CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2023, n. 18079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18079 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AN NN AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha chiesto la revoca della sentenza oggetto del ricorso e l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 5 dicembre 2020 limitatamente alla determinazione della pena in continuazione, procedendo ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod.proc.pen. alla rideterminazione della stessa;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nell'interesse di OV IA De ST è stato presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 11 gennaio 2022 (dep. il 10 aprile 2022), con la quale questa Corte Suprema ha rigettato il ricorso presentato dallo stesso De IY ST ) avverso la pronuncia resa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 5 dicembre 2020 nei suoi confronti. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18079 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI AR Relatore: FRANCOLINI NN Data Udienza: 09/02/2023 In particolare, si è dedotto che la riferita sentenza di legittimità avrebbe rigettato il settimo motivo del citato ricorso (relativo all'erronea determinazione della pena irrogata quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per i fatti già giudicati con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 11 aprile 2007) nel presupposto, ritenuto per mero errore di fatto, che non si fosse celebrato nelle forme del rito abbreviato il precedente giudizio (appena richiamato), all'esito del quale al De ST era stata irrogata la pena che la Corte territoriale (per l'appunto con la detta sentenza del 5 dicembre 2020 già oggetto di ricorso) ha rideterminato ex art. 81, comma 2, cit. 2. All'udienza del 9 febbraio 2022 l'avvocato Francesco Calabrese, difensore del De ST ha rinunciato alla trattazione orale del procedimento e si è proceduto, pertanto, alla trattazione in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori (ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). 3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato presentato con atto sottoscritto dall'avvocato Francesco Calabrese in difetto di una rituale procura speciale, in quanto la sottoscrizione di essa (non rilasciata per atto pubblico) da parte del De ST non è autenticata come prescritto dall'art. 122, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. pure art. 39 d. att. cod. proc. pen.; cfr. Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 - dep. 2015, Zangari, Rv. 264048 - 01: «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.»:). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere NN FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha chiesto la revoca della sentenza oggetto del ricorso e l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 5 dicembre 2020 limitatamente alla determinazione della pena in continuazione, procedendo ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod.proc.pen. alla rideterminazione della stessa;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nell'interesse di OV IA De ST è stato presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 11 gennaio 2022 (dep. il 10 aprile 2022), con la quale questa Corte Suprema ha rigettato il ricorso presentato dallo stesso De IY ST ) avverso la pronuncia resa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 5 dicembre 2020 nei suoi confronti. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18079 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI AR Relatore: FRANCOLINI NN Data Udienza: 09/02/2023 In particolare, si è dedotto che la riferita sentenza di legittimità avrebbe rigettato il settimo motivo del citato ricorso (relativo all'erronea determinazione della pena irrogata quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per i fatti già giudicati con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 11 aprile 2007) nel presupposto, ritenuto per mero errore di fatto, che non si fosse celebrato nelle forme del rito abbreviato il precedente giudizio (appena richiamato), all'esito del quale al De ST era stata irrogata la pena che la Corte territoriale (per l'appunto con la detta sentenza del 5 dicembre 2020 già oggetto di ricorso) ha rideterminato ex art. 81, comma 2, cit. 2. All'udienza del 9 febbraio 2022 l'avvocato Francesco Calabrese, difensore del De ST ha rinunciato alla trattazione orale del procedimento e si è proceduto, pertanto, alla trattazione in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori (ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). 3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato presentato con atto sottoscritto dall'avvocato Francesco Calabrese in difetto di una rituale procura speciale, in quanto la sottoscrizione di essa (non rilasciata per atto pubblico) da parte del De ST non è autenticata come prescritto dall'art. 122, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. pure art. 39 d. att. cod. proc. pen.; cfr. Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 - dep. 2015, Zangari, Rv. 264048 - 01: «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.»:). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/02/2023.