
3.6.1 CO AZ, con un primo ricorso a firma dell'Avv. Domenico MA, deducendo: 3.6.1.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen.; motivazione illogica e contraddittoria: richiama, infatti, l'atto di appello con cui era stata censurata la riqualificazione del fatto di concorso esterno, contestato nella imputazione, in quello di partecipazione organica al sodalizio, operata dal GUP su sollecitazione del PM e sulla opposizione della difesa;
segnala che la Corte di appello ha ritenuto infondata la doglianza difensiva insistendo sulla identità del fatto storico descritto 14 nella imputazione e sulla legittimità della sua riqualificazione che non integrerebbe una ipotesi di contestazione suppletiva o di modifica della contestazione;
osserva che, tuttavia, la riqualificazione del fatto originariamente contestato non era stata operata dal PM ma dal GUP su "invito" dell'organo dell'accusa formulato in sede di conclusioni aggiungendo che, in ogni caso, l'operazione non poteva essere praticata trattandosi di un procedimento celebrato nelle forme del giudizio abbreviato "incondizionato" in cui, come stabilito dall'art. 441, comma 1, non trovano applicazione gli artt. 422 e 423 cod. proc. pen.; sottolinea che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, era intervenuta una vera e propria modifica dell'imputazione nei suoi elementi fattuali in quanto la originaria contestazione aveva specificato che l'imputato non era organicamente inserito nel sodalizio, circostanza invece ritenuta nella sentenza, il che ha inciso in maniera sostanziale sulla articolazione della condotta rendendo inoltre non pertinenti i richiami giurisprudenziali operati dai giudici di appello che avrebbero dovuto perciò dichiarare la nullità della sentenza di primo grado;
rileva, inoltre, che proprio le considerazioni con cui la Corte di appello ha ritenuto legittimo ritornare alla originaria imputazione rendono in realtà manifesta e dimostrano la illegittimità della operazione cui aveva proceduto il primo giudice;
3.6.1.2 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alle disposizioni sull'intervento dell'imputato e del difensore oltre che agli artt. 441-442 e 421 e 604 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione: segnala che la trattazione del processo era stata "calendarizzata" dal GUP per le udienze del 12, 16, 18, 23 e 25 marzo 2020 ma che, con provvedimento dell'11.3.2020, emesso in séguito alla adozione del DL 11 del 2020, il GUP aveva rinviato il processo all'udienza del 23 marzo e che, con nota di trasmissione, la Cancelleria aveva dato atto che era rimasta ferma l'udienza del 25 marzo;
se non ché, prosegue, all'udienza del 23 marzo il GUP aveva deciso il processo senza consentire alle difese di replicare, come da programma, alla successiva udienza del 25 marzo, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputato, cui era stato impedito di rendere dichiarazioni spontanee, e della partecipazione del difensore cui è stata inibita la facoltà di controreplicare alla replica del PM articolata all'udienza del 23 marzo che il GUP, dopo aver emesso la sentenza, aveva espressamente revocato;
segnala, quindi, la superficialità della motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto infondata l'eccezione non essendo certamente consentito, pur nella indubbia possibilità del giudice di modificare la calendarizzazione delle udienze, di eliminare un'udienza già fissata privando le difese della facoltà di controreplicare alla replica del PM;
sottolinea che l'assenza della difesa all'udienza del 23 marzo era stata dovuta anche al lockdown imposto per l'emergenza COVID e non già, come erroneamente sostenuto dalla Corte di 15 appello, il frutto di una libera scelta invece indotta dall'illegittimo modus operandi del GUP;
3.6.1.3 motivazione mancante, contraddittorie ed illogica;
errata applicazione della norma penale in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.: richiama la sentenza impugnata quanto alla posizione del ricorrente in rapporto a quella del D'BR segnalando come la motivazione risulti viziata sotto il profilo della utilizzazione di una informazione inesistente nel processo, quale il coinvolgimento del AZ nel traffico di sostanze stupefacenti;
della illogicità, laddove si consideri che le conversazioni richiamate dalla Corte sono appena due risalenti al gennaio del 2016 (n. 169 e n. 182) e, perciò, con tempistica e contenuto del tutto inidonei a configurare e comprovare un concorso del AZ nel sodalizio;
segnala, inoltre, il travisamento del motivo di appello articolato nell'interesse del AZ in merito al contenuto delle conversazioni del 9 e del 25 maggio 2016, intercorse tra il ZI ed il D'BR, e del 29 marzo, intercorsa tra il ZI e lo stesso AZ e che avevano indotto la Corte ad accostare la figura del ricorrente a quella del D'BR pur nel mancato coinvolgimento di altri, quali il NE ed il La Cava, cui non era stata mai contestata né la partecipazione né il i \ concorso esterno;
rileva, ancora, come la Corte di appello, nel replicare alle considerazioni difensive incentrate sulle motivazioni di lucro individuale che avevano animato la condotta del AZ, ha semplicemente ripercorso le argomentazioni del GUP;
rileva che la Corte di appello, pur avendo richiamato una serie di captazioni da cui ha evinto la certezza che il AZ fosse a conoscenza delle indagini intraprese sul ZI, non è stata in grado di rispondere alla obiezione formulata dalla difesa secondo cui altrettanto il ricorrente, componente dell'AISI, avrebbe dovuto apprendere quanto alle indagini svolte a suo carico;
segnala il carattere apparente della motivazione concernente le doglianze difensive relative al contenuto delle conversazioni del febbraio del 2016 intercorse con il NE ed il IN che, articolate con riguardo alla condanna per partecipazione al sodalizio, erano comunque percorribili anche per quello di concorso esterno, ed in cui si era insistito sulla estraneità del AZ rispetto all'ambito proprio della associazione mafiosa e l'unico intento, da lui perseguito, di un lucro personale ritenendo, soggettivamente, di poter far parte in futuro del sodalizio unitamente ad altri conversanti totalmente estranei alla famiglia ZI;
con riguardo, poi, alla vicenda EL, segnala, ancora una volta, il travisamento del motivo di appello che ha condotto la Corte territoriale a sostenere che il AZ, nel suo interrogatorio, non si sarebbe confrontato con le conversazioni captate il giorno 26.3.2016 che, tuttavia, secondo la difesa, che ne riporta il contenuto, andavano in primo luogo lette e considerare unitariamente, restituendo una ricostruzione che escludeva la conoscenza del EL da parte del 16 AZ, e rispetto alla quale le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello sono del tutto scollegate;
segnala la apoditticità della motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto infondati i rilievi difensivi concernenti i controlli su tale LI Galeone, la vicenda della foto, la vicenda Zacco, la presunta estorsione ai danni della famiglia TI ed il presunto traffico di valuta;
quanto alle conversazioni del 10.3.2016 e del 30.4.2016, segnala che il loro stesso contenuto rivela, ancora una volta, l'animus di millantatore del AZ non essendosi i giudici di merito misurati, in particolare, con considerazioni di natura logica quali la possibilità, per lui, di attingere notizie anche sulle indagini a suo carico oltre che a carico del ZI, cosa che avrebbe dovuto indurlo, semmai, ad allontanarsi dal boss gelese;
segnala, con riguardo alla conversazione del 2.3.2016, come con l'appello fosse stato evidenziato che, agli atti di questo e dei procedimenti collegati, non esiste alcuna foto, scattata dagli investigatori, che ritragga il ZI in compagnia del AZ, dimostrandosi in tal modo come il riferimento operato dal ricorrente fosse il frutto di una vera e propria millanteria;
osserva, con riguardo alla conversazione del 5.2.2016, come la Corte, nel tentativo di attribuire valenza accusatoria alle parole del AZ, non abbia considerato che l'attività di captazione nei confronti del ZI era già in corso e stigmatizza, ancora, la laconicità della motivazione con cui la Corte ha liquidato le considerazioni difensive circa la vicenda Zacco;
richiama, inoltre, le conversazioni evocate dalla Corte di appello circa la vicenda "TI" sottolineando la illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte di appello laddove ha sottolineato la loro decisività a fronte del fatto che esse erano già al vaglio dell'A.G. romana e, per altro verso, dato conto del sostanziale bis in idem già evidenziato con l'atto di appello;
aggiunge che in quella sede era stato segnalato come né il sistema di videosorveglianza installato dagli investigatori né i servizi di OPC avevano mai dato conto della presenza del AZ sul posto, tanto che mai era stato contestato un suo concorso nella estorsione, evidenziandosi ancora una volta la portata millantatoria delle espressioni contenute nella conversazione intercorsa con il ZI;
segnala, ancora, che il Tribunale di Roma, pur avendo condannato il AZ per il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen., ha escluso l'aggravante della agevolazione mafiosa, in tal modo sconfessando la ricostruzione operata dalla Corte nissena, ed invece in coerenza con la decisione Corte di Cassazione nella sentenza resa nei confronti dei computati ZI, ET e SA;
segnala, ancora, la illogicità delle considerazioni svolte nella sentenza impugnata a proposito della presunta agevolazione posta in essere in favore del IN, soggetto che, come era stato evidenziato nei motivi di appello, non risulta coinvolto nella consorteria mafiosa facente capo al ZI ed evidenzia come la Corte non abbia riscontrato le obiezioni di ordine logico che erano state avanzate dalla difesa confezionando, 17 perciò, una motivazione apparente, condita con formule di stile e richiami alla giurisprudenza in punto di concorso esterno ed elusiva dello specifico profilo, sottoposto alla attenzione dei giudici del gravame, della prova di una effettiva rilevanza causale delle condotte ascritte al ricorrente sulla operatività ed il rafforzamento del sodalizio;
ribadisce che il processo celebratosi a Roma a valle della misura adottata nel procedimento 32692/15 RGNR si era concluso con la condanna per il delitto di accesso abusivo ma con la esclusione della aggravante della finalità agevolativa della consorteria mafiosa individuata nella famiglia ZI, esclusa anche nel parallelo procedimento che aveva visto imputati lo stesso AT ZI ed il NE, definito con la sentenza n. 8505 del 2021 della Corte di Cassazione, di cui riporta ampi passi e che aveva escluso vi fosse la prova della esistenza del sodalizio di stampo mafioso che, secondo l'accusa, sarebbe stato agevolato;
sottolinea come il AZ avesse intrattenuto rapporti solo ed esclusivamente con il ZI e non con altri esponenti del clan gelese operando in un limitato periodo di tempo e sempre ed esclusivamente nella capitale, il che avrebbe dovuto indurre la Corte nissena non soltanto ad escludere la aggravante agevolativa ma, in definitiva, lo stesso concorso esterno;
3.6.1.4 motivazione mancante contraddittoria ed illogica;
violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 615-ter cod. pen., 319-321 cod. pen. e 649 cod. proc. pen.: rileva che, con riguardo alle imputazioni elevate a carico del ricorrente nel procedimento definito in primo grado con sentenza del 4.12.2020 e riunito a quello concluso con la sentenza del 23.3.2020, partendo dal capo A), la Corte di appello si è soffermata, giudicandolo un dato probatorio univoco in senso accusatorio, sulla conversazione del 27.1.2016 intercorsa tra il AZ ed il ZI omettendo, tuttavia, di motivare in ordine al supposto concorso morale del ricorrente negli accessi abusivi relativi ai nominativi del AL e dello Spitieri dal momento che la conversazione in questione aveva ad oggetto esclusivamente il RE;
richiama l'atto di appello in cui la difesa aveva evidenziato le condizioni per ipotizzare un concorso anche solo morale nel fatto altrui e, per converso, la natura del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. nella sua duplice accezione segnalando come in alcun modo dal contenuto della conversazione del 27.1.2016 potesse evincersi un concorso del ricorrente negli accessi abusivi del giorno 26, materialmente ascrivibili al ET, tanto che lo stesso AZ si era limitato avvisare al suo interlocutore che costui gli avrebbe dovuto riferire qualcosa di cui, evidentemente, egli non era a conoscenza;
segnala, dunque, l'omessa motivazione sui rilievi formulati con l'atto di appello e su cui la Corte territoriale non ha preso posizione finendo per fondare il suo ragionamento su una mera 18 congettura e sull'utilizzo di un verbo al plurale in contrasto con il restante contenuto del colloquio;
segnala, con riguardo al capo B), relativo alla interrogazione effettuata sul conto di SA AO il giorno 4.3.2016, come con l'atto di appello la difesa avesse evidenziato la impossibilità che esso, riferito peraltro a soggetto diverso dallo zio del RA, fosse stato effettuato dal NE su indicazione del AZ, atteso il susseguirsi ed il tenore delle conversazioni intercettate il giorno 3 ed il giorno 4 marzo;
aggiunge che la sentenza impugnata non ha dato conto dei rilievi difensivi concernenti la assoluta estraneità del AZ alle vicende relative a traffici di stupefacenti che avrebbero coinvolto il SA con il RA ed il ZI e risalenti al 2015; evidenzia, ancora, la illogicità e la intrinseca contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte di appello che ha travisato il tenore della conversazione non considerando che la ricerca era stata eseguita dal NE prima ancora che il AZ gli avesse fornito le informazioni di cui gli aveva parlato il giorno precedente e che, in ogni caso nessuna ulteriore ricerca a carico del "vero" SA AO risulta essere stata effettuata;
sottolinea che, se da un lato il concorso del AZ era stato fondato sulla conversazione del 3 marzo, allo stesso tempo la Corte ha ritenuto che le informazioni, richiamate in quella del giorno successivo, non riguardassero l'accesso abusivo nei confronti del SA;
rileva, quindi, con riguardo al capo C), relativo agli accessi abusivi effettuati sul conto di AO AR tra il 6 e 1'11 maggio 2016: richiama le considerazioni svolte con l'atto di appello circa la impossibilità di configurare un concorso del AZ nell'accesso abusivo eseguito dal ET nella prima mattinata del giorno 6 maggio e di cui il AZ gli avrebbe accennato, come riconosciuto nella sentenza, soltanto alcuni minuti dopo, ed aggiungendo che, in ogni caso, nessuna argomentazione era stata svolta a sostegno del concorso del AZ nell'accesso del giorno 11 maggio;
segnala che la Corte di appello, pur avendo ritenuto la fondatezza del rilievo difensivo, è giunta, tuttavia, a ritenere il concorso del AZ in tutti gli accessi eseguiti nei confronti del AR dando rilievo ad una conversazione intercorsa tra i due pubblici ufficiali il giorno 8 maggio di cui ha operato una lettura del tutto illogica;
in relazione, poi, al capo D), richiama la motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto infondate le ragioni esposte con l'atto di appello a partire dall'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per violazione del disposto di cui all'art. 649 cod. proc. pen.; rileva, in primo luogo, come la nullità denunziata con il primo motivo di appello si apprezza proprio in considerazione delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale che ha operato una nuova riqualificazione del fatto mettendo nel 19 nulla gli sforzi difensivi sviluppati in esito al giudizio di primo grado;
osserva che, ciò non di meno, rimane immutata l'eccezione per cui gli stessi fatti non possono essere contestati sia come reati autonomi, per di più aggravati ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., che come espressione del concorso esterno nel sodalizio e, in terzo luogo, come oggetto del presunto patto corruttivo;
segnala, in particolare, come tra la contestazione di concorso in associazione a delinquere di stampo mafioso e quella di cui al capo D), nella parte relativa agli accessi abusivi, vi sia integrale coincidenza che riguarda, poi, le autonome imputazioni di cui ai capi A), B) e C) e che proprio tale coincidenza aveva condotto il Tribunale di Roma ad accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio trasmettendo gli atti relativi ai reati di cui all'art. 615-ter cod. pen. al PM presso il Tribunale di CA laddove, peraltro, come precisato dal Tribunale del Riesame, la competenza del Tribunale di Roma era rimasta ferma per le altre condotte descritte nella imputazione e diverse da quelle di accesso abusivo e, comunque, esattamente sovrapponibili alle condotte descritte nella imputazione di concorso esterno;
segnala che, nonostante la difesa avesse ben evidenziato la sovrapposizione di imputazioni, la Corte di appello ha fornito sul punto una motivazione apparente e comunque illogica, limitandosi a sostenere la infondatezza della impostazione difensiva alla luce della nuova riqualificazione della condotta in termini di concorso esterno;
sottolinea, in definitiva, che gli accessi abusivi sarebbero le condotte attraverso le quali il concorrente esterno avrebbe apportato un fattivo contributo al sodalizio ma, nel contempo, reati autonomi e l'oggetto del patto corruttivo, sicché la Corte avrebbe dovuto coerentemente dichiarare la improcedibilità dell'azione penale quanto al capo dd) ai sensi degli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 Prot. N. 7 CEDU;
segnala la incongruità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte ha richiamato la conversazione, intercettata il 3.2.2016 ed intercorsa tra il ZI ed il RA a proposito della disponibilità del AZ ad essere corrotto segnalando, in primo luogo, come essa sia stata illogicamente ritenuta confermativa degli accessi abusivi ivi compresi quelli effettuati solo in data successiva;
riporta, ancora, la parte dell'atto di appello dedicata alle condotte diverse da quelle integranti accessi abusivi a sistema informatico protetto di cui era stata segnalata non solo la genericità ma, per altro verso, la assenza di ogni riscontro concreto sul piano probatorio e della ricostruzione giudiziaria non essendo mai stata rinvenuta documentazione cartacea abusivamente reperita;
rileva che la Corte di appello, come già il primo giudice, ha omesso di vagliare i rilievi difensivi dando luogo ad una motivazione oggettivamente carente, sia quanto alla contestazione relativa alla violazione dei doveri dell'ufficio che il AZ avrebbe perpetrato sia, inoltre, quanto al difetto di prova del patto corruttivo, ovvero della promessa di denaro o altra utilità che 20 sarebbe stata prospettata al ricorrente ed al NE quale corrispettivo delle condotte di corruzione propria a questi ultimi ascritte, ed a fronte, anzi, di numerose conversazioni telefoniche in cui il AZ lamenta con il NE e con il D'BR proprio il mancato riconoscimento di qualsivoglia forma di compenso da parte di coloro presso i quali tentavano di accreditarsi;
rileva che la Corte di appello ha liquidato l'argomento con motivazione superficiale e per relationem con improprio e non consentito riferimento al coimputato ET;
sottolinea, peraltro, come le conversazioni valorizzate dalla Corte di appello non intervengono mai tra il ZI (o il RA) ed il AZ, ma tra costui ed il ET non consentendo, perciò, di raggiungere la prova della promessa di denaro o altra utilità a fronte del compimento di atti contrari all'ufficio ed oggetto, semmai, di aspettative unilateralmente da costoro nutrite e non concretizzatesi;
3.6.1.5 motivazione mancante in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991, ora art. 416-bis.1 cod. pen.; erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 416-bis.1 cod. pen.: riporta il motivo di appello che era stato articolato in ordine alla contestata aggravante con cui si era censurata la sentenza di primo grado che aveva fondato la diagnosi circa la esistenza del clan ZI sulla acritica ricezione della ordinanza custodiale emessa dal GIP di CA dell'8.10.2018 di fatto equiparandone la portata a quella di una sentenza passata in giudicato, operazione non consentita anche alla luce del precedente "specifico" rappresentato dalla sentenza n. 8505 del 2021 della Corte di Cassazione emessa nell'ambito del procedimento collegato celebratosi in Roma;
segnala che proprio dando séguito al dictum della sentenza sopra indicata, verrebbe meno la stessa contestazione di cui al capo D) mancando la prova della esistenza del sodalizio la partecipazione ai cui proventi avrebbe rappresentato il prezzo della corruzione e tenuto conto che, per l'appunto, l'aggravante era stata esclusa proprio nei confronti del ZI con cui, in via esclusiva, il AZ si sarebbe rapportato;
rileva che, a fronte delle specifiche censure in fatto ed in diritto articolate con l'atto di appello, la Corte ha del tutto omesso di motivare anche sul piano meramente grafico non potendo, ancora una volta, valere il riferimento alla posizione del ET, comunque inadeguato a dar conto delle doglianze mosse con l'atto di gravame;
3.6.1.6 motivazione mancante e contraddittoria in relazione al trattamento sanzionatorio con riferimento agli effetti delle circostanze attenuanti generiche ed alla pena finale oltre che al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.: richiama la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche solo equivalenti alle contestate aggravanti (tra cui, peraltro, quella di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen. 21 su cui la difesa aveva articolato uno specifico motivo di appello alla luce, anche, della diversa soluzione cui era pervenuto il GUP circa la aggravante contemplata al comma 6 della predetta norma incriminatrice); segnala come la Corte di appello abbia anche in tal caso sbrigativamente liquidato l'argomento non avendo tenuto conto della riconsiderazione del ruolo del AZ quale concorrente esterno rispetto al quale il criterio della ignoranza colpevole non è mutuabile;
sottolinea la incongruità e la mera apparenza della motivazione con cui la sentenza impugnata ha distinto la posizione del AZ rispetto a quella del ET, ma anche di altri coimputati a carico dei quali militano gravi precedenti penali, cui le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in termini di prevalenza sulle ritenute aggravanti;
censura, inoltre, la sentenza impugnata laddove i giudici di appello, pur avendo ritenuto eccessive le pene inflitte dal GUP rispetto a coloro che erano stati giudicati con rito ordinario, ha considerato di sanare tale difformità di trattamento esclusivamente attraverso il ricorso alla generalizzata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non avendo, comunque, conseguito il pur dichiarato fine di garantire una uniformità di trattamento;
rileva, infine, come la difesa, all'esito del giudizio abbreviato, avesse sollecitato il GUP a riconoscere al ricorrente la attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. non avendo poi replicato tale richiesta alla luce della riqualificazione del fatto operata dal primo giudice in termini di partecipazione piena ma che avrebbe invece dovuto essere vagliata dalla Corte di appello nel momento in cui ha riportato la condotta del AZ nell'alveo della originaria contestazione di concorso esterno;
3.6.2 CO AZ, con un secondo ricorso a firma dell'Avv. IN IL, deducendo: 3.6.2.1 error in judicando in jure per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen.: rileva che certamente il AZ risulta extraneus rispetto alla consorteria criminale capeggiata dal ZI non potendo configurarsi una sua compartecipazione mediante la somministrazione di informazioni che avrebbero riguardato fatti-reato già consumati, reati-fine già perpetrati dagli affiliati ovvero misure cautelari personali già applicate agli indagati ed ai quali il ricorrente non aveva preso parte alcuna;
sottolinea che l'accordo intercorso non aveva comunque natura associativa ma finalità meramente corruttiva e limitata alla acquisizione di notizie sullo stato di alcune indagini preliminari risoltosi nella violazione di segreti di ufficio;
segnala la contraddittorietà della affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe stato mero concorrente esterno e, infine, partecipe della congrega mafiosa in ogni caso non configurabile a carico del ricorrente che non ha mai posto in essere condotte di partecipazione organica non avendo perciò realizzato quei 22 presupposti fattuali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per poter ritenere la sua intraneità al sodalizio di stampo mafioso;
aggiunge che la qualificazione della condotta ascritta al ricorrente in termini di partecipazione impone di distinguere le due ipotesi anche sul piano dei presupposti fattuali e degli standards probatori, per superare una mera adesione di natura psicologica ed una stratta disponibilità, in coerenza con la evoluzione della giurisprudenza di legittimità culminata nella decisione delle SS.UU. del 2021; 3.6.2.2 error in judicando in jure per violazione dell'art. 416-bis cod. pen.: segnala come la Corte di appello abbia disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla irrilevanza, sul piano del concorso esterno, di condotte di mera continuità compiacente, vicinanza o disponibilità nei confronti di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non risultando, nel caso di specie, alcuna condotta di depistaggio o di manipolazione di prove in grado di apportare un fattivo e concreto contributo al sodalizio;
3.6.2.3 error in judicando in jure per inosservanza dell'art. 416-bis cod. pen. quanto all'elemento soggettivo del dolo generico di appartenenza ad una consorteria criminale avendo il AZ soltanto fornito notizie riservate con l'intento di ottenere illeciti ed ingenti guadagni da AT ZI e non di contribuire alla vita ed alla operatività del sodalizio;
3.6.2.4 error in judicando in jure per inosservanza dell'art. 416-bis cod. pen. in punto di difetto di prova del pactum sceleris che avrebbe animato la condotta del AZ esclusivamente sotto il profilo della esistenza di un rapporto corruttivo intrattenuto con il solo ZI e per finalità di lucro, con oggetto determinato e specifico rispetto all'ipotetico accordo di natura associativa che avrebbe dovuto legare il ricorrente al sodalizio nella sua interezza e con finalità generali;
3.6.2.5 error in judicando in jure per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. non sussistendo la prova della partecipazione del ricorrente alla associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile al ZI;
ù rileva che la sentenza impugnata ha fondato la diagnosi di partecipazione del ricorrente al sodalizio sulle condotte di accesso abusivo e di somministrazione di notizie riservate al ZI senza alcuna ulteriore precisazione circa la loro natura e contenuto e, tantomeno, sugli effetti favorevoli per il sodalizio che sarebbero derivati dalla loro acquisizione;
3.6.2.6 error in procedendo in jure per contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata quanto all'iter argomentativo legato agli indizi sul ruolo assunto dal AZ e fondati sulla intercettazione della conversazione intercorsa 23 tra il ricorrente ed il ZI in data 6.2.2016, la cui valenza andava letta alla luce di quella del 3.2.2016 tra lo stesso ZI ed il RA ed avente ad oggetto proprio la figura del AZ;
3.6.2.7 error in judicando in jure per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. per assoluta mancanza di prova della affiliazione del AZ non avendo il ricorrente manifestato alcuna formale adesione né ottenuto dal ZI il riconoscimento della appartenenza al sodalizio essendosi le condotte ascrittegli risolte in situazioni di mera contiguità e vicinanza compiacente con un suo esponente sia pure di spicco;
3.6.2.8 error in judicando in jure per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. non avendo mai il AZ, attraverso gli accessi abusivi al sistema informatico, realizzato profitti economici né ottenuto altre utilità in quanto le promesse fatte ai due militari non erano mai state mantenute come risulta dai colloqui intercettati da cui risulta che il patto corruttivo era stato totalmente disatteso e non si era comunque mai risolto in un patto associativo;
