Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6513 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
AULA A 06 513 / 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro f Composta dai magistrati: R.G.N. 5738/1999 Dott. Vincenzo Mileo - Presidente 8385/1999 66 Raffaele Foglia - Consigliere 8386/1999 66 Pasquale Picone Relatore 66 Rep. 66 Cron. 18589 66 Grazia Castaldi 66 Raffaele Di Lella 66 Ud. 29.1.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA SS e RC GO, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Angelico, n. 35, presso l'avv. Domenico d'Amati, che li rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrenti- contro 394 SOCIETA' EDITRICE ROMANA PA., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n. 1, presso l'avv. Edoardo Ghera, che unitamente agli avv. Salvatore dè Francesco e Giorgio Cosmelli, la rappresenta e difende con procura speciale del notaio De Martino di Roma in data 22.3.1999 (rep. 164995); -controricorrente- e sul ricorso proposto da SOCIETA' EDITRICE ROMANA PA., come sopra domiciliata rappresentata e difesa;
-ricorrente incidentale-
contro
LA SS e RC GO, come sopra rappresentanti, domiciliati e difesi -controricorrenti- e sul ricorso proposto da SOCIETA' EDITRICE ROMANA PA., come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;
-ricorrente incidentale-
contro
LA SS, come sopra rappresentanto, domiciliato e difeso -controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 4921 in data 14 marzo 1998 (R.G. 17905/91); 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.1.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
usivo l'avv. Shera;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere per EL e per il rigetto del ricorso per OL, con assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con sentenza del 20 marzo 1990, il Pretore di Roma, in accoglimento delle domande proposte da SS EL e GO MA nei confronti della Società l'CE MA s.r.l., ha condannato quest'ultima a pagare la somma di £ 3.313.552 al primo e di £ 4.066.714 al secondo, a titolo di compenso per il lavoro (qualificato come straordinario) prestato nel settimo giorno consecutivo di lavoro. Sull'appello della società, il Tribunale di Roma, in riforma dell'impugnata sentenza, ha ridotto a £ 1.126.971 la somma spettante al EL, mentre ha rigettato la domanda del MA, riguardando quest'ultima esclusivamente periodi successivi al contratto collettivo in vigore dal gennaio del 1982, in relazione ai quali non spettavano compensi a titolo di lavoro straordinario per la prestazione resa nel settimo giorno consecutivo. Ha premesso il Tribunale che le dedotte prestazioni di lavoro in giorno domenicale con frequenza prestabilita e la correlativa fruizione del riposo settimanale dopo sette giorni lavorativi sempre nell'ambito della settimana successiva alla domenica lavorata, erano state effettuate e praticate nel rispetto della normativa legale e contrattuale vigente in materia. Ed infatti, l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934 (applicabile anche ai dipendenti delle aziende giornalistiche e similari a seguito della decisione della Corte Costituzionale n. 105 3 del 1972), stabilendo che, nelle aziende nelle quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, il riposo e settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica, consente di derogare non solo al principio della generale coincidenza del riposo settimanale con la domenica, ma anche a quello della sua normale cadenza dopo sei giorni di lavoro consecutivi. Del resto, tale conclusione era del tutto coerente con l'art. 36 Cost. che, secondo l'uniforme interpretazione della Corte costituzionale, contiene un principio di normale periodicità del riposo settimanale dopo sei giorni lavorativi, ma non osta ad un'articolazione del riposo più elastica e differenziata in relazione alle peculiarità di ciascuna attività (sentenze nn. 150/67; 146/71; 105/72; q 101175). Negli stessi sensi si era già più volte pronunziata la Corte di cassazione, che, pur affermando la validità del criterio di cadenza del riposo dopo sei giorni lavorativi, non aveva escluso, tuttavia, la possibilità di deroga. Una siffatta deroga era da ritenersi consentita nel settore in oggetto in base alla interpretazione dell'art. 5 L. 370/1934 e della normativa contrattuale collettiva. Ed invero, l'art. 4, parte operai, del c.c.n.l. del 1975 prevedeva, in tema di "disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani", un orario di lavoro settimanale per 36 ore distribuito su sei giornate lavorative, e l'attribuzione ai sensi dell'art. 5, primo comma, L. 370/1934, di un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito. Orbene, il ritenere che la norma contrattuale avesse inteso consentire unicamente la non coincidenza del riposo con la domenica avrebbe finito per privare di utilità la previsione dell'attribuzione, ai lavoratori chiamati a prestare la propria opera di domenica, di un giorno di riposo compensativo settimanale, perché il giorno di riposo accordato a tali lavoratori "avrebbe presentato tutte le caratteristiche, non già di un recupero, ma del vero e proprio riposo settimanale in quanto concesso dopo sei giorni di lavoro consecutivi". Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale ha osservato dichiarando di - cheribadire quanto in precedenza statuito in altre analoghe controversie l'avvenuta prestazione di lavoro in giorno di domenica con frequenza prestabilita, e quindi secondo turni, e la correlativa fruizione del riposo settimanale dopo sette od otto giorni lavorativi, e sempre nell'ambito della settimana successiva alla domenica lavorata, erano state effettuate e praticate nel rispetto della normativa, sia contrattuale che legale, vigente in materia. In relazione alla normativa collettiva, il Tribunale evidenziava che l'art. 4 del contratto collettivo applicabile in tema di "disciplina domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani" (che stabiliva che "gli operai chiamati a prestare la propria opera di domenica per le edizioni del lunedì dei quotidiani osserveranno un orario di lavoro settimanale di 36 ore distribuito su sei giorni lavorativi comprese le domeniche", aggiungendo altresì che ad essi "sarà attribuito, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, un giorno di riposo settimanale non retribuito") consentiva ed autorizzava, in considerazione, appunto, delle peculiari caratteristiche del ciclo produttivo proprio delle aziende tipografiche, una distribuzione del lavoro tra gli operai che richiedeva ad essi di lavorare per più di sei giorni consecutivi, pur non potendosi in ogni caso superare nella media un orario di lavoro settimanale di trentasei ore riferito a sei giornate lavorative. La situazione non era poi mutata con l'art. 4 del contratto collettivo del 1982 (disposizione che introduceva, a far tempo dal 1° settembre 1982, il regime lavorativo articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi ed uno di riposo"), che definiva il precedente regime lavorativo come "basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo". Con tale espressione 5 le parti collettive, infatti, avevano inteso riferirsi ai lavoratori che riposavano normalmente di domenica e, pertanto, lavoravano consecutivamente dal lunedì al sabato visto che per gli "operai chiamati a prestare la propria opera la domenica per l'edizione del lunedì era stabilita una specifica disciplina in altro paragrafo del medesimo articolo definita appunto come "disciplina dell'orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani", la quale sostanzialmente riproponeva la regolamentazione dei precedenti contratti. In ogni caso, andava escluso che con il appunto per la sua collocazione nella parte preliminare riferito inciso -- dell'articolo riguardante in generale l'orario di lavoro e la sommarietà dell'espressione - le parti collettive volessero dare ed enunciare, sullo specifico oggetto riguardante il lavoro prestato di domenica per l'edizione del lunedì, una interpretazione autentica della precedente normativa, all'epoca ormai superata, A apparendo invece del tutto attendibile che con l'inciso indicato si volesse soltanto ribadire un criterio del tutto normale per la generalità dei dipendenti cui quella parte della norma si riferiva. Se il godimento dei riposi compensativi dopo il settimo giorno risultava, per quanto detto, legittimo ed impediva l'accoglimento della domanda del lavoratore fondata su un preteso titolo risarcitorio, la domanda di quest'ultimo poteva però trovare fondamento sull'assunto del dedotto superamento dell'ordinario orario di lavoro esclusivamente per il periodo precedente l'entrata in vigore del contratto collettivo del 1982 (gennaio dello stesso anno). Ed infatti, i contratti collettivi anteriori al 1982 qualificavano lavoro straordinario quello reso oltre l'orario settimanale di 36 ore. Ne conseguiva - ritenuto, ai fini della verifica del superamento dell'orario normale settimanale, che dovesse considerarsi per settimana non quella di calendario (dal lunedì alla domenica) bensì una qualsiasi sequenza di sette giorni - che poteva legittimamente concludersi per la spettanza 6 della maggiorazione per il lavoro straordinario in relazione all'attività prestata nel settimo giorno consecutivo, come tale eccedente il normale orario settimanale. Non poteva ritenersi, infatti, che le parti, pur conoscendo che l'organizzazione aziendale comportava il superamento del normale orario settimanale, avessero inteso compensare lo svolgimento di tale attività ulteriore rispetto a quella contrattualmente prevista con benefici attribuiti a diversi titoli (come detto, per il lavoro eseguito di domenica ed in ragione dei turni lavorativi, dopo più di sette giorni), trattandosi di situazioni comunque distinte e diverse. La situazione si era modificata, invece, con il contratto collettivo del 1982, prevedendo l'art. 6 di tale contratto come lavoro straordinario "quello eseguito oltre l'orario normale giornaliero di cui all'art. 4 (il quale, a sua volta, prevede che "l'orario giornaliero di lavoro, a tutti gli effetti del presente contratto, è stabilito per tutti i turni in 6 ore giornaliere") ed escludendo una volontà delle parti collettive di compensare la prestazione resa nel settimo giorno consecutivo con la maggiorazione dell'80%, che non poteva che ritenersi riferita, appunto, esclusivamente al lavoro straordinario "contrattuale". Detta conclusione non trovava ostacolo nel rilievo che "la disciplina dell'orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani, contenuta nello stesso articolo 4, prevedesse un orario normale settimanale, in quanto in mancanza di una esplicita deroga all'applicazione del sopra citato art.