3.6.2.9 error in judicando in jure per violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. non essendo configurabile la circostanza aggravante speciale in quanto il movente che aveva mosso il AZ non era stato quello di favorire il sodalizio di stampo mafioso ma di trarre un vantaggio economico dal suo rapporto individuale con il ZI tenendo, perciò, un atteggiamento psicologico incompatibile con il dolo specifico che, alla luce della giurisprudenza delle SS.UU., deve sorreggere la aggravante agevolativa;
3.6.2.10 error in procedendo in jure per mancanza di motivazione sulla prova riguardante la partecipazione del AZ al sodalizio di stampo mafioso fondata, nelle decisioni di merito, non già su indizi gravi, precisi e concordanti, ma su elementi vaghi, generici, !abili ed ambigui fondati su intercettazioni telefoniche inidonee ad assumere la dignità di prova circa il ricorrere degli elementi costitutivi, sul piano oggettivo e soggettivo, del delitto in esame segnalando che, al contrario, la estraneità del AZ al consorzio criminale è suffragata da plurimi elementi indiziari;
3.6.2.11 error in judicando in jure per inosservanza dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello valutato la insufficienza e contraddittorietà della prova di reità in tema di condotta di partecipazione del AZ al sodalizio criminale di stampo mafioso;
3.7 AN RA, con ricorso a firma dell'Avv. NG PI: 3.7.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione alle disposizioni relative all'intervento dell'imputato e del difensore;
24 mancanza di motivazione: rileva che, con il secondo motivo di appello, la difesa aveva lamentato la nullità della sentenza di primo grado per violazione delle norme sull'intervento dell'imputato e del difensore, in relazione agli artt. 421, 441 e 442 cod. proc. pen.: richiama, a tal proposito, il provvedimento adottato dal GUP in data 11.3.2020, con cui erano state revocate le udienze già fissate per i giorni 12, 16 e 18 marzo, era stato disposto un rinvio di ufficio al 23 marzo e ribadita la udienza del 25 marzo laddove, invece, all'udienza del 23 marzo il processo era stato definito in assenza di molti dei difensori, sostituiti ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con violazione del diritto di intervento dell'imputato e del difensore, cui era stato impedito di formulare delle repliche o di depositare memorie difensive;
segnala, quindi, la erroneità della motivazione con cui la Corte di appello ha respinto l'eccezione; 3.7.2 carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità del RA;
violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen.: richiama, anche in tal caso, un passo della sentenza impugnata rilevando come, con l'atto di appello, fosse stata contestata proprio la appartenenza del NA alla "articolazione periferica tedesca" del sodalizio, ed il relativo difetto di prova sul punto, risultando invece pacifico che il ricorrente agisse quale longa manus del ZI in territorio tedesco;
riporta, ancora, passi della sentenza impugnata in cui la Corte di appello ha ritenuto che le attività in Germania fossero null'altro che la proiezione degli interessi della "casa madre" gelese omettendo di considerare che il clan ZI non aveva concluso, in Germania, nemmeno un affare per il tramite del RA ed era rimasto, sul piano criminale, una realtà impercettibile all'esterno, poiché in quel paese nessuno conosceva i ZI e li temeva né, tantomeno, il RA aveva mai agito con specifico "metodo mafioso"; evoca la giurisprudenza in tema di "mafie delocalizzate", ritenendo irrilevanti i richiami alla partecipazione del RA a summit di mafia o la sua affiliazione in occasione della cresima del figlio di ZI;
3.7.3 carenza di motivazione, sotto il profilo della apparenza, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 0 dell'art. 416-bis cod. pen.: richiamata la giurisprudenza sul punto, rileva che, ad ogni modo, sia il GUP che la Corte di appello hanno omesso di motivare circa la prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, ovvero della sua colpevole ignoranza, della disponibilità di armi da parte del sodalizio, limitandosi ad evocare il contesto delinquenziale di riferimento in termini inadeguati rispetto ai criteri evocati dalla giurisprudenza di legittimità; ribadisce, infatti, come si sia in presenza di una aggravante che, per 25 definizione, arricchisce la fattispecie di reato che di per sé è integrata anche in assenza di tale elemento ulteriore;
3.7.4 carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6° dell'art. 416-bis cod. pen.: ribadisce le considerazioni sopra richiamate anche in relazione alla aggravante di cui al comma 6° rilevando come la sentenza impugnata abbia evocato una serie di precedenti giurisprudenziali omettendo, tuttavia, di adeguarli al caso di specie;
richiama, a sua volta, la ratio della aggravante segnalando la inadeguatezza della motivazione riferita alla consapevolezza, in capo al RA, della esistenza e del reimpiego di profitti criminosi;
3.8 OL IG, con ricorso a firma dell'Avv. Cristina Alfieri, deducendo: 3.8.1 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 121 e 125 cod. proc. pen.: rileva, infatti, che la Corte di appello, pur avendo dato atto che la difesa, all'udienza del 12.7.2021, si era riservata di depositare una memoria difensiva, non ne ha tuttavia tenuto conto pretermettendo i dati e gli elementi ivi esposti;
3.8.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 438, comma 5 e 125, comma 3, cod. proc. pen.: rileva che la Corte territoriale ha giudicato infondati i primi due motivi di appello incentrati sul fatto che il GUP aveva omesso l'esame dell'imputato e sull'impedimento di questi a raggiungere il Tribunale in quanto agli arresti domiciliari;
richiama la motivazione con cui la Corte di appello ha respinto la censura sottolineando che il ricorrente si trovava ristretto agli arresti domiciliari in Brescia e che il processo era stato celebrato nel mese di marzo del 2020 quando gli spostamenti sul territorio nazionale erano vietati in forza dell'emergenza COVID;
3.8.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416- bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.: rileva che la Corte di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente per il delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso sulla scorta di una serie di conversazione telefoniche il cui contenuto esprimeva ora rapporti del IG con singoli ovvero contatti di natura imprenditoriale mancando, perciò, come evidenziato nell'atto di appello, la prova di un accordo sinallagmatico con il sodalizio di riferimento, non evincibile dal versamento di somme di denaro al ZI a fronte di promesse di affidamento di lavori;
evidenzia la vaghezza del riferimento, operato dalla Corte di appello, a soggetti "gravitanti attorno al ZI" e la insufficienza dell'intento di 26 favorire un esponente di vertice del sodalizio ovvero di una situazione di "contiguità compiacente"; 3.8.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.: segnala che, con riguardo alla condotta estorsiva, la Corte di appello ha omesso di vagliare alcune prove travisandone altre;
con rifermento alla conversazione del 25 marzo 2016, rileva come i giudici di appello abbiano omesso di considerare le dichiarazioni rese dal IE in dibattimento ed acquisite agli atti;
segnala il "corto circuito" logico che caratterizza entrambe le sentenze di merito nel ritenere integrata la violazione del divieto di patto commissorio atteso che la proprietà dell'immobile era in capo a soggetto diverso dalla persona offesa non potendo in alcun modo fungere da garanzia e sottolinea, poi, come il ricorrente fosse stato riconosciuto creditore e legittimamente titolato, in grado di adire il giudice civile aggredendo i beni del IE, potendosi perciò configurare, semmai, il delitto di ragion fattasi, secondo il discrimine tracciato dalla giurisprudenza, non rilevando l'intervento del ZI, effettuato a fronte di un modesto compenso e senza ricorso ad intimidazione alcuna;
3.8.5 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416- bis.1, 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen.: segnala come la sentenza impugnata sia priva di un tessuto argomentativo idoneo a dar conto delle ragioni che imponevano il riconoscimento della aggravante "mafiosa", di cui richiama la ratio ed i presupposti;
rileva che anche con riguardo alle aggravanti contemplate ai commi 4° e 6° dell'art., 416-bis cod. pen., pur di natura oggettiva, la Corte avrebbe dovuto spiegare i relativi presupposti di attribuzione soggettiva senza ricorrere ad illegittimi automatismi;
3.8.6 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.: segnala la inadeguatezza della motivazione con cui la Corte di appello ha confermato la aggravante delle "più persone riunite" che, come attestato dalla giurisprudenza, richiede la simultanea presenza di più presone nel luogo e nel momento in cui si realizzino la violenza e la minaccia non essendo perciò appagante il richiamo alla natura "collettiva" della richiesta;
segnala che, invece, nessuna risposta è stata fornita alla censura articolata sulla aggravante contemplata al n. 3 del comma 3 dell'art. 628 cod. pen.; 3.8.7 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.: rileva la intrinseca contraddittorietà della sentenza che ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza laddove altri imputati, nelle medesime 27 condizioni di incensuratezza, avevano meritato un giudizio di prevalenza soltanto perché avevano rinunciato ai motivi di doglianza;
3.8.8 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 114 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.: segnala che la sentenza impugnata ha liquidato la richiesta difensiva con motivazione ciclostilata e ridotta a mere frasi si stile ed in contraddizione con quanto ritenuto dal GUP;
3.9 DO DI IO, con ricorso a firma dell'Avv. Giacomo Ventura, deducendo: 3.9.1 violazione ed errata applicazione degli artt. 416-bis cod. pen., 110, cod. pen. e 192 cod. proc. pen.; errata individuazione dell'imprenditore colluso anziché vittima del sodalizio;
errata individuazione dell'imprenditore colluso quale partecipe al sodalizio mafioso anziché concorrente esterno;
errata individuazione degli elementi materiali e soggettivi della figura del concorrente esterno: premette che, anche in caso di doppia conforme, è indefettibile funzione della giurisdizione quella di approdare ad una corretta qualificazione giuridica del fatto che, nel caso di specie, la figura dell'imprenditore colluso, non inserito nella struttura del sodalizio, quale contestata al ricorrente, ha finito per essere ricondotta in quella del partecipe al sodalizio;
svolge considerazioni generali sulla nozione di "partecipazione" al sodalizio e sui relativi indici rivelatori oltre che sulla figura del concorrente esterno, quali fenomeni alternativi tra loro, non suscettibili di poter essere oggetto di un unico percorso motivazionale;
segnala come la giurisprudenza distingua, ancora, tra impresa "mafiosa" ed imprenditore "colluso"; rileva come la Corte d'appello abbia proposto una inammissibile ricostruzione alternativa della condotta ascritta al ricorrente dapprima configurandola come partecipativa e, poi, in termini di concorso esterno, situazioni ontologicamente diverse con conseguente violazione del diritto di difesa;
segnalano come gran parte degli elementi di prova evocati dalla sentenza impugnata siano privi di valenza dimostrativa non emergendo, dalla motivazione, quali elementi siano stati effettivamente selezionati, esigenza tanto più pressante nella ipotesi in cui gli stessi elementi siano riferibili a più ricostruzioni alternative, non potendo, peraltro, il concorso esterno intendersi come una partecipazione "nana"; sottolineano, dunque, che la adesione della Corte alla ipotesi, gradata, del concorso esterno presente due ordini di problemi, il primo legato alla tenuta complessiva del quadro probatorio, il secondo alla assenza di elementi idonei a distinguere la condotta penalmente rilevante dalla mera contiguità; svolge ulteriori considerazioni sulla figura dell'imprenditore "colluso" come figura disegnata dalle discipline socio- criminologiche non potendo tuttavia essere disancorate dalle regole proprie dell'accertamento giurisdizionale e rilevano che la giurisprudenza ha pure collegato 28 la figura dell'imprenditore colluso ora al concorso esterno ora alla condotta di piena partecipazione;
3.9.2 violazione ed errata applicazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione: rileva che il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in continuazione "esterna", alla pena complessiva di anni 12 e mesi 4 di reclusione e rileva, in primo luogo, l'errore "aritmetico" in cui è incorsa la Corte di appello in quanto la somma tra la pena-base di anni 6 e mesi 8 di reclusione e l'aumento di anni 5 e mesi 4 di reclusione avrebbe dovuto portare alla pena complessiva di anni 12 e mesi 2; segnala, inoltre, come il tempus commissi delicti del reato in esame, sia stato contestato a decorrere dal 14.5.2010 con condotta permanente e, perciò, sino alla data della sentenza di primo grado, resa il 23.3.2020 laddove quello del reato precedente andava dal gennaio del 2009 al 13 maggio 2010 e, allora, la irragionevolezza dell'aumento per la continuazione evidentemente sproporzionato rispetto alla pena-base individuata per quello in esame e che ha avuto uno sviluppo temporale per quasi nove anni;
sottolinea che detta sproporzione non viene meno per il diverso rito con cui i due fatti erano stati giudicati;
richiama la giurisprudenza di questa Corte circa gli oneri motivazionali posti a carico del giudice di merito in punto di individuazione degli aumenti di pena per la continuazione;
3.9.3 violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione: segnala che, nel caso di specie, l'aumento di pena stabilito nella misura di anni 5 e mesi 6 di reclusione si è immotivatamente discostato dal minimo edittale e, peraltro, con il riconoscimento, in entrambi i giudizi, delle circostanze attenuanti generiche;
3.9.4 violazione di legge con riferimento all'art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione: rileva che la sentenza impugnata non ha motivato sulla richiesta, avanzata dalla difesa, di approdare ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto alle concorrenti aggravanti come, invece, è stato deciso per posizioni analoghe;
3.10 OS IO, con ricorso a firma dell'Avv. NN ON: 3.10.1 violazione ed errata applicazione degli artt. 416-bis cod. pen., 110, cod. pen. e 192 cod. proc. pen.; errata individuazione dell'imprenditore colluso anziché vittima del sodalizio;
errata individuazione dell'imprenditore colluso quale partecipe al sodalizio mafioso anziché concorrente esterno;
errata individuazione degli elementi materiali e soggettivi della figura del concorrente esterno: premette che, anche in caso di doppia conforme, è indefettibile funzione della giurisdizione quella di approdare ad una corretta qualificazione giuridica del fatto che, nel caso 29 di specie, la figura dell'imprenditore colluso, non inserito nella struttura del sodalizio, quale contestata al ricorrente, ha finito per essere ricondotta in quella del partecipe al sodalizio;
svolge considerazioni di carattere generale sul concetto di "partecipazione" al sodalizio e sugli indici rivelatori di tale situazione oltre che sulla figura del concorrente esterno, quali fenomeni alternativi tra loro, non suscettibili di poter essere oggetto di un unico percorso motivazionale;
segnala come la giurisprudenza distingua, ancora, tra impresa "mafiosa" ed imprenditore "colluso"; rileva come la Corte d'appello abbia proposto una inammissibile ricostruzione alternativa della condotta ascritta al ricorrente dapprima configurandola come partecipativa e poi come di concorso esterno, situazioni ontologicamente diverse con conseguente violazione del diritto di difesa;
segnala come gran parte degli elementi di prova evocati dalla sentenza impugnata siano privi di valenza dimostrativa non emergendo, dalla motivazione, quali elementi siano stati effettivamente selezionati, esigenza tanto più pressante nella ipotesi in cui gli stessi elementi siano riferibili a più ricostruzioni alternative, non potendo, peraltro, il concorso esterno intendersi come una partecipazione "nana"; sottolinea, dunque, che la adesione della Corte alla ipotesi, gradata, del concorso esterno presente due ordini di problemi, il primo legato alla tenuta complessiva del quadro probatorio, il secondo alla assenza di elementi idonei a distinguere la condotta penalmente rilevante dalla mera contiguità; svolge ulteriori considerazioni sulla figura dell'imprenditore "colluso" come figura disegnata dalle discipline socio-criminologiche non potendo tuttavia essere disancorate dalle regole proprie dell'accertamento giurisdizionale;
rilevano che la giurisprudenza ha pure collegato la figura dell'imprenditore colluso ora al concorso esterno ora alla condotta di piena partecipazione;
3.11 ES RO, con ricorso a firma dell'Avv. GI Daquì, deducendo: 3.11,1 violazione e falsa applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416- bis cod. pen. e vizio di motivazione: segnala la illogicità ed incongruità della motivazione con cui la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del ricorrente eludendo le censure difensive e riconducendo, in termini meramente congetturali, ad un mero accidente le ragioni dell'instaurarsi del rapporto tra il RO ed il ZI;
segnala, ancora, la contraddittorietà della motivazione che, nel riconoscere il ricorso di ragioni di ordine familiare, ha immotivatamente escluso che potessero essere la causa esclusiva della frequentazione valorizzando, peraltro, conversazioni intercettate tra soggetti diversi dal ricorrente;
aggiunge che, nel sostenere che il rapporto con il ZI era fondato su altro, non ne espone tuttavia le ragioni omettendo di spiegare quale sarebbe stato l'apporto del 30 RO alla consorteria;
sottolinea che la sentenza, con argomenti congetturali, ha finito per sovrapporre le figure di AN a quella di ES RO omettendo di confrontarsi con le argomentazioni sviluppate dalla difesa nell'atto di appello con cui la Corte era stata sollecitata ad affrontare questioni non risolte dal primo giudice;
richiama passaggi della motivazione della sentenza impugnata censurando quella con cui si vorrebbe fornita la prova della partecipazione al sodalizio per il fatto di aver preso parte all'incontro del padre AN con il ZI;
evoca l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte circa la prova della idoneità della condotta partecipativa al perseguimento del fini comuni e segnala che, nel caso di specie, essa si sarebbe risolta nell'arco di un mese;
evidenzia la illogicità della interpretazione fornita dai giudici di merito circa il contenuto delle intercettazioni e che finisce per risolversi in un vizio di travisamento della prova e, in ogni caso, nella violazione dei criteri di valutazione della stessa;
segnala che la sentenza impugnata ha operato una valutazione atomistica degli elementi acquisiti valorizzando i pochi incontri intervenuti con il ZI in occasioni diverse da contesti mafiosi finendo per ritenere provata la condotta partecipativa senza motivare sulla esistenza di un ruolo funzionale del ricorrente all'interno del sodalizio;
3.11.2 violazione e falsa applicazione dell'art. 378 cod. pen. ed omessa motivazione: rileva che la Corte ha immotivatamente respinto la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto limitandosi, in termini meramente apparenti, a ribadire che gli elementi acquisiti dimostrerebbero l'apporto dell'imputato alla consorteria mafiosa;
3.11.3 violazione e falsa applicazione dell'art. 416-bis, comma 5, cod. pen.: richiama la motivazione con cui la Corte di appello ha confermato la disponibilità di armi da parte del sodalizio omettendo di dimostrare come il RO ne fosse stato a conoscenza, considerato anche il brevissimo periodo in cui si era risolta la sua presunta partecipazione;
3.11.4 violazione e falsa applicazione dell'art. 416-bis, comma 6, cod. pen.: rileva il carattere apparente della motivazione relativa alla aggravante contestata di cui ricorda i presupposti evidenziando inoltre l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito nel qualificare i Romani come "imprenditori"; 3.12 NO ET, con ricorso a firma dell'Avv. Pierfrancesco Bruno: 3.12.1 mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione anche per omessa replica a specifiche deduzioni difensive nonché inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (art. 416-bis cod. pen.) con riferimento all'esistenza di una cellula radicatasi nel territorio romano della 31 associazione mafiosa riconducibile al clan gelese capeggiato dalla famiglia ZI: rileva che, nonostante la centralità del tema dell'esistenza di una articolazione romana del sodalizio gelese, la Corte di appello ha motivato in termini così superficiali da non consentire neppure di comprendere quale sia stato l'iter argomentativo sul punto e sulla finalità agevolativa che avrebbe animato la condotta ascritta al ricorrente;
segnala che, sul primo aspetto, la Corte nissena si è limitata a richiamare una serie di decisioni circa la esistenza ed operatività del clan ZI non avendo tuttavia replicato allo specifico motivo di gravame concernente la esistenza di una sua articolazione romana;
richiama, perciò, la sentenza n. 8505 del 2021 della III Sezione della Corte di Cassazione resa in un altro dei procedimenti in cui si era sviluppata la attività di indagine relativa alla operatività della famiglia ZI in ambito romano e che, per l'appunto, aveva escluso la praticabilità della aggravante agevolativa sulla cui portata la Corte di appello di CA è rimasta silente;
evidenzia la contraddittorietà della decisione impugnata laddove, per un verso, la Corte ha ritenuto che il presupposto necessario per la contestazione dell'aggravante fosse l'esistenza di una cellula delocalizzata del sodalizio gelese per poi sostenere che le attività compiute in Roma fossero null'altro che la realizzazione di reati-fine della associazione originaria, per poi, ancora, supporre l'esistenza di un nucleo romano cui i due militari avrebbero aspirato a far parte con posizione di preposti quale contropartita all'aiuto prestato al sodalizio, utilizzando, perciò, argomentazioni oscillanti ed ondivaghe;
3.12.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 319 e 321 cod. pen.) nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 423 e 441 cod. proc. pen.) con riferimento alla imputazione formulata a carico del coimputato AZ e rilevante anche sulla posizione processuale del ricorrente e vizio di motivazione anche per omessa replica alle deduzioni difensive con particolare riferimento alla individuazione dell'atto contrario di doveri di ufficio che si assume compiuto dal ricorrente: omessa replica a specifiche doglianze formulate in sede di gravame: richiama la imputazione elevata al capo d) della rubrica che, condivisa dal primo giudice, aveva formato oggetto di molteplici rilievi in appello, a partire dalla configurabilità della promessa di affiliazione quale pretíum della corruzione sia sul piano logico che della prova, sino allo iato temporale intercorrente tra la promessa ed i primi atti di esecuzione ed allo status del AZ, asseritamente partecipe del sodalizio e, ciò non di meno, protagonista di condotte corruttive ad opera del capo della associazione;
da ultimo, la circostanza secondo cui la proposta corruttiva sarebbe intervenuta tra il febbraio ed il maggio del 2016 mentre dallo stesso capo di imputazione risulta che i primi accessi abusivi allo SDI risalgono al mese di gennaio;
segnala, quindi, che a fronte di tali rilievi, la Corte di appello si è limitata, in termini apodittici, a sostenere che le segnalate sconnessioni temporali non inciderebbero sulla ricognizione della condotta corruttiva di cui sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi e denunziano, pertanto, la sostanziale assenza di motivazione;
configurazione giuridica del fatto: segnala che la tesi difensiva, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, non era quella della impossibilità di una corruzione propria susseguente quanto della illogicità di un siffatto costrutto nel caso in esame con cui, tuttavia, i giudici di appello hanno omesso di confrontarsi evitando di chiarire se il patto corruttivo fosse antecedente al gennaio 2016 e, comunque, di replicare alle doglianze difensive articolate con l'atto di appello;
aggiunge che la Corte di appello non ha replicato alle considerazioni difensive quanto alla richiesta di ricondurre la vicenda nell'alveo della fattispecie contemplata dall'attuale art. 318 cod. pen.; ruolo del coimputato CO AZ all'interno della associazione: segnala che, con l'atto di appello, la difesa aveva posto il problema della praticabilità della ricostruzione operata nella imputazione circa la posizione di CO AZ, coimputato, e ritenuto, in primo grado, partecipe del sodalizio nei cui confronti, proprio per questa ragione, il capo del predetto non aveva alcun bisogno di mettere in atto pratiche corruttive;
rileva che la violazione dell'art. 423 cod. proc. pen., perpetrata in danno del AZ, ha avuto riflessi anche sulla posizione del ricorrente atteso che soltanto con la ulteriore riqualificazione del fatto in concorso esterno la Corte di appello ha potuto superare la contraddittorietà sopra evidenziata;
la controprestazione promessa: rileva che, con l'atto di appello, la difesa aveva segnalato come dal contenuto delle conversazioni intercettate non fosse mai emerso un collegamento tra gli accessi abusivi contestati e la presunta promessa di partecipazione del ricorrente (e del AZ) agli utili derivanti da un mai contestato traffico internazionale di valuta;
segnala che la Corte di appello non ha affrontato la questione introducendo, nella motivazione, plurimi e cangianti profili della controprestazione che avrebbe avuto ad oggetto la investitura dei pubblici ufficiali quali referenti dei ZI nel territorio romano ovvero la partecipazione, quantificata nella misura del 15%, al mai individuato traffico di valuta, per poi svaporare in generiche promesse di denaro o altre utilità, desunte dalle lamentele dei due;
3.12.3 erronea applicazione della legge penale (art. 416-bis.1 cod. pen.) nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione \ 33 anche per mancata replica a specifiche deduzioni difensive circa la sussistenza della aggravante della agevolazione mafiosa: segnala, infatti, come la Corte di appello abbia inteso ricondurre il problema della aggravante nella questione della esistenza del sodalizio dimenticando invece di affrontare l'aspetto più problematico concernente il profilo soggettivo che ne connota l'essenza e che, in primo luogo, risulta poco compatibile con la posizione di concorrente esterno del AZ;
aggiunge che con l'atto di appello la difesa aveva sollecitato la Corte a distinguere la operatività della aggravante quanto agli accessi abusivi rispetto al reato di corruzione ed il contenuto delle conversazioni telefoniche da cui emergeva l'esclusivo interesse dei due pubblici ufficiali a procurarsi un guadagno illecito e la loro indifferenza rispetto alle sorti del sodalizio;
aggiunge che la Corte non ha replicato nemmeno al rilievo difensivo circa la necessità di individuare quale fosse il sodalizio a cui favore sarebbero state funzionali le asserite condotte;
rileva che, con l'atto di appello, la difesa avesse evidenziato che il collegamento tra il ricorrente ed il sodalizio sarebbe stato esclusivamente il AZ sicché la aggravante, che avrebbe dovuto animare anche la condotta del NE, gli si era attribuita per forza "transitiva" e nemmeno sotto il profilo concorsuale poiché il coimputato, nelle conversazioni intercettate, si era sempre limitato a prospettare al collega le proprie difficoltà economiche e non già la propria appartenenza ad un sodalizio di stampo mafioso;
rileva che sul punto la sentenza di secondo grado è assolutamente silente;
4. la difesa di CO AZ ha trasmesso motivi aggiunti deducendo: 4.1 sulla violazione del diritto di replica: violazione degli artt. 125, 321, 322-bis, 421, 441, 442, 604, cod. proc. pen. e vizio di motivazione: rileva come, con il secondo motivo di ricorso, la difesa del AZ abbia eccepito la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa stante la mancata celebrazione dell'udienza del 25 marzo 2020 e richiama, in punto di fatto, quanto era accaduto all'udienza del 23 quando, assenti i difensori del AZ, la cui traduzione era stata disposta per il successivo 25, aveva replicato soltanto il PM ed il GUP aveva emesso sentenza per poi revocare l'udienza del 25 con provvedimento suscettibile di impugnazione soltanto unitamente alla sentenza di primo grado;
ribadisce che la Corte di appello ha ritenuto infondata l'eccezione con argomenti che non hanno colto il nucleo del rilievo difensivo, attinente alla impossibilità, per il giudice, di sopprimere il diritto dell'imputato ad avere la parola per ultimo;
segnala, ancora, che il difensore di ufficio nominato per il giorno 23, non fosse stato informato dell'esistenza di un'udienza successiva e della volontà del GUP di sopprimerla;
sottolinea che il rito abbreviato, con richiamo alla 34 disciplina dell'udienza preliminare, prevede la medesima sequenza procedimentale per lo svolgimento della discussione, risultando perciò conferente il riferimento alla giurisprudenza sulla violazione del diritto di replica in sede dibattimentale;
4.2 sul concorso esterno in associazione mafiosa: violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. proc. pen.; mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente: richiama, in diritto, quanto affermato dalle SS.UU. MA circa il concorso esterno ed il nesso eziologico che deve sussistere tra la condotta del concorrente esterno e la agevolazione o il rafforzamento del sodalizio quale elemento tipizzante ed essenziale della figura delittuosa;
rileva che la Corte di appello si è sottratta all'onere di operare la doverosa verifica circa la incidenza causale degli sporadici colloqui intercorsi tra il AZ ed il ZI e degli accessi abusivi allo SDI, eseguiti dal ET su presunto incarico del ricorrente, e la vita ed attività del sodalizio di stampo mafioso;
osserva che il giudice di primo grado, avendo qualificato la condotta del AZ in termini di "intraneità" al sodalizio, non ha ritenuto di dover effettuare una indagine siffatta che, tuttavia, non è stata svolta nemmeno dalla Corte di appello che, pure, ha riqualificato la vicenda in termini di concorso esterno;
4.3 sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa: violazione degli artt. 416- bis.1, 319, 321, 615-ter, cod. pen., aggravanti dall'art. 7 DL 152 del 1991; mancanza assoluta di motivazione;
motivazione apparente: richiama le censure articolate con il quarto motivo del ricorso principale con cui la difesa aveva evidenziato il carattere apparente della motivazione con cui la Corte di appello, sul solo presupposto della riqualificazione della condotta del AZ in termini di concorso esterno, ha ritenuto configurabili le autonome ipotesi di reato contestate al ricorrente e la aggravante della agevolazione di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che suppone una indagine ex antea sull'elemento psicologico che ha animato la condotta dell'agente; rileva, a tal proposito, come la Corte abbia omesso di considerare una serie di elementi fattuali e sottolinea che l'indagine sulla aggravante, che andava operata alla luce degli approdi delle SS.UU., non poteva sovrapporsi, come sembrerebbe dalla sentenza impugnata, a quella dell'elemento soggettivo del concorso esterno;
evidenzia, ancora, come in tutti gli altri giudizi svoltisi in Roma e scaturiti dal medesimo contesto investigativo, la aggravante è stata sempre esclusa;
5. la difesa di AN RA ha trasmesso motivi nuovi deducendo: 5.1 in relazione al terzo motivo del ricorso principale, sul vizio di motivazione in ordine alla aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen.: rileva che il GUP aveva ritenuto la aggravante in parola sulla scorta di due 35 elementi: una contestazione di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola in Gela avvenuto tra la fine di aprile e l'agosto del 2004 e due conversazioni telefoniche e che, alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza della S.C., per ritenere la aggravante sarebbe stato necessario che le armi fossero a disposizione di tutti i partecipi del gruppo non essendo inoltre il "notorio" non riferibile al RA vuoi sul piano oggettivo come sul piano soggettivo;
5.2 in relazione al quarto motivo del ricorso principale, quanto alla aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen.: rileva che la sentenza impugnata ha richiamato una serie di precedenti giurisprudenziali di cui non ha fatto tuttavia corretta applicazione omettendo di verificare i presupposti fattuali della progressione criminosa in cui l'aggravante si sostanzia e di cui non vi è prova non essendo stata avviata, in terra tedesca, alcuna attività commerciale, non è stata posta in essere alcuna intimidazione ovvero violenze e/o minacce volte a conseguire una posizione di preminenza nel territorio;
6 la difesa di OL IG ha trasmesso motivi aggiunti e memoria difensiva deducendo: 6.1 capo a) della rubrica: richiama gli elementi in forza dei quali la Corte di appello, riqualificando il fatto ritenuto dal primo giudice, ha confermato il concorso esterno del IG nel sodalizio capeggiato dal ZI e, in particolare, il contenuto di una intercettazione telefonica, senza tuttavia specificare in cosa si sarebbe sostanziato il contributo del concorrente alla attività ed operatività del sodalizio risolvendosi, le parole dell'imputato, in mere promesse;
rileva come la sentenza impugnata sia caratterizzata da un percorso argomentativo incongruo quanto alla contiguità ascritta al ricorrente e la sfera di operatività del sodalizio nella sua ramificazione in territorio lombardo, tenuto altresì conto delle origini del IG, mai gravitante in ambienti criminogeni, men che mai in territorio siciliano dove è un perfetto sconosciuto;
né, segnala, si è dato conto degli elementi da cui desumere un rapporto sinallagmatico tra il ricorrente ed il sodalizio, non risolvibile nella coincidenza di interessi con il GE, già socio in affari da diverso tempo;
6.2 capo j) della rubrica: segnala la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata quanto alla vicenda "IE" in cui la Corte si è dilungata nel trattare della posizione del ZI e del protagonismo di altro soggetto per poi coinvolgere il ricorrente che le due sentenze di merito non mettono in dubbio fosse il titolare del credito, salvo introdurre la tematica di un patto commissiorio, l'intervento del ZI ed il rapporto tra con il GE da un lato ed il IE dall'altro; sottolinea come, con l'atto di appello, la difesa avesse insistito sulla insostenibilità della ricostruzione della pubblica accusa anche 36 alla luce di dati intercettivi, obiettivamente travisati, che davano conto del fatto che il IE, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, non avesse mantenuto la disponibilità dell'immobile; sottolinea come la sentenza abbia ignorato quanto riferito dallo stesso IE circa il fatto che l'immobile era stato venduto a tale DU e, da costui, al OL e, ancora, da quest'ultimo ad una famiglia veneziana, mentre l'intervento del ZI non poteva, di per sé, qualificare la condotta dell'agente in termini diversi quanto era stato sostenuto dalla difesa;
6.3 in relazione alla circostanza aggravante speciale ex art. 416-bis cod. pen.: rileva che la Corte di appello, pur avendo richiamato la sentenza della III Sezione della Corte di Cassazione in punto di esclusione della aggravante (sotto il profilo della agevolazione), ne ha tuttavia pretermesso il contenuto valorizzando incongruamente il contesto ambientale e l'intervento del ZI, trascurando di verificare e motivare se il ricorrente e, a maggior ragione, il IE fossero consapevoli della caratura del predetto, in tal modo non assolvendo all'onere di motivare sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti nell'interesse dei vari ricorrenti propongono questioni che sono riferite, di volta in volta, a ciascuna singola posizione processuale per cui si procederà nell'esame specifico di ognuna salvo, e per le censure comuni, ed al fine di evitare ripetizioni, richiamare quanto fosse già stato argomentato in precedenza per altri. 1. AT ZI AT ZI era stato condannato, in primo grado, per i reati di cui ai capi a), c), f), j), k), ovvero per la imputazione associativa (con il ruolo di "reggente", per fatti di autoriciclaggio, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti;
il GUP aveva dichiarato improcedibile l'azione penale per il capo e) (previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen.) e lo aveva infine condannato alla pena finale di anni 20 di reclusione;
in appello, la Corte territoriale ha accolto il gravame del PM ed ha condannato il ZI anche il per il capo e) della rubrica pur confermando la pena in anni 20 in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.. 37 1.1 Con il primo motivo, la difesa del ZI deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sotto i profili riassunti supra, quanto alla imputazione elevata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 416-bis, comma 2, cod. pen., ovvero alla posizione di vertice o di responsabilità attribuitagli e di cui denunzia la incongruità rispetto al ruolo di "capi indiscussi" che, secondo la difesa, anche alla luce degli elementi acquisiti, sarebbe rimasta intatta in capo ai fratelli AN e CI. Non è inutile in primo luogo ribadire, nell'occasione, che l'art. 416-bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima (cfr., Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444 - 01; Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014, Castaldo, Rv. 258304 - 01; cfr., tra le non massimate, Sez. 1, n. 25962 del 2.3.2023, Alvaro;
Sez. 2, n. 22019 del 18.1.2023, Acampa;
Sez. 2, n. 11287 del 3.2.2023, Di Noto;
Sez. 1, n. 8413 del 25.2.2022, Pesce). Tanto premesso, il motivo è manifestamente infondato e, in realtà, formulato in termini non consentiti in questa sede finendo per prospettare non già questioni di corretto inquadramento del fatto nel paradigma normativo quanto, piuttosto, di insufficienza degli elementi acquisiti ai fini della conferma della ricostruzione operata dai giudici di merito;
in altri termini, la difesa contesta la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice ma, lungi dal delineare un vizio di legittimità, censura il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Tanto premesso, va ribadito che è fermo e consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che 38 abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (cfr., Sez. 2 - , n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890 - 01; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464 - 01, in cui è stata ritenuta esente da censure la decisione impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante nei confronti dell'imputato che, pur in presenza di altri soggetti al vertice dell'associazione, era risultato essere uno dei maggiorenti del gruppo criminale, sempre al corrente dei profili organizzativi delle singole operazioni illecite e tale da suscitare timore nei compartecipi;
conf., Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915 - 01; cfr., ancora, più recentemente, Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284389 - 04, e Sez. 2 - , n. 4822 del 15/11/2022, NO, Rv. 284389 - 04, in cui la Corte ha ribadito che risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. il reggente di una cosca di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo cosca detenuto e da questi incaricato delle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e di comando proprie del capo, nonché quelle dell'organizzatore che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminale). I giudici di merito e, segnatamente, la Corte di appello di CA, si sono conformati a tali principi: la sentenza impugnata, infatti, nel prendere in esame la posizione del ZI (cfr., pagg. 53-90), ha considerato la analoga censura già articolata con l'atto di appello dando conto del fatto che, nella sentenza "Tagli pregiati", il ricorrente era indicato come "partecipe" sino al 200,6 ed ha precisato che il suo ruolo era quello di "reggente" rispetto ai fratelli AT e AN che, pur detenuti, avevano conservato una posizione di "capi indiscussi" del sodalizio. E, alla luce della conforme ricostruzione operata nei due gradi di merito, il ruolo di "reggente" di AT ZI (indubbiamente, per quanto precisato, riconducibile nel paradigma del comma 2 dell'art. 416-bis cod. pen.), non si è risolta soltanto in una mera etichetta ma aveva trovato un diretto e concreto riscontro: a tal fine, ad esempio, la Corte di appello ha fatto riferimento alle parole di Terlati a proposito delle estorsioni e del ruolo del ricorrente nei periodi di detenzione dei fratelli (cfr., pag. 55 della sentenza). Né, a ben guardare, la Corte ha inteso far coincidere la assunzione della carica di "reggente" con la investitura formale (cfr., infatti, pag. 60) avendo invece correttamente insistito non già sul dato di un più o meno rituale passaggio di poteri quanto, in coerenza con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di 39 legittimità, sulla "concretezza" ed "effettività" del ruolo e dei compiti disimpegnati nell'interesse del sodalizio (cfr., d'altra parte, Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013, Stanganelli, Rv. 255132 - 01; Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, Terracchio, Rv. 262487 - 01; Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, Rv. 271482 - 01, in cui la Corte ha ripetutamente ribadito che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno). A tal fine, perciò, sono stati congruamente valorizzati i contatti mantenuti dal ricorrente con esponenti anche di vertice di altre cosche (cfr., pag. 61 della sentenza impugnata), ivi compresi quelli, non sporadici, con i "carcagnusi" (cfr., ivi, pag. 63, con riferimento alla vicenda "OL") ma, anche, con i RO e gli UT facendo congruo riferimento ai "summit" tenutisi nella capitale (cfr., ivi); e, ancora, l'avvio (o il tentativo di intrapresa) di iniziative di natura imprenditoriale, sia in Italia che all'estero, che la Corte di appello (cfr., pag. 70) ha congruamente ed esaustivamente motivato, in fatto, come necessariamente riconducibili alla cosca e non già alla persona del ricorrente, all'epoca "titolare di indigenza formale" (cfr., ivi). 1.2 Il secondo motivo del ricorso è, a sua volta, formulato in termini non consentiti in questa sede replicando, di fatto, le censure articolate con l'atto di appello circa la "carenza di prova" degli elementi strutturali del delitto contestato e ritenuto nonostante la intervenuta assoluzione di tale "NO" che avrebbe partecipato all'incontro del 10.2.2017 cui egli, in realtà, era rimasto estraneo;
di tenore analogo le censura sviluppate con riguardo alla vicenda "IE" ed alla tentata estorsione in danno di tale Avatavulut. Ritiene il collegio che la Corte di appello abbia ricostruito e dato conto, con puntuale e specifico riferimento alle emergenze istruttorie, delle vicende contemplate nei capi f) e j). La prima (cfr., pagg. 70-75 della sentenza impugnata) riguarda, infatti, la vicenda "VI": secondo la conforme ricostruzione operata nei due gradi di merito, AT ZI, facendo leva sulla sua qualità di appartenente, con ruolo apicale, del sodalizio di stampo mafioso omonimo, avrebbe costretto NC VI, commerciante di Mazzara del Vallo operante nel settore ittico, a rifornire di pesce EL ed NG ON, titolari di una attività di rivendita in cui egli stesso era direttamente cointeressato, senza pretendere il pagamento delle forniture già all'atto della consegna, come invece sin'allora richiesto dal fornitore. 40 A tal fine, infatti, sono state richiamate le conversazioni intercettate presso l'IT "AN NC" (cfr., pagg. 71-72) che davano conto della "trasferta" del giorno 10.2.2017 quando l'VI (ed altri due magazzini di Mazzara del Vallo) avrebbero dovuto essere convinti, anche con "due begli schiaffoni" (cfr., ivi, pag. 71) a fornire pescato "a gancio" (ovvero con pagamento differito e non già alla consegna). La Corte di appello ha motivato, in fatto, e con puntuale quanto minuzioso riferimento ai dati intercettivi e di natura tecnica (cfr., anche il positioning dell'utenza del ZI su cui il ricorso è rimasto del tutto silente); ha motivato, quindi, sulla partecipazione del ricorrente alla "trasferta" a Mazzara del Vallo e, in particolare, all'incontro del 10.2.2017 (cfr., pag. 73) in termini rispetto ai quali la difesa finisce per contrapporre una propria diversa ricostruzione dei fatti senza riuscire ad evidenziare profili di violazione di legge o vizi di motivazione, nemmeno sotto il profilo del travisamento della prova. La sentenza impugnata, inoltre, ha dato conto, in maniera ancora una volta puntuale ed esaustiva, dell'esito della trasferta, positivo e soddisfacente per i commercianti gelesi (cfr., pag. 74, con riguardo alla conversazione intercorsa tra EL ON ed il figlio NG in cui il primo riferisce al secondo del "summit" che era stato organizzato a Mazzara del Vallo con la partecipazione di un maggiorente del luogo e che aveva portato l'VI ad accedere alle condizioni di pagamento pretese). Considerazioni in parte analoghe meritano le censure difensive concernenti la vicenda "IE" di cui al capo j) della imputazione: si tratta della la estorsione di cui il ZI è stato chiamato a rispondere, unitamente a OL IG (ed a DO AT GE e GI LD), per aver costretto tale ID IE a privarsi definitivamente della disponibilità di un appartamento sito in Comune di Cavallino già fittiziamente trasferito, a titolo di garanzia, alla Operating Center srl del OL e da questi trasferito a terzi per realizzare il credito di OL IG. La difesa segnala, dal canto suo, che già la descrizione della vicenda avrebbe dovuto indurre ad escludere, sul piano tecnico, il riferimento al patto commissorio che, come è noto, evoca l'accordo con cui il creditore ed il debitore convengono che il bene passi al primo in caso di inadempimento della obbligazione assunta dal secondo. La Corte di appello ha affrontato la vicenda (cfr., pagg. 75-78) in termini che, come si vedrà anche vagliando la posizione degli altri coimputati e, in particolare di OL IG, in termini assolutamente esaustivi in punto di fatto 41 e corretti in punto di diritto: in particolare, ha spiegato che il IE, debitore nei confronti di GE e IG, all'esito di un incontro con il ZI (il cui intervento era stato sollecitato dal GE), si era finalmente "convinto" a consentire al LD (legale rappresentante della Operating Center cui era stato fiduciariamente ed a titolo di garanzia trasferito un immobile di proprietà del IE) ad alienare il bene a terzi consentendo in tal modo ai creditori di rivalersi direttamente sul prezzo della vendita. I giudici di merito hanno riepilogato in maniera analitica e puntuale i dati intercettivi che avevano consentito di ricostruire i fatti a partire dai colloqui intercorsi tra il ZI ed il GE (cfr., pag. 75 della sentenza, con la richiesta del primo di intervenire sul IE in maniera "convincente" - "glielo devi dire ... non mi fare arrabbiare ..." - e le rassicurazioni del secondo sulla propria disponibilità), gli intoppi e le difficoltà che erano state frapposte e la finale "risoluzione" della vicenda (cfr., pagg. 77-78) testimoniata, in particolare, dalla conversazione in cui il IG dava conto al GE ed al LD dell'esito positivo dell'incontro tra il IE ed il ZI con la finale decisione del primo di cedere l'appartamento alle loro condizioni: "... è tutto a posto ... come avevamo deciso noi ..."). La questione si era infatti conclusa nel senso di aver consentito ai creditori di monetizzare direttamente la "garanzia" senza procedere esecutivamente e per via giudiziaria sui beni del debitore: correttamente, pertanto, la Corte di appello ha potuto confermare la qualificazione del fatto in termini di estorsione (e non già di ragion fattasi) in quanto, al di là del meccanismo più o meno articolato, il credito era stato realizzato con modalità costrittive non dissimili a quelle espressamente vietate dalla legge con riguardo al divieto di patto commissorio e, in particolare, attraverso una prima e meramente "formale" cessione del bene a titolo di garanzia puntualmente esercitata con le modalità di cui si è dato conto (cfr., sul punto, nella giurisprudenza civile, ad esempio, Sez. 2 - , n. 19508 del 18/09/2020, Rv. 659128 - 01). 1.3 Il terzo motivo è fondato. Con l'atto di appello, la difesa aveva contestato la affermazione di responsabilità del ricorrente per il capo c) della rubrica, sia sotto il profilo della mancanza di prova del delitto presupposto che, anche, della insussistenza di elementi concreti dimostrativi della effettività del reinvestimento di proventi delittuosi, da parte del ZI, nella attività nominalmente riferita di ON e che il primo giudice aveva ritenuto sulla acritica ricezione del contenuto di intercettazioni tra terzi. Quanto al primo profilo, invero, è opportuno richiamare l'arresto delle SS.UU. Iavarazzo in cui si chiarì che il delitto di associazione di tipo mafioso ben può rappresentare ed integrare il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo e tramite il ricorso al metodo mafioso (cfr,. Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259586 01; conf., Sez. 5, n. 15205 del 25/02/2016, IL Fiorentini srl Rv. 266697 - 01). Tanto premesso, la Corte di appello ha richiamato la partecipazione "occulta" del ZI nell'azienda dei ON e, quindi, il tenore delle conversazioni intercettate tra EL ON ed alcuni propri collaboratori (cfr., pagg. 78-79 della sentenza) in cui il primo accenna ad una somma (trenta o quarantamila euro) che il ZI avrebbe dovuto "mettere" nell'azienda a fondo perduto ("morti"); i giudici di merito hanno fatto riferimento a questa come ad altre conversazioni in cui si sarebbe accennato ad investimenti del ZI nell'attività commerciale e, in particolare, a quelle del 19 aprile 2016 e del 6.5.2016 ritenendo che, dal loro tenore e dal loro contenuto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa con l'atto di appello, emergesse la prova non già di un generico intento ma della effettiva e concreta somministrazione della somma promessa (cfr., pagg. 78-79). La motivazione è, su questo punto, effettivamente carente e in qualche misura contraddittoria avendo i giudici di secondo grado considerato concluso e perfezionato il sovvenzionamento dell'attività della IT AN NC da parte del ZI a fronte di una serie di conversazioni che, per un verso, erano intercorse tra terzi e, per altro verso, consentivano di dar conto di sollecitazioni formulate in tal senso da parte del ON e di una generica disponibilità da parte dell'odierno ricorrente. È noto, peraltro, che, soprattutto in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti (cfr., Sez. 6 - , n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611 - 02,in cui la Corte ha precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro; conf., 43 Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042 01; Sez. 5 - , n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 02). Rileva il collegio che la sentenza impugnata non abbia dato séguito a tali insegnamenti avendo omesso un doveroso approfondimento sulla effettiva e concreta realizzazione dei propositi emergenti dalle conversazioni intercettate dagli investigatori. La sentenza impugnata va dunque sul punto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di CA. 1.4 Con il quarto motivo del ricorso, la difesa denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo k) della rubrica relativo alla cessione, a tale SA MZ, di una quantità di 99,7 chilogrammi di cocaina che era stata trasportata da Roma in Sicilia per la successiva vendita al dettaglio. Sul punto, con l'atto di appello, aveva eccepito il bis in idem dal momento che il medesimo fatto (con riguardo alla medesima partita di stupefacente) sarebbe stato contestato e giudicato dal Tribunale di Roma. La Corte di appello ha replicato al rilievo difensivo in termini con cui il ricorso omette di confrontarsi avendo fatto presente (cfr., pagg. 80-81) che i due procedimenti erano pendenti di fronte a due autorità giudiziarie differenti, circostanza che impediva, di per sé, di ritenere improcedibile l'azione penale per l'uno o per l'altro (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01; conf., Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, Aloisio, Rv. 236259 - 01, in cui la Corte ha ribadito che il divieto del "bis in idem" stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen. postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona o anche dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona - anche se pendenti in fase o grado diversi - nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del PM potendo, comunque, trovare soluzione di fronte al giudice dell'esecuzione). 1.5 Il quinto motivo del ricorso è manifestamente infondato e, invero, formulato in termini non consentiti. La difesa, infatti, censura la sentenza impugnata lamentando la inadeguatezza della motivazione con cui la Corte di appello, accogliendo il gravame del PM, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto il fatto contestato al capo e) riconducibile nella ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 393 cod. pen. dichiarando, perciò, la improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela;
in particolare, il ricorso lamenta la inadeguatezza (non già della 44 motivazione quanto) della prova della responsabilità poiché fondata sul contenuto di una conversazione telefonica a suo avviso non riferibile alla vicenda qui in esame. In tal modo, tuttavia, la censura finisce per muoversi su un piano estraneo al perimetro delineato dall'art. 606 cod. proc. pen.: la vicenda attiene alla condotta ascritta al ZI che, con EL ON, AN NN MA e GI RO, avrebbe costretto (con il far pesare la propria appartenenza a Cosa Nostra), SI SI, titolare della IT Mare Azzurro srl, ed un altro commerciante, a saldare il debito che costui avrebbe maturato nei confronti di NG ON. Come accennato, proprio su tale ultimo presupposto (ovvero la esistenza di un credito nei confronti dello SI), il primo giudice (cfr., pagg. 462-463 della sentenza del GUP) aveva ricostruito l'episodio in termini di ragion fattasi spiegando che il ZI era intervenuto senza arrecare, nella vicenda, un proprio autonomo interesse. La Corte di appello, con argomentazione "di merito", con cui la difesa non si confronta minimamente, ha dal canto suo ed al contrario confermato la originaria qualificazione del fatto in termini di estorsione sostenendo che la somma - di 40.000 euro - richiesta allo SI per il tramite del ZI, non è provato fosse oggetto di un credito almeno in astratto tutelabile di fronte alla autorità giudiziaria. Per altro verso, ha spiegato che certamente è riconducibile alla fattispecie della estorsione la condotta di esazione di crediti che risulti affidata a soggetti o organizzazioni specializzate e che agiscano con il ricorso alla violenza o alla minaccia nei confronti delle vittime (cfr., pag. 88); ha richiamato la conversazione intercorsa tra il ON ed una sua collaboratrice ma, soprattutto, ha evocato la conversazione intercorsa in data 9.5.2016 tra lo stesso ON ed il ZI in cui questi aveva riferito al suo interlocutore di essersi rivolto, per il recupero della somma, a tali MA e RO - esponenti delle cosche palermitane - in vista di una "cortesia" che costoro gli avevano chiesto avendo perciò operato all'interno di logiche di "scambio" tipicamente mafiose (cfr., pag. 89 della sentenza in verifica) e, in tal senso, perseguendo in tal modo un interesse anche "proprio" ed autonomo rispetto al presunto creditore. 1.6 D sesto motivo del ricorso, articolato in punto di trattamento sanzionatorio, è del tutto generico risolvendosi in una doglianza "di merito" sulla entità della pena articolata in poche righe e senza alcun riferimento, nemmeno 45 indiretto, a profili di violazione di legge o a vizi di motivazione suscettibili di essere "spesi" in questa sede. 2. NI D'BR NI D'BR è stato riconosciuto responsabile e condannato, in primo grado, per il delitto di cui al capo cc) (concorso esterno in associazione di stampo mafioso) alla pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione;
la Corte di appello ha riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti generiche che ha stimato prevalenti sulle contestate e pur ritenute aggravanti ed ha di conseguenza ridotto la pena ad anni 5 e mesi 4 di reclusione. Il ricorso del D'BR è articolato su due motivi. 2.1 Il primo motivo, invero, deduce mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato al ricorrente (e ritenuto in termini di concorso esterno) nella ipotesi del favoreggiamento;