6 - contenente appunto la definizione di lavoro straordinario - doveva ritenersi che la mera indicazione per i lavoratori addetti all'edizione del lunedì di un orario normale settimanale non valeva a qualificare come straordinario l'orario reso oltre tale limite contrattuale, ma pur sempre nei limiti della legge (di 48 ore settimanali ex l. n.692/23). Certo non poteva escludersi che di fatto il trattamento goduto dal lavoratore, pur conforme alla normativa collettiva, potesse rilevarsi insufficiente, non 7 proporzionato o, eventualmente, lesivo del principio della parità di trattamento, ma tale accertamento non era stato nella specie in alcun modo richiesto, né erano emersi dagli atti elementi di fatto necessari per una valutazione della concreta adeguatezza o meno della retribuzione. A tale fin non risultavano rilevanti le richieste istruttorie dirette a dimostrare che la gratifica annuale pattuita in sede aziendale spettasse anche ai dipendenti dell'azienda non coinvolti nei turni per le edizioni del lunedì e che la maggiorazione del lavoro straordinario fosse corrisposta anche a coloro che lavoravano la domenica ma con riposo settimanale, in quanto, in difetto di una precisa ricostruzione dell'organizzazione aziendale e delle posizioni di lavoro dei vari dipendenti non era consentito concludere nel senso del mancato rispetto dei criteri costituzionali. La pretese dei lavoratori, in definitiva, dovevano essere respinte per la parte relativa al periodo successivo al 1982. Anche a periodi anteriori alla predetta data si riferiva, invece, la pretesa del EL, che, entro i limiti precisati, poteva trovare accoglimento. La cassazione della sentenza è domandata da SS EL e da GO MA con ricorso articolato in sei motivi. Resiste con separati controricorsi la s.p.a. CE MA, che, nei confronti di SS EL propone ricorso incidentale condizionato per due motivi, nonché ricorso incidentale non condizionato per un motivo;
nei confronti di GO MA propone ricorso incidentale condizionato per due motivi. Ai due ricorsi incidentali resistono con i rispettivi controricorsi il EL ed il MA. Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. In primo luogo, va disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei tre ricorsi proposti avverso la stessa decisione.
2. L'esame dei ricorsi, principali e 8 incidentali, concernenti la controversia tra SS EL e la CE MA PA, è precluso dal sopravvenire della mancanza del relativo interesse. Invero, prima della discussione della causa, è sta prodotta copia autentica del verbale di conciliazione della lite intervenuta fra le indicate parti in sede sindacale in data 21 febbraio 2001. In detto atto, i ricorrenti dichiarano altresì di rinunziare al proposto ricorso per cassazione, ma senza il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 390 c.p.c. mancando la sottoscrizione degli avvocati. Orbene, la giurisprudenza prevalente e, comunque, più condivisibile, ritiene che in tale fattispecie sia ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso (sia pure sopravvenuta, ma, in ogni caso, idonea a consentire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza) per effetto dell'evidente attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente alla decisione del gravame (cfr. Cass. 6 giugno 1998, n. 5594). La Corte, dunque, deve dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta mancanza dell'interesse all'impugnazione, a seguito della cessazione della materia del contendere, stante l'inefficacia di ogni decisione emanata nei gradi di merito.
3. In ordine alla controversia tra GO MA e la CE MA PA, con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 3, 5, 8, 15 L. 370/1934, art. 36 Cost., 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Si sostiene che le parole "ogni settimana", usate nell'art. 1 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, andavano interpretate nel senso che la pausa deve cadere dopo sei giorni di lavoro e non nel senso che sia sufficiente un giorno di riposo per ogni settimana di calendario, sicché, ove il lavoratore presti la sua attività di domenica, fruendo del riposo dopo più di sei 9 giorni consecutivi di lavoro, egli ha diritto oltre che alla maggiorazione per la particolare penosità del lavoro domenicale, anche ad una indennità risarcitoria per la mancata fruizione del riposo con la cadenza di legge. Né per andare in contrario avviso può addursi la lettera dell'art. 5 della stessa legge, dovendo tale disposizione essere interpretata - alla luce dei principi fissati dall'art. 36 Cost. - nel senso che la deroga ivi prevista alla regola della coincidenza del riposo settimanale con la domenica non implica anche la deroga alla regola della periodicità ordinaria di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, sicché, nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese stampatrici ed editrici di giornali, in assenza di specifico rinvio legislativo, non è ammessa la possibilità della fruizione f del riposo settimanale oltre il settimo giorno di lavoro, con la conseguenza che la contrattazione collettiva, che preveda, in deroga al suddetto principio, la possibilità di tale diversa cadenza del riposo settimanale, deve considerarsi invalida. La deroga ex art. 51. 370/1934 consente, pertanto, soltanto il sacrificio del diritto a godere del riposo settimanale nella domenica, sacrificio che in ogni caso deve essere specificamente compensato. Solo in casi eccezionali e per determinate categorie di lavoratori (personale viaggiante addetto ai vagoni letto;
commessi viaggiatori e personale equiparabile), la legge ammette la deroga, oltre che alla regola del riposo settimanale la domenica, anche a quella relativa all'intervallo fra un riposo ed un altro.