la difesa deduce che la richiesta, già avanzata con l'atto di appello, era stata corroborata da una serie di memorie ed indagini difensive, con cui era stata minuziosamente contestata la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e che si era sviluppata nell'esame di una serie di episodi e vicende che erano stati intesi come "sintomatici" o "emblematici" del rapporto esistente tra il professionista ed il sodalizio facente capo a AT ZI come riconducibile alla fattispecie concorsuale sopra indicata. Il ricorso assume che le considerazioni difensive (che sono state ampiamente e dettagliatamente replicate in questa sede) sono state del tutto ignorate dalla Corte di appello, con conseguente deficit motivazionale suscettibile di esser fatto valere in questa sede. Ebbene, la Corte di appello ha trattato il gravame del D'BR (cfr., pagg. 182-191) dando conto, in primo luogo, dell'avvenuta rinuncia, da parte dell'odierno ricorrente, al primo ed al terzo motivo di appello "... il che esime il collegio dall'esame delle doglianze ivi formulate imponendosi l'esame del secondo motivo di impugnazione avente ad oggetto la qualificazione delle condotte contestate all'imputato nel diverso reato di favoreggiamento" (cfr., pag. 181 sentenza in verifica). Con il primo motivo di appello (articolato da pag. 4 a pag. 112 dell'atto di gravame) la difesa del D'BR aveva denunziato il travisamento delle emergenze istruttorie relative a tutti gli episodi che, per l'appunto, il GUP aveva considerato rilevanti ai fini della prova del concorso esterno nel delitto di associazione di 46 stampo mafioso;
il secondo motivo di appello (cfr., pagg. 112-132) era stato articolato in punto di qualificazione della vicenda in termini di favoreggiamento piuttosto che in termini di concorso esterno, sottolineando in particolare la "esclusività" del rapporto intercorso con il solo AT ZI); il terzo motivo (non replicato in questa sede) era stato articolato sulla utilizzabilità delle risultanze della attività di intercettazione. Ebbene, il primo motivo del ricorso finisce con il "replicare" il primo motivo di appello ripercorrendo tutte quelle situazioni e vicende fattuali che erano state evidenziate con il gravame di merito per "smontare" la ricostruzione della vicenda come inquadrabile nella ipotesi del concorso esterno ed ha "trasferito" quelle medesime censure in fatto sul piano della qualificazione della vicenda in punto di favoreggiamento piuttosto che di concorso esterno. In altri termini, la difesa, nel primo motivo di ricorso, ha sostanzialmente riprodotto il primo motivo di appello (ripercorrendo la vicenda di ZO sull'Oglio; la vicenda "OL"; quella della frequentazione dello studio di via Ferrari e del pranzo al ristorante da Brando) ma, questa volta, considerando quelle medesime censure ai fini non già della contestazione della prova del concorso esterno ma della errata qualificazione del rapporto tra il D'BR ed il ZI da ricondursi in termini, semmai, di favoreggiamento personale. Si tratta, allora, di valutare quale sia stata la valenza della rinuncia al primo motivo di appello in cui, come si è detto, tali censure in fatto (con riguardo, per l'appunto, alle vicende sopra indicate) erano state analiticamente articolate al fine di contrastare la ricostruzione del GUP che le aveva ritenute sintomatiche del rapporto tra il D'BR ed il ZI in termini di concorso esterno ad associazione di stampo mafioso. Rileva il collegio che, proprio tenuto conto della natura delle censure ivi articolate, con la rinuncia al primo motivo di appello (sulla cui irrevocabilità, cfr., ad esempio, Sez. 2 - , n. 27926 del 12/04/2019, Barrino, Rv. 276728 - 01, secondo cui la dichiarazione di rinuncia ai motivi proposti non è suscettibile di revoca, nemmeno implicita, in ragione della irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali) la difesa aveva abdicato alla impostazione difensiva, ivi sviluppata in punto "di fatto", e si era in definitiva risolta ad ammettere l'esistenza e "consistenza! di tali rapporti e la loro valenza indiziaria salvo insistere sulla impossibilità di ricondurli e ritenerli espressione di una condotta di concorso esterno. 47 Correttamente, perciò, la Corte di appello ha ritenuto di poter limitare il proprio sindacato alla verifica della configurabilità, in alternativa, del solo delitto di favoreggiamento (cfr., pag. 181). La difesa - lamentando in questa sede difetto di motivazione sulle censure articolate con il primo motivo di appello - non ha tenuto conto e non si è affatto confrontata con la ineludibile ed essenziale premessa metodologica che, come appena visto, è stata posta dalla Corte di appello che ha considerato la rinuncia al primo motivo del ricorso idonea da sollevarla da ogni onere motivazionale sulle censure ivi articolate in punto di fatto. In altri termini, la difesa ha lamentato un vizio di motivazione sulle doglianze articolate con l'atto di appello ignorando la ragione - ovvero la rinuncia al primo motivo di appello - per la quale la Corte territoriale ha ritenuto di non dovervi dar séguito. Tanto premesso, va detto che, con riguardo alla correttezza della qualificazione della condotta ascritta al D'BR in termini di concorso esterno piuttosto che di favoreggiamento, la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale ed esaustiva in fatto e, nel contempo, assolutamente coerente con il costante insegnamento di questa Corte secondo cui risponde del reato di concorso esterno nel reato associativo colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un aiuto episodico al singolo associato ma un contributo causalmente diretto alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio nel suo complesso (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 3756 del 07/11/2013, Gioia, Rv. 258194 - 01; Sez. 1, n. 21642 del 08/01/2016, Caravello, Rv. 266886 - 01; Sez. 1, n. 33243 del 07/05/2013, Borrelli Rv. 256987 - 01). In particolare, la Corte di appello ha chiarito che, dalle emergenze istruttorie, era emerso che il D'BR non intratteneva rapporti con il solo ZI ma anche con altri esponenti del sodalizio gelese: ha richiamato, a tal proposito, il servizio di o.c.p. del 23.5.2016 e l'incontro del 9.6.2016 (cfr., pag. 182 della sentenza): è appena il caso di rilevare che si trattava della vicenda ricostruita a partire da pag. 24 e ssgg. del primo motivo di appello, oggetto di rinuncia;
analogamente, la Corte ha ritenuto sintomatica della disponibilità del D'BR nei confronti del sodalizio in sé e non del solo ZI, la vicenda di ZO sull'Oglio, e l'incontro con il GE del 27.2.2016 (cfr., ivi, pagg. 182-183) come, pure, la vicenda "OL" che, secondo i giudici nisseni, è emblematica della ... messa a disposizione ..." per questioni ulteriori rispetto alla sola persona del ZI (cfr., ivi, pag. 184). 48 La Corte di appello ha richiamato, ancora, il tenore della conversazione intercorsa tra il D'BR ed il ZI (cfr., pagg. 184-187 della sentenza) in merito alla posizione ed alla condotta del La Cava, emblematica di come la preoccupazione, manifestata dallo stesso odierno ricorrente, riguardasse non soltanto la figura del ZI ma la "sicurezza" del sodalizio;
altro elemento, correttamente valorizzato nella sentenza, è quello dei rapporti intercorrenti tra il D'BR ed il AZ (cfr., ivi, pagg. 187-188). Congruamente, perciò, la Corte ha potuto concludere nel senso che "... la rete di relazioni coltivata dal D'BR ed il suo coinvolgimento in questioni di diretto interesse associativo consente di ritenere che gli atti da lui compiuti fossero diretti ad agevolare direttamente la cosca mafiosa e non gli interessi privati e riservati del suo capo in quanto trascendenti la sfera personale di quest'ultimo e, più in generale, interessi personali ed egoistici dei singoli beneficiari aggregati piuttosto dal sodalizio" (cfr., pag. 189). Sotto altro punto di vista, poi, è utile ribadire che, in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, l'efficienza causale del contributo arrecato dal professionista che, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo del sodalizio, presti la propria attività nell'interesse di esso, non richiede la compiuta realizzazione del risultato illecito finale perseguito dall'associazione, assumendo rilievo la mera messa a disposizione dei sodali delle proprie competenze professionali e l'esecuzione puntuale delle prestazioni richieste, trattandosi di attività che comunque consolida e rafforza le capacità operative dell'organizzazione (cfr., in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 - 02); ed in effetti, nel caso di concorso esterno contestato e ritenuto a carico di professionisti, non bisogna confondere il concreto aiuto alla cosca con l'utile risultato professionale perché il contributo causale risiede proprio nella prestazione professionale e non necessariamente nel suo esito finale, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato. Fermo restando che, in ogni caso, la Corte territoriale non ha mancato di motivare sulla efficienza causale di quelle condotte di ausilio al sodalizio che non si erano risolte in attività di natura professionale, in tal senso avendo richiamato i contatti tra il D'BR ed il AZ e, dunque, la attività di mediazione del primo quale tramite delle richieste del ZI. 2.2 fi secondo motivo del ricorso è inammissibile per difetto di interesse: la difesa, infatti, deduce difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 0 e 60 dell'art. 416-bis cod. pen. senza tener conto che la Corte di appello ha riconosciuto al D'BR le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, giudizio di 49 prevalenza che si è, inoltre, manifestato con la massima estensione della riduzione (per un terzo) della pena iniziale stabilita per il delitto di cui agli artt. 110 e 416- bis cod. pen: ed è pacifico che è inammissibile per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato volta esclusivamente ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa sia già stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Debilio, Rv. 267442 01; Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942 01; Sez. 1 - , n. 43269 del 25/09/2019, R. Rv. 277144 01; Sez. 5 - , n. 24622 del 09/05/2022, Jerradi, Rv. 283259 - 01). 3. ET SI LO ET SI LO era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, per il delitto di cui al capo a) (ovvero per la associazione a delinquere di stampo mafioso) oltre che per i fatti delittuosi di cui ai capi g) (la estorsione in danno di AN LO) ed h) (la tentata estorsione in danno di LV OG AV) ed era stato condannato alla pena complessiva di anni 11 di reclusione ed euro 11.000 di multa. La Corte di appello (che ha affrontato la posizione del ricorrente da pag. 192 a pag. 207 della sentenza) ha, all'esito, riconosciuto al LO le circostanze attenuanti generiche stimandole in tal caso equivalenti alle aggravanti e, ritenendo in tal modo più grave il delitto di cui al capo a), avendo ridotto la pena ad anni 9 di reclusione. 2.1 D primo motivo del ricorso denunzia violazione ed errata applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 416-bis cod. pen., 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.. In realtà, come già segnalato con riguardo alla posizione del ZI, il vizio di violazione di legge è stato utilizzato per denunziare, in realtà, la ritenuta inadeguatezza degli elementi probatori acquisiti per dimostrare la "intraneità" del ricorrente rispetto al sodalizio e, pertanto, al fine di introdurre una censura non consentita in questa sede attenendo alla ricostruzione operata dai giudici di merito sulla scorta di un conforme apprezzamento, nei due gradi, delle medesime emergenze istruttorie. Né, per altro verso, il vizio di violazione di legge è utilmente denunziabile con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. finendo, in realtà, per proporre rilievi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 50 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.; non è infatti consentito dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con argomenti concernenti la inadeguatezza delle prove acquisite, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De AN ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153). Tanto premesso, la Corte di appello ha fornito una ricostruzione esaustiva e puntuale delle acquisizioni istruttorie da cui, con argomentazioni che non si prestano a rilievi di manifesta illogicità o contraddittorietà, ha potuto inferire la "intraneità" del LO al sodalizio diretto dal ZI. Va detto, a tal proposito, che la Corte di appello, dopo aver richiamato il procedimento "Malleus", prima archiviato ma per il quale, in forza di specifica autorizzazione, le indagini era state riavviate (cfr., pag. 193 della sentenza impugnata), ha evocato i rapporti tra il LO ed il SE (cfr., ivi, pag. 194), di cui ha vagliato la sostanziale attendibilità senza che il ricorso abbia preso posizione sul tema;
ha richiamato il ruolo del LO come delineato dal giudice di primo grado alla luce del narrato dei collaboratori di giustizia (cfr., pagg. 158 e ssgg. della sentenza del GUP) che avevano individuato il ricorrente come imprenditore particolarmente vicino a AT ZI, impegnato a procurare appalti e commesse in cambio di adeguate "provvigioni", oltre che nella diretta partecipazione a condotte estorsive. I giudici di secondo grado hanno quindi congruamente valorizzato il rapporto con il ZI e le condotte di intermediazione e di concreta "messa a disposizione" per procurare occasioni di incontro tra costui ed altri esponenti di cosa nostra siciliana quali NC LÉ (cfr., ivi, pag. 195 della sentenza); hanno sottolineato anche il rapporto "privilegiato" intercorrente con CI ZI e risalente agli esiti della operazione "Tetragona" (cfr., ivi, ancora, pag. 196). La Corte territoriale ha quindi argomentato in termini esaustivi in fatto e corretti in diritto nel senso che la "messa a disposizione" del LO non era stata meramente "eventuale" ma si era tradotta in condotte concrete e fattive nell'ambito del sodalizio (cfr., ivi, ancora, pagg. 196-197) che avevano fatto del LO un "imprenditore di fiducia ed organico al clan ZI e non certo ... un 51 imprenditore vessato dal clan" (cfr., ivi, pag. 204 e pag. 200 ove si è fatto riferimento alle "assunzioni di comodo"); ha chiarito, insomma, che non si era in presenza di un mero rapporto di reciproco scambio ed utilità ma di una vera e propria "... organica appartenenza del primo al sodalizio ..." (cfr., ancora, ivi) tradottasi, anche, nella partecipazione alla realizzazione di reati-fine rispetto alla attività del sodalizio. È vero che la figura dell'imprenditore "colluso" è stata di volta in volta ricondotta alla partecipazione al sodalizio (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318 - 01, secondo cui, in tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, "imprenditore colluso" è colui che è entrato in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità) ovvero, più spesso, al concorso esterno (cfr., ad esempio, Sez. 1 , n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455 - 01, in cui la Corte ha ribadito che integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno;
conf., Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683 - 01; Sez. 6 - , n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474 - 01). Se non ché, il criterio distintivo è stato per l'appunto rinvenuto nella esistenza o meno dell'elemento della affectio societatis sul cui ricorrere nel caso di specie la Corte di appello ha puntualmente ed insindacabilmente motivato alle (cfr., pagg. 203-204, in cui sia Corte ha piegato che "... la riferita vicinanza del LO con i ZI non si sia arrestata ad un livello di mero rapporto di scambio per reciproco tornaconto e sia, piuttosto, arrivata ad essere una organica appartenenza del primo al sodalizio" sfociata anche nella "... partecipazione del LO ET SI alla attività estorsiva perpetrata da ZI CI ai danni dell'imprenditore gelese LO AN"). 3.2 li secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato ovvero, in realtà, articolato in termini non consentiti. Anche in taso, infatti, il ricorso denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 629 cod. pen. ed in relazione al capo g) della rubrica finendo, tuttavia, per contestare l'approdo decisorio cui sono pervenuti, con giudizio conforme, i giudici di merito quanto al concorso del LO nella estorsione in danno di AN LO rispetto alla "plausibilità" della versione fornita dal ricorrente circa la mancata consapevolezza del contenuto della busta recapitata al predetto LO su incarico di CI ZI. Il ricorso, in definitiva, si limita a reiterare la versione difensiva sostanzialmente disinteressandosi della ricostruzione operata dai giudici di secondo grado e, in particolare, degli elementi di prova su cui essa è stata fondata: in particolare, la Corte ha richiamato le dichiarazioni rese da ER LO, ritenuto affidabile per il suo rapporto di affinità (aveva sposato la cugina del boss) con CI ZI e rispetto al quale il ricorso, senza prendere posizione sul contenuto delle sue propalazioni, si limita a rilevare che non sarebbe stato indagato pur essendo stato protagonista di condotte simili. 3.3 Manifestamente infondato è, ancora, il terzo motivo del ricorso con cui la difesa, con riguardo alla vicenda delineata al capo h) della rubrica, denunzia violazione o errata applicazione degli artt. 629 e 393 cod. pen. quanto alla esclusione della giustiziabilità della pretesa vantata dal ricorrente nei confronti del dipendente per rimborso spese di soggiorno, vitto, alloggio e trasporto anticipate dal datore di lavoro. Il capo h) riguarda, infatti, la condotta di estorsione che, secondo la conforme decisione di giudici di merito, sarebbe stata tenuta in danno del dipendente AV, assunto dalla Quadrifoglio srl di Bergamo per il tramite della società di intermediazione di mano d'opera di cui il LO era titolare e che si intendeva costringere, tramite il ricorso a "maniere forti" affidate al CA, a restituire allo stesso LO la somma di euro 1.200. La Corte di appello (cfr., pag. 206 della sentenza) ha spiegato che il "fatto", nella sua materialità, è pacifico mentre è contestata la "causale" che era stata introdotta dallo stesso LO nel corso dell'interrogatorio del 18.1.2018 "... avendo questi riferito che la somma da recuperare faceva parte del compenso che il dipendente rumeno aveva ricevuto più rispetto agli accordi presi al momento della sua assunzione, volta a compensare l'erogazione di servizi quali alloggio e trasporto come tali incidenti sul quantum spettante al lavoratore" (cfr., ivi, pag. 206 della sentenza). I giudici di secondo grado, infatti, hanno convenuto con il GUP sulla attendibilità della diversa versione fornita dalla stessa persona offesa nelle sommarie informazioni testimoniali rese in data 11.2.2018: l'AV, in quella occasione, aveva riferito agli investigatori che "... sin dall'inizio del rapporto era stato stabilito che l'importo della retribuzione effettivamente riconosciutagli 53 sarebbe stato inferiore a quello risultante dalla busta paga, sicché egli avrebbe dovuto restituire la differenza al LO, nei modi e nei temi che questi, di mese in mese, gli avrebbe comunicato" (cfr., ivi, pagg. 206-207). Con argomentazione non contrastata nel ricorso, la Corte ha fatto puntualmente ed esaustivamente presente che la versione fornita dalla persona offesa era stata confortata dal contenuto della conversazione intercettata in data 24.4.2016 ed intercorsa tra il LO e OS CA, incaricato dal primo di recarsi dall'AV per indurlo, con modi anche "convincenti", a restituire "il dovuto" (cfr., ivi). 3.4 Il quarto motivo del ricorso è, invece, fondato. La difesa denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 8 DL 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1 comma 3 cod. pen.) sul rilievo secondo cui la Corte di appello ha negato la attenuante della collaborazione pur a fronte di tre interrogatori resi dal ricorrente e la cui portata aveva indotto prima ad attenuare e poi a revocare la misura cautelare in atto. La Corte di appello ha motivato, sulla richiesta difensiva di riconoscimento della attenuante speciale, sostenendo che "... le dichiarazioni del LO non costituiscono altro che il riscontro del materiale probatorio già raccolto, il che è lungi dall'integrare il paradigma delineato dal DL 152 del 1991 ... implicante un fattivo intervento dell'imputato per evitare che l'attività delittuosa sia condotta a conseguenze ulteriori ed un concreto aiuto all'Autorità nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o cattura dei colpevoli" segnalando che "... nel caso concreto, il contributo del ricorrente si è esaurito nel fornire indicazioni sulla natura dell'attività imprenditoriale svolta e sui rapporti con alcuni coindagati, mero riscontro ad acquisizioni probatorie già compiute" mentre "... le stesse dichiarazioni riguardanti la tentata estorsione all'AV si caratterizzano per una lettura riduzionistica della vicenda e, all'evidenza, smentita dalle risultanze già acquisite" (cfr., pag. 207). La Corte di appello, in definitiva, ha motivato il diniego della attenuante facendo, sostanzialmente, riferimento alla (ritenuta) parzialità delle ammissioni rese sulla propria condotta e sul contributo fornito alla ricostruzione delle varie vicende processuali. Trattasi di motivazione viziata dalla inadeguata considerazione della duplice configurazione normativa della attenuante in parola che, come si è chiarito, è essenzialmente correlata alla presa d'atto della "dissociazione" dal contesto criminoso e dalla "utilità" del contributo ricostruttivo fornito "nella raccolta di 54 elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati". Questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr., ad esempio, Sez. VI n. 10740 del 16.12.2010, rv 249373; conf., Sez. I n. 9668 del 2014) che il requisito della decisività va inteso in senso non assoluto, ma relativo, con la necessaria considerazione del fatto che in ricostruzioni articolate e complesse - spesso basate sul necessario 'incrocio' tra più dati narrativi - nessun elemento di prova è di per sé "decisivo", ma tutti sono in realtà "concorrenti" nella ricostruzione del fatto dedotto in giudizio (pena la vanificazione del principio, normativamente sancito, di non autosufficienza delle dichiarazioni rese dal correo ai sensi dell'art. 192 co.3 cod. proc. pen.). Ecco, pertanto, che un contributo narrativo diretto ad evidenziare la responsabilità di altri, per dar luogo all'applicazione della norma di favore, deve "concorrere utilmente", in modo particolarmente rilevante, alla ricostruzione del fatto oggetto di narrazione non potendosi trascurare che la norma impone di valutare il presupposto della "dissociazione", che non collide con il persistere di forme di esercizio del diritto di difesa sul fatto proprio (che nel caso in esame risultano peraltro indirizzate ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, ferma restando la sua illiceità). Che le ammissioni del ricorrente si siano inserite nel contesto degli elementi probatori già emersi - sul fatto proprio - è un dato che - ai fini previsti nell'art. 8 del dl. n.152 del 1991 - non rileva, essendo la norma tesa a valorizzare il fatto obiettivo della dissociazione e non le sottostanti motivazioni, dovendosi comunque rilevare come, al fine di saggiare la effettività della "dissociazione", sarebbe stato necessario valutare se, al momento in cui il LO aveva reso le proprie dichiarazioni, fosse già consapevole del quadro probatorio in cui esse erano destinate ad inserirsi. Il collegio condivide, quindi, la affermazione secondo cui il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991 n. 203, presuppone la dissociazione e l'utilità del contributo dichiarativo prestato dall'imputato, prescindendo dalla qualità degli elementi probatori già emersi e dalla spontaneità da parte del collaborante della revisione critica del proprio operato (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 48646 del 19/06/2015, Marti, Rv. 265851 - 01). La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di CA. 55 3.5.6 L'accoglimento del quarto motivo del ricorso preclude l'esame del quinto ed il sesto motivo che pongono questioni attinenti il trattamento sanzionatorio, gli aumenti per la continuazione ed il giudizio di valenza tra circostanze di opposto segno: aspetti che dovranno essere riesaminati alla luce dell'esito del riesame dell'aspetto relativo alla attenuante speciale di cui al terzo comma dell'art. 416-bis, comma 3, cod. pen.. 4. GI IO LO GI IO LO era stato condannato, in primo grado, in relazione al solo capo h), ovvero al concorso nella tentata estorsione in danno di OR AV, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
in appello, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la già ritenuta attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., stimate complessivamente prevalenti sulle aggravanti, la pena è stata ridotta ad anni 2 di reclusione ed euro 800 di multa. 4.1 Con il primo motivo del ricorso la difesa deduce vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui al capo h) nonché violazione di legge e omessa applicazione e/o erronea applicazione dell'art. 118 cod., pen.. Il motivo è fondato. Con l'atto di appello, la difesa del ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado laddove il GUP aveva ritenuto sussistenti gli estremi del concorso nel delitto di estorsione: la difesa aveva infatti sottolineato che, dagli elementi acquisiti, era emerso soltanto che il LO aveva accompagnato OS CA, nel pomeriggio del 24.4.2016, senza sapere alcunché delle ragioni per le quali costui doveva incontrare l'AV; aveva sottolineato, in particolare, che era stato il CA a contattare il ricorrente e che la persona offesa aveva riferito di aver "interloquito" soltanto con lo stesso CA mentre GI IO LO non era stato nemmeno riconosciuto in foto. La difesa aveva inoltre richiamato il tenore della conversazione intercorsa tra ET SI LO e OS CA in cui quest'ultimo raccomandava al primo di tenere il figlio all'oscuro delle ragioni del colloquio con l'AV e, comunque, di tenerlo "a distanza". La Corte di appello, nell'affrontare la posizione dell'odierno ricorrente (cfr., pagg. 90-98 della sentenza impugnata), ha fondato la sua decisione su elementi francamente congetturali: ha sostenuto, infatti, che la condotta del ricorrente "... per quanto solo consistita nell'avere accompagnato il CA, in quanto sostenuta 56 dalla consapevolezza del motivo del viaggio, risulta dimostrativa dell'adesione dell'imputato al proposito criminoso del padre e tale da integrare una partecipazione punibile alla tentata estorsione" (cfr., pag. 93 della sentenza); ha fatto leva su circostanze al più neutre quali gli accordi presi dai due per concordare l'orario in cui recarsi dall'AV (cfr.: "... che il CA abbia chiesto proprio al LO GI IO consiglio sull'individuazione dell'orario in cui sarebbe stato meglio andare dall'Avatatului induce a ritenere che il LO fosse perfettamente a conoscenza della finalità della missione posto che una richiesta estorsiva deve essere accompagnata dal ricorso a precauzioni") giudicando irrilevante (e comunque non verosimile) che costui avesse riferito di non conoscere l'imputato (cfr., ivi, pag. 94). La Corte di appello, inoltre, non ha ignorato il dato, puntualmente evidenziato dalla difesa, secondo cui GI SI LO aveva invitato il CA ad evitare che il figlio incontrasse l'AV (cfr., ivi, ancora, pag. 95), ritenendo tuttavia tale circostanza non decisiva alla luce di quanto emerso dalla intercettazione delle ore 17.51 del 24.4.2016, in cui il medesimo CA aveva riferito a GI SI LO dell'incontro e della intromissione della moglie della vittima. In definitiva, a fronte di valutazioni operate in termini di "inverosimiglianza" o di "improbabilità" (cfr., ivi, pag. 96), ovvero di elementi di natura meramente congetturale, l'unico elemento concreto sarebbe rappresentato dal contenuto della intercettazione da ultimo richiamata ma il cui contenuto (cfr., all. 5 al ricorso) non appare in grado di fondare una diagnosi di condivisione, da parte del ricorrente, degli scopi della missione affidata dal padre al CA risultando, invero, non direttamente collegata all'episodio in questione. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con riguardo a GI IO LO risultando evidentemente assorbite le doglianze articolate nel secondo motivo del ricorso in punto di trattamento sanzionatorio. 5. FI IA FI IA era stato condannato, in primo grado, alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione perché riconosciuto partecipe del sodalizio criminoso descritto al capo a) della rubrica. La Corte di appello ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche - che ha stimato equivalenti alle contestate aggravanti - ed ha di conseguenza ridotto la pena ad anni 6 e mesi 8 di reclusione. 57 5.1 Il primo motivo del ricorso è articolato in termini non consentiti, a partire dalla sua "intitolazione" in termini di "assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis c.p. perché il fatto non sussiste ovvero non averlo commesso, ai sensi dell'art. 530, comma I c.p.p." (cfr., pag. 1 del ricorso) e che, già nella sua formulazione letterale, richiama una decisione "di merito" e non una verifica di legittimità. In effetti, il contenuto del motivo si risolve nel sollecitare la Corte a operare una rilettura dei dati intercettivi in chiave alternativa rispetto a quella fornitane dai giudici di merito nei due gradi di giudizio (cfr., pag. 3: "... è questa la chiave di lettura per comprendere il reale contenuto delle intercettazioni, dalle quali comunque emerge chiaramente che il solo interesse del ricorrente è quello di poter lavorare senza essere intimidito e, soprattutto, per una corretta valutazione della sussistenza dell'affectio societatis"). Ma è appena il caso di ribadire che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Sez. 3 - , n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01). Tanto premesso, ritiene il collegio che la Corte di appello (cfr., pagg. 113- 128 della sentenza impugnata) abbia congruamente ed esaustivamente motivato sulla condotta partecipativa ascritta al ricorrente che "... metteva(no) a disposizione dell'organizzazione luoghi nella propria disponibilità ed offriva(no) ogni ulteriore supporto logistico, con finalità elusiva di eventuali attività di indagine, per la realizzazione di riunioni riservate con esponenti di altre famiglie mafiose, anche fungendo da intermediari". I giudici nisseni, preso atto della tesi difensiva circa la non organicità del ricorrente al sodalizio, ha spiegato che "... IA FI ha svolto il ruolo di intermediario tra ZI e AN AN NN come tale essendo stato scelto da ZI per la fiducia che questi riponeva in lui proprio in ragione del rapporto di conoscenza maturato negli anni 1989-1990 in conseguenza dei periodi di codetenzione da entrambi patiti presso il carcere di Busto Arsizio" (cfr., pag. 114 della sentenza). A conforto di questa conclusione hanno richiamato diverse conversazioni cui, con argomentazione non illogica, è stata attribuita una valenza significativa 58 della "intraneità" del ricorrente al sodalizio capeggiato da AT ZI: in particolare, quella intercorsa tra i due ON (cfr., pagg. 114-115) in cui costoro si riferiscono al IA come un "bravo ragazzo" che AT ZI "... si era cresciuto in carcere"; quella tra il ZI e lo stesso IA (cfr., ivi, pag. 116) in cui il primo incaricava il secondo di convocare a Roma AN MA, soggetto appartenente alla famiglia mafiosa di Polizzi Generosa;
la (conseguente) conversazione intercorsa tra il MA ed il IA (cfr., ivi, pag. 117) in cui il primo invitava il ricorrente a sollecitare il ZI a recarsi lui stesso in Sicilia. La Corte di appello ha inoltre richiamato i rapporti con soggetti quali GI RO e TE AL che il ricorrente aveva aiutato ad entrare in contatto con il ZI (cfr., ivi, pag. 117) per conto del quale agiva anche nei confronti di EL ON (cfr., ivi, pag. 118). Secondo la lineare ricostruzione operata dai giudici di merito, poi, ulteriori ed univoci indici di "intraneità" potevano individuarsi nella organizzazione dell'incontro tra il ZI ed il MA del 9.5.2016 (cfr., ivi, pag. 121) dedicato, anche, al problema "personale" del ricorrente relativo alle piazze in cui costui poteva commerciare il pesce. La sentenza impugnata, perciò, ha potuto concludere, in termini lineari e non manifestamente illogici o contraddittori, nel senso che "... le modalità e le finalità dei contatti assicurati dal IA con soggetti la cui mafiosità gli era nota, comprovano l'apporto consapevolmente assicurato dal IA al sodalizio mafioso facente capo a ZI AT, unitamente alla consapevolezza e volontà di far parte stabilmente del medesimo, sempre a disposizione del capo" (cfr., ivi, pag. 126). 5.2 II secondo motivo del ricorso è aspecifico: la difesa denunzia, infatti, violazione di legge e vizio di motivazione sulla applicazione della recidiva che, tuttavia, già il giudice di primo grado aveva escluso (cfr., pag. 575 della sentenza del GUP) senza che, sul punto, in mancanza di appello del PM, la Corte avesse potuto intervenire. 5.3 II terzo motivo è manifestamente infondato e, prima ancora, generico: la difesa, infatti, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle aggravanti di cui ai commi 4° e 6° dell'art. 416-bis cod. pen. che, peraltro, la Corte di appello (cfr., pag. 246 della sentenza impugnata) ha stimato equivalenti alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. In ogni caso, sull'aggravante del comma 4°, la Corte di appello ha richiamato il costante e condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui, in 59 tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati ovvero che lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (cfr., Sez. 2 - , n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010 - 01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254 - 01; Sez. 6 - , n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 - 02; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677 - 01). Quanto all'altra aggravante, ha ribadito che la circostanza di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. - che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale, nel caso di associazioni cd. storiche come mafia, camorra e 'ndrangheta, ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che dette associazioni operano nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pongono in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia ad alcuna di tali associazioni affiliato è inconcepibile (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Aieta, Rv. 281463 02; Sez. 2, n. 5343 del 28/01/2000, Oliveri, Rv. 215908 - 01). Va anche detto che il IA era stato "mediatore" di incontri tra esponenti delle cosche, non di rado tenutisi all'interno degli uffici della attività commerciale dei ON, oltre che diretto protagonista delle vicende relative alla spartizione del mercato, sicché in alcun modo si poteva ipotizzare, su tale aspetto, una sua ignoranza incolpevole. 5.4 II quarto motivo è, da ultimo, manifestamente infondato: è sufficiente, infatti, ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a richiamare, come nel caso di specie, i "... numerosi precedenti penali anche per gravi fatti delittuosi ..." (cfr., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; conf., Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). 60 6. CO AZ CO AZ era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (in tal senso riqualificata la imputazione di concorso esterno) ed era stato condannato alla pena complessiva di anni 10 di reclusione In appello, la Corte territoriale ha invece ribadito la originaria imputazione di concorso esterno ed ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti;
ha ritenuto la continuazione tra l'imputazione predetta ed i fatti di corruzione e di accesso abusivo a sistema informatico protetto giudicati con sentenza del GUP di CA (con appello riunito in secondo grado a quello concernente la sentenza resa per il reato associativo) ed ha di conseguenza rideterminato la pena i quella complessiva (ed all'esito della riduzione per il rito premiale) di anni 9 e mesi 8 di reclusione. 6.1.1 Con il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Domenico MA ed il primo dei motivi aggiunti proposti dallo stesso difensore, la difesa del AZ reitera, in questa sede, l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado resa - a suo avviso - in spregio e violazione del diritto di (contro)replica spettante alle difese. Segnala, in particolare, che il processo era stato "calendarizzato" dal GUP per le udienze del 12, 16, 18, 23 e 25 marzo 2020 ma che, con provvedimento dell'11.3.2020, emesso a séguito della entrata i vigore del DL 11 del 2020, il giudice aveva rinviato il processo all'udienza del 23 marzo;
nel comunicare il provvedimento alle parti, la Cancelleria aveva tuttavia dato atto che era rimasta ferma l'udienza del 25 marzo;
se non ché, rileva la difesa, all'udienza del 23 marzo il GUP aveva deciso il processo senza consentire alle difese di (contro)replicare, come da programma, alla successiva udienza del 25 marzo, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputato, cui era stato impedito di rendere dichiarazioni spontanee, e della partecipazione del difensore cui era stata inibita la facoltà di controreplica rispetto alla replica del PM formulata all'udienza del 23 marzo e che il GUP, dopo aver emesso la sentenza, aveva espressamente revocato. Tanto premesso in fatto, la difesa denunzia la superficialità e, comunque, la erroneità della motivazione con cui la Corte di appello ha respinto il motivo di gravame nel quale era stata sollevata la questione non essendo certamente 61 consentito eliminare una udienza dedicata alle controrepliche difensive, per di più con ordinanza resa dopo la lettura del dispositivo. Il motivo è infondato ma, prima ancora, precluso. La Corte di appello (cfr., pagg. 157-158 della sentenza) ha respinto il motivo di gravame sostenendo che non si era in presenza di una nullità assoluta e che "... il generico programma predisposto per la trattazione in più udienze ... non impedisce la definizione del processo alla prima udienza cui il dibattimento è rinviato e non può né deve legittimare il difensore ad assentarsi alla trattazione dell'udienza calendata e comunicata, atteso che la fissazione di un calendario per la trattazione delle udienze non può che valere quale mera regolamentazione delle attività processuali, priva di qualsiasi efficacia vincolante, rimanendo il giudice titolare del potere discrezionale di procedere sia alla soppressione di singole udienze sia all'accorpamento delle udienze medesime e, ancora di più, al ritiro in camera di consiglio per la decisione". In punto di fatto, è appena il caso di rilevare che la "conferma" dell'udienza del 25 marzo non era stata disposta con il provvedimento del GUP (che, tenuto conto della precedente calendarizzazione delle udienze e del sopravvenire del DL "Covid", si era limitato a fissare l'udienza del 23 marzo) ma era una puntualizzazione contenuta esclusivamente nella nota predisposta dalla Cancelleria di "accompagnamento" alla comunicazione, alle parti, della ordinanza del giudice. Tanto opportunamente premesso, è consolidato, in diritto, l'orientamento di questa Corte nel senso che la nullità conseguente alla violazione del diritto di replica spettante all'imputato ed al suo difensore, in quanto successiva alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e non integrante quindi violazione del diritto al contraddittorio sulla formazione della prova, rientra tra quelle relative, dovendo di conseguenza essere eccepita immediatamente dalla parte interessata (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3 - , n. 364 del 17/09/2019, C., Rv. 278392 - 08; Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010, Lavia, Rv. 248630 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 9543 del 17.12.2021, Lanzilao). Detto questo, dalla verifica degli atti risulta che, all'udienza del 23.3.2020, agli imputati il cui difensore di fiducia era assente, era stato nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nella persona dell'Avvocato ON, difensore di fiducia di altri imputati e, pertanto, perfettamente a conoscenza dello sviluppo del processo ivi compresa la modifica della calendarizzazione delle udienze in precedenza fissate sino al giorno 25 marzo e, poi, con provvedimento del GUP, con unica udienza indicata, per l'appunto, per il giorno 23. È pacifico che il difensore designato come sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di quello di fiducia o d'ufficio, nominato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, esercita i diritti e assume i doveri del difensore che sostituisce per quella udienza, cosicché si deve ritenere che lo stesso debba anche verificare la sussistenza di eventuali nullità da eccepire tempestivamente e che, altrimenti, si devono ritenere sanate (cfr., Sez. 2 - , n. 15892 del 17/02/2022, Cioata, Rv. 283095 - 01; Sez. 5 - , n. 10697 del 16/12/2021, Torelli, Rv. 282938 - 01). In tal senso, d'altra parte, si erano in passato già espresse le Sezioni Unite di questa Corte in presenza di un'altra nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, che resta sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente, se non eccepita a opera dell'altro difensore, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello ritualmente avvisato (cfr., Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187: conf., quanto all'omesso avviso a uno dei due difensori di fiducia nel procedimento camerale, Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815). La verifica dei verbali ha consentito di accertare che nulla era stato nel caso di specie eccepito dal difensore presente all'esito della decisione di GUP di definire il processo all'udienza del 23.3.2020. 6.1.2 Il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. MA è manifestamente infondato. La difesa, infatti, eccepisce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione della condotta del ricorrente, ritenuto responsabile in primo grado del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, operata dalla Corte di appello in termini di concorso esterno;
in tal modo, osserva la difesa, i giudici di secondo grado hanno sostanzialmente eluso la doglianza difensiva con cui si era lamentata la illegittimità della condanna per partecipazione al sodalizio a fronte della originaria contestazione mossa nei confronti del ricorrente ed a cui il primo giudice era pervenuto senza ritenere necessaria una - invece dalla difesa considerata doverosa - contestazione suppletiva. 63 Ribadito, in punto di fatto, che la imputazione originariamente elevata nei confronti del AZ era quella di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, è appena il caso di rilevare che è proprio su questa imputazione che la Corte di appello si è attestata con la sentenza qui in verifica e dopo che il GUP aveva ritenuto il fatto riconducibile ad una ipotesi di partecipazione "diretta" del ricorrente al sodalizio. Tanto opportunamente chiarito, è allora in primo luogo richiamare il principio secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr., Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). Né la riqualificazione del fatto poteva essere esclusa dalla circostanza che si procedesse con rito abbreviato "secco" che, infatti, non esclude nemmeno interventi di "precisazione" è mera "rettifica" sul capo di imputazione (cfr., ad esempio, Sez. 5 - , n. 24446 del 15/02/2019, Dossena, Rv. 276635 - 01, in cui la Corte ha affermato che in tema di giudizio abbreviato "secco" e non caratterizzato da integrazioni istruttorie ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., la rettifica dell'annualità di un bilancio di esercizio riportata in un'imputazione per bancarotta documentale, laddove operata dal pubblico ministero dopo l'ammissione del rito, non comporta violazione del divieto di modifica dell'imputazione sancito dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., quando non incide sull'individuazione degli elementi essenziali dell'addebito, in considerazione dei quali l'imputato ha compiuto le sue scelte difensive;
conf., Sez. 3, n. 22146 del 31/01/2017, C. Rv. 270506 - 01, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici di merito, secondo cui l'inesatta indicazione del giorno del commesso reato - nella specie commesso il giorno precedente a quello indicato in imputazione -, che la stessa difesa dell'imputato aveva rilevato nel corso del giudizio, fosse conseguenza di un mero errore materiale, suscettibile di correzione ex art. 130 cod. proc. pen.). 64 Tanto premesso, va allora ribadito il consolidato orientamento di questa Corte nel senso che non può ritenersi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza dalla decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, purché il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione; neppure può ipotizzarsi una violazione del contraddittorio e del correlato diritto dell'imputato ad un equo processo, dal momento che l'imputato è stato messo in condizione di interloquire pienamente sulla riqualificazione giuridica operata dal tribunale, dapprima con l'atto di appello e, in seguito, con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. 2, n. 29248 del 26/04/2018, Pagnozzi, Rv. 272947 - 01; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258138 - 01; Sez. 5, n. 21077 del 25/03/2004, Sciacca, Rv. 229194; Sez. 2, n. 12838 del 16/12/2002, Bellofiore, Rv. 224879; tra le non massimate, più recentemente, Sez. 2, n. 20192 del 19.2.2023, Esposito). Non è infine inutile ricordare che la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza sovranazionale, deve ritenersi assicurata anche quando venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunziata all'esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi d'appello l'imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua rivalutazione e l'acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento (cfr., Sez. 6, n. 10093 del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961 - 01). 6.1.3 II terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. MA complessivamente, infondato. La difesa, infatti, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione (anche sotto il profilo del travisamento della prova), finendo, tuttavia, per formulare una serie di rilievi che hanno di mira non tanto la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione quanto, piuttosto, la inadeguatezza degli elementi fattuali che i giudici di merito hanno ritenuto idonei a fondare la affermazione di responsabilità del ricorrente per il fatto a lui addebitato, di concorso (esterno) in associazione di stampo mafioso. A tal proposito, infatti, lamenta il fatto che le conversazioni richiamate dalla Corte di appello sarebbero soltanto due e risalenti, peraltro, al gennaio del 2016; deduce il "travisamento" del motivo di appello articolato in merito alle conversazioni del 9 e del 25 maggio, intercorse tra il ZI e NI D'BR, come quella del 29 marzo, intercorsa tra il ZI e lo stesso AZ;
65 aggiunge che la Corte di appello ha mutuato la motivazione spesa dal giudice di promo grado pur ritenendo essersi in presenza di una condotta di concorso esterno e non di partecipazione al sodalizio. La difesa evidenzia una intrinseca "illogicità" riferita, invero, non tanto alla motivazione quanto alla ricostruzione dei fatti, sostenendo che il AZ, proprio in quanto - secondo l'accusa - protagonista di accessi abusivi (tramite il NE) a sistema informatico protetto e dispensatore di segreti investigativi al ZI, non avrebbe invece avuto contezza della indagine a suo carico. Ribadisce come il contenuto delle conversazioni intercorrenti tra il ricorrente ed il ET fosse emblematico dell'intento e delle finalità meramente egoistiche e di natura esclusivamente personale che avevano animato la condotta del ricorrente, totalmente estraneo rispetto all'ambito proprio della associazione mafiosa e, comunque, la sua indole di millantatore. Ritiene il collegio che la Corte di appello abbia sorretto la propria decisione con motivazione complessivamente immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà suscettibili di esser denunziati in questa sede. I giudici nisseni, infatti, hanno ben inteso le doglianze difensive articolate dalla difesa del AZ quanto, ad esempio, al contestato "parallelismo" con la posizione ed il ruolo di NI D'BR osservando, a tal proposito (cfr., pagg. 131-132) che, al di là di ogni automatismo, le due posizioni erano necessariamente destinate ad intersecarsi perché entrambi erano i "terminali romani" di AT ZI. La Corte di appello non ha omesso di vagliare la tesi difensiva secondo cui sarebbe proprio il contenuto di alcune specifiche conversazioni quali quelle del 29 marzo del 2016, del 9 e del 25 maggio del 2016, intercorse tra il AZ ed il ZI (cfr., pag. 132, in cui i due discutono della scarsa affidabilità del La Cava), a rivelare il carattere del AZ come "... sborone, millantatore e vanaglorioso, il cui unico intento era quello di monetizzare, perseguendo unicamente scopi personali che esulano totalmente dal fine comune perseguito dalla consorteria mafiosa di che trattasi"); secondo la sentenza impugnata, tuttavia (cfr., pagg. 132-134), la tesi della millanteria non troverebbe spazio alcuno non rilevando, per contro, ed al fine di escludere il concorso esterno, l'esistenza di un motivo di lucro personale. Si tratta, peraltro, di una affermazione che è stata sorretta da puntuali e concreti riferimenti in fatto e che, per altro verso, è, in diritto, assolutamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per la configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso) 66 e, a maggior ragione, per ritenere il concorso esterno, non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ah origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda, tuttavia, anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767 - 01; conf., Sez. 3 - , n. 2039 del 02/02/2018, Papini, Rv. 274816 - 02 e, più recentemente, anche Sez. 2 - , n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445 - 02). In ogni caso, come accennato, la Corte di appello ha enumerato in maniera minuziosa e puntuale gli elementi valorizzati al fine di corroborare la affermazione della penale responsabilità del ricorrente anche sotto il profilo della consapevolezza e volontà, da parte di questi, di prestare un concreto e fattivo aiuto non soltanto alla persona di AT ZI quanto, piuttosto, al sodalizio di stampo mafioso di cui questi era l'esponente di vertice. A tal proposito, ha richiamato la conversazione del 7.3.3016 intercorsa con il ET, e da porre in rapporto con quella del 21.2.2016 intercorrente tra lo stesso AZ ed il D'BR, nella quale i due commentavano la notizia avuta da ET sulle indagini a carico di ZI;
la conversazione del 4.3.2016 tra il AZ ed il D'BR (cfr., pag. 136) in cui il ricorrente informava il D'BR che su OL non poteva fare nulla lasciando intendere che si trattava, in realtà, di una decisione di ZI e non una impossibilità assoluta derivante da impedimenti di natura tecnica o altro ma, in tal modo, finendo per convenire sulla sua disponibilità nei confronti dell'esponente mafioso e rivelando (cfr., anche, pag. 137)., ove ve ne fosse bisogno, la consapevolezza di aiutare, con le proprie condotte, un sodalizio di stampo mafioso. La Corte di appello ha affermato (cfr., pag. 137) che il fatto che "... il AZ non fosse venuto a conoscenza delle indagini condotte dalla Procura nissena nei suoi confronti non può che ascriversi alla tenuta del sistema e non può assumere alcuna valenza liberatoria"; si tratta della espressione criticata dalla difesa e che, tuttavia, si fonda su dati certi e sulle condotte del AZ emblematiche della sua consapevolezza di aiutare un clan mafioso e che sono state puntualmente richiamate. 67 È sufficiente, a tal fine, far riferimento alle ulteriori e numerose conversazioni, minuziosamente enumerate dai giudici nisseni, del 16.2.2016 (cfr., pagg. 137-138) quali quelle intercorse con il ET ed il IN, sul loro rapporto privilegiato con il ZI e sulla prospettiva di divenire loro stessi, con il RA, la "nuova generazione" di esponenti del sodalizio su cui il capomafia avrebbe puntato. Ma, anche, le conversazioni (cfr., pag. 138) con il D'BR, il RA e ZI discutono sul traffico di droga, mai contestato al ricorrente ma sicuramente emblematiche della consapevolezza, da parte sua, dei traffici illeciti condotti dai suoi interlocutori (cfr., anche, pagg. 334-336 della sentenza di primo grado). Anche sulla vicenda "EL", la Corte di appello non ha omesso di considerare le obiezioni difensive che ha tuttavia confutato "in fatto" attraverso il puntuale richiamo della conversazione del 16.3.2016 (cfr., pagg. 138-139 della sentenza impugnata) dal cui tenore ha congruamente e linearmente potuto evincere che il ricorrente si era adoperato per favorire l'incontro tra lo stesso EL ed il ZI. E, ancora, i giudici di merito hanno preso in esame le "criticità" evidenziate dalla difesa con riguardo, ad esempio, alla vicenda della OT (quanto alla motivazione di natura personale che aveva indotto il ZI a chiedere al AZ di eseguire dei controlli su costei), alla questione della foto che avrebbe ritratto il ZI in compagnia del D'BR (e, aveva sottolineato la difesa, mai rinvenuta negli incartamenti processuali), al fatto di aver tranquillizzato il ZI sul rigetto di una richiesta di autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche che erano in realtà già in atto;
alla vicenda "Zacco" ed alla pennetta USB contenente una misura cautelare in possesso del ET;
alla estorsione "TI" con la deposizione del Lgt. Abbagnale sugli appostamenti nei pressi del locale di via Veneto, che la difesa aveva invece valorizzato come sintomatiche della indole millantatoria del ricorrente. Con argomentazione tipicamente "in fatto" e "di merito", non censurabile in questa sede, la Corte di appello (cfr., pagg. 141-142) ha fatto presente che "... l'univocità probatoria delle conversazioni in atti non può ritenersi oblterata dalla invocata mancanza di attività di riscontro da parte degli organi investigativi sulle notizie fornite dal AZ e che si assume non essere state in realtà fornite"; si tratta, in particolare, delle conversazioni che, ancora una volta, sono state puntualmente e minuziosamente richiamate nella sentenza impugnata (cfr., pagg. 142-153). 68 Tanto rilevato in fatto, rileva il collegio come questa Corte abbia più volte chiarito che integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di un appartenente alla polizia di Stato che, consapevole della caratura criminale di alcuni affiliati a una cosca, pur non essendo organicamente inserito nella struttura organizzativa di essa, compia, anche in forza di un patto corruttivo, una serie di atti diretti a favorire tali soggetti, tra cui la rivelazione di notizie riservate, trattandosi di contributi causalmente idonei alla conservazione e al rafforzamento della operatività del sodalizio criminale (cfr., recentemente, Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, Rv. 283989 - 05; con?., Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253461 01; Sez. 6, n. 11898 del 13/11/2013, Argenziano, Rv. 259442 - 01). Con riguardo, poi, al profilo relativo all'efficacia causale del contributo arrecato al sodalizio dal concorrente esterno, su cui la difesa ha insistito nel secondo dei motivi aggiunti a firma dell'Avvocato MA, premesso che, ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica "ex post" del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale "fibrillazione" o crisi strutturale che rendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzione dell'attività (cfr., da ultimo, Sez. 1 , n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840 - 01), rileva il collegio che, tuttavia, la valutazione circa l'efficacia degli aiuti prestati alla cosca non deve essere confusa con la concreta idoneità delle notizie di volta in volta fornite a garantirne la migliore operatività o il superamento di momenti di difficoltà; va invece chiarito che la "utilità", per il sodalizio, dell'operato dei pubblici ufficiali i quali abbiano fornito notizie riservate su richiesta del capomafia, è insita nella stessa somministrazione di queste ultime indipendentemente dal fatto che, di volta in volta, queste fossero state effettivamente sfruttate. In altri termini, per ritenere la "utilità" dell'aiuto fornito dal pubblico ufficiale nel fornire notizie riservate su indagini in corso o su quant'altro gli venisse richiesto da esponenti del sodalizio, non è affatto necessario verificare se si fosse trattato di notizie poi concretamente utilizzate in quanto, in primo luogo, la loro rilevanza per le finalità proprie della associazione è insita nel fatto stesso che ne era stata sollecitata la acquisizione da parte di chi avesse la possibilità di accedervi, per la carica ed il ruolo rivestiti;