4. Con il secondo motivo dello stesso ricorso si denuncia ancora violazione e falsa applicazione di norme di legge: art. 3, 5, 8, 15, L. 370/1934, art. 36 Cost. ed art. 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Si deduce che, anche nell'ipotesi di ritenuta derogabilità della regola del riposo dopo sei giornate lavorative, la deroga posta dal contratto collettivo di settore non poteva ritenersi 10 legittima in assenza di uno specifico rinvio da parte del legislatore all'autonomia contrattuale. La Corte costituzionale aveva, infatti, ammesso la possibilità di una deroga anche per effetto della contrattazione collettiva, ma solo in casi in cui la legge operi un espresso riferimento a detta contrattazione per la regolamentazione dei riposi. La Corte, in altri termini, aveva inteso affermare che la legge ordinaria può affidare alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare la periodicità del riposo settimanale senza con ciò porsi in contrasto con l'art. 36 Cost., a condizione, però, che tale disciplina rispetti determinati criteri (necessità di tutela di apprezzabili interessi;
non snaturamento del rapporto, nel complesso, di un giorno di riposo e sei di lavoro;
non superamento dei limiti della ragionevolezza) e che eventuali deroghe siano contenute nei limiti strettamente necessari. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale non aveva considerato che non era consentito alla contrattazione collettiva introdurre una periodicità dei riposi diversa da quella generale in ragione della inesistenza di una norma di legge di rinvio alla suddetta contrattazione.
5. Con il terzo motivo, sempre del ricorso principale del MA, si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 3, 5, 8, 15, L. 370/1934, art. 36 Cost., art. 1362 c.c. in relazione al contratto collettivo, art. 112 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). In particolare, si sostiene che il Tribunale ha errato nell'interpretare gli art. 4 e 5 della contrattazione collettiva, perché emergeva da detti articoli che alla previsione del riposo settimanale faceva riscontro quella di una settimana lavorativa di 6 giorni con un orario normale di lavoro di 6 ore al giorno e 36 ore settimanali e l'attribuzione, alle prestazioni eccedenti tale orario, della natura di "lavoro straordinario" con diritto alle relative maggiorazioni. Il Tribunale, pertanto, per potere affermare la sussistenza in seno 11 al contratto collettivo di una valida deroga al principio della cadenza del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro, avrebbe dovuto quanto meno dar conto delle predette norme, per poi escluderne la rilevanza o ridimensionarne la portata. Ed in analoghi errori interpretativi era incorso il Tribunale nella lettura dell'art. 4 del contratto collettivo del 1982, in quanto, se avesse applicato anche in tale caso i criteri di ermeneutica contrattuale, avrebbe concluso che le parti avevano chiarito nell'ultima parte del terzo comma - che il regime lavorativo previsto dai - precedenti contratti era basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo (previsione riferibile anche a coloro che lavoravano di domenica) ed inoltre avevano inteso escludere una deroga al principio della cadenza ebdomadaria del 조 riposo. Si addebita, infine, al Tribunale di avere assegnato un non condivisibile significato al termine "riposo compensativo" in quanto l'aggettivo, lungi dal dovere essere necessariamente interpretato come indicativo di "compenso" per la mancata fruizione del riposo settimanale, può e deve essere interpretato come indicativo della funzione di sostituire il riposo domenicale che, nel nostro ordinamento, costituisce la regola.
6. Il quarto motivo dello stesso ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 3, 5, 8, 15 L. 370/34, art. 36 Cost., art. 1362 c.c. in relazione al c.c.n.l., art. 112 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Si afferma che il Tribunale - nell'accogliere parzialmente l'appello della società e nel ritenere in base alla disciplina contrattuale la ricorrenza nella fattispecie in oggetto di tutte le condizioni poste dalla Corte costituzionale al fine di legittimare la deroga alla cadenza del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro- era ancora una volta incorso in violazione e falsa applicazione di norme di legge ed in 12 difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo svolto alcuna indagine sui presupposti legittimanti la deroga alla normale cadenza del riposo settimanale. Più specificamente, il Tribunale aveva fondato esclusivamente il suo convincimento sulla esigenza di pubblicare i quotidiani nella giornata del lunedì e sull'equo contemperamento di tale esigenza con quella dei lavoratori, affermando che una diversa organizzazione del lavoro (basata su una turnazione fissa con la domenica sempre lavorata) avrebbe finito per danneggiare i lavoratori addetti a tale turno. Ma tale ragionamento non valeva a spiegare ove risiedesse l'evidente necessità di derogare al più volte citato principio della "cadenza ebdomadaria" del riposo e non teneva conto del fatto che a tale problema si sarebbe potuto ovviare (come era, infatti, avvenuto in massima parte a far tempo dal 1982) mediante la costituzione di turni ultrasettimanali, sicché l'indicata circostanza non valeva di per sé ad integrare gli estremi della "evidente necessita", cui il giudice delle leggi aveva fatto riferimento per legittimare deroghe alla normale cadenza del riposo settimanale.