in secondo luogo, dovendosi ritenere che già la stessa acquisizione di notizie riservate (a prescindere dal loro concreto sfruttamento) è elemento di sicuro vantaggio per il sodalizio che, alla luce di quanto appreso, può assumere le sue determinazioni. 69 In definitiva, la valutazione positiva, in termini di contributo causale, delle notizie propinate dal AZ è conseguenza diretta della esclusione del loro carattere meramente millantatorio in quanto, ove esse, come ha fatto la Corte con giudizio non sindacabile, non fossero ritenute tali, finirebbero automaticamente per dover essere considerate comunque utili e perciò causalmente idonee ad incidere sulla vita del sodalizio. 6.1.4 Il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. MA è solo in parte fondato. La difesa denunzia violazione di legge con riferimento agli artt. 319 e 615- ter, 319-321 cod. pen. e 649 cod. proc. pen. ed in relazione alle imputazioni elevate a carico del ricorrente nel parallelo procedimento definito in primo grado con sentenza del 4.12.2020 e riunito in appello a quello relativo alla imputazione di concorso esterno. Come appresso si vedrà, le censure articolate dalla difesa sono in gran parte formulate in termini non consentiti finendo per risolversi in apprezzamenti sulla idoneità o meno degli elementi congruamente valorizzati dalla Corte di appello al fine di ritenere comprovate le condotte di volta in volta ascritte al ricorrente. 6.1.4.1 Con riguardo al capo A), concernente gli accessi abusivi effettuati dal ET il giorno 26 gennaio 2016 sui nominativi di EL Spitieri, NN AL e ME RE, la difesa ha richiamato l'atto di appello in cui aveva evidenziato la inidoneità del contenuto della conversazione del 27.1.2016, intercorsa tra il AZ ed il ZI, a fondare la responsabilità del primo, a titolo concorsuale, per l'accesso abusivo materialmente ascrivibile al ET il giorno 26; lamenta, quindi, il difetto di motivazione con cui la Corte ha eluso la censura. In realtà, la Corte territoriale non ha affatto omesso di prendere in esame il rilievo difensivo di cui ha dato puntualmente conto (cfr., pagg. 232-234) ma, con argomentazione anche in tal caso "di merito", ha richiamato il contenuto della conversazione del giorno 27, nel corso della quale il AZ aveva chiesto lumi ai ZI sul luogo di nascita del RE, per indurre - con argomentazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità ove si considerino i pacifici rapporti tra il AZ ed il ET - che le ricerche del coimputato, effettuate il giorno precedente, erano state effettuate da costui su sua richiesta;
in tal senso, la Corte ha congruamente valorizzato il dato testuale della conversazione nel corso della quale il AZ, rivolgendosi al ZI a proposito del RE, aveva utilizzato il 70 plurale ("... volevamo sapere") evocando, perciò, il concerto intervenuto con il ET. Altrettanto congruamente, inoltre, e con argomentazione non manifestamente illogica, la Corte ha considerato che, trattandosi di ricerche eseguite contestualmente, fossero in realtà tutte riferibili a sollecitazioni provenienti dal AZ. 6.1.4.2 Considerazioni analoghe riguardano anche i rilievi difensivi articolati con riferimento al capo B), relativo alla interrogazione effettuata sul conto di SA AO il giorno 4.3.2016. Il ricorso fa presente che, con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato la impossibilità che, alla luce del susseguirsi delle conversazioni dei giorni 3 e 4 marzo, l'accesso fosse stato effettuato dal NE su indicazione del AZ, del tutto estraneo a vicende relative a traffici di stupefacenti in cui era invece coinvolto il SA, con il RA ed il ZI. La difesa, quindi, denunzia la illogicità e la intrinseca contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte di appello che avrebbe travisato il tenore della conversazione non considerando che la ricerca era stata eseguita dal NE prima ancora che il AZ gli avesse fornito le informazioni di cui gli aveva parlato il giorno precedente e che, in ogni caso nessuna ulteriore ricerca a carico del "vero" SA AO fosse stata effettuata. La Corte di appello (cfr., pagg. 234-237), non mancando di dar séguito alle considerazioni difensive, ha richiamato la conversazione del giorno 3.3.2016 in cui il AZ aveva riferito a ET di una ricerca "... dei cosi che ti devo dare ..." per conto di RA;
il giorno 4.3.2016, pacificamente, il ET aveva effettuato un accesso alla Banca Dati sul nominativo di tale SA AO, di Roma, che nulla aveva tuttavia a che fare con SA AO nato a [...] 1'1.3.1960 e zio e AN Martora na. I giudici nisseni hanno quindi evocato la conversazione delle 9.25 del giorno 4.3.2016 intercorsa tra il AZ ed il ET che, con argomentazione non manifestamente illogica, ha ritenuto certamente riferita a quella del giorno precedente tanto che la difesa sostiene che, alle 9.25, il AZ non aveva ancora fornito al NE le specifiche della ricerca da effettuare, sicché il ET aveva eseguito l'accesso su un nominativo sbagliato. La Corte di appello, per corroborare la riferibilità al AZ degli accessi eseguiti dal ET, ha richiamato la figura del SA, coinvolto nella OCC del GIP di Roma del 6.2.2017 in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73 71 DPR 309 del 1990 (aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.), in concorso con AT ZI e AN RA. La "sequenza" delle conversazioni intercorse tra il AZ ed il ET, con l'accesso eseguito da quest'ultimo sul nominativo di (altro) SA AO, ha consentito ai giudici di merito di riferire la richiesta al AZ risultando del tutto irrilevante - ai fini della compiuta integrazione del delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. - il fatto che il ET avesse errato (per mancanza di dati specifici) nella individuazione del "vero" AO SA ed avesse acquisito informazioni su un omonimo. 6.1.4.3 I! capo C) è invece relativo agli accessi abusivi eseguiti sul conto di AO AR tra il giorno 6 ed il giorno 11 maggio 2016. La difesa, anche in tal caso, richiama le considerazioni svolte con l'atto di appello circa la impossibilità di configurare un concorso del AZ nell'accesso abusivo eseguito dal ET nella prima mattinata del giorno 6 maggio e di cui il ricorrente avrebbe fatto cenno al coimputato soltanto successivamente, ovvero, come riconosciuto nella sentenza, pochi minuti dopo;
rileva, ancora, l'assenza di elementi per ritenere il concorso del AZ anche negli accessi effettuati il giorno 11 maggio. Con riguardo all'accesso eseguito il giorno 6 maggio sul nominativo di AO AR il ricorso è fondato in quanto la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello è intrinsecamente contraddittoria. La Corte nissena, infatti, ha dovuto prendere atto che l'accesso era stato eseguito dal ET alle ore 8,55 di quel giorno e poco prima della conversazione telefonica intercorsa con il AZ: ha pertanto affermato che "... effettivamente il primo accesso - del 6 maggio - sul conto del AR può attribuirsi all'autonoma iniziativa del ET" (cfr., pag. 238). Se, perciò, la conversazione del giorno 8.5.2016 ha consentito ai giudici di merito - con argomentazione lineare e non manifestamente illogica - di "riferire" gli accessi successivamente eseguiti dal ET su quel nominativo alla richiesta del AZ, certamente questo argomento non poteva essere speso per l'accesso del giorno 6 maggio risultando perciò arbitraria (e, per l'appunto, contraddittoria con quanto affermato poco prima) la conclusione secondo cui "... tutti gli accessi abusivi vedono pertanto il coinvolgimento del AZ nella condotta materialmente posta in essere dal NE" (cfr., pag. 239). La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della medesima Corte di appello di CA. 6.1.4.4 Le censure relative al capo D) sono infondate: la difesa, infatti, eccepisce la improcedibilità dell'azione penale per violazione del disposto di cui all'art. 649 cod. pen. sostenendo che la medesima condotta materiale sarebbe stata illegittimamente ascritta al AZ sia a titolo di concorso esterno in associazione di stampo mafioso che come concorso in accesso abusivo a sistema informatico protetto che, infine, a titolo di corruzione propria, con indebita ed artificiosa moltiplicazione degli addebiti. La questione è stata affrontata dalla Corte di appello con argomentazioni puntuali "in fatto" (cfr., pagg. 239-240 della sentenza impugnata), ed è stata respinta sul corretto rilievo, in punto di diritto, della compatibilità (e conseguente configurabilità del concorso formale) tra il delitto di concorso esterno e le condotte, autonomamente rilevanti quali autonome e distinte ipotesi di reato, in cui si era concretizzato e manifestato il contributo dell'extraneus. Il rilievo, invero, una volta ritenuto perfettamente legittima (cfr., le considerazioni svolte supra, al par. 6.2) la qualificazione della condotta ritenuta dal primo giudice in termini di partecipazione al sodalizio ed invece dalla Corte di appello in termini di concorso esterno, si deve allora convenire sulla configurabilità del concorso formale tra quest'ultima ipotesi di reato e le condotte che, nell'agevolare concretamente il sodalizio, si risolvano ed integrino autonome ipotesi di reato (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 6 - , n. 25912 del 02/03/2021, Edo, Rv. 281956 - 01, in cui la Corte ha escluso la sussistenza del "bis in idem" nel caso di condanna per i reati di turbativa d'asta e corruzione, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., di un soggetto che, in altro procedimento, era stato già condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa); per altro verso, non v'è dubbio che, laddove il patto corruttivo contempli condotte di accesso abusivo a sistema informatico protetto, le due ipotesi di reato sono a loro volta in concorso formale (cfr., Sez. 5, n. 19463 del 16/02/2010, Jovanovic, Rv. 247144 - 01 in cui questa Corte, anzi, ha spiegato che già in quanto oggetto del patto corruttivo l'accesso diviene - in sé - "abusivo"). In ogni caso, la Corte di appello non ha mancato (cfr., pagg. 146-153) di far riferimento ad una serie di ulteriori condotte in cui, al di là degli accessi abusivi a sistema informatico protetto, si sarebbe concretizzato l'aiuto del AZ al sodalizio, in tal modo, dunque, superando - anche "in fatto" - ogni pur ipotetica sovrapposizione tra le due ipotesi di reato. Infondata, da ultimo, è la censura relativa alla mancata individuazione ed effettiva erogazione del "compenso" contemplato nel contestato "patto corruttivo" intercorso tra il ZI e l'odierno ricorrente. 73 Anche su questo aspetto, infatti, la Corte di appello ha fornito una risposta puntuale in fatto e, nel contempo, corretta in diritto: la sentenza impugnata ha richiamato, in particolare, le considerazioni svolte con riguardo alla parallela posizione di NO ET (su cui, anche, infra) ma, anche, il contenuto, particolarmente emblematico, della conversazione del 6.2.2016 intercorsa tra i due pubblici ufficiali sugli affari che il RA aveva in animo di intraprendere in Russia con la prospettiva di grandi guadagni anche per loro;
la conversazione dell'8.2.2016, intercorsa, tra il AZ ed il ZI, ancora sugli affari condotti dal RA anche sul traffico di stupefacenti (cfr., ivi, ancora, pagg. 241-242); la conversazione del giorno 8.2.2016 intercorsa tra il AZ ed il ET con riguardo alla esportazione di denaro all'estero ed il compenso che sarebbe stato quantificato per loro (cfr., pagg. 244) oggetto, peraltro, di altri procedimenti a carico degli stessi AZ e ET (cfr., in particolare, la sentenza del Tribunale di Roma del 22.12.2021). D'altra parte, come correttamente e linearmente sottolineato dai giudici nisseni, proprio le reiterate lamentele dei due pubblici ufficiali circa la mancata "concretizzazione", in termini di effettiva erogazione di compensi da parte del ZI, rappresenta la migliore e più evidente riprova dell'esistenza di un patto corruttivo nel quale costoro erano stati, certamente, destinatari di promesse di denaro "o altre utilità" in vista ed a fronte del compimento di atti contrari al loro ufficio. In tal senso, infatti, hanno evocato la conversazione del 16.2.2016 (in ci il AZ si lamentava, con ET, del fatto che le promesse non erano state sino a quel momento mantenute e di aver fatto "... solo ed esclusivamente favori ...") (cfr., pagg. 223-224 della sentenza impugnata); ma, anche, quella del 16.3.2016 in cui lo stesso AZ aveva riferito al ET del colloquio avuto con il RA sempre su questo stesso tema e nel corso della quale era il ET ad invitare il suo interlocutore a non essere più così disponibile con ZI;
ma, ancora, le conversazioni intercorse con NI D'BR in cui il AZ ribadiva la propria indisponibilità a proseguire nella "collaborazione" (cfr., pagg. 224-225: "... abbiamo pattuito la cosa tutti e tre ..." ed invece aveva fornito numerosi servizi ma "... tutto a uffa ..."). È noto, d'altra parte, che, in tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente, a nulla rilevando, inoltre, che lo stesso venga corrisposto a distanza di tempo dall'accordo corruttivo (cfr., tra le tante, 74 Sez. 6, n. 45847 del 14/10/2014, Scognamiglio, Rv. 260822 01; Sez. 6 - , n. 10084 del 08/01/2021, Lacchini, Rv. 281502 - 01). In ogni caso, la norma incriminatrice di cui all'art. 319 cod. pen. è formulata nel senso che il delitto di corruzione propria si perfeziona, alternativamente, con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione del denaro o altra utilità, con la precisazione, tuttavia, che quando alla promessa segue l'effettiva dazione del denaro, il termine di prescrizione decorrere da tale momento (cfr., Sez. 6, n. 50078 del 28/11/2014, Cicero, Rv. 261540 01; Sez. 6, n. 4105 del 01/12/2016, Ferroni, Rv. 269501 - 01; conf., d'altra parte, Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 - 01). 6.1.5 Il quinto motivo del ricorso a firma dell'Avv. MA (su cui ha insistito il secondo dei motivi nuovi) è a sua volta infondato. La difesa, infatti, ha eccepito la erroneità (sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione) della decisione con cui la Corte di appello ha confermato, sui reati di accesso abusivo e di corruzione per atto contrario al proprio ufficio, la aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata e ritenuta in termini di finalità agevolativa del clan "ZI"; in particolare, la difesa richiama il precedente "specifico" rappresentato dalla sentenza n. 8505 del 2021 della Corte di Cassazione, emessa nell'ambito del procedimento collegato celebratosi in Roma, ed in cui la aggravante era stata esclusa tanto da autorizzare la difesa a concludere nel senso della venuta meno della stessa contestazione di cui al capo D) mancando la prova della esistenza del sodalizio la partecipazione ai cui proventi avrebbe rappresentato il prezzo della corruzione e tenuto conto che, per l'appunto, l'aggravante stessa era stata esclusa proprio nei confronti del ZI con cui, in via esclusiva, il AZ si sarebbe rapportato. Tanto premesso, questa Corte ha più volte chiarito che, ai fini del riconoscimento della aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.), il giudice, anche in assenza di formale contestazione, nell'ambito del procedimento, del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., può effettuare una valutazione incidentale, allo stato degli atti, di sussistenza di una compagine associativa ancorché, si è detto, tale accertamento non possa essere compiuto sulla sola base dell'emissione, in un diverso procedimento penale, di una misura cautelare per il predetto reato associativo, necessitando della contestuale acquisizione degli elementi di prova posti a fondamento di tale misura (cfr., Sez. 3, n. 8505 del 14/01/2021, ZI, Rv. 281163 - 01; Sez. 1, n. 24524 del 18/02/2014, Griner, Rv. 259620 - 01: conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 36016 del 16.4.2019, Favara;
Sez. 1, 12288 del 2.7.2017, Abbruzzese;
Sez. 2, n. 47062 del 21.9.2017; cfr., anche, Sez. 2, n. 13504 del 28/02/2013, 75 Pelle, Rv. 254909 - 01, in cui la Corte ha affermato che la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge n. 203 del 1991, è configurabile anche se la condotta sia posta in essere in relazione ad associazione di tipo mafioso la cui esistenza non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato e se il dedotto capo di questa, destinatario della condotta agevolativa, sia stato precedentemente assolto da imputazioni relative al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quando l'operatività del sodalizio ed il ruolo svolto dal soggetto agevolato siano desumibili da risultanze acquisite successivamente alla sentenza di assoluzione); il giudice chiamato a decidere in merito alla esistenza o meno della aggravante della "agevolazione", non può dunque ritenersi esonerato dall'obbligo di svolgere un accertamento incidentale sulla esistenza del sodalizio in funzione e nell'interesse del quale l'agente abbia posto in essere la condotta illecita ascrittagli. Si tratta, invero, del principio recepito anche nella sentenza 8505/2021 della III Sezione di questa Corte (cfr., ivi, pag. 17) che, tuttavia, nel caso sottoposto al suo esame, ha escluso che fosse sufficiente, a tal fine, il riferimento alla sola emissione della misura cautelare indipendentemente da ogni autonomo approfondimento motivazionale. Quel che rileva, tuttavia, ed è stato ben evidenziato dalla Corte di appello di CA, è la diversità del presupposto "fattuale" su cui la aggravante era stata contestata in quanto, nel procedimento vagliato dalla III Sezione, essa era stata collegata alla creazione ed al radicamento di una articolazione "romana" del sodalizio, cui le condotte delittuose ascritte ai pubblici ufficiali sarebbero state funzionali. I giudici nisseni, tuttavia, hanno insistito sul fatto che "... rispetto all'associazione gelese le attività compiute in territorio romano lungi dal dar vita ad un'articolazione romana della famiglia mafiosa ZI hanno costituito reati fine posti in essere allo scopo di agevolare la medesima associazione" (cfr., pag. 227) tanto da aver indotto il Tribunale di Roma - con sentenze del 21 e del 28 maggio 2019 - a dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di CA (cfr., ivi, pag. 228). In ogni caso, la Corte di appello ha richiamato tutte le decisioni in cui, con sentenze passate in giudicato, era stata affermata la esistenza del sodalizio capeggiato dalla famiglia ZI (cfr., pagg. 54 e ssgg. della sentenza qui in esame). Quanto alla presunta inconciliabilità tra il dolo del concorrente esterno e l'elemento soggettivo che deve sorreggere la aggravante "mafiosa" sotto il profilo 76 della agevolazione è sufficiente richiamare le considerazioni sviluppate dalle SS.UU. "Chioccini" secondo cui "... non appare per contro rilevante, al fine di escludere la natura di dolo intenzionale nella forma circostanziale, la possibile esistenza di una discrasia logica di una figura delittuosa, quale il concorso esterno, per cui è sufficiente il dolo diretto, e la richiesta del dolo intenzionale per la figura circostanziale" poiché "... basterà sul punto rilevare la differente struttura delle due figure delittuose, delle quali l'art. 416-bis cod. pen. non opera alcun riferimento ad una finalità specifica, per escludere che la sua forma concorsuale possa essere ricostruita diversamente;
per contro l'illogicità di un dolo specifico inerente ad un elemento accessorio della fattispecie, come si accennava, è superata agevolmente dal richiamo ad altre figure analoghe (per tutte l'art. 61 n. 1 cod. pen.) che avvalorano la possibilità di una richiesta del dolo per la circostanza" sicché "... a considerazione che questa si applichi ad una fattispecie delittuosa che deve essere perfetta nei suoi elementi essenziali, non priva di rilievo la possibilità che si richieda un particolare collegamento psicologico, con l'ulteriore finalità della realizzazione di un evento specifico, che si aggiunge a quello tipico della fattispecie" (cfr., dalla motivazione si Sez. U - , n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734 - 01). In definitiva, proprio alla luce della complessiva ricostruzione operata dalle SS.UU., non è affatto escluso che il dolo generico che connota la figura del concorso esterno possa convivere con il dolo specifico che caratterizza i singoli reati in cui questo concorso si realizzasse. Coerentemente, si è chiarito che, in tema di associazione mafiosa, non integra la violazione del divieto di "bis in idem" l'esercizio dell'azione penale per delitto aggravato dalla circostanza prevista ex art. 416-bis.1 cod. pen. nei confronti di soggetto già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto la condotta integrante l'aggravante non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, dovendosi ritenere sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione (cfr., Sez. 6 - , n. 25912 del 02/03/2021, Edo, Rv. 281956 - 01). Da ultimo, è utile ribadire che, sempre alla luce delle considerazioni operate dalle SS.UU. in punto di dolo specifico della aggravante agevolativa, "... la ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso non è mai esclusiva, poiché plurimi possono essere gli stimoli all'azione; quel che rileva è che tra questi sussistano elementi che consentono di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice" in quanto "... costituisce dato di comune esperienza che possano sussistere plurimi motivi che determinano all'azione che, ove 77 accertati, non depotenziano la funzione intenzionale della condotta richiesta dalla norma specifica (per un'applicazione in tal senso cfr. Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, Di Mauro, Rv. 217032; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203770)"; consegue, secondo le SS.UU., che è "... quindi possibile la presenza di una pluralità di motivi, mentre essenziale alla configurazione del dolo intenzionale è la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma (in fattispecie analoghe v. Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390; Sez. 6, n. 14038 del 02/10/2014, dep. 2015, De Felicis, Rv. 262950; Sez. 3, n. 13735 del 26/02/2013, Fabrizio, Rv. 254856; Sez. 6, n. 7384 del 19/12/2011, dep. 2012, Porcari, Rv. 252498)". 6.1.6 Il quarto motivo del ricorso del AZ - a firma dell'Avv. Domenico MA - è fondato limitatamente alla ritenuta aggravante del comma 4 dell'ad 416-bis cod. pen.. La Corte di appello, infatti, a fronte dello specifico motivo di doglianza ha fatto riferimento, a dimostrazione della consapevolezza, in capo al ricorrente, della disponibilità di armi da parte del sodalizio da lui "favorito", al contenuto di una conversazione intercorsa tra lo stesso ZI e OS CA (ovvero tra terzi rispetto al AZ) in cui il primo faceva presente al secondo che sarebbe arrivato "ben vestito" aggiungendo che "... mi portu una zotta" (cfr., pag. 155 della sentenza impugnata). Si tratta, dunque, di una conversazione che non contempla il diretto coinvolgimento del AZ ed attraverso la quale, per altro verso, la Corte di appello ha preteso di dimostrare la consapevolezza del ricorrente circa i presupposti della contestata aggravante evocando una espressione indubbiamente "criptica" senza alcuna spiegazione di come e perché essa andasse certamente riferita ad un'arma. In via generale, e con riguardo alla natura della aggravante, si è più volte ribadito che essa è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (cfr., Sez. 2 - , n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010 01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254 - 01). Si tratta, tuttavia, di una impostazione che non può essere automaticamente estesa al concorrente "esterno" poiché se la dotazione di strumenti di offesa è connaturata al perseguimento degli scopi di un sodalizio di tipo mafioso, ed è quindi ragionevole presumere la conoscenza di tale disponibilità 78 anche in capo agli altri associati, tale dato, però, non è sufficiente per ritenere accertata l'aggravante anche nei confronti dei concorrenti esterni alla cosca mafiosa non essendo tali soggetti organici al gruppo delinquenziale (cfr., in tal senso, specificamente, Sez. 6, n. 36198 del 03/07/2014, Ancora, Rv. 260272 - 01). La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto specifico con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di CA. L'annullamento sulla aggravante speciale esonera il collegio dall'esaminare le altre censure pur articolate dalla difesa sul trattamento sanzionatorio il cui vaglio è precluso atteso che il riesame sulla aggravante speciale imporrà, all'esito, una complessiva rivalutazione destinata a riflettersi anche sulle ulteriori questioni sollevate in questa sede (segnatamente, il giudizio di valenza e la attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.). 6.2 Il ricorso proposto nell'interesse di CO AZ a firma dell'Avv. IN IL è inammissibile perché la maggior parte dei motivi in cui l'impugnazione è articolata è formulata supponendo (e contrastando) la ricostruzione operata dal giudice di primo grado che, come si è detto, aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato quale "partecipe" del sodalizio di cui al capo a) piuttosto che come concorrente esterno;
per il resto, si tratta di censure articolate in termini generici non tenendo conto e non confrontandosi con la motivazione con cui la Corte di appello ha sorretto la propria decisione;
per il resto si tratta di censure manifestamente infondate ovvero non consentite in sede di legittimità. Il primo motivo, infatti, deduce la "estraneità" del AZ rispetto alla consorteria criminale capeggiata da AT ZI evocando, a tal proposito, l'approdo delle SS.UU. "Modaffari" del 2021; il sesto motivo sostiene che il ricorrente non aveva manifestato alcuna formale adesione né ottenuto dal ZI il riconoscimento della appartenenza al sodalizio. Il terzo, il decimo e l'undicesimo motivo contestano la acquisizione di elementi comprovanti il dolo di partecipazione;
il quarto motivo il difetto di prova del pactum sceleris da ritenere "confinato" nella conclusione e perfezionamento di un "mero" patto corruttivo rilevante ai sensi dell'art. 318 cod. pen.. Il quinto motivo rileva che la sentenza impugnata ha fondato la diagnosi di partecipazione del ricorrente al sodalizio sulle condotte di accesso abusivo e di somministrazione, al ZI, di notizie riservate. Il secondo motivo è formulato in termini generici, non considerando e non prendendo in esame la motivazione della sentenza impugnata con cui i giudici 79 nisseni - come si è esposto al paragrafo 6.1.3 - hanno argomentato in merito alla sussistenza di tutti gli elementi, sia di natura oggettiva che di natura soggettiva, per ritenere il concorso esterno del ricorrente rispetto al sodalizio mafioso riferibile a AT ZI. Il sesto motivo del ricorso contesta la interpretazione e la "lettura", fornita dalla Corte di appello, della intercettazione relativa alla conversazione intercorsa tra il AZ ed il ZI in data 6.2.2016 ed anch'essa già oggetto di valutazione al paragrafo precedente. L'ottavo motivo censura la sentenza impugnata quanto alla condotta di partecipazione al sodalizio e con riguardo in particolare al fatto che il AZ era stato destinatario di promesse di denaro o di altri vantaggi, mai mantenute e realizzate;
è sufficiente, a tal fine, richiamare le considerazioni svolte in precedenza al par. 6.1.4.4. Il nono motivo contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. su cui si è argomentato al par. 6.1.5. 7. AN RA AN AR era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, del delitto di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso delineato al capo a) della rubrica e condannato, in quella sede, alla pena di anni 12, mesi 10 e giorni 20 di reclusione. In appello, la Corte nissena ha riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti generiche che ha stimato prevalenti sulle contestate aggravanti conseguentemente riducendo al pena ad anni 8 di reclusione. Il ricorso proposto nell'interesse del RA è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in sede di legittimità. 7.1 Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato per le ragioni che sono state illustrate al par.