7. Con il quinto motivo si denuncia sempre violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 3, 5, 8, 15 L. 370/34, art. 36 Cost., art. 1362 c.c. in relazione al contratto collettivo di categoria, nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e5 c.p.c.). Si contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui la prestazione resa nel settimo giorno non costituirebbe comunque lavoro straordinario per il periodo successivo al 1982, in quanto i contratti collettivi successivi a tale data avrebbero introdotto la nozione di "straordinario giornaliero". Così affermando il giudice di merito non aveva spiegato da quale clausola contrattuale avesse tratto il convincimento che portava ad escludere la natura straordinaria della prestazione eseguita dopo l'orario settimanale, e non aveva spiegato perché fossero stati 13 trascurati numerosi significativi elementi, ignorando, in particolare, la determinazione, nella contrattazione collettiva del 1982, della retribuzione settimanale in base ad un orario di 36 ore (art. 4), la distinzione, operata nell'art. 4, fra l'orario settimanale di fatto" di 35 ore e l'orario contrattuale di 36 ore settimanali, ed infine il riferimento contenuto nell'art. 7 all'orario normale giornaliero o settimanale. In effetti, il Tribunale aveva disapplicato gli artt. 1362 e 1363 c.c., ed era incorso in evidente difetto di motivazione ed in illogicità. Ad ulteriore conforto di tale assunto, si afferma l'illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto che le parti del contratto del 1982 avessero inteso dettare in materia di orario straordinario una nuova disciplina ed escludere la compensabilità a titolo di straordinario dell'eventuale prestazione nel settimo giorno consecutivo, sul presupposto che l'assetto contrattuale fosse satisfattivo anche di tale peculiare modalità di svolgimento della prestazione. Ed infatti, il giudice d'appello non aveva tenuto conto che anche nel contratto del 1982 i compensi previsti erano esplicitamente ed esclusivamente imputati al lavoro domenicale e che non vi era stata alcuna variazione dei compensi nella disciplina del lavoro domenicale perché non era consentito sostenere che gli stessi compensi fossero all'improvviso divenuti satisfattivi tanto da indurre le parti a modificare il regime dell'orario di lavoro e ad eliminare il compenso sino a quel momento corrisposto per la prestazione del settimo giorno. In conclusione, se fosse stato compiuto dal Tribunale un completo ed esauriente accertamento, sarebbe emersa la assoluta insussistenza di qualsiasi variazione tra disciplina recata dal contratto collettivo del 1982 e quella propria dei contratti precedenti.
8. Con il sesto motivo e ultimo motivo del ricorso principale è denunciata violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 3, 5, 8, 15 L. 370/34, art. 36 Cost., art. 1362 c.c. in relazione al contratto collettivo, art. 2697 e 2727 ss. c.c., 14 112, 115 e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e5 c.p.c.). Si sostiene che il Tribunale ha errato nell'escludere che la prestazione resa nel settimo giorno desse luogo ad un indennizzo in favore del lavoratore, affermando, invece, che detta prestazione, ricadendo nella previsione contrattuale, non desse luogo a nessuna indennità, per avere le parti collettive inteso remunerarla integralmente in sede di determinazione del trattamento economico del lavoratore. Si osserva al riguardo che più volte la giurisprudenza, nell'affermare la derogabilità della cadenza del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro, ed escludendo che la prestazione resa nel settimo giorno sia contra legem, ha riconosciuto tuttavia la necessità di un indennizzo per la maggiore penosità insita in tale prestazione, per essere l'indennizzo dovuto ogni qualvolta l'esercizio, pur se legittimo di un diritto, arreca pregiudizio ad altri. Alla stregua di tali principi, il Tribunale per escludere l'obbligazione indennitaria in favore del lavoratore, avrebbe dovuto condurre un'approfondita indagine in ordine all'effettivo assetto degli interessi delle parti e, nello specifico, in ordine alla sufficienza della retribuzione complessivamente percepita e/o all'imputabilità dei compensi corrisposti alla prestazione nel settimo giorno. Il Tribunale, di contro, aveva in base a meri elementi presuntivi ritenuto, da un lato, che il trattamento retributivo globale del lavoratore remunerasse anche la specifica penosità di cui si discute e, dall'altro, che gli elementi prospettati (concernenti la corresponsione dei compensi collettivi ed aziendali a tutti i lavoratori della società CE MA, indipendentemente dalla partecipazione ai turni per l'edizione del lunedì e dall'effettivo godimento del riposo settimanale dopo sei giorni consecutivi di lavoro) non erano sufficienti ai fini della prova dell'adeguatezza della retribuzione 15 "in difetto di una precisa ricostruzione dell'organizzazione aziendale e delle posizioni di lavoro dei vari dipendenti".
9. Gli esposti motivi del ricorso principale di GO MA, da esaminarsi congiuntamente perché concernono questioni fra loro strettamente connesse, tutte aventi ad oggetto la questione della disciplina legale e contrattuale del riposo oltre il sesto giorno lavorativo, vanno rigettati perché privi di fondamento. Questioni identiche, del resto, sono già state sottoposte al vaglio della Corte e non sono stati dedotti profili nuovi che possano indurre a discostarsi dal segno delle decisioni in precedenza assunte (cfr. Cass., 30 agosto 2000, n. 11419; 30 agosto 2000, n. 11429; 28 giugno 2001, n. 8820; 29 agosto 2001, n. 11311). 10. E' necessario richiamare, in premessa, gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte sul tema del trattamento economico dovuto dal datore di lavoro al dipendente che ha prestato la sua attività nel giorno destinato normalmente al riposo settimanale. 11. Quanto alla cadenza del riposo, va preliminarmente osservato che, se è vero che il riposo settimanale deve essere goduto dopo non più di sei giorni lavorativi, è altrettanto vero che il suddetto principio non ha fondamento costituzionale. La Corte costituzionale ha, infatti, chiarito che la legge ordinaria può prevedere altre forme di periodicità se limitate alle fattispecie di evidente necessità (cfr. C. Cost. 15 dicembre 1967, n. 150). Ed invero, il costituente, con l'art. 36, comma 3, ha inteso affermare con il termine "riposo settimanale", la periodicità del riposo nel rapporto di un giorno di riposo su sei di lavoro, ma non ha prescritto però per tutte le ipotesi una rigorosa periodicità, la cui attuazione ben può, dunque, assumere forme più elastiche e comunque differenziate secondo la natura propria di ciascuna attività lavorativa. Come ha precisato il giudice delle leggi, in relazione alla varietà di qualità e di tipi di lavoro, deve ammettersi che è legittima una 16 periodicità differente da quella di un giorno di riposo dopo sei di lavoro a condizione che la disciplina di settore intervenga a tutela di apprezzabili interessi, non eluda il rapporto - nel complesso di un giorno di riposo e sei di lavoro, e che non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore, soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso (cfr. C. Cost. 30 giugno 1971. n. 146). Ed è altresì comune in giurisprudenza l'affermazione che una disciplina del riposo periodico nei sensi innanzi delineati - non versandosi in una ipotesi di riserva di legge - possa essere disposta anche da regolamenti, ovvero da contratti collettivi (di diritto comune) o individuali, (cfr. ancora C. Cost. 30 giugno 1971, n. 146 cit., e per i giudici di legittimità, ex plurimis, Cass. 6 ottobre 1998 n. 9895; 17 aprile 1996, n. 3634; 22 luglio 1995, n. 8014). 12. Alla luce dei principi ora esposti, può dunque affermarsi che l'art. 36, comma terzo, Cost., mentre fissa inderogabilmente la regola in forza della quale per ogni settimana di calendario (come periodo di sette giorni dal lunedì alla domenica) il lavoratore deve usufruire di un riposo, non detta alcuna inderogabile disposizione in materia di cadenza o periodicità di detto riposo, lasciando le determinazioni al riguardo all'autonomia delle parti, tenute però a bilanciare con criteri di ragionevolezza gli interessi delle imprese, correlate a particolari modalità dell'attività lavorativa, con quelli dei lavoratori, che non possono però vedere in alcun modo compromessa la loro salute da cadenze per essi eccessivamente gravose, perché ripartite nel tempo in maniera da non garantire il necessario recupero delle energie psico-fisiche. 13. Tutto quanto sinora detto non può non valere, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso in esame, anche nel settore poligrafico-giornalistico, dovendosi al riguardo ricordare come, a seguito della sentenza 15 giugno 1972, n. 17 105 della Corte costituzionale (dichiarativa della illegittimità degli art. 1, comma secondo, 13, 14, comma primo, 22-23-24-25-26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370), con d.m. 8 agosto 1972, "l'edizione e stampa di giornali quotidiani" è stata aggiunta tra le attività per le quali il funzionamento domenicale risponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, con la conseguenza che, per effetto del suddetto decreto, anche le attività editoriali di giornali quotidiani vanno comprese tra quelle per le quali l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 consente di far cadere il giorno di riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e che permette altresì di attuare detto riposo attraverso turni lavorativi del personale addetto alle summenzionate attività editoriali. 14. Donde la conferma dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali, è consentito lo spostamento del riposo settimanale in un giorno successivo al settimo, quale conseguenza necessaria del funzionamento domenicale imposto da ragioni di pubblica utilità ed ottenuto mediante turni a rotazione per ogni gruppo di lavoratori, turni implicanti la periodicità differenziata del godimento del riposo e la normale dilazione oltre il settimo giorno (cfr. in questi termini: Cass. 6 settembre 1991, n. 9409; 20 gennaio 1989, n. 342; 18 maggio 1987, n. 4352). 