6.1.1 affrontando l'omologo motivo di censura articolato nell'interesse di CO AZ cui, stante la identità dei rilievi e delle argomentazioni difensive, è possibile fare integrale rinvio. 7.2 Il secondo motivo del ricorso è a sua volta manifestamente infondato e, a ben guardare, e prima ancora, generico. La difesa, infatti, rileva che, con l'atto di appello aveva contestato proprio la appartenenza del NA alla "articolazione periferica tedesca" del sodalizio, 80 ed il relativo difetto di prova sul punto omettendo di considerare che il clan ZI era rimasto, in Germania, e sul piano criminale, una realtà impercettibile all'esterno. La Corte di appello, infatti, ha congruamente ed esaustivamente argomentato, in punto di fatto (cfr., pag. 166) sostenendo che, nel caso in esame, non si discute affatto dell'esistenza di una articolazione del clan ZI in territorio tedesco ma, semplicemente, di un programma di espansione della posizione sul mercato e di condizionamento parassitario delle altrui iniziative economiche all'estero e, dunque, della "mera proiezione degli interessi del clan ZI su territori diversi da quello gelese". 7.3 Il terzo motivo del ricorso è, a sua volta manifestamente infondato e, comunque, inammissibile per difetto di interesse. La Corte di appello, infatti, ha motivato (cfr., pag. 170 della sentenza impugnata) sulla natura oggettiva delle aggravanti di cui al quarto ed al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., avendo la difesa contestato il profilo soggettivo del dolo omettendo di considerare che, ai fini della estensione della aggravante, rileva anche il profilo della sola colpa. , In ogni caso, la Corte di appello ha riconosciuto al RA le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti che si è manifestato con la massima estensione della riduzione (per un terzo) della pena iniziale. Vanno perciò richiamate le considerazioni già spese con riguardo alla posizione di NI D'BR (cfr., par. 2.2) in merito alla insussistenza dell'interesse ad impugnare sul punto. 8. OL IG OL IG è stato ritenuto responsabile, in primo grado, del reato associativo di cui al capo a) della rubrica ("... imprenditore della Provincia di Brescia operante nel settore immobiliare" ... "dalla fine del 2015 in attuale permanenza, con la recidiva semplice") nonché della ipotesi estorsiva di cui al capo j) ed era stato condannato alla pena complessiva di anni 10 di reclusione ed euro 10.000 di multa. La Corte di appello ha riconosciuto al IG le circostanze attenuanti generiche che ha stimato prevalenti rispetto alle aggravanti contestate e ritenute sul capo j) ed ha di conseguenza rideterminato la pena (considerando quella applicabile al reato associativo che ha in realtà riqualificato in termini di concorso 81 esterno, divenuto in tal modo il più grave quanto alla pena edittale) in anni 7 e mesi 8 di reclusione di reclusione. 8.1 Il primo motivo del ricorso è infondato. La difesa, infatti, denunzia violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza impugnata rilevando che la Corte di appello, pur avendo dato atto che la difesa, all'udienza del 12.7.2021, si era riservata di depositare una memoria difensiva, non ne ha tuttavia tenuto conto pretermettendo i dati e gli elementi ivi esposti. È vero che la Corte nissena, dopo averne dato conto nello "svolgimento del processo", non ha motivato in merito al contenuto della memoria difensiva prodotta dalla difesa. E, tuttavia, è appena il caso di ribadire, in questa sede, che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr., per tutte, Sez. 1 - , n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01). Il ricorso, da questo punto di vista, è del tutto generico non avendo la difesa spiegato quali sarebbero state le argomentazioni sviluppate nella memoria difensiva la cui mancata considerazione, da parte della Corte di appello, avrebbe influito sulla linearità, congruità ed esaustività della motivazione della sentenza impugnata. Solo per completezza, allora, il collegio osserva che la memoria, allegata al ricorso, da pag. 2 a pag. 5 enuncia e riporta una serie di pronunce della Cassazione sulla distinzione tra partecipazione al sodalizio e concorso esterno ribadendo e reiterando le considerazioni sviluppate da pag. 7 a pag. 11 dell'atto di appello;
da pag. 5 a pag. 8 tratta della estorsione di cui al capo j) sottolineando come non si fosse in presenza di un "patto commissorio" e senza alcuna novità, nemmeno sul piano della mera argomentazione, rispetto al secondo motivo di appello (articolato da pag. 11 a pag. 15 del relativo atto); da pag. 8 a pag. 9 la memoria tratta della aggravante "mafiosa" oggetto di specifico esame da pag. 18 a pag. 20 dell'atto di appello. Su tutti questi aspetti, come si vedrà, la Corte di appello ha tuttavia fornito una risposta congrua ed esaustiva. 8.2 II secondo motivo del ricorso è, anch'esso infondato e, prima ancora, precluso: la difesa reitera in questa sede l'eccezione di nullità della sentenza di 82 primo grado viziata dall'omesso esame dell'imputato legittimamente impedito a presenziare al processo in quanto ristretto agli arresti domiciliari a Brescia e, comunque, impossibilitato a muoversi sul territorio nazionale in forza dei divieti amministrativi imposti dall'emergenza COVID. La Corte di appello ha respinto l'eccezione, già articolata con l'atto di gravame proposto contro la sentenza di primo grado, evidenziando (cfr., 98-99 della sentenza impugnata), con argomentazione indubbiamente corretta in diritto, che, dopo che era stata respinta la richiesta di abbreviato condizionato alla escussione di IE ed all'esame dell'imputato (oltre che all'acquisizione di documenti), si era proceduto, nei confronti del IG, con abbreviato "secco" senza che la difesa avesse mai chiesto di essere sentito, nel termine di cui all'art. 421 cod. proc. pen.. Questa Corte ha avuto modo di chiarire, infatti, che nel giudizio abbreviato la richiesta dell'imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell'art. 421 secondo comma cod. proc. pen., è ammissibile purché sia avanzata prima dell'inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall'imputato, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola (cfr., Sez. 5, n. 1937 del 15/12/2010, Dalti, Rv. 249101 - 01; conf., Sez. 6, n. 937 del 07/11/2001, Agosta, Rv. 220383 01; Sez. 6, n. 6821 del 19/05/2000, Pandolfo, Rv. 216539 - 01). In ogni caso, si è affermato che il rigetto della richiesta di rendere interrogatorio, formulata dall'imputato ammesso al rito abbreviato non subordinato a integrazione probatoria, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere tempestivamente eccepita, dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento (cfr., Sez. 3, n. 47108 del 02/10/2013, Calarese, Rv. 257859 - 01; Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014, F., Rv. 263660 - 01), evenienza che, nel caso di specie, non è stata nemmeno allegata e che, comunque, non risulta essere avvenuta. D'altra parte, trattandosi di un processo che doveva essere necessariamente celebrato in periodo COVID in quanto rientrante in quelli indicati dall'art. 83 DL 18 del 2020, la circostanza che esistessero delle restrizioni alla circolazione non poteva di per sé rilevare proprio in quanto, opinando altrimenti, nessun processo rientrante nei casi di celebrazione "necessaria" sarebbe stato in realtà possibile trattare. 83 Va, comunque, richiamato il disposto di cui al comma 12 dell'art. 83 del DL 18 del 2020 quanto alle modalità di partecipazione al processo da parte dell'imputato sottoposto a misure restrittive sottolineando, peraltro, che nessuna richiesta di partecipazione al processo, anche mediante videoconferenza, è stata mai avanzata nell'interesse del ricorrente che, ad ogni modo, era stato preventivamente autorizzato a partecipare all'udienza "libero e senza scorta" (cfr., sul punto, Sez. 2 - , n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658 - 01 in cui questa Corte ha chiarito che nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza). Da ultimo, va anche fatto presente che era vigente, in quel periodo, la ordinanza del Ministero della Salute del 22.3.2020 che vietava gli spostamenti dall'ambito comunale salvo "... comprovate ragioni lavorative, assoluta urgenza e motivi di salute" in cui, pacificamente, è riconducibile la partecipazione ad un processo penale tra quelli a celebrazione "necessaria". 8.3 II terzo motivo del ricorso (cui si collega il primo dei motivi aggiunti proposti nell'interesse del ricorrente) è articolato in termini non consentiti: la difesa, infatti, denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità per il delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso che sarebbe stata affermata dai giudici di merito sulla scorta di elementi inadeguati e, in particolare, in difetto di prova dell'esistenza di un accordo sinallagmatico con il sodalizio di riferimento. In realtà, come già segnalato con riguardo alla posizione del ZI, il vizio di violazione di legge è stato utilizzato per denunziare, in realtà, la ritenuta inadeguatezza degli elementi probatori acquisiti per dimostrare l'esistenza del intercorrente tra il IG ed il sodalizio e, pertanto, al fine di introdurre una censura non consentita in questa sede attenendo alla ricostruzione operata dai giudici di merito sulla scorta di un conforme apprezzamento, nei due gradi, delle medesime emergenze istruttorie. Quanto al primo aspetto, della violazione di legge, è opportuno pertanto precisare che il ricorrente deducono tale vizio con riguardo alla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice;
ma, come già osservato trattando della posizione di ET SI LO, in tal modo, lungi dal delineare un vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito 84 che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Con riguardo, poi, al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. LO, Rv, 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad diversa conclusione del processo;
sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 85 Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De AN ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). E, d'altra parte, è pacifico che è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). Tanto premesso, il collegio rileva che la Corte di appello, diversamente da quanto opinato dalla difesa, ha fornito una risposta congrua, esaustiva e puntuale alle doglianze articolate nell'atto di appello. I giudici nisseni hanno replicato alla doglianza difensiva secondo cui la posizione del IG sarebbe stata semplicisticamente assimilata a quella del GE, richiamando invece la sentenza di primo grado che (cfr., a pag. 237) aveva ben distinto le due posizioni;
hanno inoltre motivato (cfr., pagg. 101-105) sulle ragioni per cui hanno reso impossibile seguire la tesi difensiva e ridurre il rapporto tra il IG ed il ZI ad una generica "vicinanza" o "contiguità", penalmente irrilevante: a tal fine hanno evocato (cfr., pag. 101) la conversazione intercorsa in data 27.4.2012 tra il IG ed il GE sui conteggi degli importi e richiesti da ZI, elemento su cui la Corte ha potuto congruamente fondare la prova dell'apporto causale della condotta del ricorrente rispetto al sodalizio che a quello faceva capo;
in tal senso, peraltro, è stato ampiamente richiamato (cfr., 86 pag. 102) il contenuto conversazione emblematica di altri "favori" già ottenuti dal ZI e di altri da ottenere, anche nella auspicata prospettiva di "espansione" in Germania. La Corte ha chiarito, inoltre, che la posizione del IG non poteva risolversi in un rapporto personale con il solo AT ZI dal momento che il ricorrente era "... sempre in compagnia di GE ... ed ha continuato a relazionarsi con gli appartenenti al clan ZI, senza soluzione di continuità anche nei mesi a seguire, il che suggella la sussistenza di reciproche utilità tra i predetti imprenditori ed il gruppo mafioso" (cfr., ivi, pag. 103 in cui i giudici di appello hanno sottolineato non soltanto i rapporti tra il IG ed il GE ma anche tra costoro e i due IO, sulla cui natura hanno emblematicamente richiamato l'incontro di Milano del 25.5.2016 preceduto dalla conversazione del 24.5.2016 intercorsa tra il ZI e DO DI IO in cui il primo invitava il secondo a portare con sé "... tutta la documentazione ... della vostra ditta", a testimonianza, secondo la non certo arbitraria conclusione dei giudici di secondo grado, che non si trattava certo di un incontro conviviale. I giudici nisseni, a testimonianza dell'esistenza di un rapporto consolidato tra il IG ed il sodalizio, connotato da reciproci vantaggi, hanno inoltre richiamato l'incontro tra il ricorrente e NC GU oltre a quello con NI D'AM enumerando, perciò, con assoluta puntualità, una serie di elementi fattuali (cfr., pag. 104 della sentenza) su cui il ricorso è, a ben guardare, del tutto silente. 8.4 Il quarto motivo (cui si collega il secondo dei motivi nuovi) è, anch'esso, formulato in termini non consentiti. La difesa, infatti, lamenta violazione di legge con riguardo agli artt. 393 e 629 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al capo j): sostiene, infatti, che la Corte di appello avrebbe omesso di vagliare alcune prove travisandone altre come, ad esempio, la conversazione del 25 marzo 2016 non avendo inoltre considerato le dichiarazioni dello stesso IE;
ribadisce come le due sentenze di merito abbiano insistito sulla violazione del patto commissorio in realtà assolutamente non configurabile nel caso di specie mentre la indiscutibile esistenza del credito vantato nei confronti del IE avrebbe imposto di ricondurre la vicenda sotto altro paradigma normativo. La questione è stata già esaminata al punto 1.2 della presente sentenza vagliando l'omologo motivo di ricorso proposto nell'interesse di AT ZI. 87 Si trattava, in definitiva, della estorsione di cui sarebbe stato vittima tale ID IE costretto a privarsi definitivamente della disponibilità di un appartamento sito in Comune di Cavallino già fittiziamente trasferito, a titolo di garanzia, alla Operating Center srl del OL e da questi trasferito a terzi per realizzare il credito di OL IG. La Corte di appello ha affrontato le doglianze difensive in termini assolutamente esaustivi in punto di fatto e corretti in punto di diritto: in particolare, ha spiegato che "... la vendita fatta da IE avesse non già uno scopo immediatamente traslativo dell'immobile ma un'autentica finalità di garanzia, in violazione del divieto di patto commissorio, ed in tal senso la mera formalità dei passaggi dell'immobile, richiamati dalla difesa, quello del 2012 e quello del 2015, è di tutta evidenza irrilevante e smentita dal fatto che il IE aveva mantenuto la disponibilità dellO'immobile medesimo e che una parte del prezzo incassato dal OL era destinata allo stesso IE" (cfr., pag. 107 della sentenza impugnata). Ad un certo punto, secondo la ricostruzione della Corte di appello, il IE, debitore nei confronti di GE e IG, all'esito di un incontro con il ZI (il cui intervento era stato sollecitato dal GE e propiziato dallo stesso IG che si era recato personalmente a prelevare l'esponente della mafia gelese, significativamente chiamato a "risolvere" la vicenda), si era finalmente "convinto" a consentire al LD (legale rappresentante della Operating Center cui era stato fiduciariamente ed a titolo di garanzia trasferito un immobile di proprietà del IE) ad alienare il bene a terzi consentendo in tal modo ai creditori di rivalersi direttamente sul prezzo della vendita. In tal modo, dunque, gli imputati "... hanno agito non già per realizzare un diritto astrattamente suscettibile di tutela giudiziale quanto, piuttosto, per monetizzare il patto commissorio intercorso tra GE e IG da una parte e IE, vietato dalla legge e non azionabile in via giudiziaria" (cfr., ancora, pag. 109). Come già detto trattando della posizione di AT ZI, i giudici di merito hanno riepilogato in maniera analitica e puntuale i dati intercettivi che avevano consentito di ricostruire i fatti a partire dai colloqui intercorsi tra il ZI ed il GE (cfr., pag. 75 della sentenza, con la richiesta del primo di intervenire sul IE in maniera "convincente" - "glielo devi dire ... non mi fare arrabbiare ..." - e le rassicurazioni del secondo sulla propria disponibilità), gli intoppi e le difficoltà che erano state frapposte e la finale "risoluzione" della vicenda (cfr., pagg. 77-78) (cfr., in particolare, la conversazione in cui il IG dava conto al GE ed al LD dell'esito positivo dell'incontro tra il IE 88 ed il ZI con la finale decisione del primo di cedere l'appartamento alle loro condizioni: "... è tutto a posto ... come avevamo deciso noi ..."). La vicenda si era pertanto conclusa nel senso che si era consentito ai creditori di monetizzare direttamente la "garanzia" senza procedere esecutivamente e per via giudiziaria sui beni del debitore: correttamente, pertanto, la Corte di appello ha potuto confermare la qualificazione del fatto in termini di estorsione (e non già di ragion fattasi) in quanto, al di là del meccanismo più o meno articolato, il credito era stato realizzato con modalità costrittive non dissimili a quelle espressamente vietate dalla legge con riguardo al divieto di patto commissorio (cfr., sul punto, nella giurisprudenza civile, ad esempio, Sez. 2 - , n. 19508 del 18/09/2020, Rv. 659128 - 01). Ecco, allora, che le argomentazioni sviluppate in questa sede dalla difesa si pongono, in realtà, sul piano della considerazione e della valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo, anche con riguardo alle dichiarazioni del IE in ordine persistente disponibilità dell'immobile di cui si discute (cfr., pag. 110). 8.5 Parzialmente fondate sono, invece, le doglianze difensive quanto alle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen.. Con riferimento, infatti, al comma 4, valgono per OL IG le considerazioni svolte in merito alla posizione di NF D'BR e di CO AZ relative alla impossibilità di estendere al concorrente esterno le considerazioni svolte con riguardo alla natura oggettiva della aggravante ed alla sua comunicabilità agli associati. Anche in tal caso, infatti, la motivazione della Corte di appello (cfr., pag. 112) è articolata con riferimento alla posizione del partecipe del sodalizio senza tener conto, per l'appunto, del fatto che il IG è stato riconosciuto responsabile in termini di "concorso esterno". La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di CA per nuovo esame. Diversamente deve invece ritenersi quanto alla aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen. per cui, come è stato chiarito, è sufficiente che il prezzo, il profitto o il prodotto derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso siano destinati a finanziare le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle 89 fonti di provenienza illecita sia idoneo a conseguire tale risultato (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, Adelfio, Rv. 259863 - 01). Tanto premesso, la consapevolezza, in capo al ricorrente, del reinvestimento e finanziamento dei proventi del sodalizio in attività economiche è stata congruamente motivata, sia pure in maniera indiretta, con la ricostruzione fattuale che ha restituito la figura del IG in termini di imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (cfr., Sez. 6 - , n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474 - 01; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683 01; Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, La Valle, Rv. 273390 - 01). 8.6 Fondato, inoltre, è il sesto motivo del ricorso con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. in merito alla aggravante delle "più persone riunite" contestata e ritenuta sul capo j). La Corte di appello, infatti, ha giudicato infondata la doglianza difensiva, già articolata con l'atto di appello, "... in ragione dei plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva ed alla pluralità dei soggetti che interviene a contattare la persona offesa, esplicitando la natura collettiva della richiesta, di provenienza da più soggetti appartenenti al gruppo criminale" (cfr., pag. 113 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che evoca, per un verso, la pluralità di soggetti che, intervenendo in diversi momenti, hanno ciascuno avanzato la richiesta estorsiva e, per altro verso, la consapevolezza, in capo alla vittima, della natura "collettiva" della richiesta;
in tal modo, tuttavia, la Corte di appello ha motivato in termini non conformi a diritto e, in particolare, al principio già affermato dalle SS.UU. di questa Corte, secondo cui nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (cfr., Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01); il principio è stato successivamente sempre ribadito precisandosi che nel delitto di estorsione, anche laddove aggravata dal metodo mafioso, l'aggravante 90 delle più persone riunite è configurabile solo quando sia riscontrata la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento della realizzazione della violenza o della minaccia, in quanto solo in tal modo si verificano, in conformità alla "ratio" della norma, quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima che ne riducono la forza di reazione e giustificano l'applicazione dell'aumento della pena (cfr., Sez. 2 - , n. 671 del 23/10/2019, Pignataro, Rv. 277817 - 01; conf., Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv. 265657 - 01). Anche sul punto la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello nissena per nuovo esame. 8.7 Manifestamente infondati sono il settimo e l'ottavo motivo di ricorso: il settimo motivo censura, infatti, l'esito del giudizio di valenza tra circostanze di opposto segno dovendosi allora ribadire che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 5 - , n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02). Analogamente esaustiva, pur nella sua sinteticità, è la motivazione con cui la Corte nissena ha escluso la attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; è consolidato il principio per cui la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non è compatibile con i reati associativi (cfr., Sez. 1 - , n. 7188 del 10/12/2020, Pavone, Rv. 280804 - 02) e, ritiene il collegio, siffatta valutazione va certamente riferita anche alla ipotesi del "concorso esterno" dal momento che proprio la configurabilità di tale ipotesi delittuosa suppone una condotta causalmente efficiente sulla vita e la attività del sodalizio risultando perciò contraddittorio ipotizzare la applicazione della attenuante in parola che suppone, invece, la sostanziale indifferenza causale della condotta rispetto all'evento (cfr., Sez. 6 - , n. 34539 del 23/06/2021, I, Rv. 281857 - 01 in cui la Corte ha ribadito che, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale delliter" criminoso). 91 8.8 Con il terzo dei motivi nuovi, la difesa ha censurato la sentenza della Corte di appello sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. della agevolazione. Il motivo nuovo non può essere preso in esame in quanto il ricorso principale non conteneva alcuna censura essendo appena il caso di ribadire che è inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Sez. 2 - , n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv. 284520 - 01; conf., Sez. 6 - , n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01, in cui la Corte ha ribadito che la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione). 9. DO DI IO DO DI IO era stato ritenuto, in primo grado, responsabile del delitto di cui al capo a) ed era stato di conseguenza condannato alla pena finale di anni 10 e mesi 8 di reclusione. In appello, la Corte territoriale ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti e, ritenuta la continuazione tra i fatti qui giudicati (e considerati più gravi) con quelli oggetto della sentenza della stessa Corte di appello di CA del 21.7.2018, ha rideterminato la pena in anni 12 e mesi 4 di reclusione. 9.1 Il primo motivo del ricorso è articolato in termini non consentiti e, prima ancora, generici. La difesa, infatti, denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla errata individuazione, nel IO, della figura dell'imprenditore "colluso" anziché dell'imprenditore "vittima" del sodalizio ed all'errata individuazione degli elementi costitutivi del "concorso esterno"; evidenzia, a tal fine, che, anche in caso di doppia conforme, il giudice è tenuto a verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere ricondotta, al più, nel concorso esterno. 92 In realtà, il ricorso si diffonde su considerazioni di natura generale in merito alla ipotesi delittuosa di "partecipazione" al sodalizio rispetto a quella, alternativa, di "concorso esterno", per le quali non potrebbe essere utilizzato un medesimo percorso motivazionale;