15. Ne discende l'infondatezza delle argomentazioni contenute nei primi tre motivi del ricorso principale. Ma, da quanto detto, si deduce anche l'infondatezza dei restanti motivi dello stesso ricorso, atteso che il Tribunale con argomentazioni logiche e corrette sul piano giuridico (e pertanto non suscettibili di censura in questa sede di legittimità) ha ricavato la sussistenza dei requisiti legittimanti - alla luce di quanto statuito al riguardo dai giudici delle leggi e dalla giurisprudenza di questa Corte - la deroga alla normale cadenza del riposo settimanale, sicché appare inconferente il 18 richiamo ad una non raggiunta prova sulla presenza nel caso di specie dei suddetti requisiti (come il richiamo ad una presunta erronea applicazione dei criteri sulla ripartizione dell'onere della prova), e non affatto condivisibile la denunzia di errata applicazione da parte del giudice d'appello dei principi giuridici vigenti in materia. 16. E' necessario, a questo punto, richiamare gli orientamenti formatisi in materia di trattamento economico dovuto dal datore di lavoro al dipendente che ha prestato lavoro nel giorno destinato al riposo settimanale e che, per i turni di servizio predisposti, ha usufruito di detto riposo oltre i sette giorni lavorativi. Ipotesi questa che va distinta dall'altra in cui il lavoratore sia rimasto del tutto privato del riposo. 17. In relazione a tale seconda fattispecie, questa Corte ha affermato l'illiceità - per violazione dell'art. 36, comma terzo, Cost e 2109, primo comma, c.c.- della mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore, ed ha riconosciuto al lavoratore il diritto ai danni, da determinarsi dal giudice (eventualmente in via equitativa), tenendosi al riguardo conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti della disciplina collettiva nonché di eventuali clausole del contratto collettivo disciplinanti sotto gli aspetti risarcitori la prestazione di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita dello stesso (cfr. in tali sensi Cass. 11 luglio 1996, n. 6327). Ed in una analoga ottica si è pure precisato che il lavoro prestato nel settimo giorno allorquando la deroga alla normale cadenza di detto riposo (un giorno di riposo dopo sei di lavoro) non sia legalmente consentito, il compenso deve essere riconosciuto al lavoratore ai sensi dell'art. 2126, comma secondo, c.c. versandosi in un caso di prestazione "contra legem", con la conseguenza che il compenso 19 stesso va liquidato con valutazione equitativa e con riferimento, se possibile, a parametri offerti da istituti affini, in mancanza di specifiche disposizioni contrattuali (cfr. al riguardo: Cass. 4 novembre 1997, n. 10836;. 27 gennaio 1996, n. 623). 18. Un diverso discorso va, invece, fatto in relazione al compenso spettante al lavoratore che operando in quei settori produttivi in cui, come si è visto, è consentita in ragione della peculiarità della prestazione lavorativa la deroga alla normale cadenza del riposo - goda di detto riposo dopo sette giorni lavorativi. Questa Corte ha più volte statuito che i lavoratori che prestino la propria opera di domenica e che godano del riposo settimanale dopo sette giorni (o più) di lavoro continuo (in legittima deroga sia al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica sia al principio della cadenza di tale riposo dopo sei giorni di lavoro consecutivo;
situazione questa che non consente, pertanto, l'applicazione del disposto dell'art. 2126 c.c.) hanno diritto sia alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale sia alla maggiorazione per il lavoro prestato nel settimo giorno, salvo però che la disciplina contrattuale del rapporto preveda indennità o benefici destinati a compensare tanto la penosità del lavoro domenicale quanto la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno (cfr. in questi sensi, fra le altre,: Cass. 6 ottobre 1998, n. 9895; 2 marzo 1998, n. 2303; 16 novembre 1996, n. 10050; 8 luglio 1994, n. 6446; 5 marzo 1993, n. 2702). In linea generale, il distinto compenso giustificato dalla penosità del lavoro svolto per più di sei giorni consecutivi non deve essere determinato con riferimento alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, in quanto in realtà, il lavoro prestato nel settimo giorno, nel caso sia rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni settimana di lavoro, non è lavoro prestato in più rispetto a quello contrattualmente dovuto e non può "ontologicamente" essere qualificato lavoro 2 20 0 straordinario (cfr. in questi sensi: Cass. 6 ottobre 1998, n. 9895 cit.; 2 ottobre 1998, n. 9807; 16 novembre 1996. n. 10050; 8 luglio 1994, n. 6446 cit.). In conclusione, allorquando il lavoratore chieda, in relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette (o più giorni consecutivi) con riposo compensativo, maggiori compensi di quelli già corrisposti in conformità al contratto collettivo, il giudice di merito deve accertare se i compensi (informa di indennità o di altri tipi di emolumenti) previsti dal detto contratto in ragione di una siffatta distribuzione temporale, abbiano anche la funzione di compensare tutti gli aspetti per cui la prestazione del turnista si manifesta rispetto alle prestazione degli altri maggiormente gravosa per essere svolta di domenica, dopo sei giorni lavorati e con conseguente superamento - pur entro il limiti delle otto ore giornaliere e delle quarantotto settimanali di cui all'art. 1 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 (nel testo vigente all'epoca dei fatti) - di quello considerato, per la generalità dei lavoratori, orario settimanale normale (cfr. in materia: Cass. 2 marzo 1998, n. 2303 cit.; 17 aprile 1996, n. 3634). Non può al riguardo sottacersi che, come dimostra l'esperienza sindacale, le parti sociali per essere i - summenzionati aspetti di gravosità ricollegati normalmente ai turni lavorativi - procedono frequentemente a regolare nella contrattazione collettiva il trattamento economico dei turnisti, riconoscendo agli stessi una serie di benefici funzionalizzati - nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 Cost. al compenso dell'indicata maggiore penosità della prestazione. Ulteriore corollario di quanto sinora detto è che l'interpretazione delle disposizioni contrattuali dirette a individuare nelle clausole contenenti l'attribuzione degli indicati benefici una siffatta portata, se condotta dal giudice di merito nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 e ss. c.c. e se 21 sorretta da congrua motivazione, non è suscettibile di censura in sede di giudizio di legittimità. 