e, ancora, sulla distinzione, invalsa nella giurisprudenza di questa Corte, tra l'impresa "ontologicamente mafiosa" la figura dell'imprenditore "colluso", tradizionalmente - come si è visto - ricondotta nella ipotesi del "concorso esterno" di cui, si assume, non può discutersi in termini di partecipazione "nana". Quel che rileva, tuttavia, è che il ricorso, al di là delle considerazioni di ordine generale ampiamente sviluppate dalla difesa, non si confronta affatto con il contenuto della motivazione articolata dalla Corte di appello che, in maniera congrua ed esaustiva ma, soprattutto, puntuale in fatto, ha evidenziato tutti gli elementi su cui ha potuto, in termini non manifestamente illogici e, anzi, del tutto lineari, ricondurre la condotta ascritta al IO alla ipotesi delittuosa della partecipazione "piena" al sodalizio. Ed infatti, i giudici nisseni hanno in primo luogo ricordato (cfr., pagg. 208- 209) la precedente condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., inflitta al IO nel procedimento "Tetragona" (nel quale il ricorrente era stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione in quanto considerato imprenditore di riferimento ed a disposizione del clan ZI) di cui richiama, sia pur sinteticamente, i presupposti e gli elementi di valutazione. Hanno chiarito, dunque, che i IO (cfr., pag. 210) avevano sostanzialmente messo a disposizione del ZI la loro ditta per permettere a Cosa Nostra di infiltrarsi non solo in Sicilia ma anche in Germania e nel varesotto richiamando, a testimonianza di siffatta ricostruzione, l'incontro del 25.5.2016 (già evocato affrontando la posizione di OL IG) ed aggiungendo che i due IO, il giorno 15.7.2016, si erano recati, insieme a AT ZI, in Germania (precisamente a Colonia) per incontrare AN RA in vista della intrapresa di attività economiche (cfr., ancora, pag. 211, dove si accenna alla realizzazione di appartamenti ritenendo irrilevante, ai fini che interessano, che l'affare non abbia poi avuto séguito). La Corte di appello ha richiamato, ancora (cfr., pag. 212) l'incontro, avvenuto nel mese di agosto, con AT ZI in quel di AN Vito Lo Capo, presente anche il RA, quando i due IO, su richiesta del ZI, avevano accettato di coinvolgere, nei loro affari, anche tale FI ON, circostanza da cui la Corte di appello ha potuto congruamente evincere il sostanziale asservimento della loro impresa alle esigenze ed alle richieste del sodalizio. 93 Altri elementi fattuali di cui, come accennato, il ricorso non tiene alcun conto e con cui non si confronta, sono la conversazione intercorsa in data 29.8.2016 tra DO DI IO con il figlio nel corso della quale il primo confidava al secondo "... che il ZI AT, consapevole del grande potere mafioso che aveva assunto e delle attività illecite che stava conducendo, era preoccupato che ciò desse fastidio alle altre famiglie mafiose gelesi, temendo che si rompessero gli equilibri raggiunti con una ormai risalente nel tempo pax mafiosa" (cfr., pag. 213) dando così conto della "intraneità" del ricorrente alle logiche e dinamiche del sodalizio, di cui era perfettamente a conoscenza. Altrettanto significativi, secondo la Corte di appello, sono le conversazioni del 15.10.2016 (cfr., pag. 214) relativa all'accordo raggiunto in merito ai lavori da eseguirsi, unitamente a UE ME, per conto della SITAL Impianti nonché, ancora, i contatti a Roma di AT IN disponibile anche a procurare al IO un avvocato sulla capitale. 9.2 Il secondo motivo è invece fondato. La Corte di appello (cfr., pag. 246) ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati in questa sede con quelli oggetto della condanna inflitta al ricorrente all'esito del processo "Tetragona"; ha ritenuto più grave il reato per cui si procede ("... risultando la prosecuzione della condotta partecipativa sintomatica di maggiore capacità delinquenziale ...), individuando la pena-base nel minimo edittale (previo bilanciamento in termini di equivalenza) in anni 10 di reclusione con aumento di anni 5 e mesi 6 di reclusione per il fatto precedentemente giudicato: più precisamente, la Corte di appello è partita dalla pena base di 10 anni, ridotti, per il rito, a 6 anni e 8 mesi;
ha aumentato per la continuazione con la condanna precedente nella misura di anni 5 e mesi 6 di reclusione pervenendo, in tal modo, alla pena finale di anni 12 e mesi 4 di reclusione. È vero, come giustamente osservato dalla difesa, che la pena complessiva così rideterminata è "aritmeticamente" errata corrispondendo, la somma tra la pena base e l'aumento per la continuazione, ad anni 12 e mesi 2 (non mesi 4) di reclusione. E, tuttavia, rileva il collegio che l'errore non possa essere oggetto di una mera correzione (ex art. 619 cod. proc. pen.) a fronte della fondatezza dell'ulteriore rilievo articolato dalla difesa che ha eccepito la "incongruità" dell'aumento per la continuazione, quantificato in misura pari ad anni 5 e mesi 8 di reclusione in relazione ad una condotta partecipativa che, come risulta dalla precedente sentenza della Corte di appello nissena, resa il 23.3.2020, era stata 94 contestata e ritenuta dal gennaio del 2009 al 13 maggio 2010 a fronte di quella relativa alla partecipazione contestata in questa sede che parte dal 2010 e prosegue sino alla attualità (il che, come è noto, coincide con la sentenza di primo grado che è 23.3.2020) per la quale è stata ritenuta congrua una pena contenuta nel minimo di 10 anni. Come ricordato dalle SS.UU. nella sentenza "Pizzone", principi non dissimili a quelli tradizionalmente affermati con riguardo agli oneri motivazionali posti carico del giudice in punto di pene principali, sono stati affermati con riguardo alle pene determinate in aumento, per la continuazione, per i reati "satellite"; i giudici del supremo collegio hanno infatti richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato chei «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato». Qualora, per contro, la pena per il reato più grave sia stata quantificata in termini prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione sia tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione. Con specifico riguardo agli aumenti per la continuazione, le SS.UU, hanno quindi fatto presente che "... stabilire relazioni traducibili in formule matematiche non è possibile" potendo perciò "... essere condiviso il realistico giudizio espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540: nella determinazione della pena base per il calcolo del trattamento sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia precisa, ancorché sia ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all'interno dell'intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale"; di conseguenza "... nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte non risulta possibile;
ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che sia stato rispettato, ove 95 ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati". Si è affermato che "... di una pena non si può affermare o negare l'esattezza; ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie (si pensi alle pene alternative) e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena" (cfr., ancora, Sez. U , n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Le SS.UU. hanno tuttavia sottolineato che "... l'attitudine di una tendenziale proporzione tra le componenti della pena complessiva del reato continuato a dare dimostrazione di un corretto uso del potere discrezionale emerge da diverse pronunce. Già Sez. 5, n. 1413 del 05/10/1984, dep. 1985, Ottonello, Rv. 167832, reputava debba esserci un rapporto di proporzionalità tra l'entità della pena base e l'aumento dovuto alla continuazione", tanto che "nell'appena citata sentenza n. 24979/2018 si rimarca il più accentuato obbligo motivazionale ove il giudice abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato". Ed è proprio alla luce di questi principi e, in particolare, quello di "proporzionalità", che la sentenza impugnata va annullata in punto di aumento per la continuazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di CA per nuovo esame. 9.3 Il terzo motivo del ricorso è naturalmente assorbito. 9.4 Manifestamente infondato è, invece, il quarto motivo, articolato in punto di comparazione tra circostanze di opposto segno e sul giudizio di valenza sul cui esito la sentenza impugnata ha motivato, sia pure in maniera sintetica, ma adeguata e sufficiente (facendo riferimento ai precedenti specifici a carico del IO) in relazione allo specifico onere motivazionale imposto su tale profilo, come chiarito al punto 5.4 trattando della posizione di FI IA. 10. OS IO OS IO era stato riconosciuto a sua volta responsabile, in primo grado, del delitto di cui al capo a) e condannato alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione. In appello, la Corte ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche stimate in tal caso (rispetto al di lui genitore DO DI) prevalenti sulle contestate (e pur ritenute) aggravanti, rideterminando perciò la pena in anni 5 e mesi 8 di reclusione. 96 10.1 n motivo (unico) del ricorso articolato nell'interesse di OS IO è inammissibile in quanto del tutto generico: il tenore delle doglianze è, infatti, assolutamente identico, anche dal punto di vista grafico, a quelle articolate nell'interesse di DO DI IO e di cui si è trattato in precedenza dovendosi pertanto ribadire come, a maggior ragione in tal caso, il ricorso sia del tutto slegato dal tenore della decisione impugnata. È allora appena il caso di ribadire che il requisito della specificità dei motivi, stabilito dall'art. 582 cod. proc. pen. nella "versione" introdotta dalla legge n. 103 del 2017 ma, certamente, anche nel testo previgente, implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le tante, Sez. 6 - , n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). 11. ES RO ES RO era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, del delitto di cui al capo a) ed era stato condannato alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione. In secondo grado, la Corte di appello di CA ha ritenuto in suo favore le circostanze attenuanti generiche stimandole prevalenti rispetto alle contestate aggravanti rideterminando di conseguenza la pena in anni 5 e mesi 8 di reclusione. 10.1 Il primo motivo del ricorso è formulato in termini non consentiti in questa sede. La difesa, infatti, denunzia violazione di legge con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione per illogicità ed incongruità rispetto al giudizio di colpevolezza. Sostiene, in particolare, che la Corte di appello ha eluso le censure difensive con cui era stata evidenziata la natura accidentale (legata, cioè, a ragioni di indole familiare) del rapporto intercorso tra il RO ed il ZI, come risultante dal compendio intercettivo e che sarebbe stata invece immotivatamente sminuita dai giudici di secondo grado;
rileva come la Corte abbia ritenuto acquisita la prova della partecipazione al sodalizio nell'avere il ricorrente preso parte all'incontro del padre AN con il ZI sottolineando che, in tal modo - considerata anche 97 la durata minima della partecipazione al sodalizio - vi sarebbe stato un vero e proprio travisamento della prova e, comunque, la sentenza impugnata avrebbe violato i criteri di valutazione della stessa. Come accennato, il motivo contiene censure non consentite in sede di legittimità in quanto, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, la difesa finisce con il sollecitare la Corte ad una rivisitazione delle prove in vista di una loro differente valutazione rispetto a quella motivatamente assunta dalle due sentenze di merito. Soltanto apparentemente, perciò, e per le medesime ragioni già esposte al par.
8.3 relativo al ricorso proposto nell'interesse di OL IG, la censura è riferibile a profili di violazione di legge o a vizi della motivazione proponendo, invece, doglianze che esulano dal perimetro dei profili di legittimità definito dall'art. 606 cod. proc. pen.. Tanto premesso, e per completezza, rileva il collegio che la Corte di appello ha motivato in maniera puntuale ed esaustiva sulle censure articolate dalla difesa con l'atto di appello spiegando, in primo luogo, che ES RO è figlio di AN RO (condannato nell'ambito del medesimo processo per il delitto di cui al capo a) ma non impugnante) zio, quest'ultimo, di ET RO in quanto figlio del fratello IO e fidanzato di CH ZI, nipote di AT IN e fidanzato con CH ZI, nipote, a sua volta, di AT ZI. La Corte di appello non ha mancato di vagliare tale circostanza (compresa la "fuga" al nord dei due ragazzi ospitati a Novara da ES RO) per esaminare la tesi difensiva secondo cui i rapporti tra AN RO e AT ZI erano legati proprio a questa vicenda: più in particolare, poi, ha richiamato la conversazione del 3.11.2016 intercorsa, per l'appunto, tra AN RO e AT ZI dando conto, dal suo stesso tenore (cfr., pagg. 174-175: "... mi dispiace parlarti anche di queste cose ..."), come la vicenda dei due ragazzi fosse stata avanzata dal RO ma nell'ambito di altre e diverse questioni di cui i due avevano affrontato. D'altra parte, hanno osservato i giudici di secondo grado, AN RO utilizzava, per le comunicazioni con ZI, cellulari sia del figlio ES che dell'altro figlio (cfr., ivi, pagg. 175-176) mentre, in occasione dell'incontro a Roma del 6.11.2016 (dove i due RO, su suggerimento del ZI, erano giunti a bordo di una Fiat evitando di utilizzare la più vistosa BMW) era stato proprio ES ad aver chiamato AT ZI, una volta giunti nella capitale, per concordare il luogo dell'incontro. 98 Il diretto coinvolgimento di ES RO nelle attività del padre e nei rapporti con il sodalizio è stato inoltre congruamente motivato, con argomentazioni in punto di fatto su cui il ricorso è silente, laddove la Corte di appello ha richiamato il summit del 9.11.2016 a Busto Arsizio (cfr., pagg. 179-180 della sentenza) in occasione del quale ES RO era stato direttamente contattato da OS IO;
e, ancora, con il successivo viaggio a Roma e, poi, con la trasferta sino a Gela del 23.11.2016 (cfr., pag. 179) da parte di AN RO e AT ZI anche nell'occasione accompagnati dal giovane ES. Da ultimo, la Corte ha evocato i contatti del RO con MZ SA (cfr., pag. 179) e FI di IS (cfr., pag. 180) che, con argomentazione non manifestamente illogica, e nel quadro complessivamente tracciato, sono stati ritenuti "... significativi dell'appartenenza del RO ES all'organizzazione criminale capeggiata da ZI AT ..." spiegando che "... la disponibilità del RO ES assicurata dal padre non può che sottendere la piena consapevolezza del figlio, senza che il ruolo certamente preponderante del padre possa far ritenere indifferente quello del figlio fino a renderlo inconsapevole longa manus del genitore" (cfr., ivi, ancora, pagg. 179 e 180). 11.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello a sostegno della conferma della partecipazione del RO al sodalizio di cui al capo a) esclude, evidentemente, la percorribilità della ipotesi alternativamente proposta dalla difesa, di inquadramento della condotta del ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen.. A ciò si aggiunga che il reato di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la sua condotta si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso, quanto meno morale, nel reato a ascritto a quest'ultimo (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , n. 282 del 22/09/2021, Aiello, Rv. 282510 01; conf., Sez. 3 - , n. 364 del 17/09/2019, C., Rv. 278392 - 03). 11.3 II terzo ed il quarto motivo del ricorso sono inammissibili per carenza di interesse per le stesse ragioni già esposte con riguardo alle posizioni di NI D'BR ed AN RA;
anche in tal caso, infatti, la Corte di appello ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche stimandole 99 prevalenti sulle concorrenti aggravanti ed applicando la massima riduzione consentita. 12. NO ET NO ET era stato riconosciuto, in primo grado, responsabile dei fatti di accesso abusivo a sistema informatico protetto e di corruzione propria e condannato alla pena complessiva di anni 7 di reclusione. La Corte di appello ha riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti generiche ed ha rideterminato la pena in anni 5 di reclusione. 12.1 II primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La difesa, infatti, denuncia violazione di legge (con riguardo al disposto di cui all'art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione per omessa replica alle doglianze difensive circa la (in)esistenza di una articolazione romana del clan gelese riconducibile alla famiglia ZI;
richiama, dal canto suo, la sentenza 8505 del 2021 della III Sezione di questa Corte che aveva annullato, senza rinvio, la sentenza della Corte di appello di Roma nella parte in cui era stata ritenuta la aggravante agevolativa su una serie di condotte di accesso abusivo a sistema informatico protetto. La questione posta dalla difesa del ET è stata già affrontata trattando della posizione di CO AZ (cfr., par. 6.1.5): non potendosi evidentemente ritenere vincolante la decisione della III Sezione, va perciò ribadito come la Corte di appello di CA non abbia omesso di vagliare la portata di quella sentenza sostenendo che "... la decisione invocata, invero, si è pronunciata sull'aspetto oggettivo della aggravante mafiosa e dunque sulla finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa ritenuto insussistente alla luce della motivazione del giudice romano che aveva valorizzato, in quella sede, il titolo cautelare emesso in altro procedimento senza tuttavia accertare le fonti di prova sottese" (cfr., pagg. 227-228 della sentenza in verifica). Ha pertanto puntualmente motivato con riguardo alla diversità del caso di specie in cui è pacifica la esistenza del clan ZI e dove "... rispetto all'associazione gelese le attività compiute in territorio romano, lungi dal dar vita ad un'articolazione romana della famiglia mafiosa ZI, hanno costituito reati fine posti in essere allo scopo di agevolare la medesima associazione" (cfr., pag. 226); ha evidenziato come tale diversa impostazione risultasse "... nelle due sentenza ... con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore dell'Autorità Giudiziaria nissena, accogliendo l'eccezione 100 difensiva che aveva dedotto l'incompetenza di quel giudice, con riferimento ai reati per cui si procede aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo della connessione teleologica tra i predetti reati e quelli contestati al AZ nel procedimento n. 3269/2015 già pendente avanti il Tribunale di Gela" (cfr., ivi, pag. 227). Con argomentazione tipicamente "di merito" e, comunque, non manifestamente illogica, la Corte di appello ha spiegato che l'esistenza dell'associazione di stampo mafioso riconducibile a AT ZI è, nel presente processo, dimostrata dalla stessa volontà dei due militari di farne parte (cfr., pagg. 228-229, la conv. del 16.2.2016 tra AZ e ET il quale, a fronte della prospettiva rappresentatagli dal AZ, di divenire loro due, con il RA, i "terminali" romani del sodalizio con a capo il ZI, si dichiarava pienamente d'accordo: "... ce sto ..."). E, pertanto, ha potuto concludere nel senso che il ZI "... altro non ha fatto che avvalersi, ratione materiae, di chi di volta in volta era in grado di soddisfare le esigenze specifiche del clan nei vari territori di interesse, senza che da ciò ne sua derivata la creazione si singole cellule territoriali quanto, piuttosto, nell'ambito dell'unità di intenti, una mera concretizzazione di condotte illecite funzionali a preservare ed incrementare gli interessi gestiti in tali territori - quello romano o tedesco quanto al RA - dal sodalizio mafioso radicato in provincia di CA" (cfr., ivi, pag. 229). 12.2 Il secondo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato. La difesa denunzia, infatti, violazione e vizio di motivazione formulando una serie di censure, alcune delle quali relative alla posizione di CO AZ ma ritenute indirettamente rilevanti anche per il ET: deduce, in particolare, la omessa motivazione sulle doglianze formulate con l'atto di appello con riguardo, specificamente, alla configurabilità della promessa di affiliazione quale prezzo della corruzione, intervenuta antecedentemente rispetto ai primi accessi abusivi;
alla stessa configurabilità del delitto in esame ed alla omessa valutazione della richiesta difensiva di ricondurre la vicenda nell'alveo della diversa fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen.. La difesa ha, poi, replicato le doglianze relative alla posizione del AZ quanto alla compatibilità della posizione di costui quale "affiliato" e, nel contempo, destinatario di proposte corruttive. Da ultimo, ha sottolineato la mancata individuazione della controprestazione promessa in quanto variamente individuata nella investitura dei due pubblici ufficiali quali referenti romani del clan, nella corresponsione di una 101 percentuale (del 15%) sugli "affari" del sodalizio e, in particolare, sul traffico di valuta ma, di fatto, "svaporata" in generiche e, comunque, inadempiute, promesse di denaro. Rinviando, per quanto riguarda le questioni relative al AZ, alla parte della sentenza in cui si è trattato della posizione di quel ricorrente, e limitando l'esame ai profili di censura autonomi, va rilevato, in primo luogo, come la Corte di appello abbia affrontato il tema dello "iato" temporale tra la proposta corruttiva ed i primi accessi sostenendo (cfr., pagg. 220-221 della sentenza) che, se effettivamente, gli accessi di gennaio sono antecedenti il patto corruttivo come contestato, tale circostanza non incide sulla configurabilità del reato di corruzione che ben può essere riferito agli accessi successivi avendo osservato, in ogni caso, che anche quelli del gennaio erano stati eseguiti senza dubbio nell'interesse del ZI: in data 26.1.2016, infatti, erano stati effettuati accessi sui nominativi di SP EL, AL NN e RE ME, il primo dei quali era organico al clan e si occupava di traffico di stupefacenti in Germania e rispetto al quale lo stesso ZI poteva avere interesse a saperne di più all'esito dell'incontro avvenuto non più tardi di qualche giorno prima nella sala giochi di GI ZI dove gli erano state esposte alcune lamentele da parte del gruppo operante in Germania. I giudici nisseni, quindi, hanno motivato, in termini lineari ed immuni da profili di manifesta illogicità, circa l'esistenza di un patto corruttivo condiviso con CO AZ (cfr., pagg. 220-221) richiamando le medesime emergenze istruttorie che sono state evidenziate trattando, per l'appunto, la posizione di quest'ultimo (cfr., par. 6.1.4.4). Alla luce di questi elementi, perciò, la Corte di appello ha potuto congruamente ribadire la corretta qualificazione della vicenda in termini di corruzione propria ed coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte - ribadita anche dopo la riforma dei reati contro la P.A. del 2012 - secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito del quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticannente connesse all'esercizio della pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria (cfr., Sez. 6 - , n. 16781 del 21/10/2020, Crialese, Rv. 281089 - 05; Sez. 6 - , n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192 - 05; Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, Giancreco, Rv. 267634 - 01). 102 12.3 Manifestamente infondato, da ultimo, è il terzo motivo del ricorso con cui la difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto: segnala, infatti, la difficoltà di conciliare il ruolo di concorrente esterno ascritto al AZ con il dolo specifico che connota la aggravante speciale aggiungendo che, con l'atto di appello, era stata evidenziata la indifferenza del pubblico ufficiale rispetto alle sorti del sodalizio e l'interesse esclusivo dei due graduati a procurarsi dei guadagni illeciti. Con riguardo, in particolare, alla posizione del ET la difesa ha fatto presente che il collegamento con il sodalizio avrebbe dovuto interessare il solo AZ. Anche su questi aspetti, e pure in tal caso rinviando alle considerazioni svolte relativamente alla posizione del AZ (cfr., il par. 6.1.5), va detto che la Corte di appello ha fornito una motivazione del tutto esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata ai dati fattuali di cui ha dato sempre conto. I giudici nisseni, in particolare, hanno fatto presente (cfr., pagg. 231-232) come i due pubblici ufficiali, pur nutrendo aspettative di guadagno personale, fossero comunque ben consapevoli di agire nell'interesse di una consorteria mafiosa richiamando, a tal fine, ed a titolo di esempio, il contenuto della conversazione intercettata in data 6.5.2016 intercorsa tra il AZ e lo stesso ET sulla figura del AR. Ed è, comunque, appena il caso di ribadire che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (cfr., Sez. U - , n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734 - 01). Le stesse SS.UU., peraltro, hanno ben chiarito come il dolo specifico che deve animare la aggravante speciale non necessariamente deve essere inteso come dolo "esclusivo": hanno infatti spiegato che "... la ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso non è mai esclusiva, poiché plurimi possono essere gli stimoli all'azione; quel che rileva è che tra questi sussistano elementi che consentono di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice" per cui "... costituisce dato di comune esperienza che possano sussistere plurimi motivi che determinano all'azione che, ove accertati, non depotenziano la funzione intenzionale della condotta richiesta dalla norma 103 specifica (...)"; si è affermato, dunque, che "... è quindi possibile la presenza di una pluralità di motivi, mentre essenziale alla configurazione del dolo intenzionale è la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma (...)". Di qui, pertanto, la correttezza, anche in diritto, della soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito nel ritenere compatibile il dolo della aggravante agevolativa con la finalità di lucro personale ma, anche, con un atteggiamento critico nei confronti delle finalità perseguite dal sodalizio nel contempo concretamente "agevolato". 13. Il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di NI D'BR comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dall'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di FI IA, AN RA, OS IO, ES RO e NO ET consegue la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LO GI IO perché l'imputato va assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto;
annulla sentenza impugnata: - nei confronti di ZI AT limitatamente al reato di cui al capo c); - nei confronti di LO ET SI, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen.; - nei confronti di DO DI IO, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
- nei confronti di AZ CO, limitatamente al reato di cui al capo c), ex capo U), in relazione all'episodio del 6.5.2016, nonché alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.; - nei confronti di IG OL, limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, comma quarto, e 629, comma, secondo, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sui predetti capi e punti ad altra Sezione della Corte di appello di CA;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di ZI AT, LO ET NO e IO DO DI. Rigetta nel resto i ricorsi di AZ CO e IG OL. 104 Rigetta il ricorso di D'BR NI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IA FI, RA AN, IO OS, RO ES e ET NO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28.4.2023