19. Alla luce delle considerazioni sinora svolte si rivelano prive di giuridico fondamento anche le censure dirette contro le ragioni addotte dal giudice d'appello per disconoscere la pretesa dello straordinario avanzata nel giudizio relativamente al periodo successivo all'entrata in vigore della contrattazione collettiva del 1982. Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale di Roma, nel rigettare le dette richieste, ha dato sul punto (diversamente da quanto deciso per il periodo anteriore, ai fini della controversia interessante il EL, definita con declaratoria di inammissibilità dei ricorsi) una corretta interpretazione dei contratti collettivi applicabili in materia, ravvisando - sulla base del dato letterale di ben individuate clausole contrattuali (e, quindi, nel rispetto dei principi sull'interpretazione letterale e su quella logico-sistematica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.) un intento delle parti sociali di fissare a partire dal 1982 una specifica e - nuova nozione di orario straordinario, come orario eccedente quello normale giornaliero di lavoro di cui all'art. 4 (diretto a precisare che l'orario normale giornaliero corrisponde al turno di sei ore), con la conseguenza che l'eventuale superamento dell'orario contrattuale settimanale (ma pur sempre nei limiti dell'orario legale di 48 ore settimanali) e, perciò, anche il lavoro nel settimo non può essere qualificato e retribuito quale lavoro straordinario giorno- (contrattuale e non legale). A ben vedere, dunque, le censure del ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede per non configurare alcuno dei vizi di cui all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., perché, lungi dal denunziare errori ermeneutici della sentenza impugnata e/o motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, risultano, invece, dirette ad accreditare una diversa 22 lettura dei contratti collettivi applicabili nonché a legittimare un apprezzamento dei fatti di causa diverso da quello del giudice di merito. 20. Al fine di ritenere infondato, in particolare, il sesto motivo di ricorso sufficiente ribadire che il Tribunale ha, con argomentazioni pienamente condivisibili (perché corrette sul versante della logica e del diritto), spiegato le ragioni in base alle quali la maggiore penosità del lavoro svolto dopo più di sette giorni di lavoro aveva trovato adeguato riscontro nella regolamentazione collettiva e nel trattamento economico globalmente assicurato ai turnisti. Ciò porta come corollario che le prove di cui si lamenta la non ammissione, si rilevano prive di rilevanza (per non investire un punto decisivo della controversia), per effetto della interpretazione correttamente operata dal Tribunale di Roma delle clausole attributive dei benefici economici assicurati ai turnisti. 21. Al rigetto integrale del ricorso principale consegue l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato con il quale la società, con il primo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. 370/1934 e dell'art. 36 Cost., comma terzo, nonché degli artt. 1362-1363 c.c. relativamente alla interpretazione del contratto collettivo di categoria e dei contratti collettivi aziendali in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. (la società lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di accertare se il trattamento economico complessivo del lavoratore fosse adeguato a compensare - in via non solo di corrispettivo ma anche di risarcimento del disagio del prestatore - il lavoro effettuato nel settimo giorno); con il secondo motivo, difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (la società sostiene che il Tribunale non aveva considerato che era ammessa la fruizione del riposo settimanale entro il ciclo lavorativo domenica-sabato, il che escludeva in radice la possibilità di qualificare lavoro straordinario il lavoro prestato nel settimo giorno in quanto, pur esistendo settimi giorni consecutivi lavorati 23 all'interno di ciascuna settimana, il lavoratore non aveva mai lavorato più di sei giorni). 22. Conclusivamente, vanno dichiarati inammissibili i ricorsi concernenti la controversia tra L'CE MA PA e SS EL per cessazione della materia del contendere e conseguente venir meno dell'interesse ad agire;
va rigettato il ricorso principale di GO MA, con assorbimento nella decisione di rigetto del ricorso incidentale condizionato. In ordine al regolamento delle spese del processo di cassazione, ricorrono giusti motivi per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce tutti i ricorsi;
dichiara inammissibili, per sopravvenuta mancanza dell'interesse, il ricorso principale di SS EL ed i ricorsi incidentali proposti dall'CE MA PA nei confronti dello stesso EL;
rigetta il ricorso principale di GO MA, con assorbimento del ricorso incidentale proposto dall'CE MA nei confronti dello stesso MA;
compensa interamente tra tutte le parti le spese del processo di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Тирми смесите Міністе Co A E 7 G L E E 3 1 1 3 . L N 0 L G 5 D D I R O T I O T A I S E 1 0 E I G T R R S E O , D A Y Shilling I D , A D T E E S N E IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 7 MAG. 2002 099 IL CANCELLIERE 9 Ph le 